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POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO La presente polizza stipulata tra il COMUNE DI MONTEMURLO Via Montalese, 472/474 e la Spettabile (di seguito chiamata Società) Decorrenza del contratto: ore 24,00 del 31.03.2010 ore 24,00 del 31.12.2011 Scadenza anniversaria: 31 dicembre 1

DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato : - Per Contraente: - Per Assicurazione: il contratto di assicurazione - Per Polizza: il documento che prova l'assicurazione - Per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione - Per Società: La Compagnia assicuratrice - Per Broker: il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la Marsh S.p.A. - Per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società - Per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro - Per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa - Per Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro - Per Cose: sia oggetti che animali - Per Mercedi ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) - Per Stipendi ammontare totale delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale non soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (NON INAIL) - Per Retribuzioni la somma delle Mercedi e degli Stipendi 2

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. (artt. 1982,1893,1894 C.C. ) Art. 2 Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno in nome degli altri. (art. 1910 C.C. ) Art. 3 Pagamento del premio L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto, Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. Art. 4 Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, che potrà avvenire tramite l invio di una comunicazione per iscritto all Assicurato entro 60 giorni dal giorno in cui ha ricevuto l avviso, o ha avuto in altro modo conoscenza dell aggravamento del rischio. Art. 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione del rischio al termine del periodo di assicurazione in corso ( art.1897 C.C. ) rinunciando al relativo diritto di recesso. Art. 6 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 7 Obblighi del Contraente e dell Assicurato in caso di sinistro Il Contraente, in caso di sinistro, deve darne notizia alla Società entro 60 giorni da quando sia venuto a conoscenza del suo ufficio assicurazioni. Per quanto concerne la garanzia (RCO), il Contraente è tenuto a denunciare solo i sinistri per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento, o abbia avuto notizia dell'avvio di un procedimento penale. Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai Suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano essergli richieste. Art. 8 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dell'eventuale pagamento o rifiuto, la Società può recedere dall' Assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa parte del premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 3

Art. 9 Durata del contratto e proroga dell assicurazione La presente polizza decorre dalle ore 24 del 31.03.2010 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2011. Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo. Si conviene inoltre, che il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno tre mesi di anticipo. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico della Contraente. Art. 11 Foro competente Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dell Autorità Giudiziaria dove ha sede l Assicurato. Art. 12 Rinvio alle norme di legge e alle condizioni generali di assicurazione Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge e, se per l'assicurato più favorevoli, le condizioni generali di assicurazione relative alle corrispondenti sezioni di assicurazione. Art. 13 Gestione delle vertenze di danno La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'assicurato, designando legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all atto della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. La Società provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'assicurato non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata. La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, La Società é tenuta a richiedere l autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente. Se ciò si verificasse la Società non é più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale. Art. 14 Estensione territoriale L assicurazione vale per il mondo intero. Art. 15 Validità delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione. Art. 16 Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell art. 1916 C.C. nei confronti di: 4

- Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l Assicurato per le sue attività, nonché organizzatori e/o partecipanti a fiere, mostre, esposizioni e simili; - Persone fisiche di cui l Assicurato si avvalga per le sue attività o di cui debba rispondere a norma di Legge - Eredi dell Assicurato: - I dipendenti, il Segretario Generale, gli Ammistratori del Comune; Salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertata di dipendenti, del Segretario Generale, degli Ammistratori del Comune e di ogni altra persona fisica di cui si avvalga l Ente ; La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa. Salvo sempre il caso di dolo. Art. 17 Coassicurazione e Delega L assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile., all uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d impresa concomitante o successivo all aggiudicazione della gara. Art. 18 Regolazione del premio Il premio viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati, relativi allo stesso periodo, necessari per la regolazione del premio è cioè, a seconda del caso, l'indicazione: - delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro; - del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della società. Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia 5

adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo è rettificato, a partire dalle prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell ultimo consuntivo. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). Art. 19 Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell articolo 109 del D. Lgs. 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell Assicurato dalla Marsh S.p.A. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto anche tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l Assicurato e/o Contraente. Art. 20 Forma delle comunicazioni dal Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker. Art. 21 Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l andamento del rischio La Società dall'accensione del contratto ed alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre dell'anno successivo, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); - sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Tutti i sinistri dovranno essere corredati di: 1) nominativo del terzo reclamante; 2) data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante 3) data di apertura della pratica presso la Società; 4) data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art. 22 Gestione della Franchigia Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento 6

indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla presente polizza, ferma restando la procedura prevista all art. 13, penultimo e ultimo capoverso. Successivamente la Società provvederà a richiede all Assicurato il rimborso dell importo delle franchigie e degli scoperti previsti dalla presente polizza. A tale scopo la Società, entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare all Assicurato la documentazione comprovante l avvenuta liquidazione di sinistri dell anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. L assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto Art. 23 Buona fede L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione. Art.24 Calcolo del premio Il tasso lordo viene quantificato nella misura di un.. pro-mille e conteggiato sul totale del monte retribuzioni preventive ammontanti a Euro 3.100.000,00 PREMIO ALLA FIRMA DAL 31/12/2009 Preventivo retribuzioni annue lorde Euro 3.000.000,00 Euro x. = Euro.. annui lordi PREMIO RATE SUCCESSIVE Preventivo retribuzioni annue lorde Euro 3.000.000,00 Euro x. = Euro.. annui lordi Premio minimo: per ciascun anno assicurativo il premio minimo di polizza non potrà essere inferiore a Euro.. Il premio minimo finito di Euro.. è comprensivo dell attività svolta dall Assicurato ASM SPA che in base ad un fatturato preventivato di Euro 540.000,00 ammonta ad Euro.. 7

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D OPERA A) Somme e rischi assicurati La Società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme: Responsabilità Civile verso Terzi Euro 3.000.000,00 unico Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro Euro 3.000.000,00 unico Si conviene fra le parti che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO il massimale per sinistro indicato alla voce RCT rappresenta la massima esposizione della Società assicuratrice. B) Descrizione dell'attività La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite alle Aziende Speciali e Consorzi, che gestiscono con o per conto dell'ente Comunale servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi al Comune medesimo una responsabilità indiretta o solidale. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni della copertura, si riporta di seguito una sommaria descrizione delle principali attività o competenze del Contraente /Assicurato. L attività dell Assicurato riguarda: Proprietà, manutenzione e gestione strade/fognature, giardini pubblici, parco giochi comprese attrezzature anche comunali usate da volontari per manutenzioni, pulizie ecc; Proprietà, possesso, esercente, utente, amministratore di terreni, fabbricati in genere ed impianti annessi; Gestione e controllo della insufficiente o mancata cartellonistica stradale e/o turistica, nonché difettoso funzionamento dei semafori; Controllo Trasporto pubblico; Controllo del demanio idrico; controllo degli impianti di depurazione e dei corpi idrici; Protezione Civile; Riscossione Tributi, Anagrafe, Ufficio igiene, Polizia Municipale anche armata; Organizzazione di manifestazioni sportive, culturali, ricreative, sociali, politiche, religiose, compresa la concessione di spazi e/o strutture per manifestazioni a Terzi; Gestione di teatri; Esercizio di macelli, bagni e piscine pubbliche; Biblioteche; Gestione verde pubblico, proprietario di biciclette; 8

