Comune di Cesena REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI SUOLI A PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E A TUTELA DEL TERRITORIO

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Comune di Cesena REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI SUOLI A PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E A TUTELA DEL TERRITORIO Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 31/07/2014 In vigore dal 01/08/2014

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI SUOLI A PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E A TUTELA DEL TERRITORIO Titolo 1 Oggetto, finalità, ambito di applicazione ed efficacia del regolamento Art. 1 Oggetto del regolamento Nel presente regolamento vengono disciplinate le materie inerenti la gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio. Il presente regolamento si rivolge ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni affinché provvedano a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità. Art. 2 Scopi del regolamento Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme specifiche atte a garantire, nel territorio comunale, la tutela del suolo, a prevenzione del rischio idrogeologico, ai fini di un buon assetto del territorio in armonia con il pubblico interesse e la tutela della pubblica incolumità. Esso ha altresì lo scopo di: a) definire modalità di gestione per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli; b) promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli; c) garantire le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto. Art. 3 Ambito applicazione Il presente Regolamento si applica a tutti gli ambiti del territorio comunale che, a vario titolo, sono interessati da attività agricole e non, che possono influenzare l assetto idrogeologico locale. Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente regolamento tutti quei suoli condotti da soggetti che rispettano i principi di condizionalità, di cui al Reg. CE 73/2009 relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori e alla Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali secondo i disposti applicativi emanati annualmente dalla Regione Emilia Romagna. 1

Art. 4 Efficacia del regolamento Per l attuazione delle finalità di cui al precedente Art. 2. il presente Regolamento detta disposizioni, che costituiscono norme operative che debbono essere osservate da tutti i soggetti pubblici e privati nelle attività disciplinate dal Regolamento stesso e riferite all intero territorio comunale. Titolo 2 Disposizioni generali Art. 5 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie 1. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque contribuire all insorgere di fenomeni di dissesto. 2. Gli interventi di cui ai successivi commi 4, 5, 6, 7 e 8 potranno essere effettuati direttamente dall imprenditore agricolo senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora non già prescritta da specifiche normative di settore. 3. Tuttavia, anche nei casi di cui al comma precedente, in presenza di dissesti in atto o pregressi, il Comune si riserva la facoltà di prescrivere, mediante specifica ordinanza, la redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, a cura e spese dei proprietari dei fondi agricoli implicati nei fenomeni di dissesto. 4. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi, a seconda della loro estensione e della loro posizione all interno del sottobacino, dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti le seguenti opere di regimazione: a) Fosse livellari, con andamento trasversale alle linee di massima pendenza, per la raccolta delle acque dei terreni sovrastanti, aventi di norma profondità superiore a quella delle lavorazioni di circa 10-15 cm, lunghezza non superiore a 200 m, interasse non superiore a 60 m, pendenza pari o superiore al 2-2,5% nei terreni argillosi e all 1% nei terreni sabbiosi; b) Solchi acquai aventi di norma profondità di 20-30 cm e interasse non superiore a 20 m, da tracciare dopo le operazioni di semina e che confluiscono nelle fosse livellari sottostanti. c) Strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, aventi di norma lunghezza non superiore a 200 m, interasse non superiore a 60 m, pendenza pari o superiore al 2-2,5% nei 2

terreni argillosi e all 1% nei terreni sabbiosi. Possono sostituire le fosse livellari. d) Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque entro i fossi principali o i corsi d acqua. e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde. (vedi Allegati 1 e 2). 5. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come pascoli e prati-pascoli, valgono le direttive di cui al comma 4. I solchi acquai, sempre in relazione all estensione dei fondi agricoli e alla loro posizione all interno del sottobacino, potranno essere tuttavia più frequentemente omessi o realizzati con interasse fino a 60m. 6. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come frutteti e vigneti, valgono le direttive di cui al comma 4, esclusi i solchi acquai di cui alla lettera b). 7. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come impianti arborei da legno e boschi di nuovo impianto, per i primi 4-5 anni valgono le direttive di cui al comma 4. A coltura consolidata gli interventi di regimazione possono essere limitati al mantenimento delle sole fosse livellari. 8. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati per pascoli, prati-pascoli, impianti arborei da legno e boschi di nuovo impianto, valgono le direttive specificate ai precedenti commi 5 e 7, ad eccezione delle distanze fra le fosse livellari che vanno di norma ridotte. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nuovo impianto andrà sempre realizzato l inerbimento degli interfilari. 9. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi all intero sottobacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati. 10. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo, limitatamente alla porzione di suolo con pendenze eccedente il 60%. Per gli accorgimenti da utilizzare bisogna far riferimento al comma 9 del medesimo articolo. 3

