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LO SCUDO FISCALE

LO SCUDO FISCALE quaderni

L immagine nella pagina precedente riproduce una stampa d epoca, raffigurante l entrata di Casa Ponti, in Via Bigli, 11 a Milano, attuale sede di SGR. Il palazzo è stata la sede provvisoria del comitato dei patrioti, insorti contro l invasore austriaco, durante le cinque giornate di Milano. Ovviamente anche a noi piacerebbe rievocare oggi, con la nostra iniziativa imprenditoriale, lo stesso spirito d indipendenza che mosse allora Cattaneo, Manara e Correnti, anche se per un fine certo meno eroico ma sicuramente altrettanto civile: una gestione del risparmio corretta, autonoma, trasparente e libera da conflitti d interesse.

Indice Emersione di attivita' detenute all'estero....................pag. 5 Chi puo' avvalersi dello "scudo fiscale"....................pag. 6 La finestra temporale...................................pag. 7 La "dichiarazione riservata"..............................pag. 7 Due possibilita' utilizzabili anche in abbinamento............pag. 8 La "dichiarazione riservata": le caratteristiche...............pag. 9 Il costo dell'emersione e le modalita' di pagamento...........pag. 10 Benefici dell'emersione I................................pag. 11 Benefici dell'emersione II...............................pag. 12 Rimpatrio: i rapporti "secretati"...........................pag. 13 Rimpatrio: opposizione a fronte di eventuali accertamenti......pag. 14 Rimpatrio: impossibilita' ad opporsi ad eventuali accertamenti..pag. 14 Rimpatrio: i passaggi operativi...........................pag. 15 Rimpatrio: il trasporto al seguito..........................pag. 16 La regolarizzazione....................................pag. 17 Rimpatrio e monitoraggio fiscale.........................pag. 18 Redditi derivanti dalle attivita' finanziarie emerse e percepiti dal 1 agosto 2001 alla data di presentazione della "dichiarazione riservata".......pag. 19 Sanzioni per i contribuenti...............................pag. 20 Sanzioni per gli intermediari.............................pag. 20 Sanzioni in materia di monitoraggio fiscale.................pag. 21 La normativa antiriciclaggio.............................pag. 22 Redditi percepiti dal 1 agosto 2001: esempio di comunicazione all'intermediario per la tassazione.........................pag. 23 Decreto legge 25 settembre 2001 n. 350....................pag. 24 Decreto legge 22 febbraio 2002 n. 12......................pag. 29

Emersione di attività detenute all estero - DL 350 del 25 Settembre 2001 e successive modifiche Tramite lo strumento dello scudo fiscale il legislatore ha inteso consentire a taluni soggetti residenti in Italia di regolarizzare ricchezze detenute all estero, intendendendosi con estero qualsiasi Paese, europeo od extraeuropeo. Sono ritenuti beni detenuti all estero anche le somme o i valori presso filiali estere di banche o altri intermediari italiani. L emersione è consentita anche per i beni detenuti tramite interposta persona 1 intestazione fiduciaria. o L iniziativa giunge in concomitanza con la sostituzione della Lira con l Euro. Tramite l emersione è possibile far rientrare in Italia le attività detenute all estero (rimpatrio) o mantenerle ove si trovano (regolarizzazione), dichiarandone la titolarità. L emersione consente di sanare irregolarità fiscali, previdenziali e tutte quelle attinenti ai reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall ordinamento. Restano ferme le norme e le sanzioni relative all antiriciclaggio, ai reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, corruzione, concussione, estorsione, sequestro e usura. 1 Il legislatore si riferisce all interposizione fittizia e non anche a quella reale. Eventuali attività realmente detenute da società non residenti non potranno essere sanate dal contribuente il quale potrà, al limite, sanare le attività rappresentate dalla partecipazione nella società non residente. Un caso di interposizione fittizia può essere rappresentato, ad esempio, da una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata non soggetta ad alcun obbligo di tenuta di scritture contabili. In questo caso, lo schermo societario appare meramente formale, per cui la titolarità dei beni intestati alla società spetta in realtà al socio che effettua il rimpatrio. 5

