Edizione di mercoledì 4 ottobre Agevolazioni alle imprese: aggiornato tasso attualizzazione e rivalutazione di Redazione

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Terziario: accordo per l ultima tranche di aumento Fondo di solidarietà personale del credito: decreto in G.U. Agevolazioni alle imprese: aggiornato tasso attualizzazione e rivalutazione Proroga procedimento disciplinare: legittima se rispetta le condizioni del Ccnl SPECIALE DELLA SETTIMANA Le novità fiscali nella nuova L. 81/2017 sul lavoro autonomo di Aurelio Cerioli, Marco Fiameni Page 1/14

Terziario: accordo per l ultima tranche di aumento In data 29 settembre 2017 Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno sottoscritto l accordo per il settore Terziario che colloca a marzo 2018 l ultima tranche di aumento, pari a 16 euro al quarto livello (da riparametrare per gli altri livelli), sospesa dal mese di novembre 2016 e, contestualmente, hanno deciso di prorogare la scadenza del contratto al 31 luglio 2018. Inoltre, per evitare fenomeni di dumping e riconoscendo che il Ccnl Terziario, distribuzione e servizi rappresenta il contratto più applicato nel settore, si sono impegnati a garantire che gli aumenti contrattuali definiti nel Ccnl terziario costituiscano il minimo inderogabile anche per tutti gli altri contratti che insistono sulla stessa sfera di applicazione. Centro Studi Lavoro e Previdenza Euroconference ti consiglia: Page 2/14

Fondo di solidarietà personale del credito: decreto in G.U. È stato pubblicato sulla G.U. n. 230 del 2 ottobre 2017 il decreto 26 luglio 2017 dei Ministeri del lavoro e dell economia, recante modifiche al decreto 83486/2014, relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell occupazione e del reddito del personale del credito, volto a modificare i criteri di determinazione dell importo massimo erogabile dal Fondo a tutela dei lavoratori nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per le causale previste dalla disciplina della integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Centro Studi Lavoro e Previdenza Euroconference ti consiglia: Page 3/14

Agevolazioni alle imprese: aggiornato tasso attualizzazione e rivalutazione È stato pubblicato in G.U. 229 del 30 settembre 2017 il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 settembre 2017, con l aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese, che dal 1 ottobre 2017 è pari allo 0,85%. Centro Studi Lavoro e Previdenza Euroconference ti consiglia: Page 4/14

Proroga procedimento disciplinare: legittima se rispetta le condizioni del Ccnl La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 settembre 2017, n. 22171, ha stabilito che se nel Ccnl la legittimità del differimento del procedimento disciplinare è stata subordinata alla preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato, la circostanza esclude che il datore di lavoro possa manifestare la volontà dopo la scadenza del termine indicato nel Ccnl stesso. La Cassazione ha, dunque, cassato con rinvio la sentenza di merito che ha ritenuto legittima la proroga, senza accertare la tempestività o meno della comunicazione stessa a fronte dei termini stabiliti nel Ccnl applicato al caso di specie. Centro Studi Lavoro e Previdenza Euroconference ti consiglia: Page 5/14

