REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE

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REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 79 DEL 23.11.2000

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 23.11.2000 con deliberazione n 79 Esaminato senza rilievi dall O.RE.CO. in data 06.12.2000 n. 106 2/119/2000.

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Definizione Art. 3 - Autorizzazione all esercizio dell attività di scuola nautica. Art. 4 - Domanda di autorizzazione all esercizio di scuola nautica Art. 5- Requisiti del titolare necessari per ottenere l autorizzazione all esercizio di scuola nautica. Art. 6 - Requisiti di idoneità dei locali delle scuole nautiche. Art. 7 - Materiale per le lezioni teoriche Art. 8 - Unità da diporto Art. 9 - Attività di insegnamento presso le scuole nautiche Art. 10 - Organico scuole nautiche Art. 11 - Documenti per l esercizio dell attività di scuola nautica Art. 12 - Disciplina dell attività Art 13 - Scuole di istruzione per la nautica Art. 14 - Autoscuole Art. 15 - Vigilanza Art. 16 - Norma transitoria Art. 17 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE Art. 1 - Finalità Il presente regolamento provinciale disciplina l esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche, attribuite alla Regione con il DPR 9 ottobre 1997, n. 431 recante il Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, e trasferite alla Provincia con legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 e legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1. Art. 2 - Definizione 1. Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. 2. L attività di scuola nautica può essere svolta anche da parte delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al DM 17 maggio 1995, n. 317, previo rilascio di autorizzazione specifica di cui al successivo articolo 14. 3. La sede della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l Ufficio di Segreteria. 4. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, sono condotte nell ambito del Compartimento Marittimo ove sono sostenuti gli esami. Art. 3 - Autorizzazione all esercizio dell attività di scuola nautica. 1. L esercizio dell attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Varese, previo parere del Capo del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica e del Direttore dell ufficio provinciale della Motorizzazione civile. 2. L autorizzazione può essere richiesta per: A) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all art. 3 del DPR 9 ottobre 1997, n. 431 - Patenti per il comando e la condotta di unità da diporto ; 1

B) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all art. 4 del DPR 9 ottobre 1997, n. 431 - Patente per il comando delle navi da diporto. Art. 4 - Domanda di autorizzazione all esercizio di scuola nautica 1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche, devono chiedere il rilascio dell autorizzazione all esercizio di scuola nautica alla Provincia. 2. La domanda sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni: a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi; b) denominazione della scuola; c) localizzazione della sede; d) compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d esame 3. Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente e i dati anagrafici: a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale; b) dei soci se il richiedente è una società di fatto, semplice, in nome collettivo o una società in accomandita semplice; c) del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa, un associazione, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni. 4. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al successivo punto 5; b) planimetria quotata in scala 1:50, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature; c) dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature conformemente al punto 7; d) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente: 2 - polizze assicurative; - libretti di immatricolazione; - contratti di acquisto; - contratti di leasing; - dichiarazione di disponibilità del mezzo nautico; - certificato del pagamento degli oneri fiscali:

e) documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà dei beni immobili di valore non inferiore a L. 100.000.000 (pari a Euro51.645,69) liberi da gravami ipotecari, ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciate da: - Aziende o Istituti di credito; - Società Finanziarie con capitale non inferiore a 5 mld; f) l attestazione di cui alla lettera precedente riferita ad un importo di L. 50.000.000 (pari a Euro 25.822,84) deve essere formulata secondo le schema allegato al DM 17 maggio 1995, n. 317 per le autoscuole. 5. Qualora l unità di navigazione non sia di proprietà deve essere allegata una dichiarazione del proprietario che confermi la concessione della disponibilità del mezzo e/o delle relative attrezzature marinaresche e copia della polizza assicurativa da cui risulti l estensione anche all attività di esercitazione pratica e svolgimento esami da parte della scuola nautica con le modalità del successivo art. 8. 6. La Provincia provvede ad istruire la domanda e a richiedere, se necessario, l esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il temine entro il quale la documentazione deve essere prodotta. 7. La Provincia provvede sulla richiesta entro trenta giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta. Art. 5 - Requisiti del titolare necessari per ottenere l autorizzazione all esercizio di scuola nautica. 1. Per ottenere il rilascio dell autorizzazione all esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti: 3 a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente; b) avere compiuto gli anni 21; c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere o non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575

