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Attività Produttive Città Metropolitana di Roma - A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Descrizione L'Autorizzazione Unica Ambientale è un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende diversi titoli abilitativi in materia ambientale, prima chiesti e ottenuti separatamente. Contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per i titoli sostituiti e definisce in dettaglio le modalità per svolgere le attività di autocontrollo individuate dall'autorità competente. Si rimanda al Portale della Città Metropolitana di Roma Capitale per la modulistica (compilazione con procedura guidata) e per le informazioni dedicate: L'autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sostituisce i seguenti titoli abilitativi: autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152), e in particolare: autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue domestiche autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue (articolo 112 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto

Legislativo 03/04/2006, n. 152) autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99) comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 Soggetti destinatari dell AUA L ambito di applicazione del regolamento n. 59/2013 è definito dall Art. 1, secondo il quale destinataria dell AUA è la categoria delle piccole e medie imprese (PMI), in relazione agli impianti e ai progetti non soggetti né ad A.I.A. (Autorizzazione integrata ambientale) né a V.I.A. (Valutazione impatto ambientale), i quali abbiano necessità di ottenere almeno una tra le autorizzazioni ambientali ora sostituite dall AUA ed elencate in questa sezione. Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio richiedere l'aua. L'AUA è facoltativa solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59). Durata dell AUA La nuova autorizzazione unica ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio e il rinnovo va richiesto sei mesi prima della scadenza. Procedimenti già avviati I procedimenti avviati prima del 13 giugno 2013 saranno terminati dai singoli enti competenti ai sensi delle norme vigenti al momento dell avvio dei procedimenti stessi. Nota della Città Metropolitana di Roma a proposito delle emissioni in atmosfera: Modulistica della Città Metropolitana di Roma relativa alle emissioni in atmosfera: http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it/attivitaeconomiche/istanze?filter0=&term _node_tid_depth=territorio+e+tutela+ambientale%2c+segnalazioni%2c+generale Guida al riconoscimento degli Adempimenti per le emissioni in atmosfera:

Requisiti Per poter presentare l'istanza A.U.A. è necessario il possesso dei requisiti soggettivi e di assoggettabilità all'autorizzazione Unica Ambientale. L'impresa deve appartenere alle categorie di cui all articolo 2 del Decreto Ministeriale 18/04/2005 (piccole e medie imprese PMI). L'impianto non deve essere soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L'AUA non si applica: agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (articolo 26 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) alle procedure ordinarie per i rifiuti (articolo 208 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) agli impianti per fonti energetiche rinnovabili (FER) (Decreto Legislativo 29/12/2003, n. 387) alle attività soggette alla direttiva "nitrati" (Direttiva Comunitaria 12/12/1991, n. 91/676/CEE) agli impianti asservititi ad attività di bonifica e messa in sicurezza di emergenza (MISE) agli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad esempio gli sfioratori) L'AUA deve essere richiesta dal gestore, cioè la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, degli impianti soggetti a uno dei titoli abilitativi sopra elencati e installati presso: piccole-medie imprese (PMI), così come definite dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 18/04/2005 grandi imprese (così come chiarito dalla Circolare Ministeriale 07/11/2013, n. 49801) VOLTURE di A.U.A. Con nota del 05/12/2016 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha specificato che per le ditte che effettuano recupero di rifiuti, è necessario allegare all'istanza, oltre alla documentazione richiesta per tutti i casi di voltura (cfr. pagina Adempimenti di questa sezione): - Dichiarazione da parte del nuovo intestatario dell'aua circa il possesso dei requisiti soggettivi ai sensi dell'art. 10 del DM 05/02/1998 (Modello B); - Garanzia finanziaria prestata dal nuovo soggetto. Le istanze di voltura prive della sopracitata documentazione non potranno essere accettate.