SPECIALE DELLA SETTIMANA Le novità fiscali nella nuova L. 81/2017 sul lavoro autonomo di Aurelio Cerioli, Marco Fiameni La Legge 22 maggio 2017, n. 81 (più conosciuta come Jobs Act del lavoro autonomo), pubblicata sulla G.U. n. 135/2017, in un quadro generale di vari interventi finalizzati a tutelare la sicurezza e la protezione sociale del lavoro autonomo non imprenditoriale, con gli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, riscrive l articolo 54, comma 5, Tuir, e modifica sostanzialmente il trattamento fiscale e la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo di alcune tipologie di spese, per razionalizzarla e renderla più attuale e coerente con gli obblighi in capo ai professionisti, per quanto concerne la formazione continua prevista dagli ordini professionali. La L. 81/2017: quadro generale Con l approvazione della L. 81/2017 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato si è conclusa la lunga procedura avviata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 gennaio 2016. Con la presentazione del disegno di legge omonimo nell ambito della riforma del mercato del lavoro, l obiettivo era quello di fissare un sistema di regole più in linea con l evoluzione del mercato del lavoro e contemporaneamente offrire ai lavoratori, sia autonomi che dipendenti, un sistema di protezione più adeguato alle nuove necessità e capace di conciliare al meglio le mutate esigenze di vita e le nuove condizioni di lavoro. La nuova legge si compone di 3 capitoli di norme complementari: la prima parte è dedicata al lavoro autonomo (articoli 1-17), la seconda parte disciplina il c.d. lavoro agile o smart-working (articoli 18-24), la parte finale (articoli 25-26) contiene le disposizioni finanziarie e le previsioni per l entrata in vigore del provvedimento. La L. 81/2017 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento un vero e proprio statuto dei diritti e delle tutele dei lavoratori autonomi, finalizzato a tutelare le specificità tipiche dell autonomia di organizzazione e di svolgimento dell attività professionale e favorire nel contempo tutti coloro che vogliono intraprendere un attività di lavoro autonomo, facendo valere il patrimonio delle proprie competenze professionali ad alto valore aggiunto. Nel dettaglio questi i principali interventi: viene stabilizzata l indennità di disoccupazione a favore dei collaboratori e ne viene Page 6/14

estesa l erogazione agli assegnisti e dottorandi con borsa di studio; è estesa ai lavoratori autonomi la tutela nelle transazioni commerciali prevista dal D.Lgs. 231/2002, che prevede il pagamento delle fatture, di norma, entro 30 giorni dalla loro ricezione e l applicazione automatica, senza necessità di costituzione in mora, di interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; si considerano abusivi e privi di effetto, il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta e le clausole che: attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; nei contratti con prestazioni continuative attribuiscono al committente la facoltà di recedere senza congruo preavviso; concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento; in quanto compatibile, viene estesa ai lavoratori autonomi la disposizione prevista dall articolo 9, L. 192/1998, in materia di abuso di dipendenza economica; se l attività inventiva non è prevista come oggetto specifico del contratto di lavoro e a tale fine compensata, spettano al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzate nell esecuzione del contratto; vengono introdotti interventi per la tutela della maternità, della malattia e dell infortunio, tra cui: nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalla stessa L. 81/2017, il diritto per i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all articolo 59, comma 16, L. 449/1997, al trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo di 6 mesi, entro i primi 3 anni di vita del bambino (anche in caso di adozione e affidamento preadottivo); per i suddetti lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, l equiparazione alla degenza ospedaliera, dei periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronicodegenerative o che comunque comportino un inabilità lavorativa temporanea del 100%; il Governo è delegato a emanare, entro 12 mesi dall entrata in vigore della legge e quindi entro il 13 giugno 2018, specifici decreti legislativi finalizzati a: individuare gli atti delle Amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi, al fine di semplificare l attività delle Amministrazioni stesse e di ridurne i tempi di produzione; abilitare gli Enti di previdenza di diritto privato, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario, anche altre prestazioni sociali finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del Page 7/14

reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o collegi; incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, in particolare con la riduzione dei requisiti di accesso all indennità di maternità; viene stabilito un trattamento fiscale più equo per alcune tipologie di spese sostenute dai lavoratori autonomi e inerenti alla produzione del loro reddito, ampliando sostanzialmente la misura della deducibilità di talune spese, prima ingiustificatamente deducibili solo parzialmente. Chiarito il quadro normativo di riferimento, nel presente articolo verrà analizzato il nuovo regime fiscale in vigore dal 1 gennaio 2017, relativo alla deducibilità di alcune spese sostenute dai professionisti e dai lavoratori autonomi inerenti alla loro attività. Le modifiche al Tuir introdotte dalla L. 81/2017 prevedono un trattamento fiscale più favorevole di taluni costi sostenuti dai lavoratori autonomi, quali le spese alberghiere sostenute nell esecuzione di specifici incarichi, le spese di formazione specialistica e di formazione permanente, i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all autoimprenditorialità e gli oneri per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni professionali. Le misure fiscali di sostegno e tutela del lavoro autonomo e professionale contenute nel Capo I della legge, articoli 1-17, riguardano i rapporti di lavoro autonomo, così come definiti dall articolo 2222 cod. civ. e cioè quelli derivanti dai contratti con cui il lavoratore si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Sono invece esclusi dall ambito di applicazione delle nuove disposizioni sulle tutele per i lavoratori autonomi gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all articolo 2083 cod. civ. e cioè i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. La riscrittura dell articolo 54, comma 5, Tuir Tra le novità fiscali contenute nella L. 81/2017, meritano una particolare attenzione gli articoli 8 (Disposizioni fiscali e sociali) e 9 (Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente), che hanno introdotto integrazioni e modifiche all articolo 54, comma 5, Tuir (D.P.R. 917/1986). Page 8/14

Per effetto delle variazioni apportate dagli articoli 8 e 9, L. 81/2017, l articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986, intitolato Determinazione del reddito di lavoro autonomo, è stato riscritto con il seguente letterale testo (in grassetto le novità introdotte o riscritte dalla L. 81/2017): Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall esercente arte o professione per l esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell 1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l acquisto o l importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l esercizio dell arte o professione, nonche quelle sostenute per l acquisto o l importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 Euro, le spese per l iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 Euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Le novità introdotte prevedono sostanziali cambiamenti che si traducono in un più favorevole trattamento fiscale rispetto al regime previgente, delle spese alberghiere e di trasferta, delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente e degli oneri per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all autoimprenditorialità. Nei successivi paragrafi verranno approfonditi i contenuti apportati dalle nuove disposizioni introdotte dalla L. 81/2017. Spese relative a prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggio e trasporto Per effetto della nuova normativa, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2017, i limiti generali previsti per la deducibilità delle spese in esame (75% della spesa sostenuta e per un importo complessivamente non superiore al 2% dell ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta previsti dal primo periodo del comma 5), non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e Page 9/14

bevande sostenute dall esercente arte o professione per l esecuzione di uno specifico incarico e addebitate analiticamente al committente. Tutte le spese, di qualsiasi natura esse siano, relative all esecuzione dell incarico conferito e sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista. Di fatto, il nuovo trattamento riservato a questa tipologia di oneri, assicura la completa irrilevanza dei valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni acquistate dal committente di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione (siano esse alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, viaggio e trasporto), sia in termini di compensi in natura, sia quali spese per la produzione del reddito sostenute dal lavoratore autonomo, se addebitate analiticamente in fattura al committente. In tal senso, si ricorda che la disposizione relativa alle spese sostenute direttamente dal committente era già stata oggetto di altri recenti interventi da parte del Legislatore. In particolare, con l articolo 10, D.Lgs. 175/2014 Semplificazioni fiscali e dichiarazione dei redditi precompilata era infatti già stato previsto, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituissero compensi in natura per il professionista. Con l articolo 7-quater, D.L. 193/2016 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili il criterio secondo il quale le spese sostenute direttamente dal committente non costituivano per il professionista compensi in natura veniva poi ampliato, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, per applicare tale trattamento anche alle prestazioni di viaggio e trasporto direttamente acquistate dal committente. Con le nuove disposizioni contenute nella L. 81/2017 viene ulteriormente rivisitata la tipologia delle spese sostenute direttamente dal committente che non costituiscono per il professionista compensi in natura, per ricomprendervi, genericamente e in senso lato, tutte le spese relative all esecuzione dell incarico conferito. Pertanto dal 1 gennaio 2017, le spese sostenute dal committente relative a prestazioni alberghiere, a somministrazione di alimenti e bevande, viaggio e trasporto, non costituiscono più compensi in natura per il professionista e per il lavoratore autonomo. Il trattamento amministrativo-contabile che ne garantisce l assoluta esclusione prevede che: il committente riceva da colui che presta il servizio il documento fiscale a lui direttamente intestato, con l esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio; il committente non debba più né comunicare al professionista l ammontare delle spese effettivamente sostenute né inviargli copia della relativa documentazione fiscale, in Page 10/14

