IL COLLEGIO SINDACALE L ASSEMBLEA DEI SOCI L ORGANO DI CONTROLLO

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA FACOLTA DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA BIENNALE PERCORSO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CORSO CORPORATE GOVERNANCE E CONTROLLO INTERNO ANNO ACCADEMICO 2008/2009 PERIODO: II TRIMESTRE DOCENTE: LUIGI MIGLIAVACCA COLLABORATORE: LEONARDO CADEDDU IL COLLEGIO SINDACALE L ASSEMBLEA DEI SOCI L ORGANO DI CONTROLLO 4

2 IL COLLEGIO SINDACALE

3 IL COLLEGIO SINDACALE, L ASSEMBLEA DEI SOCI, L ORGANO DI CONTROLLO Il collegio sindacale IL COLLEGIO SINDACALE Definizione Funzione di controllo contabile Composizione e nomina Cause di ineleggibilità Cause di incompatibilità Durata in carica Compenso Cessazione e sostituzione dalla carica Doveri Controllo su denuncia dei soci Riferimenti Normativi OBIETTIVI DELLA SESSIONE

4 IL COLLEGIO SINDACALE - definizione DEFINIZIONE Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno della società per azioni, con funzioni di vigilanza sull'amministrazione della società

5 IL COLLEGIO SINDACALE funzioni di controllo contabile IL COLLEGIO SINDACALE - FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE La società non è quotata La società non fa ricorso al capitale di rischio Lo statuto della società prevede espressamente che il controllo contabile venga svolto dal collegio sindacale Tutti i sindaci sono iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia

6 IL COLLEGIO SINDACALE composizione e nomina IL COLLEGIO SINDACALE - COMPOSIZIONE E NOMINA La composizione del collegio sindacale varia a seconda che la società sia quotata o meno Se la società è quotata i sindaci effettivi devono essere almeno tre e devono essere nominati due sindaci supplenti Se la società non è quotata, lo statuto può scegliere fra due alternative: - 3 membri effettivie due sindaci supplenti - 5 membri effettivi e due sindaci supplenti

7 IL COLLEGIO SINDACALE composizione e nomina I primi sindaci sono nominati dall'atto costitutivo I sindaci devono essere persone fisiche e possono essere anche soci della società Dal 1 gennaio 2004, la legge non richiede più che tutti i sindaci debbano essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. É infatti previsto che: almeno un membro effettivo e un membro supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia i restanti membri devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali espressamente individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

8 IL COLLEGIO SINDACALE composizione e nomina Per assicurare l'indipendenza dei sindaci, la legge e i principi di comportamento del collegio sindacale emanati dai Consigli Nazionali dei Commercialisti e dei Ragionieri stabiliscono, inoltre, delle cause di ineleggibilità e incompatibilità:

9 IL COLLEGIO SINDACALE cause di ineleggibilità IL COLLEGIO SINDACALE CAUSE DI INELEGGIBILITA Interdetto giudiziale Inabilitato Fallito Soggetti Interdetto legale (interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi) Cause di ineleggibilità Interdetti temporanei dalle cariche societarie a seguito di condanna al pagamento di sanzioni amministrative in materia di imposte dirette e IVA Impiegati civili dello Stato Parlamentari, per le società che gestiscono affari per conto dello Stato o della P.A. Componenti del CSM eletti dal Parlamento

10 IL COLLEGIO SINDACALE cause di incompatibilità IL COLLEGIO SINDACALE CAUSE DI INCOMPATIBILITA Amministratore della società Soggetti Coniuge, parente o affine entro il quarto grado di un amministratore della società Cause di incompatibilità Amministratori, coniuge, parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllanti o sottoposte a comune controllo Coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o che sono sottoposte a comune controllo, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniali che ne compromettano l'indipendenza Rappresentante comune degli obbligazionisti

11 IL COLLEGIO SINDACALE cause di incompatibilità Soggetti Soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico, prima di tre anni dalla scadenza dell'incarico in tale società Cause di incompatibilità Coloro che mantengono legami di stretta amicizia con gli amministratori che hanno le maggiori responsabilità di gestione della società Coloro che percepiscono un compenso, per un singolo incarico, superiore al 15% dei proventi professionali medi dell'ultimo quinquennio Chi mantiene l'incarico di sindaco per un numero eccessivo di anni Chi ha legami attuali di tipo economico o commerciale con la società controllata

12 IL COLLEGIO SINDACALE durata in carica IL COLLEGIO SINDACALE DURATA IN CARICA I sindaci restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e possono essere rieletti La scadenza del mandato coincide con la data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica

13 IL COLLEGIO SINDACALE cessazione e sostituzione dei sindaci CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI SINDACI Le cause di cessazione dall'ufficio di sindaco sono: La revoca da parte dell'assemblea solamente qualora sussista una giusta causa e a condizione che la delibera sia stata approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato La rinuncia (dimissioni) da parte degli stessi sindaci La decadenza dall'ufficio La morte Qualora, per una delle cause sopra descritte, venga meno uno dei sindaci, subentra automaticamente il sindaco supplente più anziano che resta in carica fino alla prima assemblea

14 IL COLLEGIO SINDACALE compenso dei sindaci COMPENSO DEI SINDACI Per legge ogni sindaco ha diritto a un compenso Il compenso dei membri del collegio sindacale deve essere predeterminato e invariabile in corso di carica La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio

15 IL COLLEGIO SINDACALE doveri DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE In base all'attuale disciplina, la funzione primaria del collegio sindacale consiste nell'attività di controllo sull'amministrazione e sull'intera attività sociale La legge stabilisce che il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento I sindaci verificano che gli amministratori agiscano nel rispetto della legge e gestiscano la società nell'interesse sociale e con diligenza

16 IL COLLEGIO SINDACALE doveri Essi devono, quindi, controllare: la legittimità della gestione, la correttezza del procedimento decisionale seguito dagli amministratori che gli amministratori compiano scelte conformi ai canoni di buona amministrazione che le operazioni siano giustificabili in rapporto all'oggetto sociale che gli amministratori non si comportino con negligenza, imperizia o imprudenza.

17 IL COLLEGIO SINDACALE doveri Il collegio sindacale effettua inoltre un controllo sull'attività dell'assemblea dei soci, verificando: il rispetto delle formalità previste per la convocazione dell'assemblea, la conformità delle deliberazioni alla legge e allo statuto Per effettuare tali controlli, i sindaci devono partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione (ed eventualmente del comitato esecutivo) e alle assemblee L'assenza ingiustificata alle assemblee e a due adunanze del Cda nello stesso esercizio comporta, coma già visto, la decadenza dall'ufficio di sindaco

18 IL COLLEGIO SINDACALE controllo su denuncia dei soci CONTROLLO SU DENUNCIA DEI SOCI Ogni socio, indipendentemente dalla sua partecipazione al capitale, ha diritto di rivolgersi al collegio sindacale per denunciare fatti che ritiene censurabili compiuti da amministratori, dirigenti, procuratori o prestatori d'opera della società. Il collegio sindacale ha l'obbligo di esaminare la denuncia: Percentuale di capitale che effettua la denuncia meno di 1/20 (5%) del capitale sociale meno di 1/50 (2%) del capitale sociale per società che fanno ricorso al capitale di rischio

19 IL COLLEGIO SINDACALE (riferimenti normativi)

20 IL COLLEGIO SINDACALE riferimenti normativi Art Composizione del Collegio Sindacale Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

21 IL COLLEGIO SINDACALE riferimenti normativi Art Presidenza del collegio Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

22 IL COLLEGIO SINDACALE riferimenti normativi Art Cause d'ineleggibilità e di decadenza (segue) Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

23 IL COLLEGIO SINDACALE riferimenti normativi Art Cause d'ineleggibilità e di decadenza (segue) c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

24 IL COLLEGIO SINDACALE riferimenti normativi Art Cause d'ineleggibilità e di decadenza (segue) Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

25 IL COLLEGIO SINDACALE riferimenti normativi Art Nomina e cessazione dall'ufficio (segue) I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli artt. 2351, 2449 e Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

26 IL COLLEGIO SINDACALE riferimenti normativi Art Nomina e cessazione dall'ufficio (segue) I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

27 IL COLLEGIO SINDACALE riferimenti normativi Art Doveri del collegio sindacale Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art bis, terzo comma.

28 IL COLLEGIO SINDACALE riferimenti normativi Art bis Poteri del collegio sindacale (segue) I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

29 IL COLLEGIO SINDACALE riferimenti normativi Art bis Poteri del collegio sindacale (segue) Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5). Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

30 IL COLLEGIO SINDACALE riferimenti normativi Art Riunioni e deliberazioni del collegio (segue) Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi telematici. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

31 IL COLLEGIO SINDACALE riferimenti normativi Art Riunioni e deliberazioni del collegio Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

32 IL COLLEGIO SINDACALE riferimenti normativi Art Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

33 L ASSEMBLEA DEI SOCI

34 L ASSEMBLEA DEI SOCI L ASSEMBLEA DEI SOCI OBIETTIVI DELLA SESSIONE Ruolo e responsabilità Modelli adottati Competenze legali dell'assemblea Straordinaria Competenze delegabili al consiglio di amministrazione, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione

35 L ASSEMBLEA DEI SOCI L ASSEMBLEA DEI SOCI: RUOLO E RESPONSABILITA La legge stabilisce che nelle società per azioni è necessaria la presenza di tre distinti organi: l'assemblea dei soci, con funzioni esclusivamente deliberative l'organo amministrativo, cui è devoluta la gestione dell'impresa l'organo di controllo interno, con funzioni di controllo sull'amministrazione della società La riforma ha introdotto, inoltre, anche un organo esterno a cui è affidato il controllo contabile della società: un revisore contabile o una società di revisione

