COMUNE DI TESSENNANO STATUTO

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COMUNE DI TESSENNANO STATUTO Approvato con delibera consiglio comunale n. 27 del 13/6/1991 Modificato con delibera consiglio comunale n. 46 del 28/6/1994 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art.1 Il Comune di Tessennano 1. Il Comune di Tessennano rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo esercitando le funzioni ad esso attribuite o delegate dalle leggi Art.2 Sede del Comune 1. Il Comune ha sede nel capoluogo. 2. Il palazzo comunale è ubicato nel centro abitato di Tessennano, capoluogo del Comune. 3. Nel palazzo comunale si riuniscono il consiglio comunale e la giunta comunale, hanno sede il sindaco e gli uffici che vi possono essere contenuti. 4. Con ordinanza motivata il sindaco può disporre che si svolgano riunioni del consiglio e della giunta al di fuori del palazzo comunale. Art.3 Albo pretorio 1. Nel Palazzo comunale, in uno spazio denominato Albo Pretorio, sono effettuate le pubblicazioni obbligatorie e facoltative. 2. L albo pretorio deve consentire una agevole lettura dei documenti affissi. 3. Chiunque deve potervi accedere ogni giorno nelle ore stabilite dal sindaco con ordinanza. Art. 4 Stemma, sigillo e gonfalone 1. Nei documenti e nel sigillo il Comune si identifica con la scritta Comune di Tessennano (provincia di Viterbo) e con lo stemma ufficiale. 2. Nelle circostanze stabilite con il regolamento può essere esibito il gonfalone ufficiale.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI Art. 5 Competenza del Consiglio 1. La competenza del consiglio comunale è stabilita dalla legge. 2. Il consiglio può deliberare denunce, voti e inviti ad altre autorità indipendentemente dalla propria competenza. Art. 6 Sessioni e sedute del consiglio 1. L attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. 2. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui il consiglio, in una o più riunioni, è convocato per l approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio e del conto consuntivo. 3. Le modalità di convocazione del consiglio per le sedute sia di prima che di seconda convocazione sono indicate dalla legge e dal regolamento. Art. 7 Funzioni dei Consiglieri 1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi singolarmente o in gruppo, hanno potere di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. 2. Il Comune deve fornire ai consiglieri, secondo le norme del regolamento, le informazioni e i servizi utili per lo svolgimento delle loro funzioni. 3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al consiglio comunale. Esse sono, irrevocabili, non necessitano di presa d atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Art. 8 Funzionamento del Consiglio 1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all ordine del giorno. 2. Nella prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti si procede in primo luogo alla loro convalida. 3. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento. 4. Le decisioni sono perse a scrutinio salvi i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. 5. Salvi i casi in cui la legge e lo statuto dispongono altrimenti le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. 6. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono compresi nel calcolo dei votanti.

7. Nelle votazioni segrete le schede bianche si computano per determinare il numero dei votanti, mentre si escludono dal calcolo dei votanti i non votanti e i voti nulli. 8. Di ogni seduta viene redatto il verbale a norma del regolamento. Art. 9 Gruppi consiliari 1. I consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del regolamento, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento. Art. 10 Commissioni consiliari 1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni temporanee o permanenti, con funzioni istruttorie e/o consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame. Il regolamento determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle medesime. 2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento. Art. 11 Elezione del Sindaco e della Giunta 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio. 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta successiva alla elezioni. 3. Chi ha ricoperto in due mandati la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore. 4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Art. 12 Composizione della Giunta 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 assessori scelti tra i componenti il Consiglio. Art. 13 Funzioni dei componenti la Giunta 1. Spetta al Sindaco compiere gli atti d iniziativa e formulare le proposte nelle materie di competenza della giunta. 2. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, per determinati gruppi di materie, le seguenti funzioni: a) direttive agli uffici sia in ordine alla predisposizione che all attuazione della programmazione comunale; b) iniziative e proposte riguardo alla competenza della giunta; c) convocazione e presidenza di commissioni consultive. 3. Gli assessori, nell esercizio delle deleghe di cui al comma precedente, sono coordinati dal Sindaco. Art. 14