Chi può avvalersi dello scudo fiscale I soggetti sottoposti alla normativa del monitoraggio fiscale purche fiscalmente residenti in Italia nel periodo di imposta relativo alla presentazione della dichiarazione riservata 1 : persone fisiche (compresi liberi professionisti ed imprenditori individuali) enti non commerciali società semplici ed associazioni equiparate (in base al codice civile non producono reddito d impresa) 1 Si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (anno solare) risultino iscritte nell anagrafe della popolazione residente o hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Si considerano inoltre residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato. 6

La finestra temporale La finestra temporale per rimpatriare o regolarizzare i capitali detenuti all estero è aperta per il periodo compreso tra il 1 novembre 2001 e il 15 maggio 2002. Nel caso di rimpatrio non e sufficiente che il cliente rilasci la dichiarazione riservata entro la scadenza del 15 Maggio 2002: e necessario che entro tale data le ricchezze siano giunte in Italia, oppure, se alla data del 15 Maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono state possibili per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell interessato. Infatti in questo caso gli effetti si producono ugualmente purchè: a) gli interessati presentino entro il 15 Maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando tra l altro le cause ostative al rientro; b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque portati a termine entro il 30 giugno 2002 e la apposita dichiarazione riservata di cui al precedente punto a) è conseguentemente integrata. La dichiarazione riservata La dichiarazione riservata può essere presentata a : Banche SGR SIM Società fiduciarie Poste 7

Due possibilità utilizzabili anche in abbinamento Rimpatrio: Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo altresì l incarico di ricevere in gestione le attività provenienti dall estero. Ciò è possibile per denaro, azioni quotate e non, quote di società, obbligazioni, certificati di massa, quote di OICR emesse in Italia o all estero detenute al 1 agosto 2001. Non viene effettuata alcuna segnalazione in base alla normativa sul monitoraggio fiscale. Le operazioni di rimpatrio vengono registrate ma non segnalate. Regolarizzazione: Gli interessati presentano agli intermediari la dichiarazione riservata (di cui però si perderanno in parte gli effetti della segretezza) e allegano una certificazione degli intermediari non residenti che ne attesti il deposito presso i medesimi intermediari. E consentito regolarizzare denaro ed altre attività finanziarie di cui al punto precedente (rimpatrio), immobili, investimenti di natura diversa, quote di diritti reali, multiproprietà, oggetti preziosi, opere d arte detenuti al 27 settembre 2001. Per evitare: che i contribuenti facciano emergere attività detenute in Italia oggetto di violazioni alla normativa fiscale (non sanabili) che le attività regolarizzate continuino a sfuggire dal controllo dell Amministrazione, le operazioni di regolarizzazione dovranno essere segnalate come trasferimento all Amministrazione Finanziaria. 8

La dichiarazione riservata : le caratteristiche La dichiarazione riservata: è irrevocabile possono essere presentate più dichiarazioni riservate ad intermediari diversi e in momenti differenti il dichiarante attesta che le attività da rimpatriare erano detenute almeno dal 1 Agosto 2001 può essere redatta sia in lire che in euro non è assoggettata ad imposta di bollo e da redigere in 4 esemplari: 1 per l intermediario 1 da restituire al cliente dichiarante 2 per eventuali esigenze (es. in caso di rimpatrio delle attività) La presentazione della dichiarazione riservata si considera effettuata con la consegna al cliente dell esemplare a lui destinato, cosa che in caso di rimpatrio potrà avvenire solo a trasferimento avvenuto. 9

