CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MATARRELLI. Disposizioni in materia di tutela degli animali

Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

CORSO FORMATIVO PER PROPRIETARI/DETENTORI DI CANI IL PATENTINO

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA DI CONVIVENZA DELLA POPOLAZIONE CANINA SUL TERRITORIO DI CANTELLO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato IANNACCONE

COMUNE DI SCURELLE Provincia di Trento REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE DI ANIMALI DOMESTICI NEL COMUNE DI SCURELLE

Legge 14 agosto 1991, n.281. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 255

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO. Disciplina dell attività agromeccanica

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL ISPETTORE AMBIENTALE. Articolo 2 Svolgimento del servizio

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Determinazione Dirigenziale

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LOREFICE, DALL OSSO, SILVIA GIORDANO, BARONI, CECCONI, MANTERO, GRILLO, DI VITA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attività di tatuaggio e piercing. Art. 2 (Definizioni)

PRINCIPI DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI CANILI DI PRIMA ACCOGLIENZA E DEI CANILI RIFUGIO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA POPOLARE. Disposizioni per l incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell ufficio del Garante dei diritti degli animali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BORGHI

I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale. Compiti, obblighi, responsabilità civili e penali

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, D ANNA, AIELLO, SCILIPOTI ISGRÒ, RIZZOTTI e ZUFFADA

CONVENZIONE. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche DSG e la Scuola di Giurisprudenza dell AlmaMater Studiorum Università di Bologna

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ARACRI, ANGELUCCI, BARBIERI, CALABRIA, CARLUCCI, CASSINELLI, VELLA. Disciplina delle attività di cinoterapia

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BERNARDO, ABRIGNANI, BOCCADUTRI, CIRACÌ, FALCONE, FRAGOMELI, MENORELLO, ZOGGIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTE. Istituzione dell albo professionale dei consulenti informatici

1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CITTA DI MERCOGLIANO PROVINCIA DI AVELLINO. Regolamento per l istituzione dell ispettore ambientale nel territorio comunale

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GALLINELLA, GAGNARLI, L ABBATE, NESCI, SIBILIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BOCCUZZI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA. Proposta di legge regionale. n. 93

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI Provincia Ogliastra REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA Sede Di Forlì Corso di Laurea in Economia e Commercio

COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO Provincia di Terni

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2405

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento in materia ambientale

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

COMUNE DI CARBONIA REGOLAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RUVOLO, GIANNI, PISACANE, ROMANO

DECRETO LEGISLATIVI 81/2008 e 106/2009

d iniziativa dei senatori Alberto FILIPPI, PINZGER, CASTIGLIONE, PALMIZIO, FLERES, POLI BORTONE e SAIA

DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1767

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. APPROVATA DALLA 8 a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

COMUNE DI BINAGO Provincia di Como

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MINARDO. Norme per favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1839

LEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE TOSCANA. Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato. d iniziativa del senatore CONSIGLIO

Gli acquisti d impulso, il benessere degli animali e il rispetto della normativa ovvero un commercio più etico aiuta uomini e animali

Progetto di Gestione. Offerta presentata. Massimo 1000 caratteri

convengono quanto segue:

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

D.M. 11 APRILE 2011 Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MAURIZIO TURCO, FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, ZAMPARUTTI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TOTARO

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)

Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20

Presentazione della lista di riscontro/chek list per la vigilanza veterinaria in Emilia Romagna

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 26

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MINARDO

INVITA 1. FUNZIONI DEL TUTORE DI MSNA

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE, CONDUZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TENTORI, BRAGA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disciplina della professione di ottico-optometrista N. 399 FOTI, LISI. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

Relazione della 111 Commissione Consiliare Permanente

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO

Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate. Art. 1. (Finalita' e oggetto) Art. 2.

MASTER di... LIVELLO in... STATUTO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA. La seguente legge:

Gatti e colonie feline

SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria

REGIONE PIEMONTE. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2017, n. 6

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

Convenzione. tra. gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, Vigevano e Voghera. l Università degli Studi di Pavia

VIII LEGISLATURA DOCUMENTI PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE. Prot. n. 140/8L/2007 Genova,

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

REGOLAMENTO N. 12/2017

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEI CANI E GATTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TOTARO

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di. l Università degli Studi di

Disegno di legge provinciale ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL OPERATORE DI DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE PSICOFISICO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4114 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MATARRELLI Disposizioni in materia di tutela degli animali Presentata il 25 ottobre 2016 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge è diretta a garantire il totale rispetto del benessere degli animali, quale elemento fondamentale dell ambiente, nell ambito di un equilibrato rapporto tra uomo e animale perseguendo ogni forma di maltrattamento nei loro confronti. La proposta di legge prevede, inoltre, che siano garantite assistenza sanitaria gratuita oltre che strutture di pronto soccorso veterinario, totalmente gratuite e dotate delle attrezzature e del personale specializzato, competenti a fronteggiare le situazioni di emergenza e tutti i casi in cui si renda necessario un intervento tempestivo per la tutela della salute degli animali. Si prefigge altresì lo scopo di portare alla sensibilizzazione verso il mondo animale nonché di garantire l insegnamento dei corretti atteggiamenti e comportamenti da tenere nei confronti dello stesso.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4114 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Finalità). 1. Lo Stato riconosce e garantisce il totale rispetto del benessere degli animali, quale elemento fondamentale dell ambiente, nell ambito di un equilibrato rapporto tra uomo e animale. 2. Lo Stato condanna e persegue ogni forma di maltrattamento degli animali, vietandone la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura ovvero in condizioni igienico-sanitarie precarie e, in ogni caso, in condizioni difformi dalle loro peculiari esigenze biologiche, anatomiche, fisiologiche ed etologiche. 3. La presente legge mira alla tutela degli animali e, in particolare, di quelli definiti da compagnia, mediante la realizzazione di un pronto soccorso veterinario nonché attraverso l eliminazione di condotte idonee a generare la sofferenza degli animali sotto varie forme. ART. 2. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) animale: ogni organismo vivente eterotrofo dotato di sensi e di movimento autonomo; b) animale da compagnia: l animale accompagnato da una persona fisica che non abbia interesse a ricavarne qualsiasi profitto; c) commercio ambulante: qualsiasi attività non autorizzata e svolta al di fuori degli appositi locali commerciali, avente fini di lucro; d) habitat: un luogo le cui caratteristiche fisiche e abiotiche possono permettere a una data specie animale di vivere,

