FACOLTA DI GIURISPRUDENZA Università degli Studi di Siena Scuola di Specializzazione Lezione del 15 febbraio 2014 I MEZZI DI COERCIZIONE Art. 614 bis c.p.c. Introdotto con la legge 18.06.2009 n.69 Avv. Giuseppe Caglia Studio Legale Caglia FIRENZE
Attuazione degli obblighi di fare infungibili o di non fare Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell esecuzione del provvedimento. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all art. 409 c.p.c.. Il Giudice determina l ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Misura di coercizione indiretta per l adempimento della obbligazioni di facere infungibili e di non fare (situazioni sostanziali non tutelabili ai sensi degli artt-612-614 cp.c.) Esempi di esecuzione indiretta prevista dal legislatore nel corso degli anni: Art.124 del D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 (cd codice della proprietà industriale) Art. 18 comma 4 L 20 maggio 1970 (cd Statuto dei lavoratori) Art. 140 comma 7 (tutela collettiva categoria dei consumatori)
Esclusioni dall applicazione della norma: Adempimento degli obblighi di compimento di prestazioni fungibili (art.612 ss c.p.c.) Contrasto giurisprudenza su ambito applicazione misura (Trib. Modena ord. 07.03.2011 e Trib.Terni ord. 06.08.2009) Condanna al pagamento di somme Condanna alla consegna o rilascio Controversie di lavoro subordinato o parasubordinato ex art. 409 c.p.c
Possibili applicazioni della norma: Ambito familiare (obbligo di consegna dei minori in attuazione di regole di affidamento visita tra genitori separati o divorziati e loro figli Provvedimenti inibitori di comportamenti integranti immissioni intollerabili ex art. 844 c.civ. Qualsiasi provvedimento può essere assistito dalla pena accessoria, purchè, sentenza, ordinanza o decreto abbiano contenuto condannatorio (può essere pronunciata anche dal GdP)
Procedimento e Modalità di Concessione ISTANZA DI PARTE (Domanda di condanna per un diritto di credito al pagamento di una somma di denaro) RISPETTO DEI TERMINI DI PRECLUSIONE (atto introduttivo del giudizio)
L istanza non può essere accolta Se il Giudice ritiene la prestazione non infungibile Quando il Giudice ritenga che l applicazione della sanzione sia iniqua (discrezionalità del Giudice)
Quantificazione Il Giudice determina l ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto: Valore della controversia Natura della prestazione Danno quantificato o prevedibile Ogni altra circostanza utile La parte istante può fornire al giudice elementi probatori utili alla determinazione del QUANTUM. Essi al contempo vincolano il giudice ad adeguatamente motivare il provvedimento sia nell AN che nel QUANTUM. Denaro risarcitorio / Denaro coercitivo (cumulabilità)
Astrainte: il modello francese (Istituto privo di carattere risarcitorio) Differenze rispetto alla normativa italiana 1) Possono essere assunte anche d ufficio 2) Si distinguono tra provvisoire e definitive - Provvisoire: sempre modificabili nell ammontare e modalità - Definitive: entità già fissata definitivamente (liquidazione mera attività aritmetica 3) Possono essere concesse anche per prestazioni fungibili e per qualsiasi provvedimento di condanna
Natura dell atto idoneo a contenere la misura Sentenza o provvedimento Misura cautelare Provvedimento ex art. 700 c.p.c. Lodo rituale di condanna omologato Verbale di conciliazione (anche giudiziale) Contratto o accordo conciliativo
Potere di concedere la misura Appello /Reclamo ex art. 669 terdecies (qualificazione di infungibilità/fungibilità della prestazione) Opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c.(autoliquidazione) Opposizione ex art. 617 c.p.c. (mancato rispetto dei parametri fissati dal giudice di cognizione) Ipotesi di concorso di esecuzione diretta ex art. 612 c.p.c. e indiretta ex art. 614 bis c.p.c.
Applicazioni pratiche Tribunale di Terni: ordinanza del 07.08.2009 (giudizio di danno temuto ex art.1172 c.civ.) Tribunale di Cagliari 19.10.2009 (art.700 c.p.c. per ripristino servizio telefonico) Tribunale di Firenze: ordinanza 10-11 novembre 2011 (violazione del provvedimento di frequentazione dei figli) Adempimento del contratto preliminare