COMUNE DI PRATO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI COMUNALI

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COMUNE DI PRATO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI COMUNALI

INDICE PARTE I : IMPRESE Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: Art. 7: Art. 8: Ambito di applicazione Dovere di correttezza Concorrenza Collegamenti Rapporti con gli uffici comunali Dovere di segnalazione Mancata accettazione Violazione del codice deontologico PARTE II : DIPENDENTI Art. 9: Art. 10: Art. 11: Art. 12: Art. 13: Art. 14: Art. 15: Art. 16: Art. 17: Art. 18: Art. 19: Ambito di applicazione Imparzialità Riservatezza Indipendenza Obbligo di astensione Regali ed altre utilità Attività collaterali Contratti con appaltatori Esecuzione del contratto Doveri del dirigente Violazione del codice deontologico 2

PARTE I : IMPRESE Art. 1: Ambito di applicazione 1. Il presente codice deontologico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d appalto indette dal Comune di Prato. 2. Esso interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d appalto e/o eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore. 3. Esso costituisce, inoltre, parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con il Comune e la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alle gare d appalto. Art. 2: Dovere di correttezza 1. L impresa concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre imprese. Art. 3: Concorrenza 1. L impresa che partecipa a gare d appalto si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le Norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella legge n. 287/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Ai fini del presente codice, per comportamento anticoncorrenziale si intende qualsiasi comportamento o pratica d affari ingannevole o fraudolento, contrario alla libera concorrenza o altrimenti lesivo delle norme della buona fede. Ciò si verifica nel caso in cui l impresa fonda la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad un soggetto, di vantaggi in cambio dell aggiudicazione dell appalto; un accordo illecito o una pratica concertata per concentrare i prezzi ovvero condizionare l offerta; l offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all appalto o ritirino la loro offerta. Art. 4: Collegamenti 1. L impresa non si avvale dell esistenza di forme di controllo con altre imprese, a norma dell art. 2359 del Codice Civile, né si avvale dell esistenza di forme di collegamento sostanziale per influenzare l andamento delle gare d appalto. 2. L impresa non concorda, con altri partecipanti alla gara, l entità delle offerte economiche, così da costituire una cordata, nel tentativo di condizionare l esito finale della stessa gara 3

Art. 5: Rapporti con gli uffici comunali 1. Nel partecipare a gare d appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, l impresa si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell ente che trattano o prendono decisioni per conto del Comune. 2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d uso di modico valore. 3. Non è, altresì, consentito esaminare o proporre opportunità d impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale. Art. 6: Dovere di segnalazione 1. L impresa si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fasi di svolgimento della gara e/o durante l esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato. 2. L impresa segnala, altresì, qualsiasi illegittima pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione. Art. 7: Mancata accettazione 1. La mancanza di una copia del presente codice deontologico, allegata alla documentazione di gara e sottoscritta, per accettazione, dal legale rappresentante dell impresa concorrente, comporterà l esclusione di quest ultima dalla gara medesima. Art. 8: Violazione del codice deontologico 1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice comporterà, nei confronti dell impresa, l esclusione dalla gara d appalto ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l annullamento dell eventuale aggiudicazione. 4

PARTE II : DIPENDENTI Art. 9: Ambito di applicazione 1. Il presente codice regola i comportamenti che vengono posti in essere in occasione di ogni fase dei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti del Comune, compresa l esecuzione ed il collaudo; esso fa riferimento al Codice emanato dal Ministro della Funzione Pubblica con Decreto 28.11.2000, del quale costituisce integrazione specificamente mirata all attività contrattuale. 2. Esso interessa tutti i dipendenti del Comune di Prato, collaboratori o incaricati che, nell esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell ambito dell organizzazione comunale, intervengono nei suddetti procedimenti. Art. 10: Imparzialità 1. Il dipendente assicura la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune; perciò si astiene da qualsiasi trattamento preferenziale e non accorda ovvero rifiuta ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati o accordati ad altri. 2. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda, né affida ad altri dipendenti il compimento di proprie attività o l adozione di decisioni di propria spettanza. Art. 11: Riservatezza 1. Il dipendente non diffonde, né utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d ufficio, fermo restando il rispetto delle norme a tutela del diritto di informazione e di accesso. 2. Il dipendente mantiene, con particolare cura, la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorrenti prima dello svolgimento della gara stessa. Art. 12: Indipendenza 1. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. 2. Il dipendente non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d ufficio e si impegna ad evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o all immagine del Comune. 3. Il dipendente comunica al Dirigente la propria partecipazione ad organizzazioni, aziende o enti i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento dell attività negoziale dell ufficio di appartenenza. 5

Art. 13: Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi. 2. Il dipendente si astiene in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; in caso di dubbio, sull astensione decide il Dirigente. Art. 14: Regali ed altre utilità 1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta regali od altre utilità, (salvo quelli d uso di modico valore) da fornitori, appaltatori o imprese concorrenti alle gare o comunque interessate alle forniture ed agli appalti comunali. 2. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti al Comune, in relazione all acquisto di beni o servizi per ragioni d ufficio. Art. 15: Attività collaterali 1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall Amministrazione Comunale retribuzioni o altre prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d ufficio. 2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con imprese che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o, comunque, appalti comunali. Art. 16: Contratti con appaltatori 1. Il dipendente non prende parte al procedimento, né conclude, per conto del Comune, contratti d appalto inerenti lavori, forniture o servizi con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo personale nel biennio precedente. 2. Nel caso in cui il Comune abbia rapporti contrattuali con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo personale nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all adozione delle decisioni ed alle attività relative all esecuzione del contratto. 3. Il dipendente che stipula contratti a titolo personale con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto per conto del Comune, ne informa per scritto il Dirigente. Art. 17: Esecuzione del contratto 1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere 6

documentata; la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti. 2. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al Dirigente e l attività deve, comunque, rispettare rigorosamente l ordine progressivo di maturazione del diritto al pagamento da parte di ciascuna impresa. Art. 18: Doveri del Dirigente 1. Il Dirigente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti per i dipendenti. 2. Egli è tenuto, altresì, a vigilare che i dipendenti osservino i predetti obblighi, adottando, a tal fine, i provvedimenti ed i controlli necessari; i controlli sono effettuati con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare. 3. Il Dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall Amministrazione Comunale, da Autorità amministrative o dall Autorità giudiziaria. Art. 19: Violazione del codice deontologico 1. La violazione dei doveri previsti nel presente codice comporta l applicazione delle sanzioni disciplinari, nei modi previsti dai regolamenti del Comune di Prato. 2. L inosservanza del presente codice assume rilievo anche con riferimento all assegnazione degli incarichi. 7