Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport



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Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Il Collegio Arbitrale in persona dei signori: - Avv. Ciro Pellegrino, in qualità di Presidente; - On. Prof. Avv. Learco Saporito, in qualità di Arbitro; - Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, in qualità di Arbitro; nella controversia tra la società Treviso F.B.C. 1993 s.r.l., in persona del suo Presidente, legale rappresentante, geom. Ettore Setten, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Stilo, Ezio Galea, Salvatore Raciti e Carlo Abbate ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell Avv. Carlo Abate sito in Roma, via Fulcieri Paulucci De Calboli n. 1 e la Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C., in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, e presso lo studio del primo in via Po, n. 9 elettivamente domiciliata con l intervento di A.C.F. Fiorentina s.p.a., in persona dell Amministratore Delegato e legale rappresentante Mario Cognigni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Giuseppe Morbidelli, Alberto M. Bruni, Prof. Duccio M. Traina e Carlo Montagna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi tre in Firenze, via La Marmora, n. 14; sulle conclusioni definitivamente precisate dalle parti all udienza del 20 novembre 2006, gli arbitri, riuniti in conferenza personale presso la sede della Camera in Roma, stadio Olimpico, al termine della suddetta udienza hanno, con voti unanimi, deliberato a norma Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 23-2 piano - stanza 2.24 00194 Roma tel. +39 06 3685 7801 +39 06 3685 7802 - fax +39 06 3685 7104 camera@coni.it - www.coni.it Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni

dell art. 19 del Regolamento approvato dal C.N. con delibera n. 1303 del 03.02.2005, modificato e integrato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 0057 del 24.01.2006, il seguente LODO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza depositata presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 28.09.2006, la società Treviso FBC 1993 s.r.l. esponeva che, a seguito degli accertamenti compiuti dall Ufficio indagini della F.I.G.C., le società Juventus F.C. s.p.a., A.C., Milan s.p.a., S.S. Lazio s.p.a. e A.C.F. Fiorentina s.p.a. erano state deferite dalla Procura Federale della F.I.G.C. dinanzi alla Commissione d Appello Federale della F.I.G.C. Con ordinanza del 29.06.2006, la Commissione d Appello adita ammetteva la società Treviso a partecipare al procedimento di primo grado, in quanto portatrice di un interesse indiretto. Con decisione di cui al C.U. n. 1/C del 14.07.2006, la Commissione d Appello, riconosciuta a vario titolo la responsabilità delle deferite Società, irrogava le seguenti sanzioni: - revoca della assegnazione dello scudetto 2004/2005, non assegnazione del titolo di campione d Italia 2005/2006, retrocessione all ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006, penalizzazione di 30 punti da scontare nella stagione sportiva 2006/2007, nei confronti della società Juventus F.C. s.p.a.; - retrocessione all ultimo posto in classifica del campionato di calcio di serie A 2005/2006, penalizzazione di 7 punti in classifica del campionato di calcio di serie A 2005/2006, ammenda di 40.000,00, nei confronti della società S.S. Lazio; - retrocessione all ultimo posto in classifica del campionato di calcio di serie A 2005/2006, penalizzazione di 12 punti in classifica nella stagione

