REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione di Salerno Sezione Prima composto dai Magistrati: DR. ALESSANDRO FEDULLO DR. FILIPPO PORTOGHESE DR. FRANCESCO GAUDIERI -PRESIDENTE - CONSIGLIERE -CONSIGLIERE, REL. ha pronunciato la seguen te SENTENZA sul ricorso n. 2734/2004 proposto da CODACONS CAMPANIA Onlus (Coordinamento Associazione Difesa Ambiente e Diritti Utenti e Consumatori), in persona del suo legale rappresentante p.t., prof. Enrico Marchetti, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell atto introduttivo dall avv. Pieluigi Morena, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Velia n. 94 CONTRO la Provincia di Salerno, in persona del suo Presidente p.t.,
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso notificato, dagli avv.ti Angelo Casella, Ugo Cornetta e Francesco Tedesco, con i quali selettivamente domicilia in Salerno alla via Roma n. 104 PER L ANNULLAMENTO del provvedimento di diniego formatosi per silentium sull istanza di accesso agli atti della Provincia di Salerno presentata in data 8.9.2004, recante richiesta di copie degli atti relativi alla mancata manutenzione e pulizia di strada provinciale (S.P. n. 175) e per l accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta e la condanna della P.A. all esibizione della documentazione richiesta * * * VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio della Provincia di Salerno. VISTI tutti gli atti della causa; RELATORE alla camera di consiglio del 2 dicembre 2004 il consigliere dott. Francesco Gaudieri; 2
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO 1.- Con l atto notificato il 20.10.2004, depositato il 27.10.2004, il Codacons, associazione senza fini di lucro, deputata per statuto alla tutela dei diritti e degli interessi di consumatori ed utenti, nonché associazione di volontariato nei settori dell ambiente, servizi sociali e sanità ex l. n. 266/91, lamenta la mancata evasione da parte dell amministrazione provinciale della propria istanza di accesso ex art. 22 l. n. 241/90 presentata in data 8.9.2004, intesa ad ottenere copia degli atti e documenti relativi alla mancata manutenzione e pulizia della strada provinciale denominata Litoranea (S. P. n. 175), interessata da vistosi fenomeni di rifiuti di ogni genere. 2.- L intimata Amministrazione provinciale si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione della domanda, perché inammissibile per estrema genericità, oltre che infondata. 3.- Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2004, la causa è stata riservata per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di cui in moti- 3
vazione e soggiace alla relativa declaratoria di accoglimento. 1.- La ricorrente associazione, che, oltre ad agire statutariamente senza fini di lucro a tutela dei consumatori e degli u- tenti, opera anche quale associazione di volontariato nei settori dell ambiente, servizi sociali e sanità ai sensi della legge n. 266/91, agisce nel presente giudizio al fine di sentir dichiarare l illegittimità del provvedimento formatosi per silentium sulla propria istanza presentata l 8.9.2004 alla Provincia di Salerno per conoscere ed acquisire copia dei seguenti atti : -il nominativo del servizio di pulizia della S.P. 175; -ordini di servizio connessi a tale servizio; - atti relativi ai servizi effettuati per la pulizia della S.P. n. 175. L Amministrazione provinciale si è costituita in giudizio evidenziando, nelle proprie difese : -che le competenze amministrative relative ai rifiuti solidi urbani (prelievo e trasporto) non rientrano nelle competenze della Provincia, bensì delle Amministrazioni comunali il cui territorio risulta attraversato dalla strada provinciale; -che il personale cantoniere della Provincia di Salerno addetto alla strada in questione è responsabile esclusivamente della 4
manutenzione del piano viabile in riferimento alla sicurezza della circolazione; -di non essere in possesso degli atti richiesti dall Associazione con riferimento alle immondizie presenti ai bordi della strada provinciale n. 175. 2.- Deve preliminarmente convenirsi che non appare revocabile in dubbio che l istanza presentata dal Codacons e la successiva azione giurisdizionale che la difesa dell amministrazione provinciale tenta abilmente di ridurre a parva res limitandola alla portata delle competenze amministrative in ordine alle immondizie depositate lungo la citata strada provinciale - risultano proposte con specifico riferimento all accesso in materia ambientale, in un settore cioè che, già ex art. 14, comma 3, l. n. 349 dell 8 luglio 1986 (istitutiva del Ministero dell Ambiente) autorizzava qualsiasi cittadino ad inoltrare istanze di accesso alle informazioni sullo stato dell ambiente. Nonostante la sopravvenuta legge n. 241/90, il diritto di accesso all informazione ambientale non è stato riservato alle sole parti interessate. La particolarità ha trovato conferma con il D. Lgs 25 febbraio 1997 n. 39 che, in attuazione dei principi della Direttiva 5
