Provincia BS Stazione Appaltante COMUNE DI BRESCIA Dirigente Delegato per le funzioni e gli obblighi del datore di lavoro Claudio Reboni SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE CON FORNITURA SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (art. 26, comma 3, D.Lgs 81/2008) RSPP: Arch. Mara Gelmi Data: 22/02/2017 1
INDICE 1. PREMESSA...3 2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI...3 3. RIFERIMENTI NORMATIVI...4 4. DEFINIZIONI ED ACRONIMI...4 5. IL DUVRI ED I RELATIVI COSTI DELLA SICUREZZA...6 5.1 la redazione e la gestione del duvri...6 5.2 tipologia dei rischi interferenti considerati...6 5.3 stima dei costi relativi alla sicurezza...6 6. ANAGRAFICA DELL APPALTO...7 6.1 oggetto dell appalto...7 6.2 committente...7 6.3 STAZIONE APPALTANTE...7 6.4 RESPONSABILE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO...7 6.5 appaltatori...7 7. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA...8 7.1 individuazione delle interferenze...8 7.2 rischi interferenziali individuati e valutati...8 7.3 le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze...8 8. COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE9 8.1 costi della sicurezza...9 8.2 validità e revisione del DOCUMENTO...10 Per il committente (COMUNE DI BRESCIA)...10 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 2
1. PREMESSA Il presente documento viene predisposto tenendo quale riferimento le Linee Guida della Regione Lombardia che costituiscono un primo atto di indirizzo a supporto delle stazioni appaltanti individuate dall art. 3, comma 1 lett. o), del D.Lgs. 50/16. A seguito dell emanazione della L.123/07, fermo restando gli obblighi di coordinamento delle attività interessate al Contratto pubblico di lavoro/servizio/fornitura, sono tenute a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso (art.26 c.8 D.lgs.81/08). I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara. 2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Nel campo degli approvvigionamenti pubblici l amministrazione compie un operazione di esternalizzazione di attività e di responsabilità nei confronti di terzi operatori economici scelti in base a confronti concorrenziali. Nel fare questo l amministrazione non assume alcuna responsabilità diretta per la tutela dei lavoratori dell operatore economico, il quale mantiene i compiti e le responsabilità di ogni datore di lavoro in base al dettato del D.lgs. 81/08. Fondamentale eccezione rispetto al principio sopra enunciato è rappresentato dall art. 26 D.lgs.81/08, il quale prevede un onere di coordinamento tra chi esternalizza un attività, qui l amministrazione, e chi assume l attività esternalizzata, qui l operatore economico affidatario. L art. 26 del D.lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell accordo di esternalizzazione un onere di reciproca informativa e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. Nel coordinarsi con un terzo operatore economico, chi esternalizza assume una pluralità di oneri: non solo quello di tutelare i lavoratori del terzo operatore economico, ma anche quello di tutelare i propri lavoratori che dovranno svolgere la propria attività in costanza dello svolgimento del lavoro di altri e, da ultimo, anche la sicurezza di terzi coinvolti, come per esempio i lavoratori di terzi operatori economici già operanti. Quanto detto nel caso di una pubblica amministrazione può assumere caratteri di peculiarità, in quanto i terzi coinvolti nell attività possono, in alcuni casi, coincidere con la pluralità dei cittadini utenti di un servizio o di un ufficio. Ebbene, nell esternalizzare l amministrazione avrà il compito di creare un assetto informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l attività richiesta. Quanto scritto, si crede, rende chiaro come, nel contesto in cui qui si riflette, divenga dirimente il concetto di interferenza. Per Interferenza si intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva. In tali casi i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture: si può ipotizzare che vi siano attività dove i rischi interferenziali siano nulli e vi siano solo oneri di sicurezza in capo all operatore economico. Di converso, in alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall amministrazione. 3. RIFERIMENTI NORMATIVI D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto degli enti DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 3