quanto tali costi non saranno ora più inclusi nella parcella del professionista; il professionista emetta la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per l acquisto dei servizi di cui ha beneficiato e consideri non deducibili le spese sostenute dal committente per l acquisto dei servizi stessi ai fini dell espletamento dell incarico; il costo dei servizi sia deducibile per il committente, in base alle regole ordinarie applicabili alla propria categoria di reddito. Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente Le spese per l iscrizione a master, a corsi di formazione e di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, ivi incluse le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute dal professionista o lavoratore autonomo per partecipare agli eventi formativi, sono integralmente deducibili dal reddito professionale entro il limite annuo di 10.000 euro. In merito, giova ricordare che la disciplina previgente prevedeva un regime di deducibilità di tali spese limitata al 50% del loro ammontare. Considerato che sono ormai soggette all obbligo della formazione permanente numerosissime categorie professionali, la deduzione integrale dei relativi oneri prevista dal nuovo regime fiscale non potrà che essere bene accolta dagli ordini professionali, che impongono ai loro iscritti l obbligo di frequenza ai corsi di formazione permanente, ai fini del mantenimento della loro iscrizione all albo. Si auspica che, verosimilmente, vengano presto chiariti dall Agenzia delle entrate alcuni dubbi interpretativi che ancora permangono, quali: il trattamento da riservare alle spese eccedenti il limite annuo di 10.000 euro: andrà stabilito il trattamento fiscale dell ammontare eccedente tale soglia, se esso sia integralmente indeducibile o comunque deducibile nella misura del 50%; nel caso di associazioni o società tra professionisti, se il limite di 10.000 euro debba intendersi riferito al singolo associato o socio, come sostenuto nella nota di lettura n. 172/2017 del Servizio del Bilancio del Senato oppure all intera associazione o società (ipotesi assai improbabile); da ultimo, il trattamento dei costi sostenuti per la partecipazione ai corsi di formazione da parte di dipendenti, collaboratori o praticanti del professionista, ossia se tali costi possano essere trattati come costi deducibili integralmente mediante imputazione al plafond annuo del professionista, oppure se tali spese dovranno essere considerate integralmente deducibili come altre spese per prestazioni di lavoro. Con la riscrittura dell articolo 54, Tuir, le nuove norme fiscali vengono così rese allineate alle Page 11/14

disposizioni sulla formazione professionale continua imposta dagli ordini professionali e dai codici deontologici, che richiedono l aggiornamento continuativo della preparazione professionale, mediante la partecipazione ai corsi di formazione permanente, al fine di garantire qualità ed efficienza delle prestazioni nell interesse dell utenza e della collettività e che pongono quindi l obbligo formativo quale condizione essenziale per il mantenimento dell iscrizione nell Albo professionale. Servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all auto-imprenditorialità Con le novità introdotte dalla L. 81/2017, sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 5.000 euro le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all auto-imprenditorialità, mirati a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Le spese in argomento sono quelle sostenute per l ottenimento di servizi specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro offerti dai soggetti accreditati (agenzie del lavoro) di cui al D.Lgs. 150/2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e consistenti nell assistenza prestata al lavoratore autonomo, per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà L ultimo intervento del Legislatore che viene analizzato è relativo a un importante novità inserita nel regime di determinazione del reddito professionale, di particolare attualità e che da tempo è auspicata dai lavoratori autonomi, dagli ordini e dalle altre associazioni di professionisti non organizzate in albi. Dal 1 gennaio 2017 sono integralmente deducibili e senza alcun limite di importo, ai sensi del nuovo articolo 54, Tuir, gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Si tratta delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per il pagamento di coperture assicurative facoltative contro i rischi di mancato incasso o di parziale pagamento delle prestazioni professionali e di lavoro autonomo. Anche tale novità non può che essere accolta favorevolmente, considerate le alte percentuali di insolvenze che i professionisti spesso registrano in fase di incasso delle loro competenze nell attuale scenario di crisi che caratterizza, da tempo, l economia italiana. Page 12/14

