in materia di: Relazione del 27 febbraio 2017 sul tema: Alcune questioni giurisprudenziali in tema di processo civile telematico (appunti)

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI SOTTOSEZIONE DI TARANTO CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO FONDAZIONE SCUOLA FORENSE INCONTRO DI STUDIO in materia di: QUESTIONI APPLICATIVE NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO Relazione del 27 febbraio 2017 sul tema: Alcune questioni giurisprudenziali in tema di processo civile telematico (appunti) RELATORE: DOTT. COSIMO MAGAZZINO Magistrato di Riferimento per l Informatica presso il Tribunale di Taranto

INDICE PREMESSA E QUADRO DI RIFERIMENTO... 3 IL DEPOSITO DEGLI ATTI DA PARTE DEGLI AVVOCATI... 9 LE NOTIFICHE TELEMATICHE DEGLI AVVOCATI... 14 CONTROLLI SULLE NOTIFICHE TELEMATICHE... 24 ALTRE QUESTIONI APPLICATIVE... 28 2

PREMESSA E QUADRO DI RIFERIMENTO Dopo i primi anni di operatività del c.d. processo civile telematico, può essere forse opportuno cercare di estrapolare pur senza alcuna pretesa di esaustività alcuni indirizzi ermeneutici manifestatisi nell ambito della giurisprudenza di legittimità, al fine di trarne le linee di orientamento tendenzialmente da seguire: e ciò, peraltro, non senza individuare eventuali criticità del sistema, sì come configurato, tali da suggerire la necessità di ulteriori approfondimenti e riflessioni. Lo scopo principale del PCT è evidentemente quello di aumentare la disponibilità di servizi giudiziari on-line, migliorando allo stesso tempo lo scambio dei documenti tra giudici, personale di cancelleria e professionisti (avvocati, ausiliari del giudice) nell ambito del processo civile. Prima di approfondire alcuni aspetti di tale piattaforma tecnologica, sotto il profilo giurisprudenziale, ritengo peraltro opportuno fare subito un seppur fugace accenno alle prospettive della telematizzazione nel diritto eurounitario. Deve infatti evidenziarsi che dal 1 luglio 2016 ha piena efficacia (anche) in Italia il REGOLAMENTO EIDAS (ELECTRONIC IDENTIFICATION AUTHENTICATION AND SIGNATURE) - REGOLAMENTO UE N 910/2014 SULL IDENTITÀ DIGITALE emanato il 23 luglio 2014 che ha l obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli Stati membri, fornendo cioè una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Ha inoltre lo scopo di aumentare la sicurezza e l efficacia dei servizi elettronici, nonché delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell UNIONE EUROPEA. Il regolamento, allo scopo di garantire il buon funzionamento del 3

mercato interno perseguendo al contempo un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari: fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro; stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche; istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web. In quest ottica, particolare rilevanza assume anche la piena interoperabilità a livello comunitario di particolari tipologie di firme elettroniche e dei sistemi di validazione temporale note in Italia rispettivamente come firma digitale e marca temporale. Si sottolinea altresì l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni sancito dal REGOLAMENTO con l'articolo 25 il cui comma 3 prescrive: "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.". Pertanto, con l attuazione a livello comunitario del regolamento eidas in tutti i settori, si tenderà alla creazione di un mercato unico digitale che: semplifichi l'accesso alle pubbliche amministrazioni; favorisca la trasformazione digitale delle organizzazioni ed imprese; stimoli lo sviluppo di servizi innovativi e sicuri; contribuisca a snellire e semplificare gli adempimenti amministrativi e burocratici; migliori l'esperienza digitale degli utilizzatori e stimola la 4

fornitura di nuovi e innovativi servizi. Come si vede, dunque, la telematizzazione (anche) del processo appare non solo utile ma, rispetto alle prospettive del diritto eurounitario, ormai del tutto inevitabile. -------------- Volendo quindi tentare una ricostruzione dell attuale quadro normativo di riferimento, può proporsi la seguente schematizzazione, limitata ai procedimenti innanzi al TRIBUNALE: a. Deposito degli atti di parte e degli ausiliari del giudice a1. obbligatorietà dal 30 giugno 2014 per: i. il deposito telematico degli atti, dei documenti per il procedimento per decreto ingiuntivo (ivi compresa la procedura per il rilascio dell esecutorietà ma escluso il giudizio di opposizione), indipendentemente dalla data di iscrizione del procedimento (art. 16-bis, co. 4, d.l. 179/2012); rimane invece cartaceo il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (v. sul punto circolare D.A.G., Direzione Generale Giustizia Civile, testo consolidato e aggiornato al 23 ottobre 2015); ii. il deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, nonché degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria nei procedimenti nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione instaurati a partire da tale data (art. 16-bis, co. 1, d.l. 179/2012 e art. 44, co. 1, d.l. 90/2014); iii. il deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori e degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione nei processi esecutivi (di cui al libro III c.p.c.) iniziati a partire da tale data (art. 16-bis, co. 2, d.l. 179/2012 e art. 44, co. 1, d.l. 5

