Regolamento quadro. GEMINI Sammelstiftung



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1.1 Generalità Basi dell assicurazione Cerchia di persone Anno assicurativo 1

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Regolamento quadro GEMINI Sammelstiftung Valido dal 1 gennaio 2012

Fa fede la versione originale in tedesco.

Indice A Basi e struttura 5 1 Nome e scopo 5 2 Struttura della previdenza 5 3 Affiliazione alla fondazione 6 4 Accantonamenti attuariali 7 5 Fondo di compensazione 7 B Disposizioni generali 8 6 Persone assicurate, condizioni di affiliazione 8 7 Verifica dello stato di salute, riserva di erogazione delle prestazioni 9 8 Età, età di pensionamento 10 9 Inizio e fine dell assicurazione 10 10 Salario annuo assicurato 11 C Finanziamento 13 11 Contributi 13 12 Capitale di risparmio 14 13 Capitale di risparmio straordinario 14 14 Versamenti del datore di lavoro 15 15 Interessi 15 16 Addebiti e accrediti 16 17 Prestazione d entrata, riscatto di prestazioni supplementari 16 D Prestazioni di vecchiaia 18 18 Rendita di vecchiaia 18 19 Capitale di vecchiaia 19 20 Rendita transitoria AVS 19 21 Rendita per i figli di pensionati 20 E Prestazioni in caso d invalidità 21 22 Rendita d invalidità 21 23 Rendita per i figli di invalidi 22 F Prestazioni in caso di decesso 23 24 Rendita per il coniuge 23 25 Partner registrato superstite 24 26 Rendita per il partner 24 27 Rendita al coniuge divorziato 25 28 Rendita per gli orfani 25 29 Capitale in caso di decesso 26 G Prestazioni d uscita 27 30 Esigibilità delle prestazioni d uscita 27 31 Importo delle prestazioni d uscita 27 32 Impiego della prestazione d uscita 28 33 Verificarsi di un evento assicurato dopo l uscita 29 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 3

Indice H Divorzio e finanziamento della proprietà d abitazione 30 34 Divorzio o scioglimento di una unione domestica registrata 30 35 Prelievo anticipato o costituzione in pegno 30 per il finanziamento della proprietà d abitazione (PPA) I Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni 32 36 Coordinamento delle prestazioni previdenziali 32 37 Cessione, costituzione in pegno e compensazione 34 38 Adeguamento al rincaro delle rendite in corso 34 39 Disposizioni comuni 34 40 Lacune nel regolamento, controversie 35 41 Priorità della LPP, garanzia 35 42 Liquidazione parziale, risoluzione di una convenzione di adesione 35 J Organizzazione, amministrazione e controllo 36 43 Organi della fondazione 36 44 Direzione operativa, esercizio 36 45 Obbligo d informazione e di notifica 37 46 Obbligo di riservatezza 37 47 Equilibrio finanziario, misure di risanamento 38 K Disposizioni transitorie e finali 39 48 Entrata in vigore, modifiche 39 49 Disposizioni transitorie 39 L Abbreviazioni e terminologie 40 Appendice 1 43 Aliquote di conversione di cui alla cifra 18.7 Appendice 2 44 Aliquote di conversione di cui alla cifra 18.8 Appendice 3 45 Riscatto della rendita transitoria AVS 4 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro

A Basi e struttura di previdenza 1 Nome e scopo 1.1 Con il nome «GEMINI Sammelstiftung zur Förderung der Personalvorsorge» (di seguito «fondazione») è costituito un istituto di previdenza registrato ai sensi dell art. 80 segg. CC, dell art. 331 CO e dell art. 48 LPP. Nell ambito della fondazione è costituito per ogni datore di lavoro affiliato un proprio istituto previdenziale, la cui finalità è la tutela degli assicurati e dei loro superstiti contro le conseguenze economiche della perdita di guadagno a seguito di vecchiaia, invalidità e decesso, secondo le disposizioni del diritto federale (LPP, LFLP e rispettive ordinanze) nonché in conformità al presente regolamento e al piano di previdenza concordato. 1.2 La fondazione partecipa all attuazione della previdenza obbligatoria ed è pertanto iscritta al registro della previdenza professionale ai sensi dell art. 48 LPP. Essa garantisce le prestazioni minime previste dalla LPP e adempie completamente alle disposizioni di quest ultima. La fondazione è soggetta alla vigilanza prevista dalla legge. 1.3 La fondazione è affiliata al Fondo di garanzia LPP e lo finanzia tramite contributi per ciascun istituto di previdenza. 1.4 I rischi assicurati in caso di decesso e invalidità possono essere in parte o completamente riassicurati presso una società di assicurazioni sulla vita, soggetta alla vigilanza della FINMA o della FMA del Liechtenstein. In questo caso, la fondazione riveste sia il ruolo di assicurata sia di unica avente diritto. 1.5 I rapporti giuridici tra gli assicurati e i datori di lavoro affiliati, da una parte, e la fondazione, dall altra, sono disciplinati dal presente regolamento e dal piano di previdenza dei singoli istituti previdenziali. Per i datori di lavoro affiliati si applicano inoltre le disposizioni della convenzione di adesione. Le prestazioni della fondazione corrispondono a quanto concordato nel piano di previdenza, ma non possono scendere al disotto delle disposizioni della LPP. 2 Struttura della previdenza 2.1 La fondazione gestisce per ciascun datore di lavoro a essa affiliato uno o più istituti di previdenza separati, con almeno un piano di previdenza. 2.2 Per ciascun istituto di previdenza viene istituita una commissione di previdenza, composta pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, e si compila un conto annuale separato (bilancio, conto economico e appendice). GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 5