Scuole di ogni ordine e grado, asili, tutte comprese attività di refezione e somministrazione di cibi/bevande; Proprietà e conduzione di Impianti sportivi e manifestazioni culturali; Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche; Attività di corsi professionali; Organizzazione e partecipazione di convegni, corsi, spettacoli, seminari, manifestazioni turistiche, stage aziendali, gastronomiche in genere, anche presso terzi; Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni compreso il rischio derivante dall allestimento e dallo smontaggio degli stands, commissioni sanitarie, mercati in genere; Distributori automatici di bevande e alimenti, anche di proprietà di terzi e comunque l esplicazione di tutte le attività istituzionalmente devolutegli comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio assistenziale, umanitario di solidarietà, ricreativo e sociale, nulla escluso od eccettuato, ovunque nell'ambito dei limiti territoriali previsti. E da intendersi inclusa anche l attività di gestione da parte dell assicurato dei terreni e relativi impianti, attrezzature e beni tutti ivi esistenti destinati agli orti sociali siti in Via Pola (Comune di Montemurlo). L Assicurato può svolgere l attività anche partecipando ad enti, società o consorzi, ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori. Con l approvazione degli organi competenti l Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla Legge alle Amministrazioni Comunali direttamente o per mezzo di enti. L Assicurato può anche effettuare l esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi forma di tutte le attività sopra menzionate. Si precisa infine che ai soli fini della garanzia RCT il ha affidato alla ASM SPA di Prato i seguenti servizi: gestione, manutenzione e conservazione dei servizi di verde pubblico; gestione, manutenzione e conservazione della rete stradale compreso il pronto intervento; installazione e manutenzione della segnaletica stradale manutenzione e nuove installazioni di impianti e cartellonistica pubblicitaria gestione del magazzino e logistica reperibilità. Tale appalto è valutato in Euro 540.000,00 annui. Ai soli fini di tale appalto, la ASM SPA riveste la qualifica di assicurato e in caso di attivazione di entrambe le sezioni RCT il massimale si intende unico e rappresenta la massima esposizione della Società Assicuratrice. Il e la ASM SPA (con i rispettivi dipendenti) sono considerati terzi fra loro. 9

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 - Oggetto della Garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi ( RCT ) 1.a) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta e/o ai suoi compiti istituzionali, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'assicurato debba rispondere. Si intende compresa nella garanzia R.C.T. anche la R.C. Personale dei Tirocinanti. Responsabilità Civile Verso Prestatori d'opera ( RCO ) : 1.b) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli art. 10 e 11 del DPR 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs 23/02/2000 n.38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art5 del D.Lgs n.38/2000 inclusi i collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori interinali ed eventuali nuove tipologie; b) ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/06/1965 n.1124 e D.LGS 23/02/2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) inclusi i collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori interinali ed eventuali nuove tipologie, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art.5 del D.Lgs n.38/2000, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art.13 comma 2) lett. A) del D.Lgs. n.38/2000, debitamente approvata, con l'applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00. Ai fini della regolazione del premio l'assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti, i compensi lordi percepiti da tali lavoratori, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella polizza base. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art.14 della Legge 12 Giugno 1984, n.222. La validità dell'assicurazione non è pregiudicata da inesatte interpretazioni delle norme, che possano indurre l'assicurato in posizione di irregolarità verso l'inail. 10

2) Novero dei Terzi Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza sono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato; 5.4)Non sono considerati Terzi, limitatamente a morte o lesioni personali, i dipendenti, i parasubordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori interinali, gli addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione, nonché i prestatori non dipendenti soggetti ad assicurazione INAIL da parte dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, unicamente e limitatamente per quanto coperto dalla garanzia RCO. 3) Esclusioni Dall'assicurazione sono esclusi i danni: 3.1) Di furto: è, tuttavia, compresa la responsabilità civile dell Assicurato per danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall Assicurato (franchigia Euro 150,00 massimo risarcimento Euro 50.000,00). Si specifica che la massima esposizione di Euro 50.000,00 è da intendersi anche per anno assicurativo; 3.2) Cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi. 3.3) Ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69, n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24.11.70 e successive variazioni, l'assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; 3.4) Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3.5) Di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di aria, acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, salvo quanto previsto dal successivo punto 5.5). L'erogazione di acqua alterata non è considerata inquinamento e non è quindi soggetta alla presente esclusione. 3.6) Di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l amianto, né per i danni da campi elettromagnetici. 3.7) Si intendono inoltre esclusi anche i danni derivanti da proprietà/gestione della rete fognaria che non siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o condutture. 3.8) Si intendono inoltre esclusi i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione forzata con risultati parziali distintamente individuali, si tiene conto, anziché del compimento dell intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l ultimazione dei lavori che riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all uso ed aperta al pubblico. 3.9) Sono esclusi dall assicurazione di Responsabilità Civile: 11

