Nota informativa n. 10/2017

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Nota informativa n. 10/2017 La presente nota informativa ripercorre le novità in tema di SPLIT PAYMENT introdotte dalle disposizioni urgenti in materia finanziaria contenute nella Manovra correttiva (Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017) alla luce delle modifiche operate dalla legge di conversione 21.06.2017 n. 96. Le altre novità relative al DL 50/2017 come convertito dalla legge di conversione 96/2017 sono trattate nella circolare 11/2017. Indice: 1) Estensione del meccanismo dello split payment ai Pag. 2 lavoratori autonomi 2) Estensione ad altri soggetti destinatari : Pag. 2 Individuazione delle Pubbliche Amministrazioni e delle società partecipate da enti pubblici: gli elenchi 3) Ambito applicativo ed esclusioni Pag. 3 4) Attestazione del committente Pag. 5 5) Ambito temporale - autorizzazione Consiglio UE Pag. 5 6) Rimborso IVA semplificato Pag. 5 Studio di Bologna via San Vitale 40/3/a 40125 - Bologna tel. 051.273667 tel. 051.273730 fax 051.270343 codice fiscale 01831031206 e-mail: studiomoscatelli@riparto.it sito: www.moscatellicommercialisti.com Studio di Rimini via Serpieri, n. 37 47921 - Rimini tel. 0541.780046 fax 0541.369168 1

IVA - SPLIT PAYMENT SINTESI DELLA NORMA 1. Estensione del meccanismo dello split payment ai lavoratori autonomi A decorrere dall 01/07/2017 il meccanismo dello split payment è esteso alle operazioni effettuate da professionisti - lavoratori autonomi. Non sono quindi ricomprese nel predetto regime le fatture emesse, dai professionisti, fino a tutto il 30/06/2017. Tali compensi, in ogni caso, sono soggetti a ritenuta, che deve essere quindi applicata. Il meccanismo dello split payment riguarda le fatture emesse a decorrere dal 1 luglio 2017 verso tutti i soggetti ed enti della pubblica amministrazione, e società partecipate, come di seguito meglio individuati. 2. Estensione ad altri soggetti destinatari - Individuazione delle Pubbliche Amministrazioni e delle Società Partecipate da enti pubblici: gli elenchi Gli enti destinatari del meccanismo dello split payment sono ora così individuati. Si tratta in primis degli enti della Pubblica Amministrazione così individuati: a) Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall ISTAT; b) Autorità indipendenti; c) Pubbliche Amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. Il predetto elenco coincide quindi con le Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica. È stato peraltro previsto che le disposizioni in esame non si applicano agli Enti pubblici gestori di demanio collettivo, con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. A decorrere dal 01/07/2017 il meccanismo dello split payment è esteso alle operazioni effettuate nei confronti delle società partecipate da enti pubblici e in specie: a) società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; b) società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni; c) società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società; d) società quotate inserite nell Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario Dato il notevole ampliamento della categoria dei soggetti destinatari, il decreto si preoccupa di chiarire la portata soggettiva dei soggetti destinatari, indicando le fonti utili alla puntuale individuazione dei soggetti destinatari. 2

Per quanto attiene alla identificazione delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie della norma il nuovo art. 5-bis del Decreto dispone che: in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall 1.7 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni risultano applicabili dalle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, individuate dall ISTAT nell elenco pubblicato nella G.U. 30.9.2016, n. 229. per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1.1.2018, le nuove disposizioni sono applicabili alle Pubbliche Amministrazioni individuate dall ISTAT nell elenco pubblicato nella G.U. entro il 30.9 dell anno precedente. Per quanto attiene alla identificazione delle società partecipate da enti pubblici, destinatarie della norma in commento, il nuovo art. 5-ter del Decreto in esame dispone che: in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall 1.7.2017 e fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni sono applicabili alle società controllate / incluse nell indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.4.2017; per le operazioni per le quali è emessa fattura dall 1.1.2018, le nuove disposizioni sono applicabili alle società controllate / incluse nell indice FTSE MIB, che risultano tali alla data del 30.9 dell anno precedente. Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi delle Pubbliche Amministrazioni e delle società interessate all applicazione dello split payment (http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/manovra-di-bilancio-2017/scissione-dei- Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/). 3. Ambito applicativo ed esclusioni È necessario, a questo punto, fa chiarire le condizioni oggettive di applicazione dello split payment ed esclusioni, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall Agenzia Entrate. Ambito applicativo regola generale In generale, il meccanismo dello split payment trova applicazione alle fatture emesse, con indicazione dell iva, da soggetti passivi IVA, ai sensi dell art. 21 dpr 633/72, verso i soggetti, ed enti pubblici e relative società partecipate, più sopra richiamati. Sussistono tuttavia una serie di fattispecie escluse, per assenza di presupposti soggettivi ed oggettivi che pare utile in questa sede richiamare. Le esclusioni Sono escluse dal predetto regime di split payment: a) tutte le operazioni fuori campo IVA, per oggettiva impossibilità di applicazione della disposizione; ad esempio, non rientrano nel regime di split payment i rindebiti operati verso l ente pubblico da parte di un ente non commerciale senza partita IVA, dato che tali operazioni sono fuori campo IVA; 3