sportiva 2006/2007 e ammenda di 50.000,00, nei confronti della società A.C.F. Fiorentina s.p.a.; - penalizzazione di 44 punti da scontare nella classifica 2005/2006 e 15 punti da scontare nella stagione sportiva 2006/2007 nonché ammenda di 30.000,00, nei confronti della società A.C. Milan s.p.a. Per effetto di tale decisione, la società Treviso acquisiva il titolo a partecipare al campionato di calcio di serie A della stagione sportiva 2006/2007. Le società Juventus F.C. s.p.a., A.C., Milan s.p.a., S.S. Lazio s.p.a. e A.C.F. Fiorentina s.p.a proponevano appello avverso la decisione della Commissione d Appello Federale, mentre la società Treviso, costituitasi, ne chiedeva l integrale conferma. Con decisione del 04.08.2006 di cui al C.U. n.2/c.f, la Corte Federale adita, in parziale riforma della decisione di primo grado, irrogava sanzioni meno afflittive nei confronti delle società appellanti. La società Treviso, ritenendo di avere subito un grave pregiudizio a seguito dell emanazione della decisione della Corte Federale che, di fatto, aveva determinato il venire meno del proprio titolo alla partecipazione al campionato di seria A per la stagione 2006/2007, esauriti i gradi interni della giustizia federale, decideva di avviare la procedura di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ex art. 4 del Regolamento camerale. In data 29.08.2006, il conciliatore designato Prof. F. Tuffarelli, esperito il tentativo di conciliazione, cui intervenivano anche le società S.S. Lazio s.p.a. e A.C.F. Fiorentina s.p.a., prendeva atto del mancato accordo delle parti. La società Treviso decideva, pertanto, di presentare istanza alla Camera Arbitrale, chiedendo in principalità, ritenersi illegittima e/o inefficace e/o revocabile la decisione della Corte Federale della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 2/C.F del 4.08.2006 e, previa declaratoria della responsabilità diretta ex art. 6 C.G.S. delle società S.S. Lazio s.p.a. e A.C.F. Fiorentina s.p.a. in relazione ai fatti ascritti, in annullamento o in riforma della decisione della Corte Federale della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 2/C.F del 4.08.2006, di disporre l applicazione, per ognuna delle citate società, della sanzione della retrocessione all ultimo posto nel campionato di calcio di serie A, stagione sportiva 2005/2006, ferme le altre irrogate sanzioni anche in riferimento alla posizione delle società Juventus e Milan, e, conseguentemente, disporre l annullamento del campionato di serie A stagione sportiva

2006/2007 per la parte disputata fino alla statuizione di Codesta Camera; ordinare alla F.I.G.C. l iscrizione della società istante al campionato professionistico di serie A per la stagione sportiva 2006/2007 e, quindi, pronunciare ogni qualsivoglia provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o all attuazione della decisione camerale; in via subordinata, nella denegata ipotesi di non attualità dei provvedimenti chiesti, se concessi, riconoscersi il diritto della società Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. al risarcimento per equivalente, di tutti i danni patiti dalla mancata partecipazione alla serie A stagione sportiva 2006/2007 a seguito dell illegittimo provvedimento della Corte Federale; danni da quantificarsi e liquidarsi, anche in via equitativa, nel corso del presente procedimento; conseguentemente, emanare ogni provvedimento necessario per dare corso alla immediata liquidazione del predetto danno; in via ulteriormente subordinata, dichiararsi il diritto della società Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. ad essere inserita nel campionato di serie A per la stagione successiva (2007/2008). Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Gioco Calcio F.I.G.C. che, con memoria del 04.10.2006, sollevava le seguenti questioni pregiudiziali: - irrituale designazione dell arbitro di parte operata dalla società istante, tenuto conto che la domanda avversaria, introducendo un petitum destinato a dispiegare effetti sulla posizione giuridica di una pluralità di parti [ ] dà luogo all instaurazione di una controversia non riconducibile a uno schema di tipo binario ; - difetto di legittimazione attiva della società istante per carenza di un interesse diretto all impugnazione. Con provvedimento del 16 ottobre 2006 il Presidente della Camera nominava il Presidente del Collegio Arbitrale, nella persona dell Avv. Ciro Pellegrino ed il terzo componente del Collegio Arbitrale, nella persona del Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, considerato che, ai sensi dell art. 13.1 del Regolamento della Camera la Federazione Italiana Giuoco Calcio non aveva provveduto alla nomina dell arbitro né nella memoria di costituzione, né successivamente, sebbene invitata. Nello stesso provvedimento del 16 ottobre 2006, inoltre, il Presidente della Camera, ritenuto di dover consentire ad un terzo di intervenire nel procedimento arbitrale, invitava la Federazione Italiana Giuoco Calcio a dare notizia, mediante l emissione di un Comunicato Ufficiale, dell avvenuta presentazione dell istanza, con l indicazione della