Il costo dell emersione e le modalità di pagamento Il cliente che intende beneficiare della legge in oggetto dovrà: pagare una sanzione pari al 2,5% dell importo dichiarato oppure sottoscrivere BTP decennali, emessi il 1/11/01 alla pari, aventi rendimento ridotto (1,90%) -godimento 1/5-1/11- per un ammontare pari al 12% degli importi dichiarati Il cliente sceglie le modalità di valorizzazione delle attività finanziarie. Può optare per il valore corrente, per il costo di acquisto o per qualunque altra valorizzazione. I benefici dell emersione sono limitati agli ammontari espressi in dichiarazione L intermediario non ha responsabilità circa la congruità dei valori dichiarati dal cliente. I valori di carico per la determinazione di capital gains e minusvalenze possono essere costituiti dal costo storico o, se differenti, da quelli indicati nella dichiarazione riservata o da apposita dichiarazione sostitutiva fornita dal cliente. L Amministrazione Finanziaria può disconoscere i vantaggi tributari per effetto di operazioni, comprese le valutazioni, aventi ad oggetto beni o diritti di cui all art. 81, comma 1, lettere da c) a c quinquies) del TUIR. 10

Benefici dell emersione - I Coloro i quali intendono beneficiare delle norme di cui al 350/2001 e successive modifiche di fatto ottengono l estinzione delle violazioni di natura tributaria e previdenziale relative agli importi dichiarati con riferimento ai periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l accertamento. Violazioni tributarie: omessa o infedele dichiarazione dei redditi di fonte italiana o estera, omessa o infedele dichiarazione IVA, omessa o infedele dichiarazione di successione, mancata compilazione del mod. RW. Sono sanabili non solo l omessa indicazione in dichiarazione dei redditi prodotti all estero ma anche di quelli prodotti in Italia, sfuggiti ad imposizione e successivamente trasferiti all estero. Violazioni previdenziali: relative, ad esempio, ad attività libero professionale. In ambito penale tributario, è prevista la non punibilità di tutti i reati che siano già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall ordinamento, salvo che per i delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione e di usura (si veda anche la tabella nella pagina sucessiva). Con riferimento ai medesimi periodi di imposta, è preclusa ogni attività di accertamento relativamente agli imponibili corrispondenti agli importi dichiarati. Tuttavia nel solo caso di rimpatrio è concessa un ampia riservatezza, estesa anche nel tempo (vedi pag. 16) dei dati e delle notizie comunicate agli intermediari: è preclusa infatti la possibilità, per l Amministrazione Finanziaria, di venire a conoscenza di tali dati salvo che non sia l interessato stesso, nel proprio interesse, a fornirle. Per garantire tale riservatezza, gli intermediari utilizzeranno conti e depositi ad hoc, i rapporti cosiddetti secretati i cui dati non verranno comunicati all Amministrazione Finanziaria in caso di sua richiesta. 11

Benefici dell emersione II Tutti i reati previsti erano già non punibili con l entrata in vigore del DLgs 74/00 (salvo il caso di continuità normativa fra le vecchie e le nuove regole penali, ipotesi ravvisata dalla Cassazione solo per i casi di frode fiscale). La norma introdotta con il D. L. di proroga del 15 febbraio 2002, di fatto allarga il numero di fattispecie che possono beneficiare dello scudo fiscale. Ciò, secondo la relazione illustrativa d accompagnamento al decreto legge di proroga, ha lo scopo di evitare la reviviscenza in sede di emersione delle attività detenute all estero, di reati gia estinti o non più previsti come tali dall ordinamento. I TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI REATI, TRASCORSI I QUALI SI PUÒ BENEFICIARE DELLO SCUDO FISCALE TERMINI TERMINE REATO PRESCRIZIONE PRESCRIZIONE SE C È STATA SE NON C È STATA INTERRUZIONE INTERRUZIONE Fatture false con imponibile Sette anni e sei mesi Cinque anni fino a 50 milioni Fatture false con imponibile Sette anni e sei mesi Cinque anni da 50 a 300 milioni Fatture false con imponibile Quindici anni Dieci anni superiore a 300 milioni Nuovo reato di false comunicazioni Quattro anni e sei mesi Tre anni sociali se non è stato cagionato danno patrimoniale ai soci o ai creditori Nuovo reato di false comunicazioni Sette anni e sei mesi Cinque anni sociali con danno patrimoniale ai soci o ai creditori da parte di non quotate Nuovo reato di false comunicazioni Sette anni e sei mesi Cinque anni sociali con danno patrimoniale ai soci o ai creditori da parte di società quotate Truffa ai danni dello Stato Quindici anni Dieci anni o di altro ente pubblico Bancarotta fraudolenta Ventidue anni e sei mesi Quindici anni Bancarotta semplice Sette anni e sei mesi Cinque anni Fonte: Il Sole 24 Ore 12

