IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO S E N T E N Z A

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

171 c.p.c. Passando al merito, l odierno giudizio è finalizzato all accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 177/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A

15/3/2016 Corte dei conti

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio. composta dai seguenti Magistrati :

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

ha pronunciato la presente

C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO. dott. ssa Pina Maria Adriana LA CAVA SENTENZA

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE LOMBARDIA SENTENZA RESPONSABILITA' 09/04/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. composta dai seguenti magistrati:

ha pronunciato la presente

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA n. 793/09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO. ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

per l'annullamento, previa sospensiva,

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

contro nei confronti di per l'annullamento

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE LAZIO SENTENZA RESPONSABILITA' 27/04/2012

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro nei confronti di e con l'intervento di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

Deliberazione n. 2/2009/PAR

Pubblico impiego, buonuscita ed indennità

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti giudici:


S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO. dott. Ivan DE MUSSO Presidente Rel.

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Deliberazione n. 76/2009/PAR

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE D APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise. nell adunanza del 14 ottobre 2008 *********** ***********

contro nei confronti di per l'annullamento

contro per l'annullamento

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

IL COLLEGIO ARBITRALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo)

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE TOSCANA SENTENZA RESPONSABILITA 23/09/2016

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Deliberazione n. 159/2015/PAR

COMUNICATO UFFICIALE N. 152 Anno Sportivo Roma, 1 aprile 2016 TRIBUNALE FEDERALE PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014 Prot. n.

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi

Transcript:

Sent. n. 171/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti magistrati: Ivan DE MUSSO Pina M. Adriana LA CAVA Stefano PERRI Presidente Consigliere relatore Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale per la Regione Lazio nei confronti del sig. SCUPPA Leonardo, domiciliato a Roma in via Ferrero di Cambiano Cesare, n. 82; visto l atto di citazione, iscritto al n. 74260/R del registro di Segreteria, depositato in data 8 luglio 2015 e notificato in data 22 luglio 2015; uditi, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2016, con l assistenza del Segretario, sig. Antonio Fucci, il relatore Consigliere Pina M.A. La Cava e il P.R. nella persona del Vice Procuratore Generale Pio Silvestri; esaminati gli atti e i documenti di causa; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F A T T O Con l atto di citazione in epigrafe il Procuratore Regionale per

il Lazio, previo espletamento del prescritto invito a dedurre (ritualmente notificato il 1 aprile 2015), ha citato il sig. SCUPPA Leonardo a comparire di fronte a questa Sezione Giurisdizionale per ivi sentirsi condannare al pagamento di complessivi euro 43.156,28, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, a titolo responsabilità amministrativa per danno causato all erario, in qualità di dipendente dell ENEA, per emolumenti percepiti e non spettanti in quanto relativi a periodi di assenze ingiustificate dal servizio. Nell atto, che trae origine da un esposto dell Amministrazione già di appartenenza del convenuto, si evidenzia in proposito che quest ultimo durante il servizio è stato sottoposto a procedimento disciplinare (in data 4 giugno 2013) definito (con provvedimento del successivo 4 luglio non impugnato) con il licenziamento con preavviso, con decorrenza 25 novembre 2013, per reiterato assenteismo ingiustificato dal servizio. Si rappresenta, altresì, che la somma di cui è causa rappresenta, quanto ad euro 42.667,65, la somma residua, rimasta insoluta, tra l ammontare complessivo degli emolumenti indebitamente percepiti in riferimento alla censurata condotta (ammontanti a complessivi euro 103.944,42) e quanto già recuperato dall ENEA per incameramento di importi viceversa dovuti al suddetto a titolo di 13^ mensilità e indennità di ente, TFS e altri conguagli. L importo di euro 488,63 corrisponde, invece, a quanto dovuto a titolo di interessi dal 25 novembre 2013 (data del 2