parte attrice, dell oggetto e delle domande proposte, nonché della possibilità di intervento ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento della Camera. Sempre nel medesimo provvedimento del 16 ottobre 2006, il Presidente della Camera fissava il giorno 30 ottobre 2006 quale termine perentorio entro e non oltre il quale un terzo che avesse un interesse individuale e diretto nella controversia dovesse trasmettere la propria istanza di intervento. In data 23 ottobre 2006, il Collegio Arbitrale si costituiva formalmente e fissava il giorno 14 novembre 2006, ore 12, quale termine perentorio per il deposito della comparsa di intervento ai sensi dell art. 10, comma 8, del Regolamento Camerale. Successivamente, in data 27.10.2006, la società A.C.F. Fiorentina s.p.a., ritenendo di vantare un interesse individuale e diretto nella controversia insorta tra il Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. e la F.I.G.C., presentava istanza di autorizzazione all intervento ex art. 10, comma 7, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. In data 31 ottobre 2006, il Collegio Arbitrale autorizzava l intervento della A.C.F. Fiorentina s.p.a.. Con comparsa di intervento del 14.11.2006, la A.C.F. Fiorentina s.p.a. rilevava: - in via preliminare, l inammissibilità, sotto vari profili, dell istanza di arbitrato promossa dal Treviso F.B.C. 1993 s.r.l.; - in via pregiudiziale, l irrituale designazione del Collegio Arbitrale, trattandosi di domanda arbitrale destinata a incidere su una pluralità di soggetti (F.I.G.C., Fiorentina e Lazio); - nel merito, l infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte. In via riconvenzionale, la società Fiorentina chiedeva inoltre: - in tesi, previo accertamento e declaratoria della indeferibilità del Presidente Onorario Diego Della Valle e della carenza della legale rappresentanza della A.C.F. Fiorentina in capo ad Andrea Della Valle e Sandro Mencucci nonché previo accertamento e declaratoria della assenza di qualsiasi violazione del C.G.S. della F.I.G.C. da parte dei dirigenti viola, la riforma della menzionata decisione della Corte Federale prosciogliendo la A.C.F. Fiorentina s.p.a. da ogni addebito e conseguentemente annullando tutte le sanzioni poste a suo carico ;

- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria che i comportamenti addebitati a Diego Della Valle non integrano l ipotesi di violazione dell art. 6 C.G.S. della F.I.G.C., la riforma della menzionata decisione annullando la squalifica del campo per tre giornate con l ammenda di Euro 100.000,00 nonché riducendo drasticamente e conseguentemente i punti di penalizzazione applicandoli tutti alla classifica finale del campionato 2005/2006 in modo comunque da garantire la permanenza della Fiorentina in serie A; ovvero in ipotesi ripartendoli tra le stagioni sportive 2005/2006 e 2006/2007 in modo equo così da evitare ogni conseguenza iperafflittiva per la squadra viola nel campionato di calcio serie A appena iniziato. All udienza del 20 novembre 2006, esaminati gli atti della causa e udite le parti costituite in udienza, il Presidente del Collegio Arbitrale dichiarava conclusa la discussione. Al termine della discussione, la difesa del Treviso chiedeva la concessione di un termine per il deposito di ulteriori memorie e note difensive. Il Collegio Arbitrale decideva come da separata ordinanza. La decisione è stata riservata all esito di un procedimento di cui le parti hanno esplicitato l assenza di riserve circa la regolarità del contraddittorio. Il Collegio, riunito in conferenza dei suoi membri, ha pertanto approvato, con il dispositivo, i seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di arbitrato promossa dalla società Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. è inammissibile per due ordini di motivi. In primo luogo, occorre considerare che, ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, la procedura di conciliazione e arbitrato può essere attivata solo su istanza di chi sia stato parte in un procedimento instaurato dinanzi agli organi di giustizia federale. Non può considerarsi parte di un procedimento disciplinare il soggetto che sia stato meramente autorizzato a intervenire in giudizio in qualità di titolare di un interesse solamente indiretto alla definizione di una controversia insorta tra le parti principali. Nel caso di specie, non può pertanto riconoscersi il diritto della società Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. a impugnare in via autonoma la decisione del 04.08.2006 di cui al C.U.

