CONVERTITA IN LEGGE LA MANOVRA SALVA ITALIA. Legge n. 214 del 22 dicembre 2011

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CONVERTITA IN LEGGE LA MANOVRA SALVA ITALIA Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 È stato pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno 28 dicembre 2011. Si riepilogano in sintesi le disposizioni di maggior interesse per il settore sportivo rimandando ad una successiva circolare per gli approfondimenti. DETERMINAZIONE DELL ISEE Art. 5 Viene attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con il Dicastero dell Economia, il compito di rivedere le modalità di determinazione, nonché il campo di applicazione dell ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Il paniere ISEE terrà conto della definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale Questa previsione potrebbe avere un effetto sui compensi corrisposti agli sportivi dilettanti fino ad 7.500, nel senso che, pur mantengono la loro non assoggettabilità ad imposta potrebbero non essere più totalmente "neutri" per il soggetto che li riceve rientrando nella determinazione della disponibilità economica e pregiudicando, così,il godimento di uno o più diritti di altra natura.

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO Art. 10, commi 13-bis e 13-ter Viene prevista la possibilità di un ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, l art. 19, DPR n. 602/73. In particolare è disposto che in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea obiettiva difficoltà finanziaria del contribuente, la dilazione di pagamento concessa ai sensi del comma 1 del citato art. 19 (ripartizione delle somme scritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili) può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta la decadenza. In tal caso, inoltre, il soggetto interessato potrà richiedere di effettuare il pagamento con rate variabili, di importo crescente per ogni anno. RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI Art. 10, commi 13-decies e 13-undecies Viene modificato l art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 che disciplina la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. In particolare: è stato soppresso l obbligo di prestare un idonea garanzia precedentemente previsto qualora l importo complessivo delle rate successive alla prima fosse superiore a 50.000. Di conseguenza, ora, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in un numero massimo di 6 rate trimestrali o, se superiore a 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali, senza necessità di prestare alcuna garanzia. è previsto che il versamento delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (versamento tardivo), ancorché non comporti la decadenza dalla rateazione, determina l iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 (30% dell importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali. Tuttavia, l iscrizione a ruolo non viene eseguita qualora il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva. sono applicabili anche all ipotesi di tardivo versamento delle rate successive le disposizioni di cui al comma 5 del citato art. 3-bis in materia di notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti all iscrizione a ruolo connessa all omesso pagamento della prima rata o delle rate successive alla prima oltre il termine di pagamento della rata successiva (che comporta la decadenza della rateazione). Pertanto, la notificazione è effettuata entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata ovvero pagata in ritardo.

LIMITAZIONI USO DEL CONTANTE Art. 12 A decorrere dal 6.12.2011 è ridotto a 1.000 il limite per l utilizzo: del denaro contante; degli assegni bancari o postali / circolari e dei vaglia postali o cambiari; dei libretti di deposito bancari o postali al portatore Si precisa che per le Federazioni Sportive e le Associazioni Sportive Dilettantistiche in ogni caso, il limite della singola operazione contanti è di 516,00 per effetto della Legge 133/99 e della Legge 342/2000. Quindi gli incassi ed i pagamenti di importo unitario superiore ad euro 516,46 devono essere disposti in maniera "tracciabile" e cioè attraverso conti correnti bancari o postali oppure attraverso carte di credito o bancomat o, ancora, altri sistemi di pagamento che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci controlli. La mancata applicazione dei limiti di cui sopra, comporta la revoca di tutte le agevolazioni previste per lo sport dilettantistico e la revoca del regime agevolato della Legge 398/91 (regime forfettario IVA), sia per chi paga che per chi incassa. TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI Art. 14 A decorre dall 1.1.2013, i Comuni dovranno istituire un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolta in regime di privativa e alla gestione dei servizi indivisibili in sostituzione dell attuale Tarsu e Tia. Sembra confermato che non si dovrà calcolare sulle aree non idonee a produrre rifiuti (come attualmente accade per le aree dedicate esclusivamente alla pratica sportiva). INDICAZIONE NEL MOD. UNICO DEL CANONE RAI Art. 17 Al fine di verificare il pagamento del canone di abbonamento speciale alla radio o alla televisione (canone RAI), occorrerà esporre nel mod. UNICO: il numero di abbonamento; la categoria di appartenenza ai fini dell applicazione della tariffa di abbonamento; altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del mod. UNICO.

POSSIBILE AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA Art. 18 È confermata la sostituzione dell art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011, che disponeva la riduzione dei regimi di favore fiscale nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito, qualora entro il 30.9.2012 non fosse stata adottata la c.d. Riforma fiscale, con la previsione dell aumento dell aliquota IVA: dal 10% al 12% e dal 21% al 23% a decorrere dall 1.10.2012 e fino al 31.12.2013; dal 12% al 12,50% e dal 23% al 23,50% a decorrere dall 1.1.2014. Tale incremento è certo per il 2012 mentre per il 2013 / 2014 è legato alla mancata adozione della predetta Riforma fiscale. È infatti previsto che l aumento delle aliquote IVA non sarà applicato se entro il predetto termine sarà adottata la Riforma fiscale finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti tali da determinare effetti positivi, ai fini dell indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI E PRODOTTI FINANZIARI Art. 19, commi da 1 a 5 A decorrere dall 1.1.2012l imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari e postali è fissata: 34,20 per i clienti persone fisiche; 100 per i clienti diversi da persone fisiche. SUPER INPS Art. 21, commi 1 9 Dal 1 gennaio 2012 viene disposta la soppressione dell INPDAP e dell ENPALS, le cui funzioni confluiscono nell INPS. Al momento, non sussistono da questa decisione novità sulla problematica della contribuzione sui compensi agli istruttori delle società e associazioni sportive dilettantistiche.. Infatti, al comma uno dell'art. 21, viene previsto che l'inps subentri in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi. Fino all'accorpamento delle sedi e del personale le strutture dei due enti disciolti continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi.

AUMENTO ALIQUOTA BASE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF Art. 28, commi 1 e 2 È stabilito, a decorrere dall anno d imposta 2011, l aumento dell aliquota base dell addizionale regionale all IRPEF pari a 0,33 punti percentuali. Pertanto, la suddetta aliquota passa dallo 0,9 per cento all 1,23 per cento. Le Associazioni che erogano compensi, indennità, rimborsi forfettari e premi, di cui all art.67 lett. m) del TUIR (compensi per gli sportivi dilettanti), a soggetti che nell anno d imposta hanno superato il limite di 7.500,00, di cui all art.69 del TUIR, dovranno applicare una ritenuta del 24,23% (23% ritenuta irpef + 1,23% addizionale regionale), in luogo della precedente aliquota del 23,9% (23% ritenuta irpef + 0,90% addizionale regionale). Il problema è quello della decorrenza di tale incremento (posto che esso riguarda genericamente tutto il 2011.) e degli adempimenti che le associazioni devono porre in essere. Si ritiene che tale incremento riguardi i compensi erogati dopo il 06.12.2011( data di entrata in vigore del decreto successivamente convertito in legge) e non i compensi erogati prima di tale data già assoggettati ad addizionale regionale del 0,9%. Ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente) secondo cui... le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Sul punto sono auspicabili chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate