SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLE SOCIATA' QUOTATE

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SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLE SOCIATA' QUOTATE SISTEMA TRADIZIONALE Nel modello tradizionale, la gestione della societa` e` sempre affidata ad un organo amministrativo (che puo` essere formato da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione). Il controllo sulla gestione e quello contabile puo` invece essere affidato ad un collegio sindacale, purche cio` sia previsto dallo statuto e a condizione che tutti i sindaci siano iscritti all albo dei revisori e la societa` non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Quando invece lo statuto non attribuisce espressamente il controllo contabile al collegio sindacale o se non ricorrono le altre condizioni indicate, la legge impone che il collegio eserciti solo il controllo sulla gestione mentre quello contabile deve essere affidato ad un organo esterno (revisore o societa` di revisione). ORGANO AMMINISTRATIVO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa e l'attuazione dell'oggetto sociale. Viene eletto dai soci riuniti in assemblea ordinaria e possono essere nominati amministratori sia soci che non soci. La durata dell'amministratore unico o del cda è al massimo di tre esercizi. Il cda può delegare le proprie funzioni (salvo alcune rilevanti eccezioni) ad un comitato esecutivo e/o ad

uno o più amministratori delegati. Gli amministratori hanno il potere di rappresentanza della società e rispondono del loro operato sia verso la società per danni causati al patrimonio della stessa, sia verso i creditori sociali qualora il patrimonio sociale sia incapiente, sia verso singoli soci o terzi per fatto illecito compiuto nei loro confronti. Per le delibere è necessaria la maggioranza degli amministratori in carica, e queste vengono prese a maggioranza assoluta (salvo diversa disposizione dello statuto). Il meccanismo elettorale è basato sul voto di lista. Le liste vengono presentate dai soci, il quorum per presentarle è di almeno 1/40 del capitale sociale (la consob può però prevedere un quorum maggiore). Chi presenta la lista di maggioranza non può votare la lista di minoranza, cosi come a votare la lista di minoranza non possono essere soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza. Vengono eletti i soggetti della lista che ottiene il maggior numero di voti, ma in base a quanto disposto dall'art. 147-ter, 3 comma, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Inoltre, il comma 4 impone che almeno un componente, ovvero due se il cda è formato da più di 7 soggetti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci ( vedi collegio sindacale), e se disposto dallo statuto anche i requisiti previsti da codici di comportamento (della consob o di associazioni di categoria). Altri requisiti da possedere sono quelli di onorabilità stabiliti con regolamento dal ministro della giustizia. Chi non risponde a tali requisiti decade dalla carica di amministratore. Gli amministratori devono informare con cadenza almeno trimestrale il collegio sindacale riguardo operazioni rilevanti effettuate dalla società e dalle sue controllate. Nel codice (art. 2391 bis) si prevede l'oggligo a carico degli amministratori di informare il pubblico delle operazioni effettuate con parti correlate. ORGANO DI CONTROLLO: COLLEGIO SINDACALE Viene eletto dall'assemblea ordinaria e resta in carica tre esercizi. i doveri sono la vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, sui "principi di corretta amministrazione", sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, del sistema di controllo, del sistema amministrativo e contabile adottato dalla società. Può essere investito del solo sontrollo sulla gestione, in quanto il controllo contabile spetta ad un organo esterno ( una società di revisione). A norma dell'art. 148, 1 comma, del TUF, lo statuto deve stabilire il numero dei sindaci effettivi (almeno tre) e il numero dei sindaci supplenti (almeno due). Le modalità di elezione sono stabilite con regolamento consob (metodo del voto di lista), e un membro effettivo del collegio sindacale deve essere eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (art 148, 2 comma). Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio (art.148,comma3) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (chi è stato interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione

dai pubblici uffici); il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società e degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo. La decadenza del collegio sindacale è dichiarata dal cda. POTERI (ART. 151) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, e sull'adeguatezza delle comunicazioni fornite al pubblico dalla società. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci possono procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri Il collegio sindacale se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunziare i fatti al tribunale. SISTEMA MONISTICO Il sistema di amministrazione e controllo della Società per azioni noto come monistico può essere adottato dalla società solo con un'espressa previsione statutaria, in assenza della quale si applica la disciplina del modello ordinario o tradizionale. Nel modello monistico: l amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione collegiale; - la funzione di controllo sulla gestione è invece di competenza di un comitato per il controllo sulla gestione, eletto all'interno del consiglio di amministrazione; - il controllo contabile è affidato ad un organo esterno (revisore o società di revisione). All assemblea è attribuito in particolare il potere di nominare il consiglio di amministrazione e di conferire l incarico di controllo contabile. Questa struttura è molto comune nelle società anglosassoni.

Il sistema monistico prevede un consiglio di amministrazione, cui spetta la gestione dell impresa, che nomina al suo interno un comitato di controllo che esercita non il controllo contabile, bensì il controllo sul corretto esercizio dell amministrazione. A differenza del modello tradizionale (in cui l assemblea elegge separatamente gli organi di amministrazione e di controllo) nel modello monistico i controllori sono emanazione degli stessi soggetti controllati. CDA Il componente del cda espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti per i sindaci (art. 148, 3 e 4comma). Per il resto si applicano le norme viste per il sistema tradizionale. COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE Il numero di componenti deve essere almeno di 3. Il rappresentante della minoranza è il componente del cda eletto dalla minoranza dei soci ( in pratica nel sistema monistico, chi viene eletto nel cda della minoranza in base all'art. 147- ter, è automaticamente eletto componente del comitato per il controllo sulla gestione come espressione della minoranza). I componenti del comitato devono possedere i requisiti previsti per i membri del collegio sindacale (art. 148,comma3). La decadenza è dichiarata dall'assemblea. I poteri del comitato sono gli stessi del collegio sindacale, ma a differenza di questo non ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e

dello statuto. SISTEMA DUALISTICO Il sistema di amministrazione e controllo della S.p.A. noto come "Dualistico" è caratterizzato da una struttura che prevede l'elezione da parte dell'assemblea di un organo denominato consiglio di sorveglianza, il quale elegge a sua volta un consiglio di gestione. Il sistema dualistico introduce nel diritto societario italiano la pratica della cogestione, nata e particolarmente diffusa in Germania. CONSIGLIO DI GESTIONE Il consiglio di gestione ha l esclusiva responsabilità della gestione e direzione dell impresa e compie tutte le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale, ed è composto da almeno 2 membri, anche non soci. Non può assumere la carica chi è membro del consiglio di sorveglianza. I consiglieri di gestione restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi e sono revocabili in qualunque tempo con delibera del consiglio di sorveglianza. Se il consiglio è composto da più di 4 membri, almeno uno deve possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci (art.148,comma3), e se lo prevede lo statuto anche i requisiti previsti da codici di comportamento. Per il resto si applicano le disposizioni previste per il consiglio di amministrazione del sistema tradizionale.

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA Il consiglio di sorveglianza è l'organo centrale del modello dualistico. Viene eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. I membri devono essere almeno tre, sono rieleggibili e possono essere revocati, anche senza giusta causa purché si raggiunga una maggioranza pari ad 1/5 del capitale sociale. Può essere investito del solo sontrollo sulla gestione, in quanto il controllo contabile spetta ad un organo esterno ( una società di revisione). Le modalità di elezione sono stabilite con regolamento consob (metodo del voto di lista), e un membro effettivo deve essere eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (art 148, 2 comma). Le cause di inelegibbilità sono le stesse previste per il collegio sindacale. La decadenza del consiglio è dichiarata dall'assemblea. Al consiglio spettano importanti funzioni che nel sistema tradizionale sono attribuite al consiglio di amministrazione, quali la nomina dei soggetti amministratori (i componenti del consiglio di gestione) e l'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori. Non sono previsti membri espressione della minoranza. Il consiglio vigila sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,e sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile. Esso comunica tempestivamente le irregolarità riscontrate alla consob e scambia informazioni con la società di revisione. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Il consiglio può denunciare al tribunale le gravi irregolarità degli amministratori della società.