ASPETTI PRINCIPALI DEL DLgs 192/05 Principi e Valori Prestazionali nel regime transitorio A cura di Francesco Bianchi e Gaetano Fasano
Sul supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.192 del 19 agosto 2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia. Questo decreto riporta all articolo articolo 16 l abrogazione dell articolo 4, commi 1 e 2 della Legge 10/91. In conseguenza di questo, il DM 27 luglio 2005 risulterà abrogato dal 8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.192 del 19 agosto 2005. Notiamo che il Decreto Legislativo n. 192 è in linea con la direttiva europea 2002/91/CE, che propone, ad esempio, criteri di ottimizzazione sui singoli elementi dell edificio (limiti sui valori di trasmittanza) al posto del vecchio calcolo del Cd della Legge 10/91. DLgs 192/2005
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'enea, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni. 2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche. Legge 10/91 DLgs 192/2005 Art. 4. Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive. -
DLgs 192/2005 Art. 16. Abrogazioni e disposizioni finali 1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10: a) l'articolo 4, commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3. 2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: a) l'articolo larticolo 5, commi 1, 2 e 4; larticolo l'articolo 7, comma 7; larticolo l'articolo 8. 3. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria commercio e artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato. 4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
DLgs 192/2005 9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
DLgs 192/2005 Con atti successivi saranno aggiornati o definiti criteri generali, metodologie e requisiti per il contenimento dei consumi energetici in merito: alla prestazione energetica complessiva degli edifici alla progettazione e ristrutturazione degli edifici e degli impianti all installazione, esercizio e manutenzione e ispezione degli impianti di climatizzazione (in base all articolo 15, comma 2, della direttiva 2002/91/CE si prevede una proroga triennale per le ispezioni dei sistemi di climatizzazione estiva) ai requisiti professionali e ai criteri di accreditamento per la certificazione energetica degli edifici e l ispezione degli impianti.
AMBITI DI APPLICAZIONE integralmente a edifici di nuova costruzione e in caso di ristrutturazione completa di edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati con il rispetto di specifici parametri e livelli prestazionali in tutti gli altri casi di ristrutturazione di edifici, nell installazione e nella ristrutturazione degli impianti termici e nella sostituzione dei generatori di calore indipendentemente dalle dimensioni degli edifici e dall importanza delle ristrutturazioni Sono esclusi i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali riscaldati per esigenze di processo produttivo o utilizzando reflui energetici, i fabbricati vincolati dai beni culturali e del paesaggio e i fabbricati isolati di piccole dimensioni
CERTIFICAZIONE ENERGETICA Principi Generali Al termine della costruzione per gli edifici nuovi e in caso di ristrutturazione completa di edifici di superficie utile superiore a 1000 m 2 (a cura del costruttore) Successivamente in caso compravendita e locazione (a cura del proprietario e del locatore) L attestato, corredato da suggerimenti, è aggiornato ad ogni intervento energeticamente significativo e ha una validità massima di 10 anni L attestato viene affisso in luogo ben visibile negli edifici pubblici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati Linee guida nazionali: metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei cittadini (d intesa con la Conferenza Unificata sentito CNCU) L entrata in vigore in base all articolo 15, comma 2, della direttiva 91 /2002/CE è ritardato di un anno
CAMPI DI APPLICAZIONE Applicazione integrale Applicazione limitata Superficie utile > 1000 m2 < 1000 m2 Nuovi edifici (art.3 comma1) Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria NO (art.3, comma 2, punto a2) Ristrutturazione integrale dell involucro (art.3, comma 2, punto a1) Ampliamento > 20% volume intero edificio (art.3 comma 2, punto b) NO Ristrutturazione totale o parziale dell involucro o manutenzione straordinaria (art.3 comma 2, punto c1) Nuova installazione di impianti termici (art.3 comma 2, punto c2) Sostituzione generatori di calore (art.3 comma 2, punto c3)
