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Civile Sent. Sez. 6 Num. 22285 Anno 2016 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 03/11/2016 SENTENZA sul ricorso 2949-2015 proposto da: CESA BIANCHI GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIINZO 28, presso lo studio dell'avvocato HORAVANTE CARLETFI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO DAFFAN, CHIARA M ARIA ZURLO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro CONDOMINI() MILANO VIA VARANINI 29/B, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell'avvocato

W4h1,9' MAURIZIO LANIGRA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8342/2014 del TRIBUNALE di MILANO del 23/06/2014, depositata il 24/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI; udito l'avvocato FIORAVANTE CARLETTI, difensore del ricorrente, che chiede raccoglimento del ricorso; udito l'avvocato MAURIZIO LANIGRA, difensore del controricorrente, che chiede il rigetto. Ric. 2015 n. 02949 sez. M2 - ud. 14-06-2016-2-

Svolgimento del processo Giampiero Cesa Bianchi impugnava la delibera del Condominio di Via Varanini 29/B in Milano con la quale l'assemblea condominiale decideva di non concedere il distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale alla proprietà Cesa Bianchi, in quanto avrebbe danneggiato le altre unità immobiliari sia dal lato economico, che di rendimento del riscaldamento. Eccepiva il ricorrente l'inefficacia della delibera in violazione del diritto individuale del condomino di ottenere quanto richiesto. Si costituiva il Condominio di via Varanini 29/B, eccependo l'incompetenza del giudice adito e sostenendo la competenza del Giudice di Pace. In subordine, contestava le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione e sosteneva la piena legittimità della delibera. Esperiva domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento, delle spese legali sostenute in un precedente accertamento tecnico preventivo intercorso tra le parti ed avente come oggetto l'impianto di riscaldamento centralizzato ed, in particolare, il suo collegamento con i locali di proprietà del sig. Cesa Bianchi. Il Tribunale dichiarava la competenza del Giudice di pace. Il processo veniva riassunto davanti al Giudice di Pace di Milano e si costituiva il condominio richiamando quanto argomentato in precedenza. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 108226 del 2012, accoglieva l'impugnazione, dichiarando la nullità della delibera sul punto relativo al distacco del riscaldamento. Dichiarava il diritto di Cesa Bianchi ad eseguire il richiesto distacco. Il Tribunale di Milano pronunciandosi sull'appello proposto dal Condominio di via Varanini 19/B, con contraddittorio integro, con sentenza n. 8342 del 2014 accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata rigettava l'impugnazione azionata da Giampiero Cesa Bianchi, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava Giampiero Cesa Bianchi al pagamento della somma di C. 4.037,75 oltre interessi legali a titolo di risarcimento danni. Condannava Cesa Bianchi al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Secondo il Tribunale di Milano, Cesa Bianchi non avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari 1

per operare il distacco del proprio appartamento dal riscaldamento condominiale e, cioè, che per il distacco dal proprio immobile dall'impianto di riscaldamento condominiale non fossero derivati notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesa per gli altri condomini, non avendo il condomino Cesa prodotto alcuna relazione termotecnica. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Giampiero Cesa Bianchi con ricorso affidato ad un motivo. Il condominio di via Varanini n. 29/B in Milano ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1.= Con l'unico motivo di ricorso Giampero Cesa Bianchi lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, nel ritenere che il Cesa non avrebbe dato la prova della sussistenza dei requisiti necessari per il distacco di cui si dice e cioè che il distacco non arrecasse squilibri di funzionamento dell'impianto condominiale che non determinasse aggravi di spesa a carico degli altri condomini non avrebbe considerato che la prova era nello stesso comportamento del condominio. Come era risultato ed era stato acquisito al giudizio, l'avvenuto distacco dall'impianto centralizzato era stato effettuato dal precedente proprietario ed era circostanza nota da anni all'amministrazione ed ai condomini, epperò, in tutto il tempo in cui l'appartamento del Cesa risultava distaccato dal riscaldamento, né l'impianto di riscaldamento presentava squilibri di funzionamento, né aggravi di spesa per i rimanenti condomini. Pertanto, la prova che sussistessero i presupposti per il distacco di cui si dice era nello stesso comportamento del condominio. 1.1.= Il motivo è infondato. Va qui osservato che la questione relativa al distacco di un condominio dall'impianto centralizzato condominiale trova la sua immediata disciplina nella normativa di cui all'art. 1118 cod. civ. come modificata dalla L. n. 220 del 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, cc. dd. riforma del condominio. Tale normativa ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a 2

condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini. Il condomino che intende distaccarsi deve, in altri termini, fornire la prova che "dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini", e la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell'assenza di "notevoli squilibri" e di "assenza di aggravi" per i condomini che continueranno a servirsi dell'impianto condominiale. L'onere della prova in capo al condomino, che intenda esercitare la facoltà del distacco viene meno, come bene ha evidenziato la stessa sentenza impugnata, soltanto nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di cui si è detto Con l'ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovrà, in presenza di squilibri nell'impianto condominiale e/o "aggravi" per i restanti condòmini, rinunciare dal porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante. Né, ed è bene precisarlo, l'interessato, ai sensi dell'art. 1118 cod. civ., potrà effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma", poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco "non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini". Il Tribunale di Milano, nel caso concreto, ha ritenuto che la delibera del 29 marzo 2010 con la quale il Condominio di via Varanini 29/B in Milano ha negato a Giampiero Cesa Bianchi l'autorizzazione ad effettuare il distacco della propria unità immobiliare dall'impianto di riscaldamento centralizzato era immune da censure perché il condomino Cesa Bianchi non aveva dimostrato, e lo avrebbe dovuto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1118 cod. civ. e cioè la mancanza di squilibri tecnici pregiudizievoli per l'erogazione del servizio e di eventuali aggravi di spesa per i rimanenti condomini scaturenti dal chiesto distacco, e/o, 3

comunque, non ha ritenuto, che la prova dell'insussistenza dei detti pregiudizi fosse presente negli atti del processo. Ora, proprio perché il Tribunale ha ritenuto che la prova dell'insussistenza del pregiudizio di cui si dice non era stata data e/o non era sussistente agli atti del processo, la sentenza non presenta il vizio denunciato di omesso esame di un fatto decisivo. D'altra parte, come chiaramente emerge, dalla sentenza impugnata, le circostanze addotte da Cesa Bianchi Giampiero, che avrebbero dimostrato l'insussistenza dei pregiudizi di cui si dice, sono state valutate e ritenute insufficienti e/o non efficaci al fine che si intendeva raggiungere. Non sussiste quindi il margine di sindacato residuato ex art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la novella del 2012. In definitiva il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione he vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Per Questi Motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in C. 2.200,00 di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio della sottosezione Seconda della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 14 giugno 2016 Il Consigliere relatore I Presidente 4 o Giudiziario NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 03 NN, 2016