DOPING
http://www.salute.gov.it/ http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_2.html nella parte inferiore della pagina si apre la ricerca per temi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=211&area=antidoping&menu=vuoto
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioatto?id=49741&articolo=5
MINISTERO DELLA SALUTE Gazzetta Ufficiale n 42 del 20/02/2004 e' eliminata la classe degli Anestetici locali e i relativi principi attivi e specialità medicinali. Sono, altresì, eliminati i seguenti principi attivi e le relative specialità medicinali: caffeina; pseudoefedrina; (reinserito dal 01/01/2010) fenilefrina; fenilpropanolamina; pipradrolo. -----------------
Per le sostanze eliminate dalla lista non devono essere riportate in etichetta le diciture Contiene sostanze il cui impiego è considerato doping ai sensi della legge n 376/2000 Per chi svolge attività sportiva, l uso del farmaco senza necessità terapeutiche costituisce doping, e può determinare (effetti dopanti e causare), anche per dosi terapeutiche, positività ai test anti-doping.
Il D.M. 13 aprile 2005, pubblicato su G.U. n. 127 del 03 giugno 2005 - Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping - è retroattivo ed entra in vigore il 01 gennaio 2005 Per quanto riguarda la SINEFRINA (sinonimo oxedrina) è stata esclusa specificamente dall elenco delle sostanze dopanti dal 01/01/2005. Per le altre modifiche vedi allegati.
Il D.M. 19 maggio 2005 pubblicato su G.U. n. 127 del 03 giugno 2005 - Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell art. 7 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping entra in vigore il 04 giugno 2005 e stabilisce nuove modalità di vendita, etichettatura e trasmissione dei dati annuali, in particolare della classi S5 (Diuretici, ag.mascheranti), S6 (Stimolanti) e P1 (alcol etilico).
Abrogando il Decreto Ministeriale del 24 settembre 2003 per i medicinali magistrali e officinali la validità della ricetta ritorna ad essere di 3 mesi anziché trenta giorni. Mannitolo e DEAE-destrano sono doping solo in caso di uso e.v. rispettivamente come diuretico (vedi Allegato II al D.M. 13 aprile 2005) e come plasma-expander (per analogia col precedente). Così pure per glicerolo (D.M. 26 luglio 2011 pubbl. G.U. n. 208 del 7/09/2011). Il D.M. 10 marzo 2006 pubblicato su G.U. n. 97 del 27 aprile 2006 ha tolto l obbligo di indicare le Avvertenze specifiche per l alcol etilico dalle preparazioni per uso topico.
Sostanze escluse: Classe Clostebol Dutasteride* Finasteride* Orciprenalina Aminoglutetimide S1 Anabolizzanti S2 Ormoni e corr. S2 Ormoni e corr. S3 Beta-2 agonisti S4 Antiestrogeni * Inibitori della testosterone-5-alfareduttasi
D.M. 19 aprile 2010, pubblicato su G.U. n. 126 del 1 giugno 2010, S.O.116 in vigore dal 01/01/2010 Sostanze aggiunte: Classe Aminoglutetimide S4 Ag. con attiv. antiestrogenica Benfluorex S6 Stimolanti Pseudoefedrina S6 Stimolanti Glicerolo (solo E.V.) S5 Diuretici e ag.mascheranti
DM 17/04/2013: revisione 2013 lista doping E stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10/07/2013 il Decreto Ministeriale 17 aprile 2013 recante Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 completo dei relativi allegati. Esso costituisce l aggiornamento annuale dell elenco delle sostanze dopanti, valido dal 1 gennaio 2013; l unico nuovo inserimento è l etiocolanolone (classe S1 Agenti anabolizzanti).
Per quanto riguarda l obbligo di trasmissione dei dati annuali, entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere inviati i dati relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping a partire da quelle utilizzate nell anno 2006, (D.M. 24 ottobre 2006, pubbl. su G.U. n. 302 del 30/12/2006).
NUOVE DISPOSIZIONI 2013 Le farmacie devono trasmettere entro il 31 gennaio 2014 al Ministero della Salute i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, in formato elettronico. Il file in formato PDF generato tramite il sito http://www.salute.gov.it/tuteladoping/ va inviato come allegato di un messaggio di posta elettronica dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) della Farmacia all indirizzo rildoping@postacert.sanita.it
Le ricette contenenti sostanze vietate per doping soggette a trasmissione devono essere conservate 6 mesi a decorrere dal 31 gennaio dell anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati e quindi fino al 31 luglio
Sanzioni penali (L. 376/2000) Per: chi procura ad altri, chi somministra, chi assume, chi favorisce l uso di sostanze dopanti Reclusione da 3 mesi a 3 anni Multa da 2.582,28 a 51.645,69
Aggravanti Se dal fatto deriva un danno per la salute Se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne Se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria alla condanna segue l interdizione dalla professione