1. I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; 2. I danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; 3. I danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l uso o la minaccia dell uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte. 4) Estensioni A maggiore chiarimento, si precisa - a titolo esemplificativo e non limitativo - che l'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile: 4.1) Malattie Professionali A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 1b) che precede, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché sia riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, escluse asbestosi e silicosi. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi o verificatesi per la prima volta durante il tempo dell assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione; 4.2) Derivante all Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi dai Suoi dipendenti compresa la responsabilità derivante all organizzazione di volontariato o commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate; 12

4.3) Derivante da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi. La garanzia opera solo in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Tale estensione di garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 520,00 e con una massima esposizione per sinistro e per anno di Euro 250.000,00; 4.4) Per i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% del danno indennizzabile ed una franchigia di Euro 260,00 per ogni sinistro con un massimo risarcimento di Euro 200.000,00 per sinistro e per anno; 4.5) La Responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario infermieristico utilizzato per i servizi prestati dall'assicurato: è comunque esclusa ogni responsabilità di tipo professionale; 4.6) La Responsabilità personale del Legale Rappresentante, del Segretario Generale del Direttore Generale e di tutti i dirigenti e dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'assicurato inclusi i collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori interinali ed eventuali nuove tipologie e dei soggetti ad essi equiparati ex D.Lgs. 38/2000 per danni arrecati a Terzi, al Segretario Generale ed al Direttore Generale o ad altri dirigenti e dipendenti e/o soggetti ad essi equiparati in genere, inclusi i collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori interinali ed eventuali nuove tipologie, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'assicurato e/o fra di loro; 4.7) L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati, terreni ed aziende agricole a qualunque titolo e destinazione siano adibiti, unitamente agli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, agli alberi ad alto fusto, alle attrezzature sportive e per giochi, alle strade private e recinzioni in muratura. L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'assicurato nella sua qualità di committente. Sono esclusi i danni da umidità e per quanto riguarda i danni da spargimento di acqua sono compresi in garanzia solamente se conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture. La garanzia non comprende i danni derivanti: - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione; - da stillicidio; - rigurgito di fogna. 4.8) Derivante per danni causati da veicoli a motore di proprietà dell'assicurato mentre circolano all'interno dei recinti e/o aree degli "stabilimenti", salvo quanto previsto dalla Legge n. 990 del 24.12.69; 4.9) Derivante dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta all'assicurato; 13

4.10) Derivante da danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% minimo di Euro 260,00 per sinistro ed un massimo risarcimento annuo di Euro 155.000,00; 4.11) I danni derivanti all Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.L.vo 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche, al D.L.vo 14.08.1996 n.494 e successive modifiche e alla Legge 109/94 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall Assicurato e per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi della Legge n.494 per l attività da questi svolta esclusivamente a favore dell Assicurato stesso, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile del procedimento, del progettista, del direttore lavori e del collaudatore per l attività da questi svolta esclusivamente a favore dell Assicurato stesso; 4.12) La garanzia si intende operante anche per il personale che presta servizio con il sistema denominato telelavoro ; 4.13) Derivante da danni cagionati da prodotti smerciati o somministrati, inclusa la gestione di mense o bar aziendali anche affidati a terzi; 4.14) Per danni ai veicoli sotto carico e scarico nonché in sosta nell ambito dei luoghi ove si svolge l attività dell assicurato con esclusione dei danni alle cose giacenti e/o trasportate sui mezzi sotto carico e scarico. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 260,00. 4.15) Derivante da partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni e simili, compresi allestimento e smontaggio di stand, carico e scarico, durante tali manifestazioni; 4.16) Derivanti per danni a Terzi da lavoratori a rapporto interinale dei quali lo stesso Assicurato si avvale ai sensi della Legge 196/97, per l espletamento delle attività oggetto dell assicurazione; 4.17) Derivanti a seguito di lavori di scavo anche dopo il reinterro degli stessi, fino a 90 giorni dall avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento o franamento del terreno, comprese vibrazioni in genere, in conseguenza di lavori relativi all attività dell Assicurato, sempre che tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto. Per i soli danni a cose la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di Euro 260,00 ed il massimo scoperto di Euro 1.550,00 fermo restando il massimo risarcimento per anno assicurativo di Euro 100.000,00; 4.18) Derivanti da danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove od esami, al fine di assumere il personale occorrente per l attività dell Assicurato, in merito alle loro capacità tecniche e professionali; 4.19) Derivante al Contraente in qualità di committente per danni arrecati a terzi da ditte appaltatrici e subappaltatrici. Si specifica che tali ditte e relativi dipendenti sono inclusi nel novero dei terzi limitatamente alle lesioni personali; 14