così come successivamente modificata e integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano intervervenuti provvedimenti di riabilitazione; d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; e) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato. 2. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di: a) capacità finanziaria di cui all articolo 4; b) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; c) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dall art. 8, da utilizzare per l esecuzione dei corsi tenuti dalla scuola nautica; d) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all art. 6, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti; e) materiale didattico idoneo all insegnamento teorico di cui all art. 7; f) personale idoneo allo svolgimento dell attività di insegnamento ai sensi dell art. 28, comma 6) del DPR 9 ottobre 1997, n. 431 il quale prescrive che possono svolgere l attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. 4 Art. 6 - Requisiti di idoneità dei locali delle scuole nautiche. 1. I locali della scuola nautica devono comprendere: a) un aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico; b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo; c) servizi igienici composti da bagno, antibagno, illuminati ed aerati.

2. L altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica. 3. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico sanitarie, alla destinazione d uso, alla sicurezza. 4. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l aula di insegnamento deve contenere l arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d arredamento. L arredamento dell aula d insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi: a) una cattedra od un tavolo per insegnante; b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa: c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell aula per ogni allievo; d) almeno due tavoli da carteggio. Art. 7 - Materiale per le lezioni teoriche 1. La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio. 2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti: A) STRUMENTI - Bussola marina; - barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio; 5 - strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS); - sestante (per autorizzazioni di tipo B). B) SUSSIDI - Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica; - carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave; - carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche; - tavole per il calcolo delle rette d altezza (per autorizzazioni di tipo B); - carte di analisi meteorologica;

- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste(per autorizzazioni di tipo B); - rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti; - modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo; - rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala; - rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello; - rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare; - rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori); - rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti. C) DOCUMENTAZIONE DIDATTICA - Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell Istituto Idrografico della Marina; - elenco dei fari e segnali da nebbia; - portolano del Mediterraneo; - leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto. 3. I sussidi di cui alla precedente lettera B. con esclusione delle Carte Nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici. 6 Art. 8 - Unità da diporto 1. La scuola nautica deve disporre di almeno una unità da diporto di proprietà per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami e compatibile con il tipo di patente da conseguire: A) per l abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto (aventi lunghezza inferiore a 24 m) rispettivamente 1) entro le 12 miglia = una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero. 2) senza alcun limite di costa = una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero iscritta nei registri del compartimento marittimo ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l abilitazione;

B) per l abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 m o, in alternativa, una unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 m ed iscritta nei registri del compartimento marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l abilitazione purchè siano iscritti presso una dei registri delle imbarcazioni da diporto. 2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi. 3. Tutti i mezzi della scuola sono immatricolati a nome del titolare della scuola stessa, il quale può anche utilizzare lo strumento contrattuale del leasing e della disponibilità. 4. Il Capo del Compartimento Marittimo o il Direttore dell ufficio provinciale della Motorizzazione civile, nel rilasciare il parere di cui all art. 3 del presente regolamento, valuta anche l idoneità delle unità nautiche delle scuole. 5. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate alla Provincia. Art. 9 - Attività di insegnamento presso le scuole nautiche 1. Possono svolgere l attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti 7 nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. 2. Possono svolgere la funzione di istruttore presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella dell unità da diporto che devono condurre. Art. 10 - Organico scuole nautiche 1. La scuola nautica deve disporre di almeno un insegnante di teoria. 2. L insegnante può ricoprire la funzione di istruttore. 3. Il titolare della scuola può ricoprire la funzione di insegnante. 4. Se la scuola nautica rimane sprovvista dell unico insegnante e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire

che il titolare della scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante di un altra scuola nautica autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento. Art. 11 - Documenti per l esercizio dell attività di scuola nautica Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti rilasciati dall autorità competente per l esercizio dell attività di scuola nautica e del registro d iscrizione contenente: data d iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativo esito. Art. 12 - Disciplina dell attività 1. All interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, previamente trasmessa alla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso: a) il nome e la sede della scuola; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima; c) i prezzi applicati; d) l indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola è posta sotto la vigilanza amministrativa della Provincia; 8 e) la firma del titolare della scuola; f) l orario delle lezioni teoriche; g) i periodi di chiusura della scuola. 2. Eventuali sospensioni dell attività possono essere autorizzate dalla Provincia per documentata necessità per un periodo non superiore a 90 giorni eventualmente rinnovabili in particolari circostanze. Art 13 - Scuole di istruzione per la nautica 1. Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che alla data di entrata in vigore del DPR 9 ottobre 1997, n.431 gestivano scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dell autorizzazione all esercizio di scuola nautica alla Provincia. 2. Alla domanda, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve essere allegato il certificato di iscrizione alla CCIAA, comprovante l effettivo esercizio dell attività di scuola di istruzione per la nautica alla data di entrata in vigore del DPR 9 ottobre 1997, n. 431.

3. L autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti dei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e dei mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo o del Direttore dell ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competenti per territorio. Art. 14 - Autoscuole 1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal DM del 17 maggio 1995, n. 317, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono chiedere l autorizzazione per l esercizio dell attività di scuola nautica alla Provincia. 2. Per ottenere l autorizzazione all esercizio di scuola nautica le autoscuole devono avere la proprietà di almeno un unità da diporto abilitata alla navigazione e corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati in conformità a quanto descritto all art. 8. 3. L autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e del 9 materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo del Direttore dell ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competenti per territorio. Art. 15 - Vigilanza 1. La vigilanza sulle scuole nautiche, considerato l interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell insegnamento da impartire. In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli: a) sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione di nuovi conducenti; b) sull osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all obbligo assicurativo delle imbarcazioni; c) sul regolare funzionamento delle scuole e sull impiego di insegnanti in possesso dei requisiti di cui all art. 9; d) sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione. 2. La vigilanza sulle scuole nautiche é svolta dalla Provincia tramite il personale all uopo autorizzato.

3. In occasione delle ispezioni effettuate nell esercizio dell attività di vigilanza è redatto verbale ove il personale ispettivo provvede a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo. 4. L opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell attività di scuole nautiche abusive. Art. 16 - Norma transitoria 1. Le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 3 dell articolo 28 del DPR 9 ottobre 1997, n. 431 entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento devono presentare richiesta di autorizzazione alla Provincia. 2. Alla richiesta di cui all art. 16, comma 1) deve essere allegata la documentazione comprovante l effettivo svolgimento dell attività assimilabili a scuola nautica alla data di 10 entrata in vigore del DPR 9 ottobre 1997, n. 431. 3. Ai fini di cui all art. 16, comma 2), verranno ritenuti utili i seguenti documenti: il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, l autorizzazione rilasciata ai sensi dell articolo 68 del Codice della Navigazione o dell articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 50. 4. Entro sei mesi dalla data di rilascio da parte della Provincia dell autorizzazione di cui all art. 3, comma 1), deve essere depositata presso la Provincia la certificazione attestante l iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. 5. Coloro che alla data di entrata in vigore del DPR 9 ottobre 1997, n. 431, esercitavano l attività di titolari di autoscuole o di agenzie di pratiche auto ed esercitavano l istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, dimostrino con atti e documenti probanti tale attività, conseguono a domanda l autorizzazione da parte della Provincia, anche in difetto del titolo di studio di istituto secondario superiore di secondo grado, all idoneità dei locali come previsto dall art. 6 del presente regolamento e della sussistenza della capacità finanziaria prevista dall art. 4 comma 4 punto e). 6. I Titolari di Autoscuole e/o Agenzie pratiche auto che usufruiscono delle deroghe previste dal comma precedente devono comunque avere i requisiti previsti dagli art.li 5 7 8 10 del presente regolamento. Art. 17 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo Pretorio, dopo la sua esecutività.