Sentenza n. 515/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica udienza del 21 maggio 2014, con l assistenza del segretario, dr. Alessandro Vinicola; Uditi l Avv. Edoardo Rulli per delega dell Avv. Giovanni Crisostomo Sciacca e l Avv. Paola Massafra per l I.N.P.S. (quale ente subentrante successore universale), ex art. 21, comma 1, del d.l. 06 dicembre 2011, n. 201; Visto l atto introduttivo del giudizio; Visti gli atti e i documenti di causa; ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 73127 del registro di segreteria della Sezione, prodotto dal dr. Ferdinando SALLEO (C.F. SLLFDN 36R02F158D), elettivamente domiciliato in Roma, Via di Porta Pinciana, n. 6, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Crisostomo Sciacca e Piero d'amelio che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio, giusta delega a margine dell atto introduttivo; avverso l I.N.P.S. (quale ente subentrante successore universale), ex art. 21, comma 1, del d.l. 06 dicembre 2011, n. 201; il Ministero dell'economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica e il Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro in carica; FATTO Con atto ricorsuale, depositato in data 19 luglio 2013, il dr. Salleo ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto al trattamento di quiescenza tenendo conto nella formula
retributiva dell'indennità di posizione prevista dall'art. 5, comma 2, del DPR n. 144/2003 per la posizione funzionale e il grado di Ambasciatore, anziché sulla base della misura minima prevista per detto grado, ai sensi del vigente art. 170, comma 1, del DPR n. 18/1967, dal successivo comma 4, e la condanna dell amministrazione al pagamento delle differenze così dovute, con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza di ciascuna rateo di pensione sino al soddisfo, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l esame della questione di legittimità dell art. 170, comma 1, del DPR n. 18/1967 nel testo vigente, nella parte in cui dispone che il personale dell Amministrazione degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria percepisce l'indennità di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni, anziché - ai fini pensionistici - in misura pari a quella del personale in servizio in Italia, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. Risulta in atti che il ricorrente è stato collocato a riposo il 25 febbraio 2003 a seguito di dimissioni volontarie mentre era in servizio all'estero con incarico di Ambasciatore a Washington. Nella formula retributiva per il trattamento di pensione gli è stata calcolata l'indennità di posizione nella misura minima prevista dall'art. 5, comma 4, del DPR n. 144/2003 per il grado di Ambasciatore, anziché quella prevista per i pari grado in servizio a Roma. Nell atto introduttivo del giudizio e nella memoria depositata in data 8 maggio 2014 chiede il riconoscimento del suo diritto al trattamento di quiescenza calcolato tenendo conto dell'indennità di posizione correlata alla posizione funzionale e al grado di ambasciatore come previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR n. 144/2003, anziché sulla base della misura minima per detto grado, e la condanna al pagamento delle differenze così dovute, con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza di ciascuna rateo di pensione sino al soddisfo e rileva l illegittimità costituzionale dell'art. 170, comma 1, del DPR n. 18/1967 nel testo vigente, nella parte in cui dispone che il personale dell'amministrazione degli affari
esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria percepisce l'indennità di posizione nella misura minima prevista, anziché - ai fini pensionistici - in misura pari a quella del personale in servizio in Italia, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. Con memoria in data 8 maggio 2014 l I.N.P.S. si è costituito in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell I.N.P.S. e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e diritto. All odierna pubblica udienza, sono presenti l Avv. Edoardo Rulli per delega dell Avv. Giovanni Crisostomo Sciacca e l Avv. Paola Massafra in rappresentanza dell I.N.P.S. che hanno concluso riportandosi a tutte le domande, eccezioni, istanze, argomenti e conclusioni di cui agli atti difensivi. In ragione di tanto la causa, ritenuta matura, è trattenuta e decisa come da dispositivo letto pubblicamente, ex art. 5, della legge n. 205/2000, consegnato al termine e riportato in calce alla sentenza. DIRITTO Per come esposto in parte narrativa, il thema decidendum del ricorso in esame concerne il riconoscimento del diritto del dr. Salleo al trattamento di quiescenza calcolato tenendo conto dell'indennità di posizione correlata alla posizione funzionale e al grado di ambasciatore come previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR n. 144/2003, anziché sulla base della misura minima per detto grado, e la condanna al pagamento delle differenze così dovute, con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza di ciascuna rateo di pensione sino al soddisfo. Ciò premesso, questo giudice, deve, pronunciarsi, in termini di assoluta pregiudizialità, in ordine alle considerazioni svolte, sia nelle memorie scritte depositate in atti che al dibattimento odierno, sia dal difensore del ricorrente che dall amministrazione convenuta,