C.E.E. n. 90/93, ha stabilito all art. 3 che le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibile le informazioni relative all ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito e confermato che il diritto di accesso alle informazioni possedute dall Amministrazione in materia di ambiente spetta non solo ai cittadini ma anche alle associazioni di protezione ambientale (Tar Toscana Sez. III 19 dicembre 2000 n. 2731). L art. 2 lett. a) del D. Lgs n. 39/97 ha stabilito che le informazioni relative all ambiente includono qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardanti lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività e le misure amministrative e i programmi di gestione dell ambiente. L art. 2 della Direttiva n. 2003/4 - che ha sostituito la direttiva n. 90/313 istitutiva di un ampio ed incondizionato diritto di accesso alle informazioni ambientali - ha precisato che, per in- 6
formazione ambientale si deve intendere : qualsiasi informazione disponibile concernente b) fattori quali. i rifiuti. La giurisprudenza comunitaria ha inteso la portata dell art. 2 della Direttiva in maniera talmente ampia da escludere che l elencazione contenuta in tale disposizione comporti una qualsiasi indicazione di natura tale da limitarne la portata (Corte di Giustizia delle Comunità Europee 26 giugno2003, C-233/00). Il recenziore orientamento giurisprudenziale del giudice di appello in subiecta materia, valorizzando il percorso innanzi e- videnziato ha stabilito che in materia di tutela ambientale, ai fini dell accesso agli atti del relativo procedimento, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto (che deve essere specificato) per costituire in capo all amministrazione l obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall istanza, ad elaborarle e a comunicarle al richiedente (Cons. St. Sez. IV 7 settembre 2004 n. 5795). 2.a.- Così sinteticamente ricostruito il relativo quadro normativo di riferimento, deve convenirsi che il silenzio serbato 7
dall Amministrazione provinciale sull istanza di accesso agli atti con specifico riferimento agli elementi innanzi evidenziati, deve ritenersi illegittimo oltre che immotivato ex art. 3 l. n. 241/90 e le giustificazione offerte in sede processuali non sono idonee ad integrare la motivazione carente (Cons. St. Sez. IV 29 gennaio 1998 n. 162). 2.b.- Non può, infatti, obliterarsi che i dati richiesti mirano ad accertare se e quali iniziative siano state poste in essere dall amministrazione provinciale e dai dipendenti cui, latu sensu, compete il controllo dell arteria in questione, ben potendo l amministrazione provinciale agire, d intesa con le amministrazioni comunali interessate per l esercizio di determinate attività, tenuto conto che l art. 19 del T.U. n. 267/2000 specificamente pone in capo alla Provincia le funzioni amministrative in subiecta materia. Può concludersi per l accoglimento del ricorso, sussistendo l obbligo dell amministrazione provinciale di fornire la documentazione richiesta, con le precisazioni che riterrà opportuno evidenziare ad integrazione della stessa, in applicazione del principio di leale collaborazione. 3.- Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate 8
nell importo fissato in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2734/2004 proposto da CODACONS - Coordinamento Associazioni Difesa Ambiente e Diritti Utenti e Consumatori, lo accoglie e per l effetto dichiara l obbligo dell intimata amministrazione provinciale di procedere al rilascio delle copie degli atti richiesti con l istanza dell 8.9.2004, così come in motivazione, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della presente. Condanna la Provincia di Salerno al pagamento in favore della ricorrente Associazione delle spese ed onorari del presente giudizio che liquida complessivamente in euro 700,00 (settecento/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità Amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 2 dicembre 2004 con la partecipazione dei Magistrati Dr. Alessandro FEDULLO Dr. Francesco Gaudieri Presidente Consigliere Est. 9