Rimpatrio: i rapporti secretati E necessario istituire rapporti ad hoc nei quali accogliere le somme e le attività rimpatriate che il cliente intende mantenere riservate. Su tali conti potranno essere depositate esclusivamente le attività rimpatriate di cui alle dichiarazioni riservate prodotte dai contribuenti interessati, restando escluso qualunque ulteriore accredito fatto salvo quello relativo agli importi necessari per il pagamento del 2,5% o la sottoscrizione dei BTP. Allo stesso modo, ed entro il limite complessivo delle attività rimpatriate, potranno essere depositate le attività finanziarie acquistate dall interessato con l utilizzo del denaro rimpatriato o derivante dall alienazione delle attività rimpatriate. Il regime di riservatezza di questi conti è applicabile anche ai redditi di capitale ed alle plusvalenze realizzate derivanti dal denaro e dalle attività finanziarie rimpatriate, a condizione che si tratti di proventi assoggettati a tassazione definitiva (ritenute alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva) da parte dell intermediario depositario. Anche in questo caso, infatti, si tratta di dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate (Circ. 99/01). Onde beneficiare della totale riservatezza garantita dalla norma, sara opportuno evitare rimpatri di: titoli esteri dividendi esteri partecipazioni qualificate fondi non armonizzati polizze in regime dichiarativo 13

Rimpatrio: opposizione a fronte di eventuali accertamenti Il cliente può opporre all Amministrazione Finanziaria gli effetti dello scudo fiscale al fine di: preclusione degli accertamenti estinzione delle sanzioni amministrative non punibilità penale Per fare ciò è sufficiente che il cliente inviti gli ispettori a verificare la coerenza fra i valori presenti nei rapporti a lui intestati ed il contenuto della dichiarazione riservata. La sanatoria copre il contribuente fino alla concorrenza degli importi dichiarati. Rimpatrio: impossibilità ad opporsi ad eventuali accertamenti Se alla data di presentazione della dichiarazione riservata l Amministrazione Finanziaria ha già constatato una delle violazioni sanabili o sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività di accertamento tributario e contributivo dei quali gli interessati abbiano avuto formale conoscenza, il rimpatrio non produce effetti estintivi. Anche per quanto riguarda la non punibilità degli illeciti penali, questa non è invocabile se è già stato avviato un procedimento penale. E opportuno specificare che il momento rilevante ai fini dell esclusione della punibilità va fatto risalire alla notifica dell informazione di garanzia. 14

Rimpatrio: i passaggi operativi Sequenza delle operazioni da effettuare in caso di rimpatrio : Il cliente comunica all intermediario l intenzione di effettuare il rimpatrio l intermediario apre i conti secretati : possono essere uno o più conti il cliente dà disposizione all intermediario estero per il trasferimento degli investimenti il cliente versa presso l intermediario residente l importo della sanzione (2,5%) o la somma necessaria alla sottoscrizione dei BTP a rendimento ridotto il cliente presenta all intermediario la dichiarazione riservata una volta ricevute dall estero le somme o le attività finanziarie, l intermediario italiano rilascia al cliente copia della dichiarazione riservata che si intende presentata in quel momento nel caso di mancata possibilità di rientro entro il 15 maggio 2002 per motivi indipendenti dalla volontà del cliente, si potrà procedere al rilascio di una apposita dichiarazione riservata indicando la causa ostativa idicando la causa ostativa al completamento dell operazione ed effettuare il rimpatrio delle attività finanziarie entro 30 Giugno 2002, integrando la apposita dichiarazione riservata. 15

Rimpatrio: il trasporto al seguito Il cliente potrebbe scegliere di regolarizzare i beni tramite un intermediario e di rimpatriare di sua iniziativa i beni stessi (perdendo, come già detto, la riservatezza su dette ricchezze). In questo caso, oltre alla normativa antiriciclaggio relativa alle operazioni sospette, si applicherà l ordinaria disciplina del monitoraggio fiscale che prevede l obbligo, a carico del soggetto interessato, di dichiarare il trasporto al seguito del danaro o delle attività: all UIC al momento del passaggio della dogana per i transiti extracomunitari, ad un intermediario finanziario, ad un ufficio doganale o ad un Comando della Guardia di finanza entro 48 ore dal transito, nel caso di provenienza da un paese dell Unione Europea. In questi casi, l intermediario riceverà la dichiarazione riservata e la dichiarazione di trasporto al seguito. 16

La regolarizzazione Per regolarizzazione si intende l emersione delle ricchezze a fronte della loro permanenza all estero. Il cliente che regolarizza denaro ed attività finanziarie ne perde la riservatezza. Si tratta dell unica ipotesi percorribile per quei beni, tipicamente gli immobili, che non possono essere trasferiti in Italia. Per valutare l opportunità legata alla regolarizzazione i beni immobili, il cliente dovrà valutare anche variabili di tipo civilistico presenti nel Paese nel quale si trova è immobile stesso. Ad esempio, un immobile situato in Francia può essere oggetto di successione solamente se è regolarmente dichiarato in Italia. Per altri tipi di ricchezze (diverse dal denaro e dalle attività finanziarie) ad esempio i gioielli e le opere d arte - che il cliente non può far rientrare tramite un intermediario - non è prevista la segnalazione in base alle norme del monitoraggio fiscale. Il cliente dovrà comunque tener conto di eventuali leggi speciali legate al rimpatrio di opere d arte. 17

Rimpatrio e monitoraggio fiscale: Esonero per il cliente dalla compilazione del mod. RW (DL 350/2001 art. 14, comma 5) Se il cliente ha presentato la dichiarazione riservata nel 2001 e esonerato dalla compilazione del mod. RW relativo alla dichiarazione dei redditi 2001 (da presentare nel 2002). Se il cliente ha presentato la dichiarazione riservata nel 2002 e esonerato dalla compilazione dei modd. RW relativi sia alla dichiarazione dei redditi 2001 che a quella del 2002 (da presentare nel 2003). 18

Redditi derivanti dalle attività finanziarie emerse e percepiti dal 1 agosto 2001 alla data di presentazione della dichiarazione riservata Redditi di capitale e plusvalenze. Il cliente che ha rimpatriato delle attivita finanziarie può dare disposizione all intermediario di assolvere agli obblighi fiscali (la convenienza riguarda le ritenute operate a titolo definitivo anche se è possibile delegare all intermediario l effettuazione di ritenute a titolo di acconto), cosa che gli consentirà di evitare l indicazione di tali redditi in dichiarazione. Ad esempio le imposte sostitutive effettuabili da parte dell intermediario riguardano gli interessi su depositi e conti correnti, quelli su obbligazioni, i proventi di OICR (ad esempio fondi comuni e sicov) armonizzati e i capital gains conseguiti prima e dopo il rimpatrio. I valori di carico per la determinazione dei capital gains o delle minusvalenze possono essere costituiti dal costo storico o da quelli indicati nella dichiarazione riservata. L intermediario non ha responsabilità circa la congruità dei valori dichiarati dal cliente. Ai sensi dell art. 37-bis del DPR 600/73, l Amministrazione Finanziaria può disconoscere i vantaggi tributari conseguiti per effetto di operazioni (incluse le valutazioni) aventi ad oggetto beni o rapporti di cui all art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR. 19