licenziamento) sino al 24 novembre 2014, oltre a quelli ulteriori dovuti sino all effettivo soddisfo. Non risultando alcuna rifusione della suddetta somma, nonostante azioni recuperatorie poste in essere dall Amministrazione, la Procura attrice rappresenta che il pregiudizio economico dell Ente risulta inalterato anche a seguito della messa in mora effettuata, ex artt. 1219 e 2943 c.c., in data 25 maggio 2014 (ricevuta il successivo 8 maggio), per cui con la proposta citazione chiede l addebito della somma di cui è causa al convenuto, quale danno erariale causato a titolo di responsabilità amministrativa, nonché la conseguente condanna dello stesso al pagamento di detto danno in favore dell ENEA, oltre agli oneri di legge. Assume il Requirente, controdeducendo anche alle deduzioni formulate a riscontro dell invito a dedurre (in particolare quanto alla asserita estraneità da ogni addebito e al fatto di essere viceversa creditore dell Ente e non debitore) che il sig. Scuppa deve rispondere a titolo doloso e, in subordine, a titolo di colpa gravissima e, comunque, di colpa grave per essere incorso, come documentalmente comprovato, in una condotta gravemente violativa dei propri obblighi di servizio e delle specifiche disposizioni previste dal CCNL (tant è che egli risulta licenziato dopo aver subito ben tre procedimenti disciplinari: tutti per assenze ingiustificate dal servizio di cui si indicano i relativi periodi). Si evidenzia, peratro, che nessun procedimento risulta impugnato dall interessato, con conseguente irrevocabilità degli stessi e l acquisizione di natura con valenza 3

confessoria della inattività dello stesso interessato. Il convenuto non risulta costituito in giudizio. Nell odierna pubblica udienza il P.R. presente ha ribadito le argomentazioni su cui si fonda la chiamata in giudizio in questione, confermando la richiesta di condanna secondo l atto di citazione. D I R I T T O La fattispecie all esame di questa Sezione attiene alla richiesta di condanna del convenuto per danno erariale relativo al pregiudizio economico subito dall Amministrazione pubblica e, segnatamente, dall Ente (l ENEA) presso il quale il sig. Scuppa Leonardo prestava attività di lavoro dipendente, a causa della indebita percezione da parte di quest ultimo di emolumenti a fronte di alcuni periodi di assenza ingiustificata dal servizio. La pretesa attorea si appalesa interamente fondata. L importo corrispondente agli emolumenti percepiti a fronte di prestazioni lavorative non rese dal dipendente in questione costituisce danno erariale addebitabile -come correttamente richiesto dalla Procura attrice- allo stesso sulla base del rapporto di servizio esistente con l Amministrazione di appartenenza, del nesso causale che lega il comportamento dianzi descritto e l evento lesivo, nonché dell esistenza dell elemento soggettivo quantomeno della colpa grave che emerge, di tutta evidenza, dai fatti descritti in narrativa. Il carattere di estrema gravità consegue, infatti, alla palese inosservanza di quei doveri di diligenza professionale che debbono collegarsi alla posizione di dipendenti pubblici e soprattutto per 4

violazione, come è nel caso di specie, del dovere fondamentale della prestazione lavorativa e del venir meno del rapporto sinallagmatico, oltre all elemento della intenzionalità della condotta del convenuto, peraltro reiterata. Secondo la prevalente, costante e nota giurisprudenza di questa Corte e anche di questa stessa Sezione (vedi, tra tutte, Sez. giur. Lazio n. 1589 del 10 novembre 2011) l assenza dal servizio del pubblico dipendente determina una modificazione o una interruzione del sinallagma relativo alla prestazione di lavoro e alla correlativa retribuzione. L ordinamento prevede, in effetti, in quali ipotesi di assenza vi sia diritto alla conservazione in tutto o in parte dello stipendio ed eventualmente di altre indennità accessorie (ipotesi tutte corrispondenti a causa di forza maggiore o giustificate da superiori interessi); di tali ipotesi sono, altresì, espressamente previsti i tempi della loro durata massima, al fine della conservazione integrale o parziale della retribuzione, e le modalità di accertamento dell esistenza della legittima causa di assenza. Ciò significa che, al di fuori di tali specifiche ipotesi di assenze giustificate, la corrispettività delle prestazioni non può essere alterata in alcun caso dalla volontà mera di una delle parti (il dipendente) o da motivi strettamente privati e personali che si pongono in contrasto con la causa del rapporto di lavoro. Conseguentemente l assenza dal servizio, quando non sia documentata e giustificata, e il contestuale correlato percepimento, per tale periodo, della normale retribuzione 5