b) sono inoltre escluse dal regime di split payment tutte le operazioni effettuate senza applicazione dell imposta per espressa esclusione soggettiva, quali le fatture emesse da professionisti in regime dei minimi o in regime forfetario ; (pur essendo soggette all obbligo di emissione di fattura elettronica); c) sono inoltre escluse dal regime di split payment le operazioni esenti IVA, effettuate ai sensi dell art. 10 dpr n. 633/72 (pur essendo soggette all obbligo di emissione di fattura elettronica); d) sono altresì escluse dal regime di split payment le operazioni per le quali l ente pubblico / società partecipata rivesta la qualifica di debitore d imposta, afferenti la sfera commerciale, come accade nel caso delle operazioni soggette al regime di reverse charge per operazioni relative alla sfera commerciale. Si tratta, ad esempio, delle fatture relative ai servizi di pulizia degli edifici, ovvero alle prestazioni edili per il completamento di edifici, ed altri casi contemplati dall art. 17 dpr n. 633/72, nei casi in cui le predette prestazioni afferiscano alla sfera commerciale dell ente pubblico. Se invece l operazione economica, potenzialmente in reverse charge, è promiscua, ossia in parte afferente la sfera commerciale dell ente pubblico e in parte la sua sfera istituzionale, l ente pubblico dovrà informare preventivamente il fornitore di modo da separare la quota parte di bene/servizio destinato alla sfera commerciale, dalla restante parte. Per cui l operazione potenzialmente rientrante nel regime del reverse charge, come nel caso, ad esempio, di servizi di pulizia o di completamento di edifici, ex art. 17 dpr 633/72, ebbene tale operazione dovrà essere scissa dal fornitore in due parti: i. per la quota parte di beni o servizi destinati alla sfera commerciale dell ente pubblico, il fornitore dovrà applicare il regime del reverse charge; ii. per la quota parte di beni o servizi destinati alla sfera istituzionale, il fornitore dovrà applicare il regime dello split payment. e) sono inoltre escluse le operazioni INTRA UE; f) sono altresì escluse le operazioni certificate da (i) scontrino / ricevuta fiscale; (ii) scontrino non fiscale per i soggetti che adottano la trasmissione telematica dei corrispettivi; (iii) fattura semplificata ex art. 21-bis, DPR n. 633/72. In tali casi, come precisato dall Agenzia entrate, l esclusione rileva anche quando successivamente alla certificazione con le modalità semplificate di cui sopra, sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell IVA assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato. L operazione va invece ricondotta nel regime di split payment quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino / ricevuta fiscale. g) Sono altresì escluse le operazioni per le quali il fornitore adotta un regime speciale IVA che non prevedono l evidenza dell imposta in fattura e che ne dispongono l assolvimento secondo regole proprie come, ad esempio: i. regimi monofase ex art. 74, DPR n. 633/72 (editoria, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, case d asta); ii. regime dei beni usati di cui all art. 36, DL n. 41/95; iii. regime delle agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72. 4

h) Sono altresì escluse le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che prevedono l addebito dell imposta in fattura e sono caratterizzati da un meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. Trattasi, in specie dei seguenti: i. soggetti in regime speciale dell agricoltura di cui agli artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72; ii. soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91; iii. soggetti che applicano il regime relativo all attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72 cui è applicabile l art. 74, comma 6, DPR n. 633/72; iv. soggetti che applicano il regime degli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla Tabella C allegata al DPR n. 633/72. 4. Attestazione del committente In sede di conversione del decreto legge n. 50/2017 è stato previsto che, su richiesta del cedente / prestatore, l acquirente / committente deve rilasciare un documento attestante la sua riconducibilità ai soggetti cui si applica lo split payment. 5. Ambito temporale - autorizzazione Consiglio UE Si evidenzia che il Consiglio UE, con la decisione 25.4.2017, n. 2017/784 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea, ha autorizzato l Italia ad applicare lo split payment fino al 30.6.2020. 6. Altre novità rimborso IVA semplificato Con l intento di accelerare l erogazione del rimborso del credito IVA, è previsto infine che dall 1.1.2018 i rimborsi da conto fiscale, di cui all art. 78, Legge n. 413/91, sono effettuati tramite una procedura semplificata. **** Si allega: fac simile di dichiarazione, da rilasciare a cura dell ente pubblico / società partecipata a beneficio del prestatore / fornitore, di applicazione del regime di split payment Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento, = = = Cordiali saluti, Bologna, Rimini, 30 giugno 2017 Studio Moscatelli Commercialisti 5

allegato fac-simile di dichiarazione, da rilasciare a cura dell ente pubblico / società partecipata a beneficio del prestatore / fornitore, di applicazione del regime di split payment Spettabile. Spa Via., 431/A. (..) PEC:.. Oggetto: Dichiarazione ex art. 1. co. 1-quater, Legge di conversione DL 50 del 24/04/2017 Split Payment lo sottoscritto... dotato dei poteri per rappresentare la seguente Società, con la presente dichiaro che la Società Ragione sociale completa:. Codice Fiscale:. Partita Iva:. rientra nella seguente fattispecie di applicazione dello split payment" (barrare la casella corrispondente): società controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1, nn. 1) e 2), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; società controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1, n. 1), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1, n. 1), dalle società di cui ai precedenti punti a) e b), ancorché queste ultime rientrino tra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 della legge n 196 del 31/12/2009; società quotate inserite nell indice FTSE MIB di Borsa Italiana. Luogo e Data Timbro e Firma 6