90/2014); iv. il deposito telematico degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario nelle procedure concorsuali iniziate a partire da tale data (art. 16-bis, co. 3 d.l. 179/2012 e art. 44, co. 1, d.l. 90/2014); a.2. obbligatorietà dal 31 dicembre 2014 per: il deposito telematico degli atti e dei documenti, nei casi sub ii, iii e iv anche nei procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014 (art. 16-bis, co. 1, 2, e 3 d.l. 179/2012 e art. 44, co. 1, d.l. 90/2014); a.3. obbligatorietà, su richiesta, dalla data del decreto ministeriale (da adottarsi sentiti l Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i Consigli dell Ordine degli avvocati interessati) per: i Tribunali nei quali sia stato anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine del 31 dicembre 2014 (art. 16 bis, co. 5, d.l. 179/2012, come modificato dall art. 44, co. 2, lett. b) d.l. 90/2014); a.4. obbligatorietà dal 31 marzo 2015: nei procedimenti di espropriazione forzata il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, unitamente alle copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile (pignoramento). Per tali fini, il difensore è abilitato ad attestare la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis, art. 16-bis, d.l. n. 179/2012. a.5. obbligatorietà a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16 bis, comma 9 septies, del 6

d.l. n. 179 del 2012: deposito telematico dei rapporti riepilogativi periodici e finali, di cui ai commi 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies e 9 septies, dell art. 16 bis d.l. n. 179 del 2012, in tema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali, anche pendenti. a.6. facoltatività, pur in assenza di apposita autorizzazione ministeriale, dal 30 giugno 2014 per: i. il deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, nonché degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria nei procedimenti nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione instaurati prima di tale data (art. 16-bis, co. 1, d.l. 179/2012 e art. 44, co. 1, d.l. 90/2014); ii. il deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori e degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione nei processi esecutivi (di cui al libro III c.p.c.) iniziati prima di tale data (art. 16-bis, co. 2, d.l. 179/2012 e art. 44, co. 1, d.l. 90/2014); iii. il deposito telematico degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario nelle procedure concorsuali iniziate prima di tale data (art. 16-bis, co. 3, d.l. 179/2012 e art. 44, co. 1, d.l. 90/2014); a.7. facoltatività, in presenza di apposita autorizzazione ministeriale, ai sensi dell art. 35 D.M. n. 44/2011, fino al 26 giugno 2015, per: i Tribunali nei quali sono già state rilasciate autorizzazioni ministeriali in tal senso, di carattere generale o per specifiche 7

categorie di procedimenti, in relazione ad atti diversi da quelli normativamente previsti come obbligatori o facoltativi (in particolare: atti introduttivi); a.8. regime tradizionale (cartaceo) in assenza di apposita autorizzazione ministeriale, ai sensi dell art. 35 D.M. n. 44/2011, fino al 26 giugno 2015, per: gli atti introduttivi dei giudizi diversi da quello monitorio restano esclusi dall'obbligo di deposito telematico: l art. 44 del d.l. n. 90/2014 fa esclusivamente riferimento, per i giudizi diversi da quello monitorio, agli atti endoprocessuali, con riguardo sia al deposito telematico obbligatorio sia a quello facoltativo. a.9. generalizzata facoltatività dal 27 giugno 2015 ai sensi dell art. 16 bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, introdotto dal d.l. n. 83/2015, e modificato dalla l. di conversione n. 132/2015. ------------ b. Deposito degli atti del giudice: - obbligatorietà limitata agli atti del procedimento per ingiunzione (libro IV titolo I capo I c.p.c.), ivi compresa la procedura per il rilascio dell esecutorietà ed escluso il giudizio di opposizione), indipendentemente dalla data di iscrizione del procedimento (art. 16 bis, co. 4, d.l. 179/2012). - facoltatività per tutti gli atti, senza necessità di alcuna specifica autorizzazione, in quanto, ai sensi dell art. 35, comma 1, D.M. n. 44/2011, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209, la necessità dell autorizzazione al deposito dei documenti informatici è ormai prevista solo per i soggetti abilitati esterni. c. Deposito degli atti da parte delle pubbliche amministrazioni che si difendono personalmente avvalendosi di propri dipendenti. - facoltatività del deposito telematico degli atti per i quali detto 8

