COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO PROVINCIA DI VERONA Reg. interno n. CONTRATTO DI CONCESSIONE AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO DI LOCALI SITUATI AL PIANO PRIMO DELL IMMOBILE DENOMINATO EX SCUOLE FERRAZZE. tra - il sig. Anderloni geom. Marco, nato a Charleroi (Belgio), il 16 febbraio 1959, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Progetti e Patrimonio del Comune di San Martino Buon Albergo, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale, con sede in piazza del Popolo n. 36, ove domicilia per ragioni d'ufficio, che rappresenta in forza dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale prot. n. 15966 del 19.06.2006 (di seguito denominato Comune), avente codice fiscale 00333790236; - il Sig., nato a, residente a, via, avente codice fiscale, il quale interviene e stipula nel nome e nell'interesse della scuola Waldorf di Verona (di seguito denominata Concessionario), avente sede in San Martino Buon Albergo, via Brolo Musella n. 27, p. Iva n, per la sua qualità di Preside. PREMESSO CHE - il Comune di San Martino Buon Albergo è proprietario 1
dell edificio denominato ex scuole di Ferrazze, con sede in San Martino B. A. (VR), via Ferrazze n. 19; - che in data con nota prot. n. la Scuola Waldorf di Verona chiedeva al Comune di poter avere in concessione alcuni locali ad uso ufficio presso l immobile ex scuole di Ferrazze, impegnandosi quale controprestazione all utilizzo dei locali, di provvedere all esecuzione di alcun lavori sull immobile citato; - che con deliberazione n. del, esecutiva nelle forme di legge, la Giunta Comunale stabiliva di concedere alla Scuola Waldorf di Verona i locali situati al piano primo dell immobile denominato ex scuole di Ferrazze. Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il contratto di che trattasi e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, Si conviene e si stipula quanto segue 1) Oggetto: Il Comune concede al Concessionario, che accetta, i locali situati al piano primo dell edificio denominato ex Scuole Ferrazze, sito in San Martino Buon Albergo, Via Ferrazze n. 19, meglio identificati con colore rosso nella planimetria allegata al presente atto. Il Comune ha già consegnato al Concessionario le chiavi ed ogni dispositivo per consentire l'accesso al locale oggetto di contratto. 2
2) Stato dell immobile: I locali sono in buono stato di conservazione, esenti da vizi e idonei alla loro funzione. Nell'arco dei cinque anni della concessione il Concessionario si impegna a mantenere l immobile in buono stato manutentivo, e comunque a norma di legge, sino alla restituzione ed inoltre ad utilizzarlo conformemente alla vigente normativa, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilita' al riguardo. 3) Durata: La durata della concessione viene convenuta in anni 5 (cinque) con decorrenza dall 1.06.2007 e con scadenza al 31.05.2012. La concessione verra' improrogabilmente e definitivamente a scadere a tale data senza bisogno di disdetta alcuna. 4) Canone: Il canone annuo di concessione - avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile - e' convenuto in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) per complessivi Euro 16.000,00 (sedicimila/00) nell'arco dei 5 anni di concessione, e verrà corrisposto con la realizzazione dei lavori di cui al successivo punto 5. 5) Lavori: I lavori a scomputo del canone di concessione, meglio descritti nell allegato al presente atto, consistono in: - opere di sistemazione esterne; - lavori di tinteggiatura interna della parte destinata a uffici; 3
- sistemazione del manto di copertura e pluviali; - sistemazione porte interne; - realizzazione di una rampa di accesso all edificio e la relativa manutenzione ordinaria; - pulizia delle sale civiche e parti comuni. 6) Recesso del Concessionario: Il Concessionario potra' recedere dal contratto - con preavviso di almeno 6 (sei) mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata, e con riferimento al termine di ogni anno dall'inizio della concessione, fermo comunque l'obbligo di corrispondere il canone dovuto per l'intero periodo di preavviso. 7) Recesso del Comune: Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto, senza che ciò comporti il pagamento di alcun corrispettivo al Concessionario, per casi di interesse pubblico. Nel caso di recesso di cui al presente articolo e al precedente art. 6, verranno valutati gli interventi realizzati dal Concessionario a scomputo del canone e rapportati al canone dovuto per il periodo di concessione effettivo. La parte dei lavori in eccedenza o in difetto rispetto al canone verrà convertita in denaro e corrisposta al Concessionario o al Comune in base al risultato. 8) utilizzo locali da parte del Comune: Il Comune ha altresì il diritto di utilizzare i locali anche nel corso del rapporto, qualora eventuali motivi di necessità o pubblico 4
interesse lo impongano (es. utilizzo dei locali a scopo civico per le consultazioni elettorali), senza che il Concessionario possa opporvisi o pretendere indennizzi di alcun genere. Il Comune si impegna, altresì, ad utilizzare i locali, sottratti temporaneamente all uso del Concessionario, per il tempo strettamente necessario all espletamento delle finalità istituzionali. 9) Destinazione d'uso dell'immobile: L'immobile dovra' essere destinato esclusivamente all attività amministrativa connessa alla scuola Steineriana con sede in Ferrazze, e non potrà in nessun modo essere destinata ad attività scolastica. Il Concessionario si obbliga a non concedere l'uso del bene oggetto del presente atto a terzi. 10) Inadempimento del Concessionario: Il Concessionario non potra' (adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere) ritardare o sospendere la realizzazione dei lavori pattuiti. In caso di mancata esecuzione dei lavori dovrà, eventualmente, versare il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. In questo caso il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone o di altri oneri, di importo pari ad una mensilita', come pure la mutata destinazione dell uso dei locali, potranno essere motivo di risoluzione del contratto per fatto e colpa della conduttrice nonché di risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto. 5
11) Accesso ai locali: Il Concessionario deve permettere l'accesso nei locali al Comune, al suo amministratore o alle persone da essi delegate, qualora esistano ragioni motivate. 12) Oneri accessori: Sono interamente a carico del Concessionario: - le spese di gestione ed organizzazione dei locali. - le responsabilità inerenti alla gestione e gli adempimenti prescritti dalle norme di sicurezza antincendio e in generale di quelle relative a tutte le attività esercitate. - la custodia e le spese di manutenzione ordinaria e di pulizia dei locali, nonché le spese di installazione e di utilizzo di una propria linea telefonica. Sono a carico del Comune gli oneri inerenti le spese per il consumo di acqua, gas e energia elettrica, rimanendo a carico del Concessionario l'obbligo di adottare ogni accorgimento per ottenere il massimo possibile di economia su dette spese. 13) Modifiche contrattuali: Il presente contratto non puo' essere modificato se non a mezzo di atto scritto; nello stesso modo devono essere approvate le eventuali modifiche. 14) Spese: Le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Concessionario. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in termine fisso nella misura del 2% ai sensi dell'art. 5 della parte prima della Tariffa allegata al Dpr 131/86. Di quanto sopra è stato redatto il presente contratto che 6
viene letto, approvato e sottoscritto per accettazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile. San Martino Buon Albergo, lì IL CONCESSIONARIO IL COMUNE L:\Segreteria\CONTRATT\C\contratto concessione Waldorf ex scuola Ferrazze.doc 7