COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como



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COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI Art. 1 - Istituzione... 3 Art. 2 - Finalità e attribuzioni... 3 Art. 3 - Rapporti con le istituzioni... 4 CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA Art. 4 - Organi... 5 Art. 5 - L Assemblea Generale... 5 Art. 6 - Riunioni dell Assemblea... 5 Art. 7 - Consultazione telematica... 6 Art. 8 - Il Presidente... 7 Art. 9 - Il Vice-Presidente... 7 Art. 10 - Il Consiglio Direttivo... 7 CAPO III - FUNZIONAMENTO Art. 11 Adesione e Decadenza... 8 Art. 12 Prima riunione... 8 Art. 13 Sede... 8 Art. 14 Mezzi e Risorse economiche... 9 Art. 15 Modifiche dello Statuto... 9 Art. 16 Regolamenti... 9 Art. 17 - Pubblicità... 9 Art. 18 Disposizioni finali... 10

CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI Art. 1 - Istituzione E istituita dal Comune di Menaggio, con deliberazione del Consiglio Comunale n 49 del 26/11/2014, la Consulta Comunale dei Giovani, di seguito denominata Consulta, quale libera forma di partecipazione dei giovani all amministrazione locale e organismo permanente di coordinamento e sostegno delle politiche e delle attività rivolte ai giovani. La partecipazione alla Consulta è aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni, residenti nel Comune di Menaggio o quivi temporaneamente domiciliati per motivi di studio, lavoro o vacanza, che ne facciano richiesta compilando l apposito modulo di adesione online sul sito web comunale o sottoscrivendo il modulo cartaceo a disposizione presso gli uffici comunali, con ciò manifestando volontà e interesse al raggiungimento degli obiettivi della Consulta e integrale accettazione di quanto stabilito nel presente Statuto. Ai fini del presente articolo, gli studenti che frequentino la sede di Menaggio dell Istituto di Istruzione Superiore Statale Ezio Vanoni e i giovani villeggianti che dimorino in paese per un periodo superiore a 15 giorni l anno, anche non consecutivi, sono considerati domiciliati a Menaggio e possono partecipare alla Consulta. Art. 2 - Finalità e attribuzioni La Consulta è strumento di conoscenza delle realtà giovanili, con funzione di supporto e d impulso nelle scelte e nelle politiche amministrative riguardanti i giovani. E organo rappresentativo dei giovani che intendono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione d iniziative volte al benessere e al progresso sociale della popolazione giovanile e dell intera comunità di Menaggio. La Consulta è costituita con le seguenti finalità: - promuovere la conoscenza della condizione giovanile nel territorio comunale e sovracomunale e proporre l adozione di misure idonee alla soluzione delle problematiche giovanili; - favorire la partecipazione democratica dei giovani all amministrazione locale e la piena attuazione del loro diritto di cittadinanza; - stimolare la crescita tra i giovani del senso civico e di appartenenza alla comunità e lo sviluppo di un corretto rapporto fra giovani e istituzioni; - favorire il coordinamento degli interventi rivolti al mondo giovanile da istituzioni pubbliche, organizzazioni, associazioni e soggetti privati e del privato sociale; - diffondere la conoscenza di attività e programmi indirizzati ai giovani da enti, organizzazioni, associazioni e altri soggetti operanti su scala internazionale, nazionale e locale e diffondere le opportunità di scambio culturale e di crescita professionale per i giovani.