deposito è obbligatorio ovvero facoltativo: il deposito telematico per i dipendenti che difendono le PP.AA. non è mai obbligatorio in quanto non rientrano nella nozione di difensori, di cui all art. 16-bis, co. 1, d.l. n. 179/2012 (16-bis, co. 1, ultimo periodo, d.l. 179/2012, aggiunto dall art. 44, co. 2, lett. a) d.l. 90/2014), ma è consentito nei limiti in cui tale deposito sia obbligatorio ovvero anche solo autorizzato, come ormai espressamente sancito dalle disposizioni introdotte nella legge n. 132/2015, di conversione del d.l. n. 83/2015; non è stato neppure previsto un termine per l obbligatorietà estesa ai dipendenti. --------------- Possiamo a questo punto passare in rassegna - ovviamente senza alcuna pretesa di organicità né di esaustività - alcune specifiche pronunzie della SUPREMA CORTE. ********************** IL DEPOSITO DEGLI ATTI DA PARTE DEGLI AVVOCATI SEZ. L, SENTENZA N. 22479 DEL 4 NOVEMBRE 2016 In tema di deposito telematico di atti, l'art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, "ratione temporis" applicabile, non ne implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall'ordinamento, sicché, l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, mancando una sanzione espressa di nullità, e non ostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo cui, a norma dell'art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, si è conferito il compito di accertare la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dei singoli uffici e non l'individuazione, demandata alla normativa primaria, del novero degli atti depositabili 9

telematicamente, integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini. (1) 1 La questione che si pone nel caso è se, in un procedimento iniziato in data anteriore al 30 giugno 2014 e davanti ad ufficio non abilitato a ricevere gli atti in via telematica, in assenza del decreto dirigenziale previsto dall'articolo 35 primo comma del d.m. n. 44 del 2011, il difensore che abbia tentato il deposito con modalità telematiche ed abbia superato tutti i controlli automatici senza che venga rilevata alcuna anomalia, in caso di rifiuto di accettazione con la quarta PEC possa essere rimesso in termini per effettuare il deposito cartaceo. Sulla problematica in esame la SUPREMA CORTE ha già affermato importanti principi. In primo luogo, CASS. S.U. N. 5160 del 2009, giudicando in una fattispecie di invio a mezzo posta di un atto processuale (comparsa di costituzione) alla cancelleria, al di fuori delle ipotesi specificamente allo scopo individuate dalla legge, ha fatto derivare dalla considerazione che l'ordinamento processuale prevede casi, sia pure speciali, di deposito degli atti in cancelleria mediante invio degli stessi a mezzo posta, la conseguenza che il deposito così come nel caso realizzato integrasse una deviazione dallo schema legale valutabile come mera irregolarità, non essendo prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio; nel caso, ha quindi concluso che dovesse valorizzarsi il conseguimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, integrata dall'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e dal loro inserimento nel fascicolo processuale. Tale orientamento è stato condiviso da CASS. N. 9772 del 12/05/2016, con riferimento al deposito in forma telematica dell'atto introduttivo di un giudizio dinanzi al Tribunale successivo al 30 giugno 2014, nel regime dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, anteriore alla modifica introdotta dal d.l. n. 83 del 2015. In tale sentenza, la Suprema Corte ha affermato che il deposito effettuato per via telematica, anziché con modalità cartacee, non dà luogo a nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. Dalle argomentazioni utilizzate negli arresti richiamati si ricava che dal citato comma 1 dell'art.16-bis del d.l. 179 del 2012, nel testo operante ratione temporis, non discende il divieto di utilizzare l'invio telematico per gli atti del processo diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta ed ammessa dall'ordinamento (v. l'art. 83, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto la trasmissione in via telematica della procura alle liti conferita su supporto cartaceo, mediante copia informatica autenticata con firma digitale) ed in mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica. Richiamando ancora Cass. n. 9772 del 2016, occorre poi affermare che questa conclusione non è ostacolata dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo ufficio giudiziario, previsto dal citato art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, considerato che tale norma si limita a conferire al decreto dirigenziale del MINISTERO il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio, ma che non rientra in quest'ambito l'individuazione, altresì, del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria. Nel caso in questione, quindi, il difensore aveva utilizzato una forma di deposito conosciuta e non vietata dall'ordinamento, realizzando una mera irregolarità. Se l'invio telematico avesse conseguito l'effetto che gli è proprio, con l'accettazione della busta (art. 13 comma 7 del d.m. n. 44 del 2011) con la quale si consolida l'effetto provvisorio anticipato dalla seconda PEC ed il file viene caricato sul fascicolo telematico, l'irregolarità posta in essere sarebbe stata quindi sanata, facendosi salvi gli effetti del deposito, tra i quali quello di impedire la decadenza per il deposito dell'opposizione ed art. 1 comma 51 della L. 92 del 2012. Ciò nondimeno, anche all'attività nel caso realizzata debbono essere attribuiti effetti processuali. Occorre infatti rilevare che quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, il controllo automatico del Ministero della giustizia attesta l'idoneità del mezzo utilizzato ad entrare nel sistema giustizia; dalla data di tale PEC, infatti, qualora fosse risultato positivo il controllo da parte della cancelleria, sarebbe stato considerato perfezionato il deposito ai sensi del comma 7 dell'art. 16 bis del d.l. 179 del 2012 più volte richiamato. Inoltre, nel caso, nessuna delle anomalie di sistema previste dall'art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all'art. 34 DM 44/2011) era stata rilevata, in quanto la terza PEC riferiva l' esito positivo del controllo automatico. Ne risulta quindi che la busta telematica è giunta effettivamente a destinazione ed è entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, pur venendone rifiutata. A tali premesse consegue che il controllo sulla ritualità o meno del deposito telematico intrapreso, nel rispetto del diritto costituzionale alla difesa e del diritto ad un processo equo ex art. 6 CEDU, era demandato al giudice, di fronte al quale l'atto è stato successivamente depositato in forma cartacea. Inoltre, la lievità della discrasia dal modello processuale dell'attività processuale così come realizzata legittimava la concessione della rimessione in termini per il deposito dell'opposizione ex art. 153 II comma c.p.c., essendo essi incolpevolmente decorsi a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito, ingenerato dalle prime tre comunicazioni via PEC. 10

SEZ. 2, SENTENZA N. 9772 DEL 12 MAGGIO 2016 Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. (2) 2 Il problema è se, nei procedimenti iniziati dinanzi ai tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia ammissibile - nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall'art. l, comma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, nel testo anteriore al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, numero l, vi ha aggiunto il comma 1-bis) - il deposito con modalità telematiche dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Il comma 4 del citato art. 16-bis, nel prevedere che, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento d'ingiunzione davanti al tribunale, «il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici», esclude, espressamente, che questa regola valga per il giudizio di opposizione. Per il giudizio di opposizione si applica la disciplina generale dettata, dal comma l dello stesso art. 16-bis (come modificato dall'art. 44, coma 2, lettera a, dal decreto-legge m. 90 del 2014), per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale: «il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Il comma 1 dell'art. 16-bis del decreto-legge, riferendosi al deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, pone la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico dei soli atti endoprocessuali. Si tratta di stabilire se sia possibile depositare telematicamente atti diversi rispetto a quelli per i quali l'art. 16-bis impone di utilizzare quel canale comunicativo: se, cioè, ferma l'obbligatorietà del processo civile telematico per i soli atti endoprocessuali, il deposito per via telematica dell'atto introduttivo del giudizio (a) rientri, pur in difetto di apposita autorizzazione ex art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, tra le facoltà del difensore che intenda in tal modo costituirsi in giudizio, oppure (b) sia inammissibile. Tale questione, oramai, ha una rilevanza esclusivamente intertemporale, giacché, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2015, che ha inserito il coma 1-bis nell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, «è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1» dello stesso art. 16- bis: sicché, a partire da tale data, per l'atto introduttivo del 11

