COME EFFETTUARE UN RECLAMO La ChiantiBanca - Credito Cooperativo pone la massima attenzione alla soddisfazione della propria clientela ed all'ascolto delle sue esigenze. In questa ottica ha stabilito specifiche regole e procedure interne per accogliere suggerimenti e reclami ed aderisce a due sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie: l'arbitro Bancario Finanziario e l' Ombudsman - Giurì bancario. E inoltre disponibile - per rispettare il principio della mediazione obbligatoria prima di rivogersi al giudice, introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 nr. 28 il servizio di conciliazione offerto dal Conciliatore Bancario Finanziario. Il cliente, nel caso in cui non abbia trovato soluzione ad un problema rivolgendosi direttamente al personale della ChiantiBanca, ha il diritto di presentare formale reclamo. Per presentare un reclamo basta inviarlo in forma scritta, per posta ordinaria o in via informatica si veda box sotto -, ovvero consegnarlo direttamente allo sportello della ChiantiBanca presso il quale è intrattenuto il rapporto. Il responsabile dello sportello, dietro rilascio di ricevuta, provvederà all inoltro all Ufficio Reclami della L'Ufficio Reclami evaderà tempestivamente le richieste pervenute e comunque entro il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di servizi di investimento). Per agevolare la presentazione del reclamo scritto la ChiantiBanca ha predisposto una lettera tipo allegata alla presente e disponibile presso il punto trasparenza presente in ogni sportello. In caso di difficoltà gli operatori di sportello sono disponibili per la consegna cartacea. Recapiti a cui indirizzare i reclami: CHIANTIBANCA CRED. COOP. UFFICIO RECLAMI Via Cassia Nord 2/4/6 53035 Monteriggioni (SI) e-mail: ufficioreclami@chiantibanca.it Se il cliente non riceve risposta entro i termini previsti, ovvero se non è soddisfatto della risposta, può presentare ricorso all Arbitro Bancario Finanziario (nel caso di servizi bancari e finanziari, esclusi servizi di investimento) o all Ombudsman Giurì Bancario (nel caso di servizi di investimento).
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO L Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organo indipendente costituito ai sensi dell articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) e rappresenta un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari (con esclusione dei servizi e delle attività di investimento). Non possono essere sottoposte all ABF operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007, né se l importo richiesto è superiore a 100.000 euro. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe. L'ABF decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. È un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l'arbitrato. Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. Il ricorso all'arbitro può essere presentato solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando a essi un reclamo (vedi sopra) e purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all intermediario. Se non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell'arbitro, può comunque rivolgersi al giudice. Per maggiori informazioni e dettagli sull A.B.F., si rimanda al contenuto del sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, all interno del quale sono reperibili: - le disposizioni emanate dalla Banca d Italia sui sistemi stragiudiziali delle controversie; - le Guide informative sull'abf; - il modulo per il ricorso all ABF e le relative istruzioni per la compilazione.
OMBUDSMAN GIURI BANCARIO L Ombudsman Giurì Bancario è un organo collegiale costituito presso il Conciliatore Bancario- Finanziario, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie ADR, che tratta i reclami della clientela delle banche e degli intermediari finanziari relativi a rapporti aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento. Il ricorso all'ombudsman Giurì Bancario può essere presentato solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando a essi un reclamo (vedi sopra) e purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all intermediario Per maggiori informazioni e dettagli sull Ombudsman Giurì Bancario, si rimanda ai contenuti del sito internet www.conciliatorebancario.it, all interno del quale sono reperibili: - il Regolamento dell'ufficio Reclami e Ombudsman Giurì bancario; - la lettera tipo per il ricorso all Ombudsman Giurì Bancario, da inviare all indirizzo Ombudsman Giurì Bancario, Via delle Botteghe Oscure nr 54-00186 Roma.
CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO Il Conciliatore Bancario Finanziario è un Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie ADR, che oltre al servizio di arbitrato e di Ombudsman Giurì Bancario, offre il servizio di mediazione per la conciliazione delle controversie civili, essendo fra gli organismi abilitati e soggetti a verifica ministeriale. La mediazione è un modo per risolvereuna controversia affidando ad un terzo indipendente (il mediatore) il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il mediatore è un esperto ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all altra. Nella mediazione disciplinata dalla legge (ossia che viene svolta attraverso gli organismi di mediazione ) l accordo può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell'accordo raggiunto, si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione. Dal 21 marzo 2011 per alcune specifiche materie - tra le quali le controversie sui contratti assicurativi, bancari e finanziari - la mediazione diventa obbligatoria, per cui l aver tentato la strada della mediazione, costituisce la condizione per potersi poi eventualmente rivolgere al giudice. Per maggiori informazioni e dettagli sul servizio di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, si rimanda ai contenuti del sito internet www.conciliatorebancario.it, all interno del quale sono reperibili: - il Regolamento della procedura di conciliazione. - la modulistica per inoltrare la domanda di mediazione a Conciliatore Bancario Finanziario, Via delle Botteghe Oscure nr 54-00186 Roma.
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI UN RECLAMO Spett.le ChiantiBanca - Credito Cooperativo Ufficio Reclami Via Cassia Nord 2/4/6 53035 Monteriggioni (SI) ESTREMI DEL RICORRENTE Nome e Cognome o Ragione Sociale... Indirizzo... CAP e Località... Telefono ed eventuale e-mail... CONTO CORRENTE O ALTRO RAPPORTO INTERESSATO OPERAZIONE O SERVIZIO OGGETTO DEL RECLAMO MOTIVI DEL RECLAMO DOCUMENTI ALLEGATI..., lì (data e luogo)..... (firma del cliente)