COMUNE DI SAN CONO ( Città Metropolitana di Catania ) ******* DETERMINA DIRIGENZIALE N. 01 DATA 09.01.2017 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N.01 DEL 09.01.2017 OGGETTO: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MICCICHE GRAZIA, AI SENSI DELL ART. 42, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 151/2001 DAL 10.01-14.02.2017. - VISTO l art. 51, comma 3 bis, della Legge 08-06-1990 n. 142, nella stessa introdotto dall art. 6, 3 comma, della Legge 15-05-1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; - VISTA la L. R. n. 23 del 07-09-1998 con la quale viene recepita nell ordinamento della Regione Siciliana la suddetta normativa; - VISTA la Determina Sindacali n 16 del 16.07.2013 con la quale al sottoscritto vengono conferite le attribuzioni dirigenziali di cui all art. 51, comma 3, della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; - VISTA la delibera di Giunta Comunale n.34 del 27.05.2016, la quale assegna al Responsabile le dotazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione ;
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO VISTA la nota prot. n. 74 del 09.01. 2017, con la quale la dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Miccichè Grazia, profilo professionale ragioniera, cat. C posizione economica C5, chiede di poter usufruire del seguente periodo di congedo straordinario e precisamente dal 10 gennaio 2017 al 14 febbraio 2017, per complessivi giorni 36, ai sensi dell art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/01, per assistere il proprio marito Balbo Cono, nata a San Cono il 24.05.1953; VISTO il comma 5, dell art. 42, del D.Lgs n. 151/01 il quale prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, Il lavoratore padre o uno dei fratelli o sorelle, conviventi con soggetto in situazione di gravità accertata ai sensi dell art 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53; VISTO l art. 4, comma 2, della Legge 53/2000, il quale stabilisce che i pubblici dipendenti possono richiedere un periodo di congedo straordinario, continuativo o frazionato, non superiore a due anni; DATO ATTO che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009 ha stabilito l illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi ai figli che assistono genitori conviventi, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave; ACCERTATO che la richiedente è familiare convivente con la persona assistita e che la stessa già fruisce dei permessi riconosciuti dall art. 33 della Legge 05/02/1992, n. 104, a seguito degli accertamenti effettuati a norma dell art. 4 dello stesso testo normativo; CONSTATATO che: l art. 42, comma 5-quinquies prevede che il congedo in questione non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, mentre il comma 5 ter stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contributi figurativi; per quanto non espressamente previsto dall art. 42, commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater introdotti dall art. 4 del d.lgs n. 119/2011, si applicano le disposizioni dell art. 4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53; durante il periodo di congedo, la richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione corrisposta, relativa all ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempre che la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di 47.446,02, giusta circolare inps n. 11 del 27 gennaio 2016; DATO ATTO che l indennità spettante alla dipendente, in base alla retribuzione dell ultimo mese, rientra nei limiti suddetti; VISTA: la Circolare INPDAP, n. 2 del 10/01/2002, la quale dispone che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza; la Circolare INPDAP, n. 31 del 12/05/2004, la quale dispone che i periodi di congedo non sono utili ai fini del trattamento premio di servizio e al trattamento di fine rapporto; la Circolare INPDAP, n. 22 del 28 dicembre 2011, la quale all art. 9, dispone che il
periodo di congedo straordinario retribuito non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità; VISTO l art. 2 del D.Lgs. n. 564/96, dal quale si evince chiaramente che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; VISTO il C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 14 settembre 2000; VISTI: lo Statuto Comunale; il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; RAVVISATA la necessità e l urgenza DETERMINA Per le ragioni espresse in premessa: 1. Riconoscere il diritto al congedo straordinario, ai sensi dell art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/01, alla dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Miccichè Grazia, profilo professionale ragioniera, cat. C posizione economica C5 per il seguente periodo: dal 10.01.2017 al 14.02.2017, per complessivi giorni 36, salvo revoca della presente, qualora venissero meno i requisiti, ai sensi delle normative vigenti in materia. 2. Dare atto che, durante il periodo di congedo, la richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione percepita entro il limite annuo complessivo massimo di 47.446,02, riferita all anno 2016 e rivalutabile periodicamente, comprensivo della contribuzione previdenziale, giusta circolare inps n. 11 del 27 gennaio 2016. 3. Dare atto che, durante il periodo di congedo retribuito la dipendente in parola non matura le ferie, la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto. 4. Dare atto che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai soli fini del trattamento di quiescenza. 5. Trasmettere copia della presente Determinazione al responsabile settore Economico Finanziaria ed al responsabile settore Affari Istituzionali e Amministrativi. 6. Dare atto che la presente determinazione, ai fini dell adeguata pubblicità ed informazione, sarà consultabile on-line attraverso il seguente sito Istituzionale dell Ente:www.comune.sancono.ct.it. Il Responsabile Finanziario
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL ENTE VISTO il provvedimento che precede si attesta che la stessa non comporta impegno di spesa. San Cono, 09.01.2017 ============================================================= La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell art. 151, comma 4 del T.U. 18-08-2000, n. 267. San Cono, 09.01.2017 =============================================================