Nell ambito di tali finalità, la Consulta, tra l altro: a) concorre alla discussione e alla definizione delle politiche amministrative in materie inerenti il mondo giovanile, elaborando a tale fine documenti, progetti e proposte di delibera da sottoporre ai competenti organi dell Amministrazione Comunale; b) su richiesta dell Amministrazione Comunale, fornisce pareri preventivi su atti e provvedimenti che riguardino le problematiche giovanili; c) promuove studi, ricerche, progetti, incontri, dibattiti pubblici e altre iniziative; d) sviluppa, propone e organizza iniziative rivolte ai giovani e/o aperte a tutti i cittadini; e) favorisce l aggregazione e l associazionismo fra i giovani e il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali; f) promuove i rapporti permanenti con consulte, forum e associazioni giovanili in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale; g) propone alla Giunta Comunale, in fase di preparazione del bilancio annuale, uno o più interventi mirati ai giovani ed elabora annualmente un progetto d intervento per il mondo giovanile ritenuto prioritario, da sottoporre al Consiglio Comunale per la discussione e l eventuale approvazione. Art. 3 - Rapporti con le istituzioni La Consulta agisce in piena autonomia e in stretta collaborazione con l Assessore alle Politiche Giovanili, tendendo a coinvolgere nella propria attività tutti i giovani e i soggetti interessati (istituzioni, enti, associazioni, volontari) operanti nell ambito delle politiche giovanili. La Consulta è organo consultivo indipendente e collabora con il Consiglio Comunale, le Commissioni consiliari, il Sindaco, la Giunta e l Assessore alle Politiche Giovanili, formulando: a) pareri non vincolanti; b) proposte di deliberazioni; c) programmi, iniziative e altre attività specifiche. Pareri, proposte e iniziative sono comunicati dal Presidente della Consulta al Sindaco e all Assessore alle Politiche Giovanili, che le sottopone agli organi e ai dirigenti comunali competenti, anche ai fini dell apposizione dei prescritti pareri di regolarità. L Amministrazione Comunale acquisisce il parere, non vincolante, della Consulta sugli obiettivi e sui programmi riguardanti servizi delle politiche giovanili e, in generale, su tutti provvedimenti che interessino il mondo giovanile. Nel caso in cui ritenga di discostarsi da tale parere, l Amministrazione Comunale esplicita le ragioni del mancato accoglimento.

CAPO II ORGANI DELLA CONSULTA Art. 4 - Organi Sono organi della Consulta Comunale dei Giovani: - l Assemblea Generale; - il Presidente; - il Vice-Presidente; - il Consiglio Direttivo. Non possono ricoprire la carica di Presidente, Vice-Presidente e membro del Consiglio Direttivo della Consulta i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale. La funzione di componente degli organi della Consulta è svolta a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso. Art. 5 - L Assemblea Generale L Assemblea Generale della Consulta è composta da tutti i giovani che, avendone i requisiti, ne abbiano fatto validamente richiesta ai sensi dell art. 1 del presente Statuto. L Assemblea definisce finalità, obbiettivi, linee di indirizzo e priorità della Consulta, approva documenti, iniziative e proposte da sottoporre all Amministrazione Comunale, delibera sulle proposte presentate in Assemblea dal Consiglio Direttivo, approva il programma annuale delle attività della Consulta, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e, in generale, svolge tutte le attività e i compiti della Consulta non espressamente riservati ad altri organi dal presente Statuto. L Assemblea elegge il Presidente, il Vice-Presidente e il Consiglio Direttivo e può nominare al proprio interno gruppi di lavoro e commissioni di approfondimento o di programmazione, stabilendone compiti, obiettivi, priorità e modalità di funzionamento. Art. 6 - Riunioni dell Assemblea L Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che ve ne sia necessità, di regola almeno tre volte l anno con programmazione quadrimestrale, o in via straordinaria su richiesta del Sindaco, dell Assessore alle Politiche Giovanili o di un terzo dei suoi componenti. La riunione è convocata con avviso pubblico indicante l ora e il luogo di convocazione e gli argomenti da trattare, ma l Assemblea validamente riunita può discutere anche argomenti non indicati nell avviso di convocazione se i tre quarti dei presenti vi consentono; l avviso di convocazione è pubblicato sul sito web comunale almeno dieci giorni prima della riunione dell Assemblea e può essere diffuso attraverso altri canali informativi del Comune. Copia dell avviso è inviata per via telematica ai componenti