11. Qualora un evento meteorico arrechi danni a manufatti, infrastrutture, di proprietà pubblica o privata, o a proprietà altrui e le indicazioni suggerite non siano state messe in atto, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente. Art. 6 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili 1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane, sia attive che quiescenti, o su aree a potenziale movimento di massa individuate dal PRG vigente, fermo quanto già previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole, e quanto previsto per le aree, a rischio di frana, perimetrate dal Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dell Autorità dei Bacini Romagnoli di cui agli articoli 12, 12 bis e 12 ter (località Venzi, Borello e Montevecchio), le pratiche colturali devono essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale. 2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l infiltrazione delle acque nel sottosuolo: a) a monte e all esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti; b) all interno delle aree di frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell energia delle acque scolanti. (vedi Allegati 3, 4 e 5). 3. Fermo restando l obbligo di richiedere il prescritto nulla-osta all Autorità idraulica competente per le opere che ricadono all interno delle fasce di rispetto dei corsi d acqua demaniali previste dalla normativa vigente, la realizzazione di opere di regimazione idraulica all interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi all intero bacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati. 4

Art. 7 Disposizioni in materia di manutenzione dei fossi stradali e di deflusso delle acque I proprietari, gli utilizzatori a qualsiasi titolo del fondo frontista sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Sono inoltre tenuti a mantenere in efficienza, ove presenti, le opere di regimazione degli scarichi della rete di scolo superficiale quali valvole a clapet e/o ventole antirigurgito, sia per le opere in entrata, lato campagna, che in uscita lato fiume. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi debbono essere regimate in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi, alle pendici sottostanti ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo. Le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade dovranno essere mantenute in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale. I proprietari di fossi e/o canali privati sono obbligati a provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano anche in caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque. Particolare cura dovrà essere prestata alla manutenzione e pulizia dei ponticelli di attraversamento o delle tombinature, da tenere ben espurgate anche con l uso di canal-jet. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all anno e, occorrendo, anche più volte, a cure e spese dei proprietari. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto di sopprimere fossi e canali. I fossi di scolo interpoderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimati. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo come previsto dall art. 913 del C.C. È vietato condurre le acque dai campi sopra le strade e ivi abbandonarle, esse dovranno essere condotte lateralmente lungo la strada stessa mediante un fosso di 5

scolo ed allacciarle alla pubblica fognatura o al fosso stradale pubblico mediante idoneo manufatto composto da pozzetto di dimensioni minime di cm. 50x50x70 con chiusino in ghisa o cemento e ispezionabile e da tubazione di raccordo del diametro minimo di mm. 200. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali, è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali ovvero nelle scoline e nei canali di scolo. Titolo 3 Prescrizioni e divieti Art. 8 Fasce di rispetto Non è consentito alcun tipo di lavorazione del terreno in una fascia di larghezza non inferiore a 1 m misurata a partire dal ciglio superiore della scarpata sovrastante la sede stradale e dal piede inferiore della ripa sottostante la sede stradale medesima. Non è consentito alcun tipo di lavorazione del terreno in una fascia di larghezza non inferiore a 0.5 m misurata a partire dal ciglio esterno dei fossi adiacenti la sede stradale (vedi Allegato 6). Dette fasce dovranno essere mantenute inerbite, con l obbligo di eseguire almeno uno sfalcio all anno dopo il 15 agosto. I frontisti di fossi o corsi d acqua demaniali dovranno effettuare le arature e le coltivazioni in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata larga almeno m. 4 misurati a partire dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell argine. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita e lasciata libera da qualsiasi occupazione, seppur temporanea, per il passaggio dei mezzi d opera durante gli interventi di manutenzione idraulica o di emergenza. Nella fascia contigua da m 4 a m 10, a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell argine dei fossi o corsi d acqua pubblici, è vietata l aratura a profondità superiore a cm 50 (vedi Allegato 7). I frontisti di canali consorziali di bonifica dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia incolta inerbita larga almeno m. 2,0 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell argine del canale di bonifica. Oltre tale fascia e fino alla distanza di m. 5,0 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell argine del canale di bonifica potranno essere effettuate esclusivamente colture erbacee annuali. Colture di tipo ortivo o piantumazioni ad alto fusto potranno essere messe a dimora alla distanza minima di m. 5,0 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell argine del canale di bonifica. La fascia di m. 5,0 misurati a 6

partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell argine del canale di bonifica costituisce zona di rispetto del canale e deve essere mantenuta sempre priva di ostacoli per il libero transito dei mezzi consorziali (vedi Allegato 8). Art. 9 Divieti E vietato: - smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d acqua e fossi con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006; - depositare sul suolo pubblico ogni materiale risultante dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali; - procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti; - rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d acqua e scaricare residui di potature ed altre lavorazioni agricole nell alveo dei corsi d acqua; - realizzare stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni. - realizzare sbarramenti o altri interventi non regolarmente autorizzati che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nei fossi interpoderali e nei corsi d acqua demaniali. - nei canali di bonifica, realizzare opere difformi alle disposizioni del RD 368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale e, in generale, realizzare opere in alveo di qualunque natura, immissioni di acque o manufatti/piantumazioni nella fascia di tutela di 10 m. misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell argine del canale di bonifica, senza avere ottenuto preventiva Autorizzazione/Concessione dal Consorzio di bonifica. E fatto obbligo a chiunque di segnalare tempestivamente ogni possibile indizio di dissesto o principio di movimento franoso. Titolo 4 Norme finali Art. 10 Vigilanza Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale, dal Corpo di Polizia Provinciale e dal Corpo Forestale dello Stato e, per le violazioni di competenza regionale, dagli Agenti Accertatori della Regione Emilia Romagna nell ambito delle 7

specifiche funzioni in materia di difesa del suolo, risorse idriche e forestali loro attribuite dal provvedimento di nomina. Possono altresì procedere all accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti. Art. 11 Sanzioni Le inosservanze alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00. Tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte. Nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dal D.Lgs. n.285 del 30/04/1992. Nel caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D.Lgs. n.152/2006. Nel caso di accertata violazione nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e al R.D.L. 16/05/1926 n. 1126, sarà elevata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale. Nel caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 08/05/1904 n. 368, sarà applicato il regime sanzionatorio di cui al Titolo VI - Capo II della medesima norma. Nel caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 25/07/1904 n. 523, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalla medesima norma. Per l applicazione delle sanzioni suddette valgono le disposizioni della L. n. 689/81. Art. 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell atto deliberativo di approvazione. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate. Entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore, tutti i cittadini del territorio comunale devono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento. 8

Nel caso di terreni ricadenti su aree interessate da frane sia attive che quiescenti, le disposizioni del presente regolamento dovranno essere attuate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. 9

ALLEGATI 10

Collettore naturale o artificiale Art. 5 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie Fosse livellari Allegato 1 Solchi acquai Strada fosso Corso d acqua naturale 11

Art. 5 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie Fosse livellari Allegato 2 Solchi acquai Collettore naturale Corso d acqua 12

Stralcio P.R.G. Frane quiescenti Frane attive 13 Allegato 3 Art. 6 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

Art. 6 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili Deflusso acque superficiali Allegato 4 Fosso di guardia Corso d acqua Modellamento superficie Rete di fossi a spina di pesce 14

Art. 6 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili Stralcio P.R.G. Fosso di guardia Allegato 5 Fossi a spina di pesce 15

Art. 8 Fasce di rispetto da strade (in metri) 2,0 Strade statali e Provinciali 1,5 Strade Comunali Allegato 6 1,0 Strade vicinali 0,5 16

Art. 8 Fasce di rispetto da corsi d acqua Allegato 7 Corso d acqua Limite sponda 10 m 4 m Livello di piena Livello di magra Profondità aratura =< 0,50 m 17

canale consorziale Art. 8 Fasce di rispetto da canali consorziali di bonifica 2 m 5 m Allegato 8 Incolta / inerbita colture erbacee annuali colture ortive o piante ad alto fusto canale consorziale argine 2 m 5 m Incolta / inerbita colture erbacee annuali colture ortive o piante ad alto fusto 18