LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI PER L'ESERCIZIO AUTONOMO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA



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LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI PER L'ESERCIZIO AUTONOMO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (Gruppo di lavoro della Federazione Nazionale Collegi) Introduzione Il gruppo di lavoro della FNC Ipasvi, ha proceduto ad una analisi approfondita del precedente "regolamento" sull'esercizio libero professionale risalente al 1996. Dall'analisi è scaturita la decisione di impegnarsi, anche attraverso un costante confronto con la Cassa autonoma di previdenza, nella stesura di un nuovo testo non più in veste di regolamento ma di "linee guida" che tenesse in conto: le indicazioni del nuovo codice deontologico l'evoluzione della normativa fiscale e previdenziale soprattutto per quanto riguarda le "collaborazioni coordinate e continuative" gli istituti che permettono all'infermiere dipendente part-time e full time del SSN e di Strutture private di svolgere anche attività di lavoro autonomo. L'esercizio libero professionale degli infermieri non ha ancora raggiunto livelli congruenti con l'evoluzione più generale della professione infermieristica (identità del professionista, livelli di autonomia riconosciuti, capacità imprenditoriali del gruppo professionale, presenza degli infermieri con potere decisionale tra i soggetti organizzati che erogano servizi alla persona tra cui assistenza infermieristica) e ciò è dovuto in particolare a due elementi: la carenza di momenti specifici di approfondimento sulla libera professione dal punto di vista professionale, fiscale ed imprenditoriale nell'ambito della formazione di base dell'infermiere; la difficoltà di coniugare i contenuti professionali con le norme fiscali e previdenziali in costante evoluzione. Premessa La professione infermieristica si caratterizza come professione intellettuale ai sensi

dell'art. 2229 del Codice Civile. Il campo proprio dell'attività dell'infermiere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 42/99 è determinato dal profilo professionale, dal codice deontologico e dagli ordinamenti didattici della formazione di base e post base. In questa logica il Comitato Centrale della Federazione Nazionale dei Collegio IPASVI ha predisposto le seguenti linee guida comportamentali per: facilitare l'assunzione di comportamenti omogenei sull'intero territorio nazionale da parte degli infermieri libero professionisti; orientare i Collegi provinciali Ipasvi nella definizione e gestione dei rapporti con i liberi professionisti nonché poter svolgere una funzione di certificazione dei professionisti singoli ed associati nei confronti dei clienti; sostenere i Collegi provinciali Ipasvi nell'interposizione tra gli infermieri libero professionisti e tra l'infermiere libero professionista e il cliente. Il testo tratta i seguenti argomenti: La libera professione e il lavoro autonomo: sintetici richiami giuridici indicazioni comportamentali principi generali rapporti con i clienti rapporti con i colleghi rapporti con altri Modalità di esercizio libero professionale: in forma individuale in forma associata in forma cooperativa in forma di società tra professionisti Norme antitrust Norme finali La libera professione e il lavoro autonomo: sintetici richiami giuridici

