INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL IMPRENDITORIA FEMMINILE

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Legge reginale 20 gennai 2000, n. 1 (BUR n. 8/2000) [smmari] [RTF] INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL IMPRENDITORIA FEMMINILE Art. 1 - Finalità. 1. La Regine del Venet al fine di prmuvere e cnslidare il lavr femminile e cnsentire una sua qualificata presenza sul mercat: a) prmuve e sstiene l imprenditria femminile, particlarmente in settri innvativi; b) favrisce la diversificazine delle scelte prfessinali delle dnne, in particlare attravers gli strumenti della frmazine prfessinale, nnché l access al lavr autnm e la qualificazine prfessinale delle lavratrici autnme e delle imprenditrici. Art. 2 - Destinatari dei cntributi. 1. Sn destinatarie dei cntributi previsti dalla presente legge le piccle e medie imprese, anche nel settre agricl, che rispndn alla definizine prevista dalla disciplina cmunitaria sugli aiuti di stat a favre delle piccle e medie imprese, dettata dal reglament (CE) n. 70/2001 della Cmmissine del 12 gennai 2001, attive che intendn attivarsi nel territri venet, che rientran in una delle seguenti tiplgie: a) imprese individuali di cui sn titlari dnne residenti nel Venet da almen due anni; b) scietà anche di tip cperativ i cui sci ed rgani di amministrazine sn cstituiti per almen due terzi da dnne residenti nel Venet da almen due anni e nelle quali il capitale sciale è per almen il cinquantun per cent di prprietà di dnne. 2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devn avere sede perativa nel Venet.(1) 3. Pssn ttenere i cntributi le imprese di cui al cmma 1 che intendn perseguire almen un dei seguenti biettivi: a) adttare prcessi prduttivi innvativi vver innvare diversificare prdtti; b) qualificare l'impresa cn crsi di frmazine per l'imprenditria, la direzine e il persnale dipendente. 4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del cmma 1 devn: a) sussistere al mment della cstituzine dell'impresa, se si tratta di nuva impresa; b) sussistere da almen sei mesi anteriri alla richiesta di cntribut, se si tratta di impresa già esistente; c) permanere nei primi cinque anni dalla cncessine del cntribut. (2) Art. 3 - Cntributi. 1. Alle imprese di cui all articl 2 pssn essere cncessi i seguenti cntributi: a) in cnt capitale; (3) b) finanziamenti agevlati per avviare prcessi innvativi dei prdtti e delle attività prduttive aziendali tramite appsit fnd di rtazine cstituit press Venet Svilupp S.p.A.; c) per la frmazine di titlari, dirigenti, dipendenti di sess femminile. 2. I cntributi cncessi ai sensi della presente legge rientran nel regime de minimis di cui al reglament (CE) n. 69/2001 della Cmmissine del 12 gennai 2001; ai sensi del cmma 2 dell'articl 6 del decret del Presidente della Repubblica 28 lugli 2000, n. 314 per le imprese del settre agricl, fatta eccezine per il settre dell'agriturism, e per le imprese del settre della pesca e dell acquacltura si applican rispettivamente le dispsizini di cui agli articli 3bis e 3ter. (4)