dell Assemblea che ne abbiano fatto richiesta al momento dell adesione o in seguito e abbiano comunicato il proprio indirizzo email o recapito telematico. L Assemblea si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. Il voto è espresso per alzata di mano, salvo che una diversa modalità di voto sia decisa dall Assemblea per l elezione delle cariche interne o in casi particolari. Ciascun componente dell Assemblea ha diritto a un voto e non è ammesso il voto per delega. Previa delibera dell Assemblea e con le regole da questa stabilite, potrà essere ammesso anche il voto espresso per via telematica da componenti della Consulta non presenti in Assemblea nel rispetto di quanto previsto all art. 7 per la consultazione telematica. L Assemblea è presieduta dal Presidente, su sua proposta, nomina un Segretario anche esterno con il compito di assistere il Presidente nella redazione dei verbali. La riunione dell Assemblea può svolgersi anche in più luoghi collegati telematicamente e/o in videoconferenza, alle seguenti condizioni: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; - che sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Possono sempre partecipare alle riunioni dell Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato e l Assessore alle Politiche Giovanili. Il Presidente può inoltre invitare di volta in volta a partecipare sulla base dei temi da trattare e senza diritto di voto, esperti, rappresentanti di Enti o associazioni, Consiglieri, Assessori, il Sindaco, il Segretario e/o funzionari comunali. Art. 7 - Consultazione telematica Le decisioni della Consulta, con l esclusione dell elezione degli organi statutari, oltre che dall Assemblea Generale possono essere adottate anche mediante consultazione online e/o sulla base del consenso espresso per via telematica dalla maggioranza dei componenti della Consulta (ovvero dal diverso quorum indicato di volta in volta per ciascuna consultazione), con strumenti idonei a garantire l univocità del voto e purché dall espressione di voto risulti con chiarezza l argomento oggetto della decisione e il contenuto del voto. La procedura di consultazione online e/o di acquisizione del consenso per via telematica non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun componente della Consulta il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti un adeguata informazione sull oggetto, i termini e le regole della consultazione.

Al fine di garantire la concreta operatività di quanto previsto nel presente articolo, la Consulta, con il supporto dell Amministrazione Comunale, potrà dotarsi di un apposita piattaforma software per la consultazione e la deliberazione online, promuovendone l utilizzo da parte dei suoi componenti. Art. 8 - Il Presidente Il Presidente è eletto dall Assemblea Generale fra i suoi componenti. E eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi dei presenti; in caso di mancato raggiungimento del quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane di età. Il Presidente resta in carica tre anni e non può essere rieletto più di una volta. Il Presidente è l organo responsabile della Consulta, convoca e presiede Assemblea e Consiglio Direttivo, fissa l ordine del giorno, facilita le comunicazioni all interno della Consulta, cura i rapporti con l Amministrazione Comunale e le Istituzioni e ha funzioni generali di rappresentanza della Consulta nei confronti dei soggetti esterni. Art. 9 - Il Vice-Presidente Il candidato che, nella votazione per l elezione di Presidente, ottiene il maggior numero di voti dopo il Presidente assume la carica di Vice-Presidente. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento del suo incarico e lo sostituisce in caso d assenza o impedimento. È membro di diritto del Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni. Art. 10 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, da due membri designati dai rappresentanti studenteschi dell Istituto di Istruzione Superiore Statale Ezio Vanoni e da sette membri eletti dall Assemblea Generale tra i suoi componenti con espressione di due preferenze, garantendo in ogni caso, a seguito dell elezione, la presenza nel Consiglio di almeno un terzo di componenti per ciascun genere. In caso di parità nella votazione, è eletto il candidato più giovane di età. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. Essi decadono dalla carica a seguito del compimento del trentunesimo anno d età, ai sensi dell art. 12, o dopo tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni del Consiglio. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, gli subentra nella carica il primo tra i candidati non eletti dall Assemblea; in assenza di candidati con i necessari requisiti, il consigliere mancante è eletto dall Assemblea. Il consigliere così subentrato rimane in carica fino al successivo rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, con un preavviso di almeno tre giorni salvi i casi di particolare urgenza, e svolge i seguenti compiti: - compie attività propositiva e d impulso nei confronti dell Assemblea Generale, proponendo deliberazioni da discutere e argomenti e iniziative da esaminare; - sviluppa e attua gli indirizzi e i programmi approvati dall Assemblea; - predispone i bilanci preventivo e consuntivo della Consulta da sottoporre all Assemblea Generale per approvazione; - redige e presenta annualmente all Amministrazione Comunale una relazione sulle attività svolte dalla Consulta nell anno di riferimento; - decide sui criteri di gestione economica e finanziaria della Consulta. Sindaco e Assessore alle Politiche Giovanili possono partecipare alle riunioni del Direttivo, senza diritto di voto. CAPO III FUNZIONAMENTO Art. 11 Adesione e Decadenza Fanno parte della Consulta tutti i giovani in possesso dei requisiti stabiliti dall art. 1 del presente Statuto, che abbiano validamente presentato la relativa domanda d adesione. La qualità di membro della Consulta e di componente dei suoi organi si perde automaticamente per decadenza allo spirare dell anno solare nel quale si è compiuto il trentunesimo anno d età. E fatta eccezione per il Presidente che, se eletto prima del compimento del trentunesimo anno di età, rimane in carica fino al termine naturale del proprio mandato. Art. 12 Prima riunione La prima riunione dell Assemblea per l elezione di Presidente e Consiglio Direttivo è convocata dal Sindaco o dall Assessore alle Politiche Giovanili entro due mesi dall istituzione della Consulta. Art. 13 Sede La sede della Consulta è provvisoriamente stabilita nella Casa Comunale di Menaggio. Le riunioni hanno luogo in locali messi a disposizione a titolo gratuito dall Amministrazione Comunale, che sosterrà tutti i relativi costi. La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati. L Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di assegnare alla Consulta altri spazi idonei e una sede indipendente, destinando a tale uso in tutto o in parte un diverso immobile comunale, in funzione delle concrete necessità che emergeranno dal funzionamento della Consulta.