erogatori nei settori del acqua, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. ; Legge 3 agosto 2007, n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia ; Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007; Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ; Determinazione dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006; Determinazione dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008; Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n.81 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreto legislativo del 3 agosto 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 4. DEFINIZIONI ED ACRONIMI Ai fini del presente Documento, si adottano le definizioni contenute nelle Linee guida regionali citate, oltre a quanto definito dall art.2 D.lgs.81/08. In particolare: INTERFERENZA APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI CONCESSIONE DI SERVIZI CONTRATTO MISTO DATORE DI LAVORO ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva. In tali casi i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art.3 c.1 lettera tt) del D. Lgs. 50/16); appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'all. II (art. 3 c.1 lettera ss) del D. Lgs. 50/16); contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi, in conformità all art. 3 comma 1 lettera vv) del D.Lgs. 50/2016; contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art. 28 D.lgs. 50/16); soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l organizzazione dell impresa, ha la DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 4
responsabilità dell impresa stessa ovvero dell unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale (art.2 c.1 lettera b) D.lgs.81/08); DATORE DI LAVORO COMMITTENTE RESPONSABILE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO LUOGHI DI LAVORO DUVRI RISCHI INTERFERENTI STAZIONI APPALTANTI soggetto titolare degli obblighi di cui all art.26 D.lgs.81/08; Soggetto titolare della gestione del contratto, nelle fasi successive all aggiudicazione (responsabile del procedimento ai sensi dell art. 31 D.Lgs. 50/2016) luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all interno dell azienda ovvero dell unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro (art. 62 Titolo II D.Lgs. 81/08); Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all art.26 c.3 D.lgs.81/08; tutti i rischi correlati all affidamento di appalti o concessioni all interno dell Ente o dell unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; l espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all art.3 c.1 lettera o) del D.lgs.50/16. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 5
5. IL DUVRI ED I RELATIVI COSTI DELLA SICUREZZA 5.1 LA REDAZIONE E LA GESTIONE DEL DUVRI Il presente Documento ha l intento di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. Il DUVRI è messo a disposizione ai fini della formulazione dell offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell art.68 e dell All. XIII del D.lgs.50/16. L impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza. Nel DUVRI, non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell effettuazione della prestazione. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n. 24/07, la stazione appaltante procede all aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza. 5.2 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI Sono rischi interferenti, per i quali viene predisposto il presente documento: 1. rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 2. rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell appaltatore; 3. rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività propria dell appaltatore; 4. rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 5.3 STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA L amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 6
6. ANAGRAFICA DELL APPALTO 6.1 OGGETTO DELL APPALTO L attività in appalto consiste nel servizio di supporto alla gestione del personale con fornitura software. 6.2 COMMITTENTE Delegato per sicurezza, salute dei lavoratori e protezione Ente: COMUNE DI BRESCIA Indirizzo sede legale: Piazza della Loggia 1 25121 Brescia Indirizzo unità produttiva: Vari Codice Fiscale e P.IVA: 0076890177 Datore di lavoro: Dott. Giandomenico Brambilla 6.3 STAZIONE APPALTANTE Ente: COMUNE DI BRESCIA Settore Risorse Umane Indirizzo sede legale: P.le della Repubblica 1, 25122 - Brescia Codice Fiscale e P.IVA: 0076890177 Datore di lavoro: Dott. Giandomenico Brambilla Delegato per sicurezza, salute dei lavoratori e protezione dell ambiente: Dott. Claudio Reboni 6.4 RESPONSABILE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO Ente: COMUNE DI BRESCIA Settore Risorse Umane Indirizzo sede legale: P.le della Repubblica 1, 25122 - Brescia Codice Fiscale e P.IVA: 0076890177 Datore di lavoro: Dott. Giandomenico Brambilla Delegato per sicurezza, salute dei lavoratori e protezione dell ambiente: Dott. Claudio Reboni Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Comunale: Arch. Mara Gelmi DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 7
7. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE A fronte della Valutazione preliminare circa l esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all esecuzione dell appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. In relazione all appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili a: - rischi dovuti ai luoghi di lavoro di proprietà del Committente - fasi di interazione tra il personale tecnico dell affidataria con mansioni di formazione e supporto e il personale del committente. Considerate tuttavia le caratteristiche dell attività svolta le misure da intraprendere per la riduzione dei rischi da interferenza sono limitate ad azioni di carattere organizzativo. In particolare, si definiscono i costi per la sicurezza relativamente a: a. procedure contenute nel DOCUMENTO e previste per specifici motivi di sicurezza; b. misure di coordinamento previste nel DOCUMENTO relative all'uso comune di attrezzature e infrastrutture. 7.2 RISCHI INTERFERENZIALI INDIVIDUATI E VALUTATI Luoghi di lavoro Interferenza per esecuzione delle attività oggetto d appalto nei luoghi di lavoro da parte degli addetti con diverse mansioni. Rischi strutturali e ambientali. Rischio di scivolamento e caduta. Rischio elettrico. Stima del rischio: BASSO. Compresenza di addetti Interferenza per esecuzione attività oggetto d appalto in luoghi di passaggio o locali operativi da parte di addetti alle movimentazioni con gli addetti ai servizi comunali o utenza degli uffici. Rischio di urto, investimento di oggetti, caduta di oggetti, ustioni. Stima del rischio: BASSO. Rischio di emergenza. Gestione delle emergenze. Stima del rischio: BASSO. 7.3 LE MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono esclusivamente di natura organizzativa e gestionale. Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla riunione da tenersi prima dell avvio del servizio. Misure di prevenzione e protezione a carico del committente Designazione di un referente operativo della committenza per l appaltatore (referente del coordinamento). Informazione e formazione dei propri addetti sull eventuale presenza di addetti terzi per l esecuzione di interventi fuori dall orario di lavoro ordinario. Comunicazione all appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro. Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all appaltatore delle procedure adottate per l emergenza. Misure di prevenzione e protezione a carico dell appaltatore Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all inizio delle operazioni. Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate. Nomina di un incaricato alla gestione delle emergenze. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 8
Informazione e formazione degli addetti. Nomina di un referente del coordinamento. Comunicazione delle misure di emergenza adottate. 8. COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DOCUMENTO. I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d asta. In relazione all appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano: a. le procedure contenute nel DOCUMENTO e previste per specifici motivi di sicurezza; b. le misure di coordinamento previste nel DOCUMENTO relative all'uso comune di attrezzature e infrastrutture. La stima viene effettuata per essere congrua e analitica per voci singole, e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti. Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni, che comportano l intervento di uno o più operatori esterni (addetti alle pulizie, manutenzioni ecc.), chiamati ad intervenire durante lo svolgimento dei lavoratori dell appaltatore. 8.1 COSTI DELLA SICUREZZA I costi, qui di seguito quantificati, sono riferiti all intero appalto in oggetto, come indicato nel presente documento e precisamente: Riunioni di coordinamento Stima del tempo impiegato: 2 h per ogni riunione Costo orario: 50,00. n. riunioni previste: n. 2. Stima su durata annuale: n. 02 riunioni Costo della sicurezza (su anno): 200,00 (Euro duecento) Operatore del coordinamento (in fase esecutiva) Stima del tempo impiegato: 4 h nel periodo del servizio Costo operatore: 25,00/h = 100,00/periodo servizio Costo della sicurezza (su anno): 100,00 (Euro cento) COSTI ANNUI TOTALI DELLA SICUREZZA: 300,00 (EURO TRECENTO) COSTI TOTALI DELLA SICUREZZA PER L INTERA DURATA CONTRATTUALE: (TUTTI GLI IMPORTI SI INTENDONO ONERI FISCALI ESCLUSI ) 2.700,00 (EURO DUEMILASETTECENTO) 8.2 VALIDITÀ E REVISIONE DEL DOCUMENTO Il presente documento è parte integrante del contratto di appalto. Il presente documento ha validità immediata a decorrere dall aggiudicazione definitiva dell appalto. Può essere modificato in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell appalto e/o revisionato in caso di varianti in corso d opera. La revisione deve essere data in presa visione all appaltatore che agirà di conseguenza. Brescia, 22/02/2017 PER IL COMMITTENTE (COMUNE DI BRESCIA) Il Dirigente delegato per le funzioni e gli obblighi del datore di lavoro dell amministrazione del Comune di Brescia: (dott. Claudio Reboni) Firmato digitalmente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 9