4.20) Relativamente alla gestione di Scuole di ogni ordine e grado, la garanzia si estende alla Responsabilità personale del capo d istituto e di ogni altra persona addetta, dei bambini frequentanti il nido, degli studenti/alunni; gli assicurati non sono considerati terzi tra di loro. 4.21) Relativamente alla organizzazione di periodi di vacanza per propri assistiti e no, nonchè per l esercizio di centri di soggiorno e/o colonie, la garanzia è estesa alla Responsabilità personale degli ospiti. 4.22) Derivante da lavori anche edili di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività. 4.23) Derivante dalla proprietà e conduzione di piscine, teatri, stadi. 4.24) Derivante dalla proprietà e/o gestione delle cabine di rilevazione di inquinamento atmosferico. Si intendono esclusi i danni da inquinamento; 4.25) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all assicurato ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 del Codice Civile per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto. La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di 150,00 euro per sinistro e con un massimo indennizzo di euro 2.500,00 per sinistro. 15

5) Franchigie e limiti di risarcimento 5.1) La garanzia opera con l applicazione di una franchigia per tutti i danni (a cose) pari a Euro 1.000,00; salvo quanto diversamente indicato. 5.2) Per danni a cose in consegna e custodia, la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di Euro 260,00 ed il massimo scoperto di Euro 1.550,00 fermo il massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro ed anno. Si escludono i danni ai beni strumentali in uso da parte del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali; si escludono altresì i danni causati da furto ed incendio; 5.3) Per danni provocati ad infissi o manufatti nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori, compresi cavi e condotte sotterranee in genere. Sono esclusi i danni cagionati ai beni oggetto di lavorazione. La garanzia opera con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00. Massimo risarcimento Euro 250.000,00 per sinistro ed anno; 5.4) Per cose di terzi conseguenti a incendio di cose dell'assicurato o dallo stesso detenute. Massimo risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo (nota: questa garanzia opererà in eccesso ai massimali eventualmente previsti da polizze incendio per Rischio Locativo o Ricorso Vicini); 5.4)5.5)A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con minimo di Euro 520,00 e con il massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; 5.6) Per danni (esclusi quelli da furto) arrecati agli autoveicoli ai motoveicoli e ciclomotori di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato. Franchigia fissa di Euro 100,00 per ciascun veicolo danneggiato. Nota: nel caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, verrà applicata unicamente la maggiore tra le detrazioni così applicate. IL CONTRAENTE LA SOCIETA Ai sensi dell'art.1341 C.C. il Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i seguenti articoli (art. 3 pagamento del premio art. 7 obblighi della Contraente e dell'assicurato in caso di sinistro art. 8 recesso in caso di sinistro art. 9 durata del contratto e proroga dell'assicurazione - art. 11 foro competente art.17 coassicurazione e delega) IL CONTRAENTE LA SOCIETA 16