Sanzioni per i contribuenti Al DL 350/01 e successive modifiche sono associate le sanzioni che vengono irrogate ai contribuenti nei seguenti casi: tentativo di sanare reati diversi da quelli che l emersione rende non punibili (es. riciclaggio di denaro sporco): l emersione stessa non produce alcun effetto ed il cliente è punito con una sanzione amministrativa pari al 100% del valore corrente delle attività oggetto di dichiarazione riservata falsa attestazione di detenzione alla data del 1 agosto 2001, fuori dal territorio dello Stato, delle attivita rimpatriate: reclusione da 3 mesi a 1 anno. Si tratta di una sanzione che colpisce solo chi rimpatria e non anche chi regolarizza. Sanzioni per gli intermediari Al DL 350/01 e successive modifiche sono associate le sanzioni che vengono irrogate agli intermediari quando questi svolgono la funzione di sostituti di imposta: ritardato o omesso delle somme addebitate al cliente: sanzione amministrativa del 30% dell importo non versato nell ipotesi di mancato pagamento entro il termine stabilito. mancato o parziale addebito delle somme al cliente: sanzione amministrativa del 20% delle somme non trattenute. E applicabile l istituto del ravvedimento operoso. 20

Sanzioni in materia di monitoraggio fiscale Il legislatore ha anche previsto un inasprimento delle sanzioni di carattere permanente per le violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale (nel 1997 tali sanzioni vennero fortemente mitigate: era prevista una sanzione da lire 500.000 a 4 milioni di lire nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi non fosse stato indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli ). Sono previste una sanzione pecuniaria dal 5% al 25% degli importi non dichiarati e la confisca di beni di corrispondente valore, a seguito di: mancata dichiarazione nel mod. RW, sez. I, dei trasferimenti di denaro o titoli effettuati senza il tramite di intermediari residenti mancata dichiarazione nel mod. RW, sez. II, delle consistenze all estero e delle attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili di fonte estera mancata dichiarazione nel mod. RW, sez. III, dei trasferimenti all estero e delle attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, anche se a fine esercizio si è proceduto al loro integrale disinvestimento (per questa violazione la sanzione era già fissata nell attuale misura). 21

La normativa antiriciclaggio Per gli intermediari permangono gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio relativi a: identificazione della clientela registrazione delle operazioni segnalazione delle operazioni sospette Inoltre, in sede camerale le fattispecie in esame sono state assoggettate a tutte le disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo. Le operazioni di rientro dei capitali non costituiscono, di per sé, elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione, ferma restando la valutazione degli altri elementi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all estero derivanti da reati diversi da quelli sanabili non produce gli effetti estintivi ed è punito con una sanzione amministrativa pari al 100% del valore corrente delle attività indicate nella dichiarazione riservata 22

Redditi percepiti dal 1 Agosto 2001: Esempio di comunicazione all intermediario per la tassazione OGGETTO: Comunicazione dei redditi di capitale e diversi percepiti dal 1/8/2001 alla data di presentazione della dichiarazione riservata su strumenti finanziari detenuti e oggetto di rimpatrio ai sensi del D.L. 350/01. Con riferimento all oggetto, Vi comunico redditi da me realizzati all estero su strumenti finanziari rimpatriati o regolarizzati nel periodo dal 27/9/01 alla data di presentazione della dichiarazione riservata, autorizzandovi ad addebitare le relative ritenute o imposte sostitutive, così come previsto dall art. 14 c. 8 del DL 350/01, sul conto corrente n...: Interessi su conti correnti e certificati di deposito (soggetti a ritenuta del 27% ai sensi dell art. 26 comma 3 del D.P.R. 600/73) Interessi su obbligazioni estere di durata inferiore a 18 mesi (soggetti ad imposta sostitutiva del 27% ai sensi dell art. 2 comma 1-ter del DLgs 239/96) Interessi su obbligazioni di durata pari o superiore a 18 mesi (soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5% ai sensi dell art. 2 commi 1 e 1-bis del DLgs 239/96) Dividendi su azioni di emittente residente (solo persone fisiche) (soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5% ai sensi dell art. 27-ter comma 1 del D.P.R. 600/73) Dividendi su azioni di emittente residente (solo enti non commerciali esenti IRPEG) (soggetti ad imposta sostitutiva del 27% ai sensi dell art. 27 comma 5, 2 periodo del D.P.R. 600/73) Dividendi su azioni di emittente non residente (solo persone fisiche) (soggetti a ritenuta d acconto del 12,5% ai sensi dell art. 27 comma 4 del D.P.R. 600/73) Plusvalenze di cui all art. 81 comma 1 lettere da c-bis a c-quinquies del D.P.R. 917/86 (soggette ad imposta sostitutiva del 12,5% ai sensi degli artt. 5 e 6 del DLgs 461/97) 23

Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 Disposizioni urgenti in vista dell introduzione dell euro Capo III EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL ESTERO Art. 11. - Definizioni 1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per: a) interessati, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) intermediari, le banche italiane, le società d intermediazione mobiliare previste dall articolo 1, comma 1, lettera e), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di gestione del risparmio previste dall articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso Testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall articolo 201 del predetto Testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti; c) decreto legge n. 429 del 1982, il decreto legge 10 luglio 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria; d) decreto legge n. 167 del 1990, il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, e successive modificazioni, recante norme in tema di rivelazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l estero di denaro, titoli e valori; e) decreto legge n. 143 del 1991, il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per limitare l uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; f) soppressa; g) decreto legislativo n. 319 del 1998, il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell Ufficio italiano dei cambi, a norma dell articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; h) decreto legislativo n. 74 del 2000, il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205. Art. 12. - Rimpatrio 1. Nel periodo tra il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attività finanziarie detenute al 1 agosto 2001 fuori del territorio dello Stato, senza l osservanza delle disposizioni di cui al decreto legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell articolo 14 con il versamento di una 24

somma pari al 2,5 per cento dell importo dichiarato delle attività finanziarie medesime, che non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attività così rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità, rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile. 2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell ammontare delle attività finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all articolo 18, comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato. Art. 13. - Adempimenti 1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo l incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall estero e optando per il versamento della somma di cui all articolo 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato 12, comma 2. Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell articolo 12, comma 1, almeno al 1 agosto 2001. Con provvedimento del direttore dell agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell articolo 76, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all articolo 12, comma 1, è commisurata all ammontare delle altre attività finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata. 2. Gli intermediari versano la somma di cui all articolo 12, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, trattenendone l importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni dello stesso. Gli intermediari versano alla Banca d Italia, entro la data stabilita con il decreto di cui all articolo 18, comma 2, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di cui all articolo 12, comma 2. 3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d imposta, l ammontare complessivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di cui all articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui all articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata. 4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui all articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Art. 14. - Effetti del rimpatrio 1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi dell articolo 12 e nel rispetto delle modalità di cui all articolo 13; 25

a) preclude ne confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d imposta per i quali non ancora decorso il termine per l azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all estero e oggetto di rimpatrio: b) estinguere le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall articolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate; c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i reati di cui al decreto legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall articolo 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie. 2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all articolo 17 e quelli di rivelazione e comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-ter del decreto legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni all amministrazione finanziaria previste dall articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non devono comunicare all amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all articolo 12, commi 1 e 2. 3. Per quanto riguarda la non comunicazione all amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonché quelli eccedenti i medesimi. 4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonché per l attività di contrasto del delitto di cui all articolo 416-bis del Codice penale. 5. Relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto legge n. 167 del 1990 per il periodo d imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all Ufficio italiano dei cambi previsti dalla articolo 3 del predetto decreto legge n. 167. 5-bis Relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest ultimo caso gli interessati comunicano all intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività. 6. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la congruità della somma di cui all articolo 12, comma 1, in relazione all ammontare delle attività indicato nella dichiarazione riservata, ovvero l effettività della sottoscrizione dei titoli di cui all articolo 26