La libera professione si distingue dal lavoro autonomo in quanto si esplicita attraverso prestazioni "tipicamente intellettuali" e tecniche. L'autonomia e il rapporto fiduciario con il cliente si esplicano in un contesto di in vera libertà di manifestazione della personalità professionale. Nella prestazione "intellettuale" prevalgono i modelli cognitivi e culturali propri del gruppo professionale rispetto al lavoro manuale. Nella libera professione intellettuale il professionista, attraverso l'incarico professionale o contratto d'opera, assume la piena responsabilità per le scelte e le modalità utilizzate nell'esecuzione della prestazione. L'incarico professionale è regolato dal Codice Civile (art. 2231) con il fine di tutelare le cosiddette attività protette che sono tipiche di professionisti che effettuano prestazioni esclusive. Per tali professionisti, il legislatore ha previsto l'iscrizione in uno specifico albo professionale. L'articolo 2231 del Codice Civile dispone: "quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli da azione per il pagamento della retribuzione". A corollario di quanto esplicitato nell'art. 2231 del c.c. si richiama l'art. 348 del codice penale (c.p.) che recita: "chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato (c.c. art. 2229), è punito con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000". A conclusione di questo sintetico quadro di riferimento, si sottolinea che un ulteriore elemento che caratterizza la prestazione del professionista è il carattere strettamente personale della prestazione stessa. L'incarico, infatti, viene affidato dal cliente in base ad un rapporto di fiducia nei confronti del professionista. Per esplicita previsione normativa la libera professione resta esclusa dalla sfera delle attività imprenditoriali. Indicazioni comportamentali: principi generali Al fine di permettere al Collegio Ipasvi provinciale di poter svolgere correttamente le funzioni previste dall'art. 8 della legge 175/92 e dall'art. 1 della legge 1815/39, l'infermiere che inizia una attività libero professionale deve comunicarlo al Collegio ove è iscritto con le modalità previste dalle presenti linee guida. L'Infermiere libero professionista è iscritto all'albo del Collegio Ipasvi della Provincia dove ha la residenza anagrafica o dove esercita (1). Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività libero professionale, deve iscriversi alla Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (2). Ogni infermiere può svolgere liberamente l'esercizio professionale in forma di volontariato gratuito con modalità conformi alla normativa vigente ed al codice deontologico: in forma individuale puramente occasionale a condizione che non si configurino situazioni di concorrenza sleale nei confronti dei liberi professionisti. Se l' esercizio professionale sotto forma di volontariato e gratuitamente esula dai criteri sopra definiti, deve essere preventivamente autorizzato dal Collegio nel cui ambito territoriale viene effettuata l'attività di volontariato (3). L'Infermiere dipendente pubblico o dipendente privato a part time o full time può esercitare la libera professione unicamente nel rispetto della normativa vigente, degli accordi contrattuali di settore e previa l'espressa autorizzazione del datore di lavoro (4). L'Infermiere dipendente che effettua anche attività libero professionale è tenuto agli adempimenti deontologici, fiscali e previdenziali previsti per i liberi professionisti (5). Indicazioni comportamentali: rapporti con i clienti L'Infermiere libero professionista informa tempestivamente il cliente dell'accettazione o del diniego dell'incarico e si adopera affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti. L'Infermiere libero professionista non deve accettare l'incarico se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all'importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell'incarico stesso (6). In nessun caso il cumulo degli impegni professionali può essere pregiudizievole della qualità delle prestazioni, della sicurezza del cliente e del professionista (7). L'Infermiere libero professionista può recedere dall'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato. Nel caso di recesso dall'incarico, l'infermiere libero professionista comunque avverte tempestivamente il cliente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista. In ogni caso il recesso deve avvenire in modo da non arrecare pregiudizio al cliente. L'Infermiere libero professionista si pone in condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione stipulando, ove necessario, un'adeguata polizza di assicurazione. Indicazioni comportamentali: rapporti con i colleghi Gli Infermieri libero professionisti, con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevolmente reciproca assistenza.

L'Infermiere libero professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, osserva procedure e formalità corrette e si comporta con lealtà. Prima di accettare l'incarico l'infermiere libero professionista: si accerta che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione; si accerta che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per motivi lesivi della dignità e del decoro della professione; invita il cliente a onorare le competenze dovute al precedente collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato. L'infermiere libero professionista che venga sostituito da altro collega presta al subentrante piena collaborazione e si adopera affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente. Se il cliente chiede all'infermiere libero professionista di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato deve contattare il collega per concordare le modalità di espletamento dell'incarico ed insieme redigono e sottoscrivono il piano assistenziale. In ogni caso entrambi i liberi professionisti si astengono da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera di attività. Indicazioni comportamentali: rapporti con altri L'Infermiere libero professionista, in quanto ne è responsabile, vigila affinché i suoi collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto, della riservatezza, nonché della normativa sulla privacy (8). È vietata all'infermiere libero professionista l'intermediazione dietro corrispettivo per procacciare clienti a se o ad altri (9). L'esercizio della libera professione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali in nome proprio o in nome altrui che pregiudichino il decoro e la dignità professionale o configurino situazioni di conflitto d'interesse (10). MODALITÀ DI ESERCIZIO LIBERO PROFESSIONALE L'Infermiere esercita la libera professione nel pieno rispetto delle norme civilistiche, delle norme fiscali e delle norme previdenziali. Le presenti linee guida comportamentali si applicano alla attività libero professionale dell'infermiere a prescindere dalla normativa fiscale di riferimento (11). Il rispetto degli adempimenti di seguito specificati sia per la forma singola che per le forme associate costituisce elemento imprescindibile per la redazione dell'elenco

