Con la sentenza che segue, il Giudice di Pace, dopo aver qualificato la domanda che ha ad oggetto la richiesta di accertamento di prescrizione e della estinzione del debito per avvenuto pagamento, come opposizione alla esecuzione, ha ritenuto, che, non essendo la cartella esattoriale titolo giudiziale, essa è regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portato. Pertanto, la prescrizione della cartella esattoriale è decennale solo qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (c.d. actio iudicati). In tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve quinquennale) previsto per il singolo tributo in quello decennale (Giudice di Pace di Nola - sentenza del 07/12/2014). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA 1 / 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2450/14 RGNR 2 / 12
Assegnata a sentenza il 1/12/14 promossa da NNN Salvatore, nato il < > a < >, C.F.: < >, residente alla via < > ed elettivamente domiciliato alla via < > in < >, presso l avv. < > ( fax: n. 081. < >,- pec: < >@legalmail.it), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della citazione; - Parte attrice CONTRO EQUITALIA SUD S.P.A., con sede in Napoli Via R. Bracco, 20 - parte convenuta contumace - 3 / 12
NONCHE COMUNE DI NOLA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall Avv. < > (< >), dell Avvocatura Municipale, giusta determina dirigenziale n. <...> del <...> (raccolta generale n. <...> del <...> ) di conferimento incarico nonché procura in calce dell atto di citazione in riassunzione notificato, entrambi elettivamente domiciliati in Nola alla Piazza Duomo, n. 1 (Casa Comunale Ufficio Avvocatura) fax: 081. < > posta elettronica certificata: avvocatura@pec.comune.nola.na.it; - parte convenuta - OGGETTO: Opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. CONCLUSIONI: Come da verbale 4 / 12
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. La domanda proposta dall attrice ex art. 615 c. p.c. volta ad ottenere la declaratoria di insussistenza del debito, nei confronti della Amministrazione convenuta e, quindi, la declaratoria di illegittimità delle somme iscritte nei ruoli esattoriali perché il diritto alla riscossione deve ritenersi prescritto è fondata e va accolta. Va, innanzi tutto, dichiarata la contumacia della EQUITALIA che nel procedimento riassunto dinanzi a questo ufficio, non è mai comparsa. Deve, quindi, ritenersi che il giudizio sia stato tempestivamente riassunto, tenuto conto della data in cui è stata resa l'ordinanza dal Giudice Unico del Tribunale (17/1/14) che ebbe ad assegnare il termine di giorni 60 per l'adempimento (riassunzione). 5 / 12
Quindi, va detto che, l opposizione all esecuzione esattoriale è ammissibile qualora si tratti di entrate non tributarie (avendo il d.lgs 46 del 1999 modificato il d.p.r. 603/73) : 1) Allorquando si deduce la mancata notificazione del verbale o della ordinanza ingiunzione ( Cass. Sez. Unite 562 del 10/8/2000); 2) Allorquando si facciano valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (PAGAMENTO; PRESCRIZIONE; MORTE DELL INTIMATO) ed allorquando si deducano VIZI DI REGOLARITA FORMALE DELLA CARTELLA ESATTORIALE (ad esempio nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella). Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nei casi di cui al punto 2, si tratta di una vera e propria opposizione all esecuzione con tutte le conseguenze del caso, per cui in caso di opposizione all esecuzione proposta anteriormente all inizio della medesima, la competenza si determina in base alle regole della legge 689/81; mentre nel caso di opposizione all esecuzione successiva all esecuzione o in caso di opposizione agli atti esecutivi per i vizi relativi alla regolarità formale della cartella, la cognizione compete sempre al Tribunale. 6 / 12
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, quindi, l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto, alla luce della recente riforma, nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi, altrimenti, la decadenza dal potere di impugnare e, nel caso di opposizione agli atti esecutivi, l opposizione, ai sensi delle disposizioni dell art. 617 c.p.c. va proposta nel termine di giorni 20 dalla notifica, nel caso di opposizione all'esecuzione, la stessa va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e, non solo non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/06), ma nemmeno ad alcun termine di decadenza, atteso che la norma ( l art. 615 c.p.c.), opera solo un discrimine sulle modalità di presentazione della opposizione ( con citazione ovvero con ricorso), in considerazione del fatto che l esecuzione sia già cominciata o meno. La domanda così come proposta, era stata già qualificata dal Tribunale, come opposizione alla esecuzione, avendo ad oggetto la richiesta di accertamento di prescrizione e della estinzione del debito per avvenuto pagamento. 7 / 12