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4114 svilupparsi e riprodursi, garantendo la qualità della vita; e) pronto soccorso veterinario: una struttura dotata delle attrezzature e del personale medico idoneo a fronteggiare le emergenze inerenti la salute degli animali. ART. 3. (Pronto soccorso veterinario). 1. Ciascuna regione istituisce, nell area di competenza di ogni azienda sanitaria locale, almeno un pronto soccorso veterinario, totalmente gratuito, dotato delle attrezzature e del personale specializzato, atto a fronteggiare le situazioni di emergenza e tutti i casi in cui si renda necessario un intervento tempestivo per la tutela della salute degli animali. 2. Ciascuna regione, in attuazione della presente legge ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, è tenuta a disciplinare, in ragione delle specificità di ogni territorio, le caratteristiche e le modalità di fruizione del pronto soccorso veterinario di cui al comma 1. ART. 4. (Divieto di commercio ambulante di animali). 1. È fatto divieto di svolgere attività di commercio ambulante di animali. 2. Spetta a ciascun comune vigilare sul rispetto del divieto di cui al comma 1 e adottare, all occorrenza, gli opportuni provvedimenti, che devono essere noti mediante un apposito regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ART. 5. (Divieto di tenere a catena gli animali). 1. È fatto divieto di costringere gli animali a vivere in condizioni di malessere, che non tengano conto, tra l altro, delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4114 2. In particolare, è vietato tenere gli animali a catena e, comunque, in spazi ridotti nonché privi dei requisiti necessari a garantire il benessere degli stessi. 3. In ogni caso, è vietato tenere gli animali in luoghi chiusi, privi di adeguate aperture atte a consentire in ogni momento la libera entrata e uscita degli stessi. 4. È compito di ciascun comune emanare un apposito regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinante gli standard qualitativi che devono possedere gli spazi di cui al comma 2. 5. Lo Stato promuove e incentiva la realizzazione in ogni comune, di spazi pubblici destinati agli animali. ART. 6. (Divieto di tenere gli animali in ambienti non consoni al proprio habitat). 1. Chiunque possiede o detiene un animale, a qualsiasi titolo, deve tenere conto dell habitat al quale l animale è legato per la propria esistenza. 2. È fatto assoluto divieto di prelevare o detenere a qualsiasi titolo animali fuori dal proprio habitat, qualora ciò comporti per gli stessi una qualsiasi forma di sofferenza o disagio. 3. Spettano a ciascun comune la vigilanza in merito al rispetto del divieto di cui al comma 2 e l individuazione di sanzioni da comminare in caso di trasgressione. ART. 7. (Istituzione di un servizio mutualistico per animali). 1. È istituito un servizio mutualistico per animali, consistente nella gratuità delle prestazioni sanitarie e dei medicinali indispensabili alla salute, per gli animali da compagnia che si accompagnano a persone fisiche che, ai sensi della normativa vigente, risultano esentate dal pagamento dei ticket sanitari in rapporto alla tipologia di esenzione della quale esse godono.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4114 2. Ciascuna regione è tenuta a disciplinare la misura e le modalità di godimento del servizio mutualistico di cui al comma 1. 3. Ciascuna regione stabilisce il numero massimo di animali aventi diritto al servizio mutualistico di cui al presente articolo, per ciascuna persona fisica esentata dal pagamento dei ticket sanitari. 4. In ogni caso, hanno diritto di godere della gratuità di cui al comma 1 solo gli animali da compagnia iscritti all Anagrafe degli animali d affezione istituita in ogni regione. ART. 8. (Corsi di formazione). 1. Lo Stato promuove la indizione, da parte di ciascuna regione, di corsi di formazione finalizzati alla sensibilizzazione verso il mondo animale nonché all insegnamento dei corretti atteggiamenti e comportamenti da tenere nei confronti dello stesso. 2. I corsi di cui al comma 1 devono prevedere un periodo di tirocinio, non inferiore a tre mesi, presso i canili comunali ovvero presso studi veterinari o qualsiasi altro ambiente atto ad accogliere animali bisognosi di assistenza. 3. I corsi di cui al comma 1 devono altresì prevedere un esame finale, con votazione fino a 10/10, volto ad accertare l effettiva acquisizione delle necessarie competenze da parte degli utenti. 4. Coloro che hanno superato l esame di cui al comma 3 con votazione non inferiore a 8/10 sono iscritti in un elenco, tenuto da ogni regione, da cui tutte le strutture, pubbliche e private, che si occupano di cura e tutela degli animali devono attingere in maniera prioritaria per l assunzione del proprio personale, a qualsiasi titolo.

*17PDL0046320* *17PDL0046320*