POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS

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SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEL PATRIMONIO DI BENI ALLEGATO N. 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS Con la presente polizza All Risks ( tutti i rischi ) la Compagnia Assicurativa aggiudicataria si obbliga a risarcire l Assicurato di tutti i danni materiali, diretti e consequenziali, subiti dal patrimonio di beni culturali facenti capo alla Fondazione, tranne quelli espressamente esclusi. CONDIZIONI GENERALI Articolo 1 Copertura All Risks. 1.1 L Impresa assicuratrice si obbliga a risarcire il danno dovuto alla perdita o al danneggiamento, anche parziale, dei Beni Culturali assicurati, ovunque ubicati all interno dei siti indicati negli allegati 2 e 3, qualunque ne sia la causa, fatta eccezione soltanto per quanto qui di seguito espressamente escluso, entro i limiti del massimale come indicato nell allegato 2 al punto limite di risarcimento. 1.2 Per Beni Culturali Assicurati si intendono quelli di proprietà, posseduti o detenuti, a qualunque titolo, anche temporaneamente, dalla Fondazione, nonché concessi alla medesima Fondazione, dalla Città di Torino o da altri terzi, o concessi dalla Fondazione a terz, a qualunque titolo anche temporaneamente, nelle ipotesi ed entro i limiti di risarcimento indicati negli allegati 2 e 3. 1.3 La copertura assicurativa è operante anche per le perdite e per i danneggiamenti afferenti o conseguenti ad operazioni di trasporto, carico, scarico, spostamento, riordino o sistemazione dei Beni Culturali assicurati nell ambito delle singole sedi/depositi/laboratori di restauro, nonché tra le varie sedi/depositi/laboratori di restauro (tutti individuati negli allegati 2 e 3). 1.4 Saranno risarcite anche le spese occorse alla Fondazione conseguenti a perdite o danneggiamenti subiti dai Beni Culturali Assicurati per il ripristino di locali, e per demolizioni, sgomberi, bonifiche igieniche. Articolo 2 Assicurazione a primo rischio assoluto. 2.1 La copertura assicurativa è prestata dall Impresa assicuratrice a primo rischio assoluto, senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 c.c., secondo quanto stabilito nell allegato 2 al punto limite di risarcimento. Articolo 3 Aumento dei limiti di risarcimento. 3.1 Il limite di risarcimento quale individuato nell allegato 2 al punto limiti di risarcimento potrà essere aumentato sino al 10%, a fronte di nuove esigenze assicurative della Fondazione, previa informativa scritta all Impresa assicuratrice. 3.2 A fronte di tale aumento la Fondazione corrisponderà in proporzione un premio supplementare, che gli assicuratori si impegnano ad accettare. 3.3 La modifica contrattuale richiesta dovrà risultare da apposita appendice sottoscritta da entrambe le parti. 1

Articolo 4 Esclusioni. 4.1 Il presente contratto non copre: a. perdite o danneggiamenti provocati o risultanti da: a.1 invecchiamento naturale, deterioramenti o deformazioni o restringimenti di tipo progressivo, ruggine o ossidazione, tarme o altri insetti, a.2 riparazione, restauro, ritocco, o processi analoghi, salvo tali operazioni si siano rese necessarie a seguito di un danneggiamento coperto dalla presente polizza; a.3 aridità o umidità derivante da esposizione alla luce o temperature estreme, tutte ad eccezione dei casi in cui le perdite o i danni siano provocati da intemperie di ogni tipo, gelo o incendio, sviluppo di fumi o vapori, ovvero siano conseguenti a rotture di impianti idrici, igienici e fognari, di impianti di climatizzazione e/o condizionamento o comunque di controllo della temperatura, di impianti antincendio; b. perdite o danneggiamenti derivanti dall aver lasciato i Beni Culturali Assicurati all interno o sopra veicoli incustoditi,ad eccezione dei casi in cui il trasporto sia stato affidato ad un trasportatore professionale competente; c. i danni a meccanismi o apparati elettrici dovuti a usura; d. l importo della franchigia indicato nell Allegato 2 per tutti gli eventi; e. perdite o danni direttamente o indirettamente occasionati o che abbiano avuto luogo attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, ostilità (dichiarate o no), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato militari o usurpazioni di potere; f. perdite o danni causati o risultanti da confisca, nazionalizzazione, sequestro o distruzione ovvero danno alle proprietà per mano o ordine di governi, autorità locali o pubbliche; g. perdite o danni causati da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature o componenti delle medesime; h. dolo della Fondazione. Articolo 5 Assicurazione presso diversi assicuratori. 5.1 Qualora sui medesimi Beni Culturali assicurati e per il medesimo rischio coesistano più assicurazioni, in caso di danneggiamento o perdita, la Fondazione è tenuta a richiedere a ciascuna Impresa assicuratrice l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, autonomamente considerato. 5.2 Nell ipotesi in cui la somma di tali indennizzi superi l ammontare complessivo del danno, l Impresa assicuratrice è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo pattuito nel proprio contratto, esclusa, in ogni caso, ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 5.3 Per quanto non previsto ai precedenti commi, verrà applicato il disposto dell art. 1910 cod. civ. Articolo 6 Assicurazione ai sensi dell art.1891, comma 1 c.c. 6.1 L assicurazione è stipulata dalla Fondazione sia in nome e per conto proprio sia nell interesse di chi spetta ai sensi dell art.1891, comma 1 c.c., tenendo conto che i Beni Culturali assicurati sono, o possono essere, di sua proprietà o di terzi. 2