Adempimenti A.U.A. - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE MODULISTICA e INFORMAZIONI La modulistica è disponibile esclusivamente a titolo esemplificativo alla pagina MODULISTICA di questa sezione; si avvisa infatti che i moduli qui pubblicati recano al loro interno la scritta FAC-SIMILE, in quanto devono essere necessariamente compilati, con procedura guidata ed assistita, sul portale della Città Metropolitana, a seguito di accesso abilitato tramite possesso della C.N.S. - Carta Nazionale dei Servizi / T.S., emessa dal Ministero dell'economia e delle Finanze in collaborazione con la Regione Lazio. Si invitano pertanto gli interessati a prendere visione, sul sito dello Sportello della Città Metropolitana tramite i link di seguito indicati, della modulistica, delle informazioni e degli allegati obbligatori ed accessori previsti: - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA (DPR 59/2013) http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it/autorizzazi one-unica-ambientale-aua Si ribadisce pertanto che la sopracitata modulistica, dedicata alle attività individuate alla pagina "Descrizione" di questa sezione, va compilata obbligatoriamente sulla piattaforma informatica della Città Metropolitana. Solo dopo aver conseguito l'idoneità dallo Sportello Telematico della Città Metropolitana alla trasmissione dell'istanza AUA al SUAP Comunale, questa, completa di tutti gli allegati obbligatori e accessori, va trasmessa al SUAP Comunale esclusivamente con modalità telematica, tramite il presente portale, prima di avviare l'attività di che trattasi. Il SUAP, non appena verificata l'avvenuta ricezione della pratica da parte dello Sportello Telematico, provvederà a comunicare al richiedente l'avvio del procedimento amministrativo. Il SUAP riveste il ruolo di coordinatore, veicolatore e facilitatore del flusso burocratico e documentale tra imprese ed enti, secondo quanto previsto dall'art. 4 c. 1 del D.P.R. 59/2013. Restano immutate in capo agli enti le attuali competenze e conoscenze tecniche. Sarà pertanto ad essi che le imprese continueranno a far riferimento per l ottenimento di tutte le informazioni di merito riguardanti gli specifici aspetti di impatto ambientale correlati allo svolgimento delle attività, l approntamento della documentazione necessaria, etc. PROCURA L'impresa può presentare direttamente la domanda oppure rivolgersi ad un intermediario a cui conferire procura. La procura speciale consente ai tecnici incaricati l'invio della pratica e la firma digitale degli allegati tecnici ma non la firma digitale della domanda. Pertanto questa dovrà essere necessariamente firmata digitalmente dal gestore dell'impianto, mentre gli allegati tecnici potranno essere firmati digitalmente dal professionista incaricato dietro presentazione di formale

incarico da parte del gestore. Lo Sportello Telematico della Città Metropolitana è dotato di funzioni automatiche che indicano con precisione all'utente chi deve firmare ciascun file. La domanda può essere presentata per il rilascio, il rinnovo o la modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale presentando i seguenti documenti compilati e firmati: *Modello di domanda AUA; *Istanza di Adesione al Comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013; *Scheda I - Dati Generali Impianto; *Tutte le schede necessarie in base al tipo di autorizzazioni richieste; Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; Copia delle ricevute dei versamenti effettuati. *Si rimanda allo Sportello Telematico della Città Metropolitana di Roma Capitale per la modulistica, le Schede AUA da allegare all'istanza secondo l'attività di interesse e le informazioni dedicate: http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it/autorizzazione-unica-ambientale-aua http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/territorio/servizi-al-cittadino/38041 VOLTURE di A.U.A. Con nota del 05/12/2016 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha specificato che anche per le VOLTURE è necessario inoltrare l'istanza al SUAP Comunale. Le istanze di voltura dovranno essere corredate della seguente documentazione: - richiesta di voltura firmata dal richiedente e dal soggetto cedente ovvero liberatoria del cedente; - dichiarazione che l'attività svolta presso l'insediamento non ha subito modificazioni rispetto a quanto autorizzato; - copia di valido documento di riconoscimento del richiedente e del soggetto cedente; - copia dell'atto notarile o altro documento comprovante l'avvenuta variazione. Inoltre, per le ditte che effettuano recupero di rifiuti, è necessario allegare all'istanza: - Dichiarazione da parte del nuovo intestatario dell'aua circa il possesso dei requisiti soggettivi ai sensi dell'art. 10 del D.M. 05/02/1998 (Modello B disponibile alla pagina Modulistica di questa sezione); - Garanzia finanziaria prestata dal nuovo soggetto. Le istanze di voltura prive della sopracitata documentazione non saranno accettate dalla Città Metropolitana - Dipartimento IV Tutela e Valorizzazione Ambientale - Servizio 4 Procedimenti integrati. PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI: L importo da pagare per i diritti di istruttoria SUAP ammonta ad. 200,00.

MODALITA' DI PAGAMENTO Si specificano i riferimenti utili per il pagamento dei diritti di istruttoria relativi alle singole pratiche presentate al SUAP, da effettuarsi nelle seguenti modalità: 1) A mezzo di Bonifico Bancario: IBAN : IT14N0569639130000015000X07 RISORSA : 30509400382 CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.' 2) Presso lo Sportello di Tesoreria Comunale (c/o Banca Popolare di Sondrio) sito in Corso G. Matteotti n. 14 RISORSA : 30509400382 CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.' 3) A mezzo di Bollettino Postale sul c/c postale n. 51078004 intestato al Comune di Genzano di Roma - Servizio di Tesoreria RISORSA : 30509400382 CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.' Rinnovi Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare dell autorizzazione invia istanza di rinnovo all autorità sostanzialmente competente, sempre tramite il SUAP; le procedure e i tempi di istruttoria sono gli stessi della richiesta. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nel termine sopra indicato nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione. Modifiche In caso di modifiche non sostanziali, deve essere inviata comunicazione all autorità competente e trascorsi 60 giorni senza ricevere notizie è possibile procedere con la modifica. L autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell autorizzazione. L autorità competente ha tempo 30 giorni dalla domanda per comunicare se la modifica è invece sostanziale; in questo caso, dovrà essere predisposta una nuova domanda di AUA e la modifica comunicata non può' essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione. In caso di modifiche sostanziali è necessario predisporre la domanda di AUA e inviarla al SUAP come per le richieste e i rinnovi. Cosa s intende per modifiche sostanziali: modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;

modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. Procedure e tempi di istruttoria Il SUAP riceve dallo Sportello Telematico della Città Metropolitana la domanda trasmessa in forma telematica dalle imprese, la protocolla e la trasmette immediatamente, insieme agli allegati, all Autorità competente ed agli Enti che intervengono nei procedimenti sostituiti dall autorizzazione unica ambientale. Dalla ricezione della domanda inviata dal SUAP l Autorità competente avrà a disposizione 30 giorni di tempo per richiedere all impresa, sempre via posta elettronica certificata e per il tramite del SUAP, l eventuale documentazione mancante. Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. Decorso il termine di 30 giorni in assenza di comunicazioni da parte dell Autorità competente, la domanda si intende correttamente presentata. Nel caso d integrazione documentale, qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato, l'istanza sarà archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga. Se l autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia il titolo. Resta ferma la facoltà di indire la conferenza dei servizi, ed il procedimento si conclude nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda (fatte salve eventuali sospensioni dovute a proroghe per la presentazione di documentazione integrativa). Se l autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP indice la Conferenza dei servizi entro 30 giorni e l autorizzazione unica ambientale viene emessa entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, entro 150 giorni dal ricevimento della domanda medesima. Rilascio L Autorizzazione Unica Ambientale è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento, e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle

attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente, tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative; qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione. Secondo quanto specificato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con nota informativa Fascicolo n. 21 del 28/10/2015, si informa che il SUAP è coinvolto nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione, mentre non ha competenze specifiche nella successiva gestione tecnica delle autorizzazioni. Pertanto le comunicazioni successive (messa in esercizio e a regime, presentazione di certificazioni analitiche, ecc...) potranno essere spedite dalla società interessata direttamente alla Città Metropolitana di Roma Capitale, senza intermediazione dei SUAP (facoltà che comunque rimane consentita ai sensi del D.P.R. n. 160/2010). Normativa Dal 13 giugno 2013 è in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35": Circolare Ministero dell'ambiente prot. 49801 del 07/11/2013 http://www.provincia.roma.it/sites/default/files/20131206circolare%20ministro%20o RLANDO%20SU%20AUA%20%2007%2011%202013.pdf La Circolare Ministeriale 07/11/2013, n. 49801 chiarisce che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente): se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio richiedere l'aua. se l'attività svolta è soggetta ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera e al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è

sempre facoltà del gestore presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera. Per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio richiedere l'aua. se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è facoltativo richiedere l'aua. se l'attività svolta è soggetta unicamente ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è facoltativo richiedere l'aua. In questo caso è possibile presentare apposita istanza (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59). Quando è obbligatorio richiedere l'aua, per semplificare il procedimento amministrativo la domanda deve riportare gli estremi di tutti i titoli ancora validi di cui il gestore è in possesso (siano essi comunicazioni, autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, titoli abilitativi di carattere autorizzatorio). Se le condizioni d esercizio e le informazioni contenute in questi titoli non sono mutate, l'autorità competente farà riferimento alla documentazione già in proprio possesso. In questo caso, quindi, il gestore non deve presentare nuovamente tutta la documentazione, anzi basta autocertificare che le condizioni e i presupposti alla base di questi titoli non sono variati. Le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di voltura (cambio di denominazione del soggetto titolare del titolo abilitativo) e di modifica non sostanziale (variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che può produrre effetti sull'ambiente). Pertanto questo tipo di istanze devono essere gestite secondo la disciplina prevista dalla normativa settoriale, quindi direttamente dalle Autorità Competenti (articolo 6, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59). Per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e gli adempimenti in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese si rimanda all'art. 23 del Decreto Legge 09/02/2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/04/2012 n. 35. Si informa che con la Legge 132/2016 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, costituito sulla base del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) gestito dall'arpa LAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio. Si ricorda che i Gestori degli stabilimenti italiani soggetti all'obbligo di dichiarazione (ai sensi dell'art. 4 DPR 157/2011 che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento CE 166/2006) sono obbligati alla comunicazione dei dati sulle emissioni nell'ambiente accedendo alla procedura informatica disponibile sul portale di cui al sito internet www.eprtr.it. CONTATTI Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV "Servizi di Tutela e Valorizzazione dell'ambiente" Via Tiburtina n. 691-00159 Roma Pec: E-mail: dipartimentoiv@cittametropolitanaroma.gov.it

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