Conclusioni Sebbene la riscrittura dell articolo 54, Tuir, operata dalla L. 81/2017 e qui analizzata, abbia fatto un significativo passo avanti e posto rimedio a numerose storture che affliggevano il regime di deducibilità fiscale dal reddito di lavoro autonomo precedentemente in vigore, il provvedimento legislativo non ha però recepito altre importanti proposte relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo già avanzate dal Cndcec, finalizzate al sostegno della propria categoria e del mondo professionale in genere, tra le quali vanno menzionate, a parere di chi scrive, almeno le seguenti: l aumento da 516 ad almeno 1.000 euro del tetto previsto per la deducibilità in un unica soluzione del costo di acquisto dei beni ammortizzabili, limite ormai obsoleto nella determinazione del reddito sia dei lavoratori autonomi che delle imprese; la revisione dei criteri di deducibilità delle spese di manutenzione e di ristrutturazione degli immobili, regime eccessivamente penalizzante per coloro che intendono avviare un lavoro autonomo in proprio; la possibilità di portare in deduzione dal reddito professionale, in un unico esercizio, il costo residuo non ammortizzato dei beni strumentali eliminati prima del completamento del loro ammortamento. La L. 81/2017 poteva in buona sostanza osare di più anche sul versante fiscale per migliorare le tutele dei professionisti e dei lavoratori autonomi, al fine di introdurre non solo maggiori garanzie a una categoria economica in oggettiva difficoltà, ma anche incentivare con mezzi fiscali l apertura di nuove vere partite Iva professionali e non finalizzate, come spesso accade, alla sola mono-committenza, fenomeno distorto e in perdurante crescita. Con l ausilio della seguente tabella sinottica, viene riassunto il nuovo regime previsto dal novellato articolo 54, comma 5, Tuir, commentato nei precedenti paragrafi, relativo al trattamento delle tipologie di spesa analiticamente precisate nel suddetto comma: Tipologia di spesa Prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in genere Deducibilità onere Deducibili per il 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell ammontare dei compensi percepiti nel periodo d imposta Prestazioni alberghiere e di somministrazione di Deducibili integralmente. L importo delle spese alimenti e bevande sostenute dall esercente arte sostenute dovrà essere indicato nella fattura o professione per l esecuzione di un incarico e emessa dal professionista a carico del riaddebitate analiticamente in capo al committente quale compenso e assoggettato a committente ritenuta d acconto, a Irap e al contributo previdenziale applicabile Spese relative all esecuzione di un incarico Non costituiscono compensi in natura per il Page 13/14

conferito e sostenute direttamente dal committente Spese di rappresentanza, ivi comprese quelle sostenute per l acquisto o l importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l esercizio dell arte o professione, nonché quelle sostenute per l acquisto o l importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito Iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno Servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente Oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà professionista e, pertanto, non contribuiscono alla formazione del suo reddito. In applicazione delle regole ordinarie, il committente potrà invece dedurre queste spese dal suo reddito Il loro regime non subisce variazioni e tali spese restano deducibili nei limiti dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta Integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro Integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro Integralmente deducibili, senza alcun limite Si segnala che l articolo è tratto da Il giurista del lavoro. Centro Studi Lavoro e Previdenza Euroconference ti consiglia: Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Page 14/14