6.2 In caso di perdite o danneggiamenti a Beni Culturali assicurati di differenti proprietari, su richiesta della Fondazione, si procederà alla valutazione (art.7) nonché alla liquidazione (art.8), separatamente per ciascun avente diritto. 6.3 L impresa assicuratrice provvederà al pagamento dell indennizzo a ciascun avente diritto. Articolo 7 Base di valutazione per la determinazione dell indennizzo. 7.1 La base di valutazione per la determinazione dell indennizzo relativo ai Beni Culturali assicurati sarà pari al valore di mercato, stimato di comune accordo, al momento immediatamente precedente il sinistro. In caso di disaccordo, la valutazione sarà affidata ad un unico perito scelto dalla Fondazione e dall Impresa assicuratrice (le Parti ) congiuntamente oppure, qualora le Parti non si accordino, dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della Parte più diligente. Ciascuna Parte sosterrà le spese del perito per metà. Articolo 8 Liquidazione delle perdite e dei danneggiamenti. Pagamento dell indennizzo. 8.1 La liquidazione delle perdite e dei danneggiamenti avverrà tenendo conto della base di valutazione individuata secondo quanto previsto all art. 7. 8.2 La liquidazione avverrà mediante accordo diretto tra le Parti, risultante dalla sottoscrizione congiunta di apposito atto di liquidazione. In caso di disaccordo la liquidazione verrà compiuta da un perito scelto dalle Parti congiuntamente oppure, qualora le parti non si accordino, dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. Ciascuna Parte sosterrà le spese conseguenti alla nomina del perito per metà. Quando sia stato nominato il perito di cui all art.7, la liquidazione dei danni verrà effettuata da quel medesimo perito, con apposito atto di liquidazione. 8.3 Nel caso di perdita o danneggiamento, anche parziale, ai Beni Culturali assicurati, l Impresa assicuratrice corrisponderà alla Fondazione i costi e le spese da sostenersi per il restauro, maggiorate del deprezzamento risultante, che non potrà tuttavia essere superiore al valore di mercato del bene culturale medesimo, valutato secondo quanto previsto all art.7.1. 8.4 In caso di perdita o danneggiamento anche parziale, ad un Bene Culturale assicurato facente parte di un insieme (ad esempio: collezione, servizio, parure) l Impresa assicuratrice corrisponderà, oltre a quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 in quanto applicabili, l eventuale deprezzamento che residuasse all insieme. Per la stima dell eventuale deprezzamento, si applicherà quanto previsto all art.7, comma 1. 8.5 In nessun caso l Impresa assicuratrice potrà essere tenuta a corrispondere complessivamente importi superiori a quello previsto dall Allegato 2. 8.6 L Impresa assicuratrice provvederà al pagamento dell indennizzo all avente diritto nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione da parte della Fondazione dell atto di liquidazione di cui al precedente art. 8.2. Articolo 9 Dichiarazioni inesatte o reticenze. 9.1 La determinazione del premio costituente l Offerta economica di cui all art.9.4, lett. d, del Capitolato d appalto avviene sulla base del contenuto degli all. n. 1, n. 2 e n. 3 e dei chiarimenti resi dalla Fondazione su richiesta dei partecipanti, nonché delle risultanze degli eventuali sopralluoghi effettuati ai sensi dell art. 26 del Capitolato. 9.2 Agli effetti degli art. 1892 1893 e 1898 del cod. civ. si conviene che se le dichiarazioni di cui al precedente comma nonché quelle rese durante il corso del servizio assicurativo si 3