SEZ. 6-3, ORDINANZA N. 3386 DEL 22 FEBBRAIO 2016 Nella vicenda de qua, parte ricorrente ha depositato come copia autentica del provvedimento impugnato quella di cui ha ricevuto comunicazione - ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012 dalla Cancelleria del Tribunale tramite posta elettronica certificata. Ai sensi del primo inciso dell'art. 16-bis, comma 9-bis, dello stesso d.l. (comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015, ma non sul punto) «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive giudizio o per il primo atto difensivo, il regime della modalità di deposito è telematica a cartaceo a scelta della parte e, in caso di deposito telematica, questo à l'unico a perfezionarsi. Ad avviso della SUPREMA CORTE, tuttavia, dal comma 1 del citato art. 16-bis non si ricava la regola, inversa, del divieto di utilizzare il canale comunicativo dell'invio telematico per gli atti introduttivi del processo. In mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica, la questione va risolta considerando che, secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. (cfr. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665), le forme dagli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire. Il tessuto normativa del codice di rito, ispirato ad un principio di economia conservativa, mostra di ritenere la nullità come un sistema di limiti e di rimedi. Considerando irrilevante l'eventuale inosservanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato, l'ordinamento decrementa le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito dalla lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti. Applicando il principio enucleato da CASS. SEZIONI UNITE, SENTENZA 4 MARZO 2009, N. 5160, va esclusa una valutazione di radicale difformità del deposito per via telematica, da parte del difensore, dell'atto introduttivo del giudizio rispetto a quello, tipico, che si realizza con modalità cartacce secondo le forme supposte dall'art. 165 cod. proc. civ e dalle pertinenti disposizioni di attuazione. Il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è una eventualità considerata possibile dallo stesso codice di procedura civile, il quale, all'art. 83, terzo comma, nel testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede che «se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica». In questo contesto, poiché lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell'attore e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici tutte le volte che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ex art. 16-bis, coma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012. 12

della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.». La produzione della detta copia trasmessa in allegato dalla cancelleria deve, dunque, di per sé reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione. Peraltro, in calce al provvedimento così prodotto il difensore della ricorrente ha apposto con modulo adesivo da lui firmato attestazione secondo cui il provvedimento stesso «è copia conforme all'originale telematico/analogico scansionato ai sensi dell'art. 52 D.L. 90/14». Ove tale attestazione si fosse inteso effettuarla ai sensi del secondo inciso del citato art. 16, comma 9-bis (secondo cui: «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.») e per gli effetti del terzo inciso (secondo cui: «Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.»), se ne sarebbe dovuto rilevare l'irritualità: infatti, il difensore non ha provveduto ad estrarre con modalità telematica la copia dal fascicolo informatico, ma ha reso l'attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, che essa sì era estratta dal detto fascicolo, ma da parte del cancelliere. Tuttavia, la rilevata irrituale attestazione è del tutto priva di rilievo, giacché, come s'è detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria equivale all'originale e, dunque, può considerarsi una copia autentica. 13

SEZ. III, SENTENZA N. 26102 DEL 19 DICEMBRE 2016 Ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, della l. n. 53 del 1994, come modificata dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla l. n. 228 del 2012, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all originale, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis (nella specie, art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005). Qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia fatto con modalità telematiche, ai sensi dell art. 369 c.p.c., dell avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 68 del 2005. ********************** LE NOTIFICHE TELEMATICHE DEGLI AVVOCATI CASS. SEZ. VI-III, 4 OTTOBRE 2016 N 19814 L'art. 3-bis, comma 4, 1. 21.1.1994 n. 53 stabilisce che quando l'avvocato esegue la notificazione di atti processuali per mezzo della posta elettronica certificata, "il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994»". Nel caso di specie, il messaggio recava nel campo dedicato all'oggetto la dizione: "Notifica controricorso in cassazione". 14

In calce al testo del controricorso era tuttavia estesa la relazione di notificazione, che è intitolata: "Relazione di notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994". Al cospetto d'una notificazione siffatta, nessuna nullità può essere dichiarata, per due ragioni: (a) la prima ragione è che l'art. 11 1. 53 del 1994, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti" non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità (come già ritenuto dalla SUPREMA CORTE: in tal senso, SEZ. 6-3, ORDINANZA N. 13758 del 17 GIUGNO 2014); (b) la seconda ragione è che, a tutto concedere, anche le nullità di cui all'art. 11 l. n. 53/94 sono sanate, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo: il quale in questo caso è certamente avvenuto, dal momento che lo stesso ricorrente mostra di avere ricevuto la notifica del controricorso ed averne ben compreso il contenuto. CASS. LAV., 4 MAGGIO 2016 N 8886 La notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata. Ai termini dell'art. 16-quater comma tre del DL 179/2012: "3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 15

