Attività Produttive Somministrazione Somministrazione all'interno di pubblici esercizi (bar, ristoranti) Descrizione Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, ovvero tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico appositamente attrezzati. I pubblici esercizi hanno inoltre facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione. L'autorizzazione rilasciata per la somministrazione abilita anche all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti. L'autorizzazione, per le nuove attività, deve essere attivata entro 2 anni dal suo rilascio. Può essere sospesa al massimo per 1 anno. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti dalla seguente e unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. La Giunta della Regione Lombardia (decreto del 17 maggio 2004, aggiornato e rivisto dal Decreto della Giunta Regionale n. 6495/2008) ha comunque previsto una classificazione più specifica ed esaustiva, che comprende le seguenti attività di somministrazione: ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili esercizi con cucina tipica lombarda tavole calde, self service, fast food e simili pizzerie e simili bar gastronomici e simili bar-caffè e simili bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili
discoteche, sale da ballo, locali notturni stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione Le autorizzazioni devono essere esposte al pubblico, così come i seguenti cartelli obbligatori per legge: tabella dei prezzi (per i ristoranti, tavole calde e pizzerie etc., c'è l'obbligo di esposizione anche all'esterno del locale o comunque leggibili all'esterno dell'esercizio). Qualora nell ambito dell esercizio sia effettuato il servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell ordinazione e deve inoltre indicare la componente del servizio; cartello degli orari prescelti (esposizione sia interna che esterna al locale); tabella dei giochi proibiti; cartello di divieto di fumo così come previsto dall art. 51 della legge n.3/2003; tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica di cui all art.2 del D.M. 30/7/2008. In relazione alle modalità di misurazione dei locali, si precisa che fanno parte dei locali destinati a servizi i seguenti: i servizi igienici per il pubblico ed il personale; i camerini; il guardaroba; gli spogliatoi per il personale; la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie; il locale dispensa; il locale preparazione alimenti; gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse; locali filtranti e separanti in genere. Non fa parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni. L'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP. Il trasferimento di sede è soggetto a SCIA, esecutiva trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione mentre il trasferimento di gestione o di titolarità sono soggetti a SCIA ad efficacia immediata. La presentazione della SCIA consente di iniziare/cessare subito l attività.
NOTE: Ai sensi dell art.689 del codice penale è vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche a minori di anni 16, a persone che appaiono affette da malattie di mente ed a persone che si trovino in condizioni di manifesta deficienza psichica a causa di altra infermità. Dal 13 novembre 2010 è scattato l'obbligo per tutti i titolari e i gestori di pubblici esercizi, che proseguono l'attività oltre le ore 24, di tenere a disposizione dei clienti apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico. Requisiti Requisiti soggettivi: Occorre essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dagli articoli 65 e 66 della L.R. n.6 del 02/02/2010 come modificati dall'art.23 della L.R. n.3 del 21/02/2011. È possibile nominare un delegato alla somministrazione anche se il richiedente è persona fisica. Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e s.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c. Requisiti oggettivi: E' necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro). I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia. Devono essere, inoltre, conformi ai criteri stabiliti con D.M. n.564/1998 (requisiti per la sorvegli abilità dei locali). Occorre verificare la destinazione d uso dei locali ed il possesso del certificato di agibilità o l avvenuta presentazione della dichiarazione di agibilità ai sensi della L.R. n.1/2007. Adempimenti
Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati: planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100 (*) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali; il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite lo Sportello Unico; la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi; la documentazione di previsione di impatto acustico in base al successivo punto 11; la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; fotocopia del documento identificativo del richiedente; ricevuta di versamento diritti ASL come da tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimeno di Prevenzione Medica dell'azienda Sanitaria Locale di Lecco; La documentazione di cui alle lettere a), b), c), e), f) può essere presentata anche dopo il rilascio dell'autorizzazione, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività. Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza. A. Per l'apertura dell attività è necessario presentare: SCIA modello A; scheda 1; scheda 2; scheda 5; documentazione relativa alla disponibilità dei locali; planimetria in scala 1:100 (*); certificato di agibilità; relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico. La scheda 2 deve essere compilata anche da parte del possessore dei requisiti professionali. B. Per cambiare il ciclo tecnologico (si intende la modifica del tipo di attività di somministrazione svolta) è sufficiente presentare: SCIA modello A; planimetria in scala 1:100 (*); relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico.
C. Per modificare locali/impianti è sufficiente presentare: SCIA modello A; planimetria in scala 1:100 (*); certificato di agibilità; relazione tecnica contenente la descrizione dell intervento effettuato. D. Per comunicare il subentro e le variazioni dell attività, quali trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, è necessario presentare: SCIA modello B; scheda 2; copia dell atto notarile o certificazione notarile attestante il titolo al subingresso. La scheda 2 deve essere compilata anche da parte del possessore dei requisiti professionali. (*) Planimetria dei locali. Indicare per ogni locale: destinazione d'uso e/o operazioni che vi si svolgono - disposizione delle attrezzature e degli impianti - superficie - altezza - raporti aeroilluminanti - condizioni di accessibilità o visitabilità disabili - requisiti di sicurezza (ove prescritti dalla normativa vigente) - requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del D.M. 17/12/1992 nr. 564 (solo per attività di somministrazione). E. Subingresso "mortis causa": se gli eredi non sono in possesso del requisito professionale, possono continuare l'attività presentando immediatamente la SCIA modello "B" con riserva di
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) dimostrare il requisito professionale entro 1 anno dall'apertura della successione ed allegando la seguente documentazione: certificato di morte; autocertificazione relativa agli eredi. F. Sospensione/riattivazione: la sospensione dell attività superiore a 30 giorni deve essere comunicata al SUAP e può durare al massimo per un anno. Al termine del periodo di sospensione, comunicare la riattivazione dell'attività. Entrambe le comunicazioni devono essere inoltrate con SCIA Modello B. Si fa presente che, oltre all'istanza presentata a questo Sportello Unico per le Attività Produttive "Lago di Pusiano" compente relativamente all'inizio dell'attività, sarà necessario provvedere con separate istanze all'apertura delle posizioni tributarie (in particolare la dichiarazione di occupazione ai fini della tassa rifiuti) presso l'ufficio Tributi a cui si prega di rivolgersi per qualsiasi informazione e/o chiarimento. G. Per comunicare la cessazione dell attività è necessario presentare la SCIA utilizzando il modello B e restituire l autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Occorre allegare, altresì, fotocopia di documento identificativo dei sottoscrittori della SCIA e della scheda 2 ed effettuare i versamenti per ASL Lecco e per il Comune di Bosisio Parini (diritti di segreteria). Normativa Non presente