12, comma 2. Previa adesione dell interessato, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati. 7. Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessi hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale. 8. Gli interessi possono comunicare agli intermediari cui è presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero già state depositate presso gli stessi. nei confronti degli intermediari si applica l articolo 13, comma 4. Art. 15. - Regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all estero 1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono all estero alla data di entrata in vigore del presente decreto attività finanziarie, possono conseguire gli effetti indicati nell articolo 14, ad eccezione del comma 8, relativamente alle attività finanziarie, possono conseguire gli effetti indicati nell articolo 14, ad eccezione del comma 8, relativamente alle attività finanziarie mantenute all estero e regolarizzate, con il versamento della somma indicata nell articolo 12, comma 1, ovvero con le modalità indicate all articolo 12, comma 2, nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo. 2. Gli interessati presentano agli intermediari la dichiarazione riservata di cui all articolo 13 delle attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando per il versamento della somma di cui all articolo 12, comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui l articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari. 3. Gli intermediari versano, ai sensi dell articolo 13, comma 2, la somma indicata all articolo 12, comma 1, ovvero versano alla Banca d Italia il controvalore dei titoli di cui all articolo 12, comma 2, ed effettuano le relative comunicazioni e attestazioni con le modalità di cui all articolo 13, commi 2, 3 e 4. 4. Gli intermediari effettuano le rivelazioni di cui all articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Art. 16. - Regolarizzazione di altre attività 1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto investimenti ed attività all estero diversi dalle attività di cui all articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo di tempo di cui all articolo 12, i predetti investimenti e attività con le modalità indicate nel predetto articolo 15, senza obbligo della certificazione ivi prevista. La regolarizzazione produce gli effetti di cui all articolo 14, ad eccezione del comma 8. 2. Nell ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all articolo 15, commi 3 e 4. Art. 17. - Disposizioni in materia di antiriciclaggio 1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al 27

terrorismo. 2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per se elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all articolo 3 del decreto legge n. 143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143. 2-bis L utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata. Art. 18. - Assegnazione dei titoli 1. Nell ipotesi di cui all articolo 12, comma 2, il ministro dell Economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all investimento conferiti con le dichiarazioni riservate. 2. Per l attuazione del comma 1, il ministro dell Economia e delle finanze è autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d interesse, la durata, l inizio del godimento, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso ministro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001. 3. Per l assegnazione dei titoli di cui all articolo 12, comma 2, gli intermediari devono segnalare alla Banca d Italia gli importi di cui al medesimo articolo 12, comma 2, oggetto del mandato ad essi conferito con le dichiarazioni riservate, nei tempi e con le medesime contenute nel decreto di emissione dei predetti titoli. 4. Alla Banca d Italia sono affidate le operazioni di assegnazioni dei titoli di cui al presente articolo. Art. 19. - Disciplina sanzionatoria 1. Nell articolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione sono sostituite dalle seguenti : è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore ; b) al comma 4, le parole: è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione sono sostituite dalle seguenti: è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore. 2. Per la violazione indicata all articolo 14, comma 3, l intermediario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata. 2-bis L interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dell articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno. Art. 20. - Vincoli di destinazione e rilevazione dell Ufficio italiano dei cambi 1. Soppresso. 2. Soppresso. 3. L Ufficio italiano dei cambi, nell esercizio dell attività di raccolta delle informazioni per l elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l estero, assegnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell esercizio dell attività di analisi statistica sui dati aggregati di cui all articolo 5, comma 10, del decreto legge n. 143 del 1991 fissa le modalità di rivelazione delle attività rimpatriate o regolarizzazione. 28

Decreto legge 22 febbraio 2002 n. 12 Disposizioni urgenti in materia di termini per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all estero Art. 1. - Proroga dei termini in materia di emersione di attività detenute all estero 1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all articolo 13, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è differito al 15 maggio 2002. 2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell interessato, gli effetti di cui all articolo 14 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 409, si producono comunque se: a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l altro, le cause ostative; b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002 e la dichiarazione di cui alla lettera a) è conseguentemente integrata. 3. Con provvedimento del direttore dell agenzia delle Entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalità e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione. Art. 2. - Disposizioni in materia di antiriciclaggio 1. All Articolo 17, comma 2-bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attività detenute all estero, è aggiunto il seguente comma: 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di estorsione, di usura. Art. 3. - Proroga dei termini in materia di emersione di lavoro irregolare 1. Nei commi 1 e 4 dell articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, il termine del 30 giugno 2002 è prorogato al 30 novembre 2002. 29

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