6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La notifica del ricorso in esame si è perfezionata, a tenore della norma citata, alle ore 23.31 ed alle ore 23.35. Ai sensi dell'art. 16-septies del citato D.L. 179/2012 (TEMPO DELLE NOTIFICAZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE): La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applicano anche alle notificazioni eseguite modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo". Sicché la notifica del ricorso in cessazione a norma del combinato disposto degli articoli 16-septies DL 179/2012 e 147 cpc si considera ex lege perfezionata il, a termine decorso. La norma dell'art. 16-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 non consente una diversa interpretazione per il chiaro tenore letterale; essa infatti non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente articolo 16 quater. SEZ. 6-5, ORDINANZA N. 20307 DEL 7 OTTOBRE 2016 In tema di giudizio di cassazione, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, è valida la notificazione del controricorso avvenuta, tramite posta elettronica certificata, successivamente all'emanazione delle norme regolamentari attuative del d.m. n. 44 del 2011 contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni da farsi per via telematica dagli avvocati e, cioè, del provvedimento del 16 aprile 2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014 ed entrato in vigore il 15 maggio 2014. 16

SEZ. 1, SENTENZA N. 15035 DEL 21 LUGLIO 2016 In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario. ---------------- SEZ. 6-1, SENTENZA N. 13917 DEL 7 LUGLIO 2016 In tema di notifica telematica del ricorso di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, l. fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 - nella parte in cui non prevede una nuova notifica dell'avviso di convocazione in caso di accertata aggressione ad opera di esterni all'"account" di posta elettronica del resistente: quest'ultimo, infatti, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo 17

PEC, ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata". SEZ. 1, SENTENZA N. 26333 DEL 20 DICEMBRE 2016 In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell art. 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dal d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all art. 145 c.p.c. Invero, come già affermato da CORTE COSTITUZIONALE 16 GIUGNO 2016, N. 146, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l art. 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell impresa. 18

E comunque si è ritenuto che la norma garantisca adeguatamente il diritto di difesa, nella declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. La quale viene notiziata prima presso l'indirizzo PEC, del quale è obbligata a dotarsi e che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell'impresa in forza di un sistema presupponente il corretto operare della disciplina delle comunicazioni telematiche dell'ufficio giudiziario tale da raggiungere una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare, equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari; e poi, in caso di non utile attivazione di tale primo meccanismo, mediante notificazione presso l'indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese. SEZ. 6-1, ORDINANZA N. 1035 DEL 17 GENNAIO 2017 Il tribunale che si dichiari incompetente sull istanza di fallimento provvede, con decreto, all immediata trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 9-bis l.fall., il quale deve dare impulso al procedimento pronunciando, nelle forme prescritte dall art. 15 l.fall., decreto di comparizione delle parti, notificato in via telematica, a cura della cancelleria, all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell imprenditore, non potendo trovare applicazione, nella specie, l art. 125 disp. att. c.p.c., che prevede la notifica presso il domicilio eletto e riguarda una disciplina del tutto estranea al procedimento prefallimentare. ---------------- SEZ. U, SENTENZA N. 7665 DEL 18 APRILE 2016 L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne 19

comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Tanto è stato affermato, peraltro, in una fattispecie nella quale non era stato addotto alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa, né si era sostenuta l eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente (sia pure con estensione.doc in luogo di quello formato.pdf) e quello cartaceo depositato in cancelleria. Sicché condivisibilmente è stato affermato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, sicché è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale. SEZ. 3, SENTENZA N. 767 DEL 19 GENNAIO 2016 La violazione della previsione contenuta nell'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, lett. a), del d.l. n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 24 del 2010, secondo la quale "il difensore indica il proprio codice fiscale", non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto. 20

SEZ. 1, SENTENZA N. 22352 DEL 2 NOVEMBRE 2015 In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3, l. fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella l. n. 221 del 2012 - occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente, mentre non ha rilievo l'annotazione con la quale il cancelliere, prima ancora della ricevuta di avvenuta consegna, abbia invitato il creditore istante ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dal citato art. 15. SEZ. L, SENTENZA N. 20072 DEL 7 OTTOBRE 2015 Il difensore ha inteso effettuare la notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 53 del 1994 e succ. mod.. Esaminando il quadro normativo di riferimento, si rileva che il comma 3 dell'art. 3-bis della suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, prevede che la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma l, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R. 21