Funzionamento della Giunta 1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all ordine del giorno, senza formalità. 2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di due componenti. 3. La Giunta delibera a maggioranza di voti. Le sue riunioni sono pubbliche, salvo deliberazione della giunta stessa. 4. Di ogni seduta viene redatto il verbale a norma del regolamento. Art. 15 Competenza della Giunta 1. Compete alla Giunta formulare le proposte di deliberazioni da sottoporre al consiglio e deliberare in ordine alle seguenti materie: a) liti attive e passive, rinunce e transazioni; b) contratti non riservati dalla legge alla competenza del consiglio comunale; c) progetti di opere pubbliche previste nei programmi approvati dal consiglio; d) variazioni progettuali a altre perizie concernenti opere pubbliche e che non comportano un incremento dell importo complessivo iniziale; c) atti tecnici e contabili concernenti le opere pubbliche fino al collaudo; d) variazioni progettuali e altre perizie concernenti opere pubbliche e che non comportano un incremento dell importo complessivo iniziale; e) atti tecnici e contabili concernenti le opere pubbliche fino al collaudo; f) impegni di spese, fatte salve le competenze del consiglio; g) storni di somme dal fondo di riserva del bilancio h) liquidazioni di spese quando si rende necessaria l integrazione dell impegno preventivamente assunto; i) concessioni cimiteriali e concessioni permanenti di suolo pubblico; 2. La giunta compie inoltre gli altri atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del sindaco e del segretario comunale. Art. 16 Competenza del Sindaco 1. Il Sindaco in qualità di capo dell Amministrazione comunale: a) ha la rappresentanza generale del Comune, fatte salve le competenze del segretario comunale. Nella stipulazione dei contratti, rappresenta il Comune quando ne affida il rogito al Segretario comunale; b) esercita le azioni possessorie e cautelari nell interesse del Comune; c) emette le certificazioni, a meno che non si opponga al rilascio, quando trattasi di certificazioni non espressamente previste da norme giuridiche, un interesse pubblico; d) riceve gli atti di notorietà; e) provvede alle concessioni temporanee di suolo pubblico; f) emana le ordinanze per l attuazione dei regolamenti comunali; g) provvede alla liquidazione delle spese nei limiti delle somme impegnate con deliberazione;

h) nomina gli assessori tra cui un Vice-Sindaco e ne coordina l attività; i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Istituzioni ed Aziende; l) nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall art. 51 della legge n.142/90, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali. 2. Il Sindaco, inoltre, espleta le altre funzioni di capo dell amministrazione e di ufficiale del governo che gli sono conferite dalle leggi e dallo statuto. 3. Può delegare la firma di atti strumentali e di provvedimenti amministrativi, eccetto le ordinanze, ai responsabili dei relativi procedimenti e al Segretario comunale. 4. Le ordinanze del Sindaco devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all albo pretorio. Quando hanno carattere generale devono essere sottoposte altresì a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle, per tutta la durata della loro efficacia. Quando l ordinanza ha carattere individuale, essa, oltre ad essere pubblicata all albo pretorio, deve essere notificata al destinatario. Art. 17 Sostituzione del Sindaco 1. Il Vice Sindaco è l assessore nominato dal Sindaco per l esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dall esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell art. 15 comma 4-bis della legge 19/5/1990 n. 55, come modificato dall art. 1 della legge 18/01/1992, n.16. 2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco si segue, per la sostituzione, l ordine di anzianità degli assessori corrispondente all ordine della lista per l elezione della giunta e quindi l ordine di anzianità dei consiglieri secondo i voti riportati. In caso di parità di voti precede il più anziano di età. Art. 17/bis 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il consiglio o la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice- Sindaco; 2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione; 3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE Art. 18 Consulta 1. Il Comune promuove la costituzione di una consulta, organismo di partecipazione, con finalità generali, alle attività del consiglio e della giunta. La consulta è composta dall assemblea dei rappresentanti delle associazioni senza fini di lucro, con o senza personalità giuridica, che chiedano di parteciparvi presentando l atto costitutivo e lo statuto, l elenco dei soci comprendente almeno cinque persone residenti a Tessennano e le generalità e il domicilio del presidente o del rappresentante designato. 2. Apposito regolamento disciplina l organizzazione e il funzionamento della consulta, nel rispetto dei principi dell autogestione, della pariteticità dei rappresentanti e del carattere permanente dell assemblea. 3. La consulta deve essere riunita dal Sindaco o dall assessore competente per la discussione della relazione revisionale e programmatica e del progetto di bilancio comunale, nonché di ogni proposta di deliberazione del consiglio concernente piani e programmi annuali. 4. La consulta deve essere riunita dal Sindaco quando lo richieda un numero di componenti stabilito dal regolamento. 5. La consulta può riunirsi per iniziativa facoltativa del Sindaco o di uno o più assessori. Art. 19 Forme di consultazione della popolazione 1. Gli organi elettivi del Comune, ogni volta che lo ritengano opportuno, possono promuovere forme di consultazione dei cittadini, anche in forme differenziate e articolate. 2. Le consultazioni devono garantire la libertà di espressione dei partecipanti. 3. I cittadini singoli o associati possono presentare al Comune istanze,petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Sindaco dà risposta scritta entro trenta giorni oppure, se ritiene le questioni sollevate particolarmente rilevanti, le inserisce nell ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale. 4. Le associazioni rappresentate nella consulta possono chiedere informazioni sui provvedimenti di loro interesse al Sindaco che risponde nelle forme previste per le interrogazioni. Art. 20 Diritti di accesso e di informazione dei cittadini 1. Il regolamento previsto dall art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 deve attuare anche le altre norme statali in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi.