36 L ASSEMBLEA DEI SOCI Modello adottato Competenze Legali dell'assemblea Ordinaria Sistema Tradizionale determinazione Sistema Monistico Sistema dualistico del numero degli amministratori se l'atto costitutivo indica solamente il numero massimo e minimo; nomina e revoca degli amministratori; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso degli amministratori; autorizzazione agli amministratori a svolgere attività concorrenti; autorizzazione agli amministratori a delegare le proprie attribuzioni; nomina e revoca del direttore generale; nomina e revoca dei sindaci; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei sindaci; nomina e revoca della società di revisione o del revisore contabile; determinazione del compenso della società di revisione o del revisore contabile; esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro: oamministratori; osindaci; odirettore generale; oliquidatori osocietà di revisione. rinuncia e transazione dell'azione di responsabilità; approvazione del bilancio; distribuzione degli utiliai soci; adozione dei provvedimenti in caso di perdita di capitale superiore a un terzo; delibera su oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori. nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza; determinazione del compenso ai consiglieri se non è determinato dallo statuto; delibera sulle responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; delibera sulla distribuzione degli utili; nomina del revisore contabile, se previsto.

37 L ASSEMBLEA DEI SOCI Competenze legali dell'assemblea Straordinaria Competenze delegabili al consiglio di amministrazione, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; decisione di non emettere i certificati azionari; nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori; determinazione dei poteri dei liquidatori; proposta di concordato fallimentare; proposta di concordato preventivo; proposta di amministrazione controllata; emissione di azioni a favore dei prestatori di lavoro o di strumenti finanziari partecipativi; autorizzazione alla partecipazione della s.p.a. quale socio illimitatamente responsabile in società di persone. decisione di fusioni con società interamente possedute o almeno al 90%; istituzione o soppressione di sedi secondarie; trasferimento della sede sociale purché in ambito nazionale; scelta di quali amministratori abbiano la rappresentanza; riduzione del capitale in caso di recesso dei soci; adeguamento dello statuto a norme di legge; proposta di concordato fallimentare, preventivo e di amministrazione controllata; aumento del capitale sociale anche con possibilità di escludere il diritto di opzione (non per il consiglio di sorveglianza).

38 L ORGANO DI CONTROLLO

39 L ORGANO DI CONTROLLO L ORGANO DI CONTROLLO OBIETTIVI DELLA SESSIONE Modelli di amministrazione e controllo: L organo di controllo

40 L ORGANO DI CONTROLLO Modelli di amministrazione e controllo: l organo di controllo MODELLI DI AMMINISTRAZIONE ECONTROLLO : L ORGANO DI CONTROLLO Nel sistema tradizionale il Collegio Sindacale svolge le seguenti principali funzioni: a) art. 2403, 1 comma: Vigila sull osservanza della legge e dello Statuto; Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento b) art. 2403, 2 comma: Esercita il controllo contabile nel caso previsto dall art bis, terzo comma (controllo contabile nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato)

41 L ORGANO DI CONTROLLO Modelli di amministrazione e controllo: l organo di controllo Nel sistema dualistico il Consiglio di sorveglianza svolge le seguenti principali funzioni indicate nell art terdecies: Nomina e revoca i componenti del Consiglio di gestione e ne determina il compenso; Approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato; Esercita le funzioni di cui all art. 2403, 1 comma, descritte con riferimento al Collegio Sindacale; Riferisce per iscritto almeno una volta all anno all assemblea sull attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. Al Consiglio di sorveglianza non sono affidate funzioni di controllo contabile.

42 L ORGANO DI CONTROLLO Modelli di amministrazione e controllo: l organo di controllo Il consiglio di sorveglianza (art duodecies) è composto da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre. Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall ufficio: Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall art ( persona interdetta, inabilitata, fallita, condannata ad una pena che importa l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l incapacità di esercitare pubblici uffici); I componenti del consiglio di gestione; Coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo comma dell art (coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l indipendenza).

43 L ORGANO DI CONTROLLO Modelli di amministrazione e controllo: l organo di controllo Nel sistema monistico il Comitato per il controllo sulla gestione svolge le seguenti principali funzioni indicate nell art octiesdecies: Vigila sull adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione; Svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile. Al Consiglio di sorveglianza non sono affidate funzioni di controllo contabile.

44 L ORGANO DI CONTROLLO Modelli di amministrazione e controllo: l organo di controllo Il comitato per il controllo sulla gestione è composto da un numero di componenti definito dal consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre. Almeno uno dei componenti del comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il comitato è composto da amministratori in possesso dei Requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto; Requisiti di indipendenza di cui all art septiesdecies che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell impresa sociale e di società che la controllano o ne sono controllate.

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