L'art. 6 comma 1 sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata. Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. L'art. 9 della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1-bis, introdotto dall'art. 16 quater della L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il comma 1-ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n. 90 del 2014, ha poi aggiunto che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. Dal sistema normativo sopra delineato risulta quindi che la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta 22

consegna. La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (così sull'ultima affermazione ex multis CASS. N. 3303 DEL 1994, CASS. N. 8287 DEL 2002, CASS. SEZ. U., N. 20604 DEL 2008). Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, in cui la difesa non ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna della notifica tramite p.e.c., neppure nel previsto supporto analogico (trasposizione cartacea del contenuto del documento informatico). Non è stata prodotta peraltro neanche la ricevuta di accettazione, sicché il processo notificatorio non risulta compiuto neppure per il notificante. SEZ. 6-3, ORDINANZA N. 14368 DEL 9 LUGLIO 2015 La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis (introdotta dal D.L. n. 169 del 2012, art. 16 quater, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, ed introdotto nel detto D.L. dalla L. n. 228 del 201, art. 1, comma 19) si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1 della norma (norme introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante le Specifiche tecniche previste dal D.M. giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34, comma 1, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai 23

sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24). Una notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis, anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si doveva, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione. (3) ********************** CONTROLLI SULLE NOTIFICHE TELEMATICHE L avvocato esegue la notifica mediante allegazione al messaggio di posta elettronica certificata dell'atto da notificarsi e della relata di notifica; procede quindi a notificare a mezzo PEC utilizzando per la spedizione una propria utenza PEC ed un indirizzo PEC del destinatario desumibile da pubblici elenchi. 3 Nel caso di specie, si rilevava che il detto provvedimento - di natura regolamentare secondaria in quanto emesso ai sensi del D.M. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34 (a sua volta costituente il Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24, regolamento attuativo del D.Lgs. n. 82 del 2005, e successive modifiche) - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014, ma è entrato in vigore il 15 maggio 2014, giusta il disposto del suo art. 31. Ne consegue che le notificazioni avvenute prima, non sono state effettuate sotto il suo vigore. Tale situazione implicava che, fino a quando non fosse avvenuta l'emanazione della normativa regolamentare, l'art. 3-bis, risultava in realtà una norma inapplicabile per la mancanza della normativa regolamentare, in quanto il D.M. n. 44 del 2011, art. 18, pur nel testo risultante dalla sostituzione operata dal D.M. Giustizia 3 aprile 2013, n. 48, art. 1, comma 1, continuava a rinviare alle norme tecniche di cui all'art. 34 che ancora non c'erano. In effetti, il momento della concreta applicabilità dell'art. 3-bis, deve, in conseguenza, farsi risalire soltanto alla sopravvenienza del provvedimento del 16 aprile 2014 entrato in vigore il 15 maggio successivo. È da quel momento che l'art. 3-bis, può ritenersi sia stato legittimamente applicabile. Non è possibile ipotizzare che in mancanza delle norme regolamentari tecniche che si dovevano emanare ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 18, il potere dell'avvocato di notificare validamente sussistesse comunque, perché questo avrebbe significato applicare la norma sopprimendo il chiaro valore della prescrizione circa l'osservanza delle norme regolamentari non ancora emanate, la quale sottintendeva proprio la volontà del legislatore di subordinarne l'efficacia alla loro emanazione. Peraltro, nella situazione di mancanza di applicabilità della disciplina della L. n. 53 del 1994, art. 3- bis, fino al 15 maggio 2014, data in cui entrarono in vigore le norme tecniche cui allude il D.M. n. 44 del 2011, art. 18, nel testo vigente, una notificazione eseguita come quella in esame, pur non avendo avuto il legale che l'ha eseguita il potere di effettuarla legittimamente, mancando tale potere solo per l'assenza di una normativa regolamentare e tra l'altro tecnica, non può considerarsi affetta da un tale scostamento dal modello legale da essere affetta da inesistenza, ma va considerata solo nulla e ciò anche perché l'avvocato abilitato ai sensi della L. n. 53 del 1994, era comunque soggetto legittimato al compimento di attività notificatoria secondo detta legge e, dunque, provvisto di una funzione in tal senso. Sussisterebbero, dunque, le condizioni per ordinare il rinnovo della notificazione, previo rilievo della nullità della notificazione. 24