dimostrassero incomplete o inesatte, e anche se la Fondazione omettesse di dichiarare le circostanze aggravanti il rischio durante lo svolgimento del rapporto, alla medesima Fondazione o all avente diritto all indennizzo spetterà comunque il risarcimento per le perdite o per i danneggiamenti degli importi stabiliti, qualora la Fondazione abbia agito in buona fede. Articolo 10 Obblighi della Fondazione. 10.1 La Fondazione dovrà prestare tutta la ragionevole cura e prendere tutte le cautele atte a proteggere i beni culturali assicurati e a mantenerli in buono stato e in condizioni adeguate. 10.2 La Fondazione deve fare in modo che i sistemi di sicurezza e prevenzione, a presidio dei Beni culturali assicurati, presenti nelle sedi e nei depositi di cui all allegato 3, siano attivati. Articolo 11 Obblighi in caso di perdita o danneggiamento. 11.1 In caso di perdita o danneggiamento, la Fondazione deve: a. fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell Impresa assicuratrice (art.1914 c.c.); b. dare comunicazione di quanto accaduto all Impresa assicuratrice, entro 15 giorni dalla scoperta dell evento; c. per la perdita o danneggiamento presumibilmente doloso e, ogni qualvolta sia previsto dalla legge, sporgere denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia competente, fornendo gli elementi di cui dispone; d. predisporre un elenco dei beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro stesso, con l indicazione dei danni accertabili; 11.2 La Fondazione ha facoltà di modificare, dopo aver comunicato la perdita, o il danneggiamento, lo stato dei luoghi e dei Beni Culturali assicurati nella misura necessaria per lo svolgimento della propria attività. Trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui al 1 comma, lett. b., qualora l Impresa assicuratrice non sia intervenuta, la Fondazione ha facoltà di assumere tutte le misure del caso, i cui costi saranno posti a carico dell Impresa Assicuratrice, a fronte della presentazione da parte della Fondazione di debita documentazione delle spese sostenute. Articolo 12 Surrogazione. 12.1 La Fondazione dovrà prestare piena assistenza all Impresa assicuratrice affinché questa possa far valere i diritti e azioni di rivalsa e, dietro richiesta dell Impresa assicuratrice medesima, produrrà tutta la documentazione necessaria per consentire a quest ultima di intentare azioni risarcitorie a nome della Fondazione o eventualmente del soggetto cui sia stato riconosciuto il risarcimento della perdita o del danneggiamento, previo loro consenso scritto. Articolo 13 Riacquisto delle proprietà recuperate. 13.1 La Fondazione o il soggetto cui sia stato riconosciuto il risarcimento della perdita o del danneggiamento in quanto proprietario del bene sottratto, avranno, in quanto originari proprietari, il diritto di acquistare dall Impresa Assicuratrice qualsiasi proprietà recuperata a fronte della restituzione dell intero importo riscosso a titolo di indennizzo, oltre alle eventuali spese di recupero. 13.2 L Impresa assicuratrice informerà tempestivamente la Fondazione o il terzo cui sia stato riconosciuto il risarcimento della perdita o del danneggiamento, all ultimo domicilio noto del diritto 4

di riacquistare la proprietà recuperata. Il diritto di riacquisto potrà essere esercitato entro 120 giorni dalla data di notifica. Articolo 14 Recesso. 14.1 La Fondazione e l Impresa assicuratrice potranno recedere dall intero rapporto assicurativo anche prima della sua scadenza, con preavviso scritto. Il recesso opererà trascorsi novanta giorni dalla data di ricezione del preavviso; alle ore 24 del novantesimo giorno verrà meno la copertura assicurativa. 14.2 In caso di recesso, l Impresa assicuratrice restituirà alla Fondazione i ratei di premio non goduti, detratte le eventuali spese occorse alla medesima. Articolo 15 Pagamento del premio 15.1 Il pagamento del premio è suddiviso in due rate semestrali. 15.2 La Fondazione si impegna a pagare le rate di premio alla Compagnia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio della copertura assicurativa indicata in polizza e, successivamente, dalla data delle rispettive scadenze semestrali. 15.3 Qualora la Fondazione non paghi entro i termini sopra indicati, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno, riprendendo vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Articolo 16 - Esenzione dall imposta governativa 16.1 Il premio è calcolato senza l applicazione delle imposte governative ai sensi della Legge 53/1983, in quanto assicurazione di beni artistici soggetti alla disciplina del D.Lgs. 42/2004. CONDIZIONI PARTICOLARI 1. Dolo e colpa grave Le garanzie di polizza sono espressamente estese al risarcimento dei danni conseguenti a dolo e/o colpa grave dei dipendenti della Fondazione e del personale, anche non dipendente, addetto a servizi di guardiania e sicurezza. 2. Terrorismo e sabotaggio La Compagnia risponde dei danni, dei costi, e delle spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a qualsiasi atto di terrorismo o di sabotaggio organizzato. 3. Variazione valori 5

Come indicato in premessa nell allegato n. 3 i valori comunicati per le singole ubicazioni possono subire variazioni; tuttavia in caso di modifiche dei valori comunicati per le singole ubicazioni e movimentazioni superiori a.10.000.000,00 (diecimilioni/00), la Fondazione provvederà a darne comunicazione alla Compagnia. 4. Affreschi Relativamente agli affreschi la copertura è limitata fino ad un massimo di. 2.500,00 per sinistro e per metro quadro, con un massimo per sinistro di. 2.000.000,00 (duemilioni/00). 5. Onorari periti A parziale deroga di quanto previsto agli art. 7 e 8 delle C.G. di Assicurazione, la Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari che la Fondazione dovrà eventualmente pagare a professionisti in genere, compresi i periti, allo scopo di reintegrare le perdite subite, con il limite massimo di 20.000,00 (ventimila) per sinistro. 6. Parificazione ai danni Sono parificati ai danni risarcibili ai sensi della presente polizza, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli non inconsideratamente arrecati da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l evento dannoso. 7. Spese di rimozione La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro. 8. Guasti cagionati dai ladri La Compagnia indennizza i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato e/o agli infissi dei locali che contengono i beni assicurati commessi per eseguire o tentare il furto. 6