integra un inadempimento contrattuale da cui discende un danno economico per la pubblica Amministrazione in quanto la spesa sostenuta come datore di lavoro viene ingiustificatamente privata della sua controprestazione e della utilità ad essa connessa, consistente nella impossibilità di realizzare quella produttività e quei risultati, legati alla prestazione lavorativa dei dipendenti come stabiliti dal complesso della normativa di settore, organizzativamente considerata. Giova precisare che, nel caso di specie, non si tratta soltanto di un mero indebito stipendiale, atteso che secondo altra ormai nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte, le assenze illegittime dal servizio comportano un danno all erario perseguibile dinanzi alla Corte dei conti nei confronti del dipendente pubblico, ancorché non eserciti di fatto in tale situazione le sue funzioni : egli rimane pur sempre incardinato nella struttura amministrativa della quale fa parte e, agli effetti della sussistenza del presupposto della giurisdizione contabile, nella nozione di danno cagionato nell esercizio delle funzioni, deve comprendersi anche l ipotesi di mancato esercizio delle funzioni stesse, trattandosi, anche in tale ipotesi, di un giudizio di danno che presenta tutti gli elementi richiesti. L indebito stipendiale, viceversa, attiene alla non corretta determinazione del quantum degli emolumenti stipendiali, o di altri emolumenti accessori e alla loro errata corresponsione al dipendente, in relazione a quello che risulta essere il giusto calcolo 6

normativamente e contrattualmente previsto, che emerge da un raffronto sempre correlato alle controprestazioni lavorative normalmente rese. Quando, invece, vi è una non corrispondenza della prestazione lavorativa a quella retributiva che si realizza al di fuori e, comunque, in violazione della predeterminata articolazione contrattuale, come è il caso della arbitraria assenza dal servizio, la prestazione retributiva configura una ipotesi di danno erariale del quale il lavoratore inadempiente è tenuto a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa per grave inosservanza dei doveri d ufficio. Alla luce di quanto precede, nel valutare i fatti di causa così come descritti in narrativa sui quali vi è ragionevole riscontro in atti, anche quanto al mancato recupero dell importo di cui è causa (attestato dall Amministrazione danneggiata con nota ENEA prot. 12856/UCALPCT del 2 marzo 2015), il Collegio ritiene che la condotta del convenuto, di arbitraria assenza dal servizio, integri in questa sede una chiara ipotesi di responsabilità amministrativa e che del pregiudizio subito dall Amministrazione già di appartenenza debba rispondere interamente lo stesso convenuto che, peraltro, non si è regolarmente costituito in giudizio, neanche per formulare eventuali osservazioni sulla determinazione delle assenze ingiustificate e del quantum del danno contestato. Il sig. Scuppa deve, conseguentemente, essere condannato al pagamento, a favore dell ENEA, del complessivo importo di euro 43.156,28 (euro quarantatremilacentocinquantasei/28), compresa la 7

rivalutazione monetaria. Sul predetto importo dovranno essere corrisposti gli interessi legali, dalla data del deposito della presente sentenza fino alla data del saldo. Alla soccombenza segue anche l obbligo a carico del convenuto del pagamento delle spese di giudizio. P. Q. M. la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e, per l effetto, CONDANNA SCUPPA Leonardo, a titolo di danno erariale per responsabilità amministrativa, al pagamento a favore dell ENEA dell importo di euro 43.156,28 (euro quarantatremilacentocinquantasei/28), compresa la rivalutazione monetaria, nonché al pagamento, su detta somma, degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza al saldo. Il predetto è, altresì, condannato al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 176,38 (Centosettantasei/38). Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2016. L ESTENSORE F.to Pina M.A. LA CAVA IL PRESIDENTE F.to Ivan DE MUSSO Depositata in Segreteria il 30 maggio 2016 8

P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA F.to Dott. Luigi DE MAIO 9