n.2/c.f, resa dalla Corte Federale all esito di un procedimento in cui la società istante, portatrice di interessi indiretti, ha ricoperto una posizione meramente riflessa e subordinata in qualità di interventrice nella procedura de qua. Del resto, non può tacersi il fatto che la società trevigiana avrebbe potuto agire al fine di tutelare i propri interessi presentando istanza di intervento ex art. 10, comma 7, del Regolamento Camerale nei procedimenti, rispettivamente, promossi dalle società Juventus F.C. s.p.a., S.S. Lazio s.p.a. e A.C.F. Fiorentina s.p.a. dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Considerato, pertanto, che la società Treviso F.B.C., rinunciando a esercitare tale pur legittima facoltà, ha sostanzialmente prestato formale acquiescenza al decisum della Corte Federale su cui, peraltro, si è oramai formato il giudicato, non può che dichiararsi l inammissibilità della domanda introduttiva del presente procedimento per difetto di legittimazione attiva in capo alla società istante priva di un interesse diretto all impugnazione nella controversia in questione. In secondo luogo, occorre considerare che, ai sensi dell art. 27, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C. esulano dalla competenza arbitrale le controversie di natura tecnicodisciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federale che abbiano dato luogo a sanzioni comportanti penalizzazioni in classifica. In tali casi, il potere degli arbitri può trovare giuridico fondamento solo ed esclusivamente nella stipula di una specifica clausola compromissoria finalizzata alla deroga del principio della non arbitrabilità delle controversie di natura tecnicodisciplinare espressamente statuito dalla disposizione normativa testé richiamata. Nella fattispecie in esame, tuttavia, non ricorre l ipotesi di competenza del Collegio Arbitrale risalente a un espresso accordo delle parti, unica condizione che avrebbe consentito di superare i limiti alla competenza arbitrale di cui all art. 27, comma 3, dello Statuto F.I.G.C. Anche sotto tale profilo deve, pertanto, dichiararsi l inammissibilità della domanda della società Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. per violazione dell art. 27, comma 3, dello Statuto F.I.G.C. Per tali motivi, non spetta al Collegio Arbitrale adito la decisione nel merito della controversia in esame. Ogni altra questione pregiudiziale nonché la tematica

sull ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte rimangono assorbite dalla priorità di quella liquidata in senso ostativo alla decisione di merito. Quanto alle spese legali, tenuto conto della conclusiva astensione da statuizioni di merito, le medesime possono compensarsi, per giusti motivi, tra le parti nella misura indicata con separata ordinanza. Quanto, infine, alle spese del presente giudizio, la parte istante è tenuta al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, e della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia di cui all istanza prot. n. 1555 del 28 Settembre 2006 della società Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio F.I.G.C. con l intervento ex art. 10, comma 7, del Regolamento Camerale della società A.F.C. Fiorentina s.p.a. dichiara che: a) la domanda proposta dalla Società Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. è inammissibile per difetto di legittimazione attiva per carenza di un interesse diretto all impugnazione in capo alla società istante nonché per violazione dell art. 27, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C.; b) le spese legali sono interamente compensate fra le parti; c) la parte istante è tenuta al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, e della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deliberato all unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri, riuniti presso la sede dell arbitrato in data 20 novembre 2006, e sottoscritto in numero di 4 originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ciro Pellegrino F.to Learco Saporito F.to Tommaso Edoardo Frosini