Esercizio e manutenzione impianti termici (Art. 7) Al termine delle operazioni di manutenzione e controllo l operatore redige un rapporto tecnico da rilasciare al proprietario dell impianto (conduttore, amministratore o terzo) Conformità delle opere (Art. 8) La conformità delle opere al progetto viene asseverata dal Direttore Lavori e presentata al Comune a fine lavori In mancanza di tale atto il Comune non accetta la dichiarazione di fine lavori
Se non sono rispettati i valori di fabbisogno energetico indicati in tabella, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso, attribuendo all'edificio o porzione interessata il valore limite massimo applicabile al caso specifico. La medesima semplificazione può essere adottata per edifici realizzati con strutture verticali opache di trasmittanza superiore ai limiti stabiliti fino ad un massimo del 30%, purché si adottino contemporaneamente chiusure trasparenti di trasmittanza inferiore almeno del 30% rispetto ai limiti stabiliti dal decreto. Rapporto di forma LIMITI AL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA Valori in Kwh/m 2 anno Zona climatica dell edificio 3000 A B C D E F fino a oltre S/V 600 601 900 901 1400 1401 2100 2101 3000 GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG < 0,2 10 10 15 15 25 25 40 40 55 55 > 0,9 45 45 60 60 85 85 110 110 145 145
Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture verticali opache espressa in W/m 2 K Zona climatica Dall 1 gennaio 2006 Dall 1 gennaio 2009 U (W/m 2 K) U (W/m 2 K) A 0,85 0,72 B 0,64 0,54 C 0.57 0.46 D 0,50 0,40 E 0,46 0,37 F 0,44 0,35 VALORI DI U -OPACO Tabella 3. Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture F 0,41 0,33 orizzontali opache espressa in W/m 2 K Zona climatica Dall 1 gennaio 2006 Dall 1 gennaio 2009 U (W/m 2 K) U (W/m 2 K) A 0,80 0,68 B 0,60 0,51 C 0,55 0.44 D 0,46 0,37 E 0,43 0,34
VALORI DI TRASMITTANZA INFISSI Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m 2 K Dall 1 gennaio 2006 Dall 1 gennaio 2009 Zona climatica U (W/m 2 K) U (W/m 2 K) A 5,5 5,0 B 4,0 3,6 C 3,3 3,0 D 3,1 2,8 E 2,8 2,5 F 2,4 2,2
VALORI DI TRASMITTANZA VETRO Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m 2 K Dall 1 gennaio 2006 Dall 1 gennaio 2009 Zona climatica U (W/m 2 K) U (W/m 2 K) A 5,0 5,0 B 4,0 3,0 C 3,0 2,3 D 2,6 2,1 E 2,4 1,9 F 2,3 1,6
ASPETTI PER GLI IMPIANTI Nel caso di sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia qualora coesistano le seguenti condizioni: a) i nuovi generatori siano dotati della marcatura di rendimento energetico pari a tre o quattro stelle; b)latemperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non > a 60 C; c) siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente; d) nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 35 kw, siano installati nuovi generatori di potenza nominale del focolare non superiore del 10% a quella dei generatori che vengono sostituiti. E resa obbligatoria la termoregolazione
RENDIMENTO MEDIO STAGIONALE IMPIANTI Rendimento globale medio stagionale dell impianto termico dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kw. η g = (75 + 3 log Pn) %
PROBLEMI ATTUAZIONE Necessità di definire e completare il quadro normativo Definire metodi procedure criteri indicatori e standards armonizzati a livello Nazionale e con quelli della UE Contenuti e format dell attestato di certificazione Sviluppare e promuovere strumenti semplificati di certificazione specie per l esistente Raccomandazioni Individuare incentivi e premialità Adeguare gli strumenti urbanistici Costo dell attestato Qualificazione ed accreditamento dei professionisti certificatori
CONCLUSIONI Il MAP ha attivato dei gruppi di lavoro con il compito di definire e proporre le norme tecniche per l attuazione di quanto previsto nel decreto Le Regioni si stanno organizzando per legiferare I paesi UE e la Commissione stanno lavorando in tal senso C è molto lavoro da fare e le complessità sono elevate Aggiornamento e crescita professionale sono delle necessità Promozione e diffusione della conoscenza e della informazione sono delle priorità