speciale dei liberi professionisti previsto nelle indicazioni finali delle presenti linee guida che il Collegio è tenuto a costituire, aggiornare e produrre a tutti i cittadini che ne facciano richiesta. In forma individuale L'Infermiere notifica al Collegio provinciale ove è iscritto l'inizio della attività professionale entro 30 giorni trasmettendo: scheda anagrafica aggiornata con indicazione del regime fiscale adottato; copia certificato di attribuzione partita IVA, il cui codice deve essere 85.14B, ove esistente; copia della domanda di iscrizione alla Cassa autonoma di previdenza ed assistenza ove prevista; recapito professionale ed indicazione dell'eventuale ambulatorio/studio. Ogni variazione dei riferimenti professionali o di natura fiscale come l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta modificazione (12). Nel caso in cui il libero professionista eserciti in modo non saltuario attività infermieristica in una Provincia diversa da quella del Collegio di iscrizione, è tenuto a dichiarare al Collegio della provincia presso cui esercita: l'avvio della attività libero professionale; il Collegio di Iscrizione; di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16. Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute. In forma associata L'esercizio della libera professione in forma associata viene svolto nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali e previdenziali ed in conformità a quanto previsto nella Legge 1815/39 e successive modificazioni. La denominazione dello Studio Associato deve rispettare quanto previsto nella citata legge. Sono quindi espressamente vietati nomi di fantasia e nella indicazione delle forme associative dovrà essere utilizzato il termine "STUDIO ASSOCIATO". Lo Studio Associato deve essere costituito esclusivamente da:

liberi professionisti iscritti al Collegio Ipasvi; da liberi professionisti iscritti in altri Albi relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica; da liberi professionisti dell'area sanitaria e sociale il cui profilo professionale è previsto da decreti ministeriali (13). Lo Studio Associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata. Nell'atto costitutivo devono comparire: i nomi degli associati la denominazione dello Studio Associato la sede e la durata le norme per il recesso o l'esclusione degli associati i criteri di ripartizione degli utili le norme regolamentari fra associati, nei confronti dei clienti e nei confronti del Collegio. Sono espressamente vietate clausole vessatorie limitative del diritto di recesso, della partecipazione agli utili e alle perdite o alla gestione associativa e comunque lesive del decoro e della dignità della professione. Lo Studio Associato notifica al Collegio Provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo: copia dell'atto costitutivo e dello statuto copia del certificato di attribuzione della partita IVA elenco degli infermieri associati con indicazione degli estremi di iscrizione all'albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla Cassa autonoma di previdenza elenco degli altri professionisti associati. Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco degli associati, nonché l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta modifica. Nel caso in cui lo studio associato eserciti in modo non occasionale attività nfermieristica in una provincia diversa da quella del collegio presso cui è depositata la

notifica di costituzione, è tenuto a dichiarare al Collegio della provincia presso cui esercita: l'avvio della attività libero professionale; il Collegio presso cui è notifica la costituzione; di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 21. Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute. Qualora l'atto costitutivo o lo statuto preveda la costituzione di un organo di amministrazione tutti gli associati devono disporre della documentazione dove sono determinati: il numero dei componenti dell'organo di amministrazione; i compiti di gestione e amministrazione delegati all'organo amministrativo e quelli riservati all'assemblea degli associati; la durata in carica e le modalità di nomina/revoca dell'organo amministrativo; le modalità di convocazione dell'assemblea degli associati; le modalità di ripartizione degli utili. Ogni eventuale variazione dello statuto e dell'elenco dei soci, nonché l'eventuale cessazione dell'attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale. Qualora si verifichino situazioni lesive del decoro professionale il Collegio può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8 comma 2 della legge 175/92 per promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi Albi provinciali al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni. I singoli associati sono responsabili in solido di tutta l'attività dello studio associato. In forma cooperativa L'Infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le Cooperative Sociali regolarmente costituite ai sensi della Legge 381/91 e 142/2001. La presenza all'interno della cooperativa di altri professionisti o di figure di supporto all'assistenza infermieristica non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale da parte dell'infermiere. La Cooperativa Sociale notifica al Collegio provinciale almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività infermieristica: l'atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno ai sensi della legge 142/2001;