sulla sussistenza della giurisdizione di questo adito organo giudicante. Al riguardo, si deve anzitutto rilevare che nella specie, parte ricorrente chiede la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità su una norma, l art. 170 del DPR 18/67 che concerne la disciplina di un trattamento di attività. La norma recita: il personale dell'amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. Questo giudice pertanto con il presente ricorso è chiamato innanzitutto a decidere sulla conformità alla Costituzione di una norma (l art. 170, comma 1, del DPR 18/1967) che disciplina un trattamento di attività e che se fosse dichiarata incostituzionale comporterebbe una modifica di quel trattamento e solo indirettamente avrebbe conseguenze sul trattamento di pensione. La pretesa azionata, dunque, pur avendo riflessi sulla pensione, ha come oggetto immediato il trattamento economico di servizio, in quanto al fine del riconoscimento dell'indennità di posizione correlata alla posizione funzionale e al grado di Ambasciatore come previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR n. 144/2003, non si potrebbe prescindere dal previo riconoscimento del diritto del ricorrente alla percezione della discussa voce retributiva per il periodo lavorativo. Da quanto sopra considerato discende che la controversia in oggetto, involgendo, in via logicamente e giuridicamente pregiudiziale, una questione afferente il pregresso rapporto di impiego, esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti, la quale, per pacifica giurisprudenza, nell accertare il diritto a pensione e la misura di essa, è, comunque,
vincolata dalla situazione giuridica ed economica conseguita dal dipendente nell ambito del rapporto di servizio rapporto nel quale il diritto a pensione trova il suo ineludibile antecedente giuridico e fattuale senza disporre, tuttavia, del potere di riesaminare, neppure incidentalmente, i provvedimenti che, in detto ambito, quello status abbiano definito ( Corte dei Conti Sezione III centrale d appello, 25 novembre 2011 n. 815; Sezione giur. reg. Piemonte, 28 dicembre 2012 n. 208; Sezione giur. reg. Calabria, 26 luglio 2012 n. 227). Tale giurisprudenza, del resto, appare assolutamente conforme all indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali da tempo hanno statuito che ai sensi degli artt. 13 e 62 del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti la giurisdizione esclusiva di tale organo concerne tutte le questioni relative agli elementi costitutivi del diritto alla pensione (comprese quelle concernenti il trattamento provvisorio attribuito al pubblico dipendente), attinenti alla sussistenza, al contenuto e all'estensione di esso diritto e quindi alle condizioni che ne determinano l'assetto in relazione all'ammontare e alla natura dell'assegno pensionistico, mentre spetta al giudice del rapporto di lavoro conoscere delle controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio dal dipendente cessato dal servizio inerisce direttamente al pregresso rapporto di impiego, riguardando la determinazione della sua posizione giuridica nell'ambito dello stesso e quindi incidendo solo in via riflessa sul calcolo della pensione. Non appare, per contro, conferente il richiamo operato dalla parte ricorrente alla sentenza delle stesse Sezioni Unite della Cassazione n. 12722 del 14 giugno 2005, nella quale la giurisdizione della Corte dei Conti viene affermata nel caso in cui si contestano atti concernenti decorrenza ed ammontare del trattamento pensionistico, laddove, come già detto, la pretesa azionata nel presente giudizio ha direttamente ad oggetto il diritto del ricorrente ad una discussa misura di un emolumento percepito quando era in servizio. In relazione all evidenziato petitum del ricorso, sussiste pertanto difetto di giurisdizione di questa Corte, trattandosi di pretesa attinente al rapporto di impiego e non al trattamento di
quiescenza e come tale, estranea alla cognizione riservata al giudice del rapporto pensionistico e rientrante nella giurisdizione del Giudice del rapporto di impiego (Sez. giur. reg. Veneto, 21.5.2010 n. 363; Sez. giur. reg. Sicilia 14.7.2010 n. 1589, che richiama Cass. civ., sez. un., 19.11.1998, n. 11713; Cass. civ., sez. un., 8.8.1995, n. 8680; C. Conti, sez. III pens. civ., 25.11.1988, n. 62461; Corte cost., 3.12.1993, n. 428). Pertanto, il presente ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, spettando la giurisdizione stessa al giudice amministrativo, dinanzi al quale si rimettono le parti della controversia, con conseguente preclusione dell esame, in questa sede, di ogni ulteriore questione sia preliminare di rito che di merito. La peculiarità della problematica trattata legittima l integrale compensazione tra le parti delle spese legali. P.Q.M. La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. Rimette le parti dinanzi al TAR Lazio competente per la controversia. Spese compensate. Dà atto, inoltre, dell avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto, secondo il novellato art. 429 c.p.c.. Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti successivi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all esito della pubblica udienza del 21 maggio 2014. IL GIUDICE UNICO F.to (Cons. dr.ssa Giuseppina Maio) Depositata in data 10 giugno 2014 Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13/06/2014
P. Il Direttore f.to Dott.ssa Domenica Lagana