2. Nei procedimenti relativi all adozione dia atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive gli interessati hanno diritto, se lo richiedono, di essere sentiti nelle forme previste dal regolamento sia dal responsabile del procedimento sia dalla commissione che deve eventualmente esprimere un parere consultivo. TITOLO IV UFFICI E PERSONALE Art. 21 Principi organizzativi degli uffici e del personale 1. La struttura burocratica del Comune è articolata in uffici. 2. Ad ogni ufficio sono affidate le attività appartenenti ad un area determinata o a più aree accorpate. 3. Il regolamento detta norme per la istituzione di uffici temporanei in occasione di elezioni, censimenti ed altri eventi o necessità. Art. 22 Il Segretario comunale 1. Il Segretario comunale è organo burocratico del Comune. 2. Il rapporto d ufficio e il rapporto di servizio del Segretario comunale sono regolati da norme statali e da norme comunali con esse compatibili. 3. Il Segretario comunale presiede le commissioni di gara e di concorso con l assistenza di un ufficiale verbalizzante e nel rispetto delle norme vigenti in materia. 4. Stipula i contratti in rappresentanza del Comune, esclusi quelli in cui sia ufficiale rogante, nel rispetto delle deliberazioni a contrattare. TITOLO V SERVIZI PUBBLICI Art. 23 Servizi in economia 1. La gestione dei servizi in economia è disciplinata da appositi regolamenti. 2. Il Comune può dare in appalto attività materiali attinenti ai servizi getsiti in economia quando non dispone di una organizzazione idonea all esecuzione in amministrazione diretta. Art. 24 Amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni 1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l elezione a consigliere comunale e comprovante esperienze di amministrazione e professionalità per studi

compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti. 2. La nomina avviene sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere. 3. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, deve essere presentato al Segretario almeno cinque giorni prima dell adunanza. 4. Gli amministratori possono essere sostituiti in toto col procedimento previsto per la mozione di sfiducia alla giunta comunale. Singoli amministratori possono essere revocati e sostituiti dal consiglio su proposta motivata del Sindaco. Art. 25 Ordinamento delle istituzioni 1. Il consiglio di amministrazione dell istituzione provvede agli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento. 2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende all istruttoria e all esecuzione degli atti del consiglio. Adotta nei casi d urgenza o su delega del consiglio atti che deve rispettivamente sottoporre a ratifica o comunicare nella prima seduta del consiglio. 3. Il direttore è responsabile dell istruttoria e della esecuzione degli atti del consiglio e del presidente, partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto e provvede alla verbalizzazione. Esprime parere preventivo sugli atti del consiglio e del presidente in ordine alla loro regolarità contabile. E il capo del personale dell istituzione. 4. L istituzione può dare in appalto attività materiali attinenti ai servizi affidati alla sua gestione. Può affidare attività mediante contratti d opera e mediante contratti aventi per oggetto prestazioni d opera professionale. TITOLO VI CONTROLLO INTERNO Art. 26 Criteri del controllo economico-finanziario 1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le altre scritture contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi ai fini del controllo sulla efficienza, produttività ed economicità della gestione. Art. 27 Revisore del conto 1. Il revisore del conto, oltre agli adempimenti espressamente previsti dalla legge, deve redigere una relazione, che accompagnala proposta di deliberazione consiliare del bilancio di previsione, sulla corretta impostazione del bilancio sotto l aspetto finanziario e contabile e ai fini del controllo sulla efficienza, produttività ed economicità della gestione. Art. 28 Norme regolamentari

1. Il regolamento disciplina i rapporti organizzativi tra il revisore del conto e gli organi e uffici del comune TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 29 Adeguamento della pianta organica 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto la pianta organica del personale dipendente deve essere adeguata ai principi contenuti nell art. 21