Art. 14 Mezzi e Risorse economiche L Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta mezzi e strumenti necessari al suo regolare funzionamento, nei limiti stabiliti dalla Giunta Comunale e nel rispetto della normativa vigente, impegnando a tale fine le risorse stanziate dal Comune in un apposito capitolo del bilancio annuale. La Consulta, per il suo funzionamento amministrativo e per tutto quanto necessario al perseguimento dei suoi fini istituzionali, si avvale a titolo gratuito della collaborazione degli uffici comunali competenti. La Consulta trae le risorse economiche e finanziarie per lo svolgimento della propria attività: a) dai contributi stanziati dal Comune di Menaggio in apposito capitolo di bilancio a fronte di progetti e previsioni di spesa per ciò che concerne la vita istituzionale della Consulta stessa; b) eventuali contributi erogati da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti pubblici e/o soggetti privati, anche a titolo di liberalità; d) eventuali contributi dei componenti della Consulta; e) proventi derivanti da attività organizzate e/o svolte dalla Consulta o dai suoi componenti, non a scopo di lucro ma finalizzate all autofinanziamento. Ogni contributo deve essere regolarmente iscritto nel bilancio della Consulta, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall Assemblea e successivamente presentato all Amministrazione Comunale e reso pubblico. Art. 15 Modifiche dello Statuto Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente con delibera del Consiglio Comunale. L Assemblea Generale della Consulta può proporre al Consiglio Comunale, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei votanti, la modifica di articoli dello Statuto. Art. 16 Regolamenti La Consulta può regolamentare la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti dello Statuto Comunale e del presente Statuto, con apposite delibere e Regolamenti approvati dall Assemblea a maggioranza semplice su proposta del Consiglio Direttivo. Tali Regolamenti non necessitano di approvazione del Consiglio Comunale e possono essere modificati con delibere adottate dall Assemblea della Consulta a maggioranza semplice. Art. 17 - Pubblicità L Amministrazione Comunale pubblicizza le modalità di adesione alla Consulta e il suo funzionamento mediante appositi avvisi pubblicati sul sito web comunale e diffusi attraverso i canali informativi del Comune.

Art. 18 Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore e allo Statuto Comunale.