copia del certificato di attribuzione del Codice fiscale e Partita IVA; l'elenco dei soci Infermieri; il nominativo dell'infermiere responsabile per l'area infermieristica. Nel caso in cui la cooperativa eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una Provincia diversa da quella del Collegio presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuta a dichiarare al Collegio della Provincia presso cui esercita: l'avvio dell'attività libero professionale; il Collegio provinciale presso cui è stata notificata la costituzione della cooperativa; di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 25. Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute. Condizione imprescindibile affinché la Cooperativa venga inserita nell'elenco speciale dei liberi professionisti tenuto dal Collegio è la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale di almeno un iscritto al Collegio Ipasvi che assumerà il compito di responsabile dell'attività infermieristica e referente nei confronti del Collegio provinciale. Tutte le variazioni rispetto a questa figura dovranno essere tempestivamente comunicate al Collegio provinciale. Le Cooperative Sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni delle presenti linee guida comportamentali richiedendo il nullaosta al Collegio per ogni forma di pubblicità sanitaria diretta o indiretta ai sensi della legge 175/92 e successive modificazioni. Ogni eventuale variazione delle notifiche previste precedentemente, nonché l'eventuale cessazione dell'attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari. In forma di società fra professionisti Qualora vengano emanati i regolamenti attuativi relativi all'esercizio libero professionale nella forma di società tra professionisti si applicano le indicazioni delle presenti linee guida in quanto compatibili (14). NORME ANTITRUST In nessun caso la forma associata per l'esercizio della libera professione potrà riunire un numero di liberi professionisti tale da determinare situazioni di alterazione del principio

della libera concorrenza. L'applicazione delle tariffe professionali non dovrà comportare la creazione di cartelli tariffari o accordi collusivi. INDICAZIONI FINALI Le presenti indicazioni costituiscono impegno di comportamento al cui rispetto ed osservanza sono tenuti tutti gli Infermieri liberi professionisti e, per quanto a loro compete, tutti gli iscritti ai Collegi provinciali Ipasvi. Ogni Collegio provinciale provvede alla redazione ed alla pubblicazione dell'elenco degli Infermieri esercenti la libera professione in forma individuale ed associata. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, il Collegio trasmette entro il mese di gennaio di ciascun anno l'elenco di cui al comma precedente. L'inosservanza delle indicazioni delle presenti linee guida comportamentali costituisce fatto disdicevole nell'esercizio della professione, perseguibile disciplinarmente ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni. (1)È consentita l'iscrizione all'albo nella Provincia sede del domicilio professionale (vedi note ministeriali del 5 giugno 2001 e del 19 dicembre 2001). (2)Lo statuto della Cassa di previdenza prevede l'iscrizione entro 60 gg. dalla sussistenza dell'obbligo (art. 2 del regolamento della cassa). (3)Codice deontologico al punto 3.5 "l'infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: è libero di prestare gratuitamente la sua opera sempre che questa avvenga occasionalmente"; legge 11 agosto 1991 n. 266 art. 2 comma 2 "al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse". (4)Art. 2015 cod. civile "il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore "; art. 53 D.Lgs. n. 165/30 marzo 2001 - incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; contratto di lavoro sanità privata 1998/2001, art. 30 e 33. (5)Compresa l'iscrizione alla Cassa di previdenza se ne ricorrono gli estremi(escluse solamente le prestazioni occasionali - art. 4 titolo 1 regolamento Cassa di previdenza). (6)Cod. deontologico 3.3 "l'infermiere declina la responsabilità quando ritiene di non poter agire con sicurezza" (7)Cod. deontologico 3.5 "l'agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da persone assistite o altri operatori...".

(8)Legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni. (9)Il professionista non può promettere denaro o altri benefici diretti o indiretti per ottenere lavoro, né può richiedere denaro o altri benefici diretti o indiretti in cambio di incarichi professionali che si è precedentemente assicurato (ad es. un infermiere non potrà offrire le prestazioni professionali di un altro infermiere da cui poi pretenderà una percentuale). (10)Il professionista nell'esercizio dell'attività professionale ha il dovere di conservare la propria indipendenza; non deve tener conto dei propri interessi personali e non può porre in essere una attività commerciale che pregiudichi l'onore o il decoro della sua categoria professionale o gli procuri vantaggi indiretti e ingiusti (ad es. non potrà gestire o lavorare in un sexi shop o in una impresa di pompe funebri o avere una società immobiliare ove possa sfruttare notizie riservate sullo stato di salute di un assistito per altri fini come ad es. acquistare vantaggiosamente la nuda proprietà di un immobile di proprietà di un cliente in stato terminale). (11)Sono quindi soggette a segnalazione obbligatoria al Collegio le aperture di partita IVA, le Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co.). È opportuno segnalare anche le prestazioni occasionali. (12)Passaggi da CoCoCo a partita IVA o da prestazione occasionale a Co.Co.Co. (13)Le figure escluse dagli Studi Associati sono Inf. Generici, ASA, OTA, OSS (legge 1815/39 e succ. modificazioni e art. 14 e seguenti del Cod. Civ.) (14)L'art. 2 della legge 1815 che vietava la costituzione di società, istituti, uffici o agenzie tra professionisti è stato abolito dalle legge 266/1997 senza che siano poi stati emanati dei regolamenti inerenti le società di professionisti.