Qualificata in tal modo, la domanda va ritenuta procedibile ed ammissibile e, per quanto detto innanzi, non essendo tale azione soggetta ad alcun termine, concordando con il Tribunale in merito al fatto che, con la notifica della cartella esattoriale l esecuzione non può ritenersi iniziata, giustamente, la domanda è stata proposta con citazione. Va, quindi, ritenuta la competenza dell Ufficio a decidere della presente controversia: L art. 26 c.p.c. stabilisce che Per l esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano ; L art. 27 c.p.c. stabilisce che per le cause di opposizione all esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 c.pc. è competente il giudice del luogo dell esecuzione. Considerato che, il presunto debitore ed i suoi beni si trovano in tenimento che ricade, per quanto alla giurisdizione, nel comune di NOLA, il processo deve ritenersi giustamente incardinato. Va, quindi, rilevata, la perfetta integrazione del contraddittorio tra i soggetti titolari del diritto ad agire e a resistere nel presente giudizio. Per quanto alla vocatio in ius della SPA EQUITALIA SUD, quale concessionario deputato alla riscossione del credito, si osserva: Nel giudizio in cui il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione della sanzione amministrativa deducendo l insussistenza del credito per la mancanza della preventiva notifica del provvedimento sanzionatorio, o la nullità degli 8 / 12
atti esecutivi per la mancata notifica della cartella esattoriale o dell avviso di mora, titolare del diritto a resistere è sia l ente al quale spettano i proventi sia l esattore quale soggetto dal quale proviene l atto oggetto dell impugnazione, in quanto viene posta in discussione non la sussistenza della violazione, ma quella del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione ( Cass. Civ. I Sez. Sent. 18/6/2002 n. 8759). Per tale motivo la citazione è stata giustamente notificata sia alla SPA EQUITALIA SUD che alla amministrazione creditrice. Per quanto al merito, va rilevato che, come accertato dal Tribunale, nulla risulta dovuto dalla parte istante alla P.A. per la cartella n. 071 200900316288871000 essendo intervenuto il pagamento. Per quanto, invece, alle cartelle nn. 0712001029203244000 e 07120040129788848000, quand'anche esse fossero state notificate, così come riscontrato dal tribunale, ma non provato in questo Giudizio, il credito vantato dalla P.A. dovrebbe comunque dichiararsi estinto per prescrizione. Invero, la cartella esattoriale non è titolo giudiziale ed è regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portata. Pertanto, la prescrizione della cartella esattoriale è decennale solo qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (c.d. actio iudicati si veda l art. 2953 c.c.). In tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario 9 / 12
precedente (breve quinquennale) previsto per il singolo tributo in quello decennale (Trib. Br., Sez. Lav., sentenza 6 marzo 2014, n. 509; cfr. Trib. Br., Sez. Lav., sentenza 24 marzo 2014, n. 651). Per di più, l art. 2953 c.c. che è norma speciale non potrebbe applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell art. 12 preleggi ( In tal senso cfr Corte cass. SU 10.12.2009 n. 25790 cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent., 19 luglio 2013, n. 17669. In particolare la Corte a Sezioni Unite, in materia di sanzioni amministrative, ha di recente osservato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario ). Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del fatto che la cartella n. 0712001029203244000 ha ad oggetto il recupero di una sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada risalente al 1997, e che la cartella risulta notificata in data 26/5/2001, non par dubbio che il credito della P.A. debba ritenersi estinto per l'abbondante decorso dei 5 anni dalla data della commessa infrazione. Analogo discorso va fatto per la cartella 07120040129788848000 che ha ad oggetto il recupero del canone dell'acqua, in considerazione della avvenuta decorrenza del termine quinquennale rispetto all'anno di riferimento ( 1999 e 2000, con cartella notificata nell'anno 2005). 10 / 12
Da qui consegue l'obbligo di accoglimento della domanda che impone l applicazione del principio della soccombenza anche perchè risulta carente la buona volontà delle parti, Ente creditore e concessionario, di procedere in via di autotutela alla regolarizzazione della posizione del contribuente a seguito della avvenuta ricezione della citazione prima e della citazione in riassunzione, poi. Visti i nuovi parametri forensi introdotti dal D.M. del 10/3/14 n. 55 in G.U. 02/04/2014, entrato in vigore il 03/14/14; tenuto conto del valore del danno; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell esito del giudizio; del combinato disposto degli articoli 82 e 91 c.p.c. ; dell attività professionale svolta dal Procuratore sia nella fase stragiudiziale che giudiziale; del numero delle parti in causa; le competenze vengono liquidate come da dispositivo P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da NNN SALVATORE contro la SPA EQUITALIA SUD in persona del leg. rapp.te; contro il comune di NOLA così provvede: - Dichiara la contumacia dell'equitalia SPA ; 11 / 12
- Accoglie la domanda; dichiara prescritto il diritto alla riscossione dei crediti portati dalle cartelle n. 071 200900316288871000; 0712001029203244000 e 07120040129788848000, di cui va ritenuta l'illegittimità e va disposto l'annullamento in uno a tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali ( provvedimento di fermo). - Condanna le parti convenute al pagamento delle competenze di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00 di cui euro 100,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario nella percentuale del 15% con attribuzione al procuratore EX ART. 93 C.P.C. - Così deciso in Nola il 7/12/2014 IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO 12 / 12