Art. 3 bis - Cntributi alle imprese del settre agricl. 1. La cncessine delle agevlazini nei settri della prduzine primaria e della trasfrmazine e cmmercializzazine dei prdtti agricli è subrdinata al rispett delle dispsizini, limitazini e divieti derivanti dall applicazine del reglament (CE) 1257/1999 del Cnsigli del 17 maggi 1999 e degli rientamenti cmunitari per gli aiuti di stat nel settre agricl, pubblicati sulla GUCE n. C28 del 1 febbrai 2000. 2. Per le specifiche dispsizini relative agli investimenti e ai settri agevlabili, ai sggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nnché alla misura delle agevlazini si fa riferiment al Pian di svilupp rurale (PSR) 2000-2006 della Regine Venet apprvat dalla Cmmissine eurpea cn decisine C (2000) n. 2904 del 29 settembre 2000. In particlare, in quant applicabili si fa riferiment: a) alla misura n. 2 Insediament dei givani in agricltura del PSR, fatta eccezine per il limite di età, per quant riguarda l avvi di attività imprenditriali; b) alla misura n. 1 Investimenti nelle aziende agricle, alla misura n. 7 Miglirament delle cndizini di trasfrmazine e cmmercializzazine dei prdtti agricli, alla misura n.13 A Incentivazine dei sistemi di certificazine della qualità, alla misura n. 16 A Agriturism, alla misura n. 16 B Diversificazine delle attività aziendali del PSR, per quant riguarda la realizzazine di prcessi innvativi e delle iniziative prduttive aziendali; c) alla misura n. 3 Frmazine del PSR, per quant riguarda la frmazine. (5) Art. 3ter Cntributi alle iniziative rientranti nel settre della pesca e dell'acquacltura. 1. La cncessine delle agevlazini nei settri della pesca, dell acquacltura e delle attività cnnesse della trasfrmazine e cmmercializzazine dei prdtti ittici è sggetta alle dispsizini stabilite dal reglament (CE) 2792/99 del Cnsigli del 17 dicembre 1999 che definisce le mdalità e le cndizini delle azini strutturali nel settre della pesca e dell acquacltura. 2. Per le specifiche dispsizini relative agli investimenti e ai settri agevlabili, ai sggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nnché alla misura delle agevlazini si fa riferiment al DOCUP 2000-2006 Cmpletament di prgrammazine per le regini furi biettiv 1, apprvat dalla Cmmissine eurpea cn decisine C (2001) n. 45 del 23 gennai 2001; in particlare, in quant applicabili si fa riferiment alla misure n. 3.2 acquacltura, n. 3.4 trasfrmazine e cmmercializzazine dei prdtti ittici, n. 3.5 pesca acque interne, n. 4.1 piccla pesca cstiera, n. 4.3 prmzine dei prdtti ittici e n. 4.6 diffusine di nuve tecnlgie dell Strument finanziari di rientament della pesca (SFOP). (6) Art. 4 - Nn cumulabilità. 1. I benefici della presente legge nn sn cumulabili cn quelli previsti e crrispsti in base ad altre nrme reginali, nazinali e cmunitarie per gli stessi mtivi ed biettivi. Art. 5 - Revca. 1. I cntributi ergati ai sensi della presente legge sn revcati nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti di cui all articl 2; b) mancata attuazine, ttale parziale, dell iniziativa imprenditriale entr due anni dall ergazine del cntribut. Art. 6 - Dispsizini attuative.

1. Entr nvanta girni dall entrata in vigre della presente legge la Giunta reginale, sentita la cmpetente cmmissine cnsiliare che si esprime entr trenta girni dal riceviment della prpsta, trascrsi i quali si prescinde dal parere, delibera: a) sui termini e le mdalità di presentazine delle dmande; b) sull entità e sulle mdalità di ergazine dei cntributi in base alle seguenti prirità: 1) increment dell ccupazine femminile; 2) raggiungiment degli standards di qualità di certificazine eurpea; 3) maggir increment percentuale degli addetti; 4) attività svlta nei settri innvativi e nella diversificazine dei prdtti; (7) c) sulle mdalità di revca dei cntributi. 1 bis In cas di revca rinuncia da parte di sggetti cllcati utilmente nella graduatria è ammess l scrriment della graduatria stessa, fin a cncrrenza dell'inter stanziament dispnibile, nel rispett delle vigenti dispsizini in materia di cntabilità reginale. (8) Art. 7 - Assistenza tecnica. 1. La Regine, al fine di frnire l assistenza tecnica alle imprese di cui alla presente legge, può stipulare appsite cnvenzini cn le assciazini di categria peranti nel territri. 1 bis. La Regine attua azini di sstegn e svilupp all imprenditria femminile, avvalendsi anche di qualificati sggetti esterni. (9) 2. La Regine, altresì, può stipulare appsita cnvenzine cn la Cmmissine reginale di cui all articl 4, cmma 1, lettera b) del decret legislativ 23 dicembre 1997, n. 469 anche al fine di cnsentire un efficace funzine dei Cnsiglieri di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 Azini psitive per la realizzazine della parità um-dnna nel lavr. Art. 8 - Relazine annuale. 1. La Giunta reginale, entr l 8 marz di gni ann, predispne una relazine sull stat di attuazine della presente legge da presentare alla Cmmissine cnsiliare cmpetente. Art. 9 - Nrma finanziaria. 1. Agli neri derivanti dall applicazine della presente legge si fa frnte: 1) per gli interventi di cui alla lettera a) del cmma 1 dell articl 3 e lettera a), cmma 2, dell'articl 3 bis della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milini, si prvvede ai sensi dell articl 19, cmma 5, della legge reginale 9 dicembre 1977, n. 72 cme sstituit dall articl 2 della legge reginale 30 agst 1993, n. 42 (10), mediante utilizz dell imprt accantnat nella partita n. 12 del capitl n. 80230 denminat Fnd glbale spese d investiment del bilanci di previsine per l esercizi finanziari 1999 e cntempranea istituzine, nell stat di previsine della spesa del bilanci 2000, del capitl n. 23012 denminat Cntributi in cnt capitale per l svilupp dell imprenditria femminile cn l stanziament di lire 1.000 milini in termini di cmpetenza; (11) 2) per gli interventi di cui alla lettera b) del cmma 1 dell articl 3, lettera b), cmma 2, dell'articl 3 bis e all'articl 3 ter della presente legge si prvvederà cn i fndi da allcarsi al capitl n. 23020 denminat Fnd di rtazine per l imprenditria femminile cn legge di bilanci ai sensi dell articl 32 della legge reginale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive mdificazini; (12) 3) per gli interventi di cui alla lettera c) del cmma 1 dell articl 3, e lettera c), cmma 2, dell'articl 3 bis della presente legge si prvvederà cn i fndi da allcarsi al capitl n. 23014, denminat Cntributi

per la frmazine dell imprenditria femminile cn legge di bilanci ai sensi dell articl 32 della legge reginale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive mdificazini. (13) Art. 10 - Dichiarazine d urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell articl 44 dell Statut ed entra in vigre il girn successiv alla sua pubblicazine nel Bllettin Ufficiale della Regine del Venet. Nte (1) Cn avvis di rettifica pubblicat sul BUR n. 51 del 27/05/2003 a pag. 124 è stata apprtata la seguente crrezine: dve è scritt "sede legale ed perativa" deve leggersi e intendersi "sede perativa". (2) Articl csì sstituit da cmma 1 art. 1 legge reginale 4 aprile 2003, n. 6. (3) Sppresse le parle per l avvi dell impresa da cmma 1 art. 12 della legge reginale 12 gennai 2009, n. 1. (4) Cmma csì sstituit da cmma 1 art. 2 legge reginale 4 aprile 2003, n. 6. (5) Articl inserit da cmma 1 art. 3 legge reginale 4 aprile 2003, n. 6. (6) Articl inserit da cmma 1 art. 3 legge reginale 4 aprile 2003, n. 6. (7) Numer mdificat cn l'aggiunta delle parle "e nella diversificazine dei prdtti" da cmma 1 art. 4 legge reginale 4 aprile 2003, n. 6. (8) Cmma aggiunt da cmma 1 art. 1 legge reginale 3 ttbre 2002, n. 32. (9) Cmma aggiunt da cmma 2 art. 12 della legge reginale 12 gennai 2009, n. 1. (10) La legge reginale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrgata dall'art. 62 cmma 1 della legge reginale 29 nvembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinat la materia. (11) Numer mdificat cn l'aggiunta delle parle "e lettera a), cmma 2, dell'articl 3bis" da lett. a) cmma 1 art. 5 legge reginale 4 aprile 2003, n. 6. (12) Numer mdificat cn l'aggiunta delle parle ", lettera b), cmma 2, dell'articl 3 bis e all'articl 3 ter" da lett. b) cmma 1 art. 5 legge reginale 4 aprile 2003, n. 6 ; la legge reginale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrgata dall'art. 62 cmma 1 della legge reginale 29 nvembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinat la materia. (13) Numer mdificat cn l'aggiunta delle parle "e lettera c), cmma 2, dell'articl 3 bis" da lett. c) cmma 1 art. 5 legge reginale 4 aprile 2003, n. 6 ; la legge reginale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrgata dall'art. 62 cmma 1 della legge reginale 29 nvembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinat la materia. SOMMARIO Legge reginale 20 gennai 2000, n. 1 (BUR n. 8/2000) INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL IMPRENDITORIA FEMMINILE

Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Destinatari dei cntributi. Art. 3 - Cntributi. Art. 3 bis - Cntributi alle imprese del settre agricl. Art. 3ter Cntributi alle iniziative rientranti nel settre della pesca e dell'acquacltura. Art. 4 - Nn cumulabilità. Art. 5 - Revca. Art. 6 - Dispsizini attuative. Art. 7 - Assistenza tecnica. Art. 8 - Relazine annuale. Art. 9 - Nrma finanziaria. Art. 10 - Dichiarazine d urgenza.