A Basi e struttura di previdenza 2.3 La fondazione, oltre agli istituti di previdenza dei singoli datori di lavoro, gestisce un istituto di previdenza per le rendite. In questo istituto di previdenza vengono gestite le rendite di vecchiaia, dei pensionati, le rendite per i figli e per i superstiti dei datori di lavoro affiliati che non gestiscono tali rendite nell ambito del loro proprio istituto di previdenza (cifra 2.4). Per l istituto di previdenza Rendite viene compilato un conto annuale separato (bilancio, conto economico e appendice). 2.4 Le rendite di vecchiaia, dei pensionati, per i figli e per i superstiti con inizio prima del 1 gennaio 2005 sono riassicurate adeguatamente presso una compagnia di assicurazioni sulla vita provvista della necessaria concessione. Le rendite di vecchiaia, dei pensionati, per i figli e per i superstiti dei beneficiari di rendita di vecchiaia con inizio a partire dal 1 gennaio 2005 sono gestite all interno dell istituto di previdenza Rendite, se la convenzione di adesione non prevede una gestione all interno dell istituto di previdenza del datore di lavoro affiliato. Le rendite per gli invalidi e i figli degli invalidi sono gestite all interno dell istituto di previdenza del datore di lavoro affiliato. 3 Affiliazione alla fondazione 3.1 L affiliazione di un datore di lavoro avviene con la firma della convenzione di adesione da parte della fondazione, comunque non prima del momento stabilito per l affiliazione stessa. In tale convenzione sono regolati i diritti e gli obblighi delle parti. Il datore di lavoro aderente ha le seguenti possibilità di scelta: tutti i destinatari (assicurati attivi e beneficiari di rendita) vengono gestiti all interno dell istituto di previdenza; solo gli assicurati attivi, nonché gli invalidi e i figli degli invalidi, vengono gestiti all interno dell istituto di previdenza. 3.2 L affiliazione di un datore di lavoro decade con la disdetta ordinaria secondo le disposizioni della convenzione di adesione. I diritti di partecipazione dei datori di lavoro sono regolati nella convenzione di adesione. 3.3 Se le rendite per gli invalidi e per i figli degli invalidi in caso di scioglimento della convenzione di adesione da parte della fondazione non possono essere trasferite insieme agli assicurati attivi a un nuovo istituto di previdenza, tali rendite passano all istituto di previdenza rendite. In caso di insolvenza del datore di lavoro affiliato, le rendite per gli invalidi e per i figli degli invalidi vengono trasferite all istituto di previdenza Rendite. 6 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro

A Basi e struttura di previdenza 4 Accantonamenti attuariali 4.1 Per garantire il finanziamento e a compensazione di oscillazioni nell andamento attuariale del rischio, si costituiscono degli accantonamenti attuariali. Tali accantonamenti possono essere costituiti a livello di fondazione o a livello di istituto di previdenza. 4.2 Scopo e struttura degli accantonamenti attuariali sono definiti nel regolamento per la costituzione di riserve e accantonamenti. 5 Fondo di compensazione 5.1 A compensazione delle oscillazioni nella struttura del patrimonio e del grado di copertura dell istituto di previdenza Rendite, nonché per coprire i costi generati a livello di fondazione, quest ultima gestisce un proprio fondo di compensazione. Per la compensazione delle fluttuazioni nell istituto di previdenza Rendite si considera se i beneficiari sono gestiti dall istituto di previdenza del datore di lavoro affiliato o a livello di fondazione. 5.2 La soglia massima di accumulazione per il fondo di compensazione è fissata dal Consiglio di fondazione. 5.3 Se il fondo di compensazione presenta un disavanzo, il Consiglio di fondazione deve ripristinare l equilibrio finanziario a carico del reddito patrimoniale di tutti gli istituti di previdenza. In ciò si considera se i datori di lavoro gestiscono i beneficiari di rendita nel loro proprio istituto di previdenza. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 7

B Disposizioni generali 6 Persone assicurate, condizioni di affiliazione 6.1 Con l inizio del rapporto di lavoro sono tenuti ad aderire all istituto di previdenza di un datore di lavoro affiliato tutti i collaboratori la cui ammissione è prevista nel rispettivo piano di previdenza. 6.2 Non vengono affiliati all istituto di previdenza: i collaboratori che non hanno ancora compiuto il 17 anno di età; i collaboratori che hanno già raggiunto o superato l età ordinaria di pensionamento; i collaboratori il cui salario annuo non supera l importo fissato o dal piano di previdenza come soglia di affiliazione. Per le persone parzialmente invalide, tale importo viene ridotto proporzionalmente al grado d invalidità; i collaboratori che hanno un contratto di lavoro di durata massima pari a 3 mesi. Qualora il contratto di lavoro venga prolungato oltre i 3 mesi, i collaboratori sono assicurati a partire dal momento in cui è stato convenuto tale prolungamento (con riserva di quanto disposto alla cifra 6.3); i collaboratori che lavorano come attività secondaria e sono già soggetti all assicurazione obbligatoria per un attività principale o che come attività principale esercitano un attività lucrativa indipendente. Il piano di previdenza può prevedere condizioni diverse; le persone con un grado d invalidità di almeno il 70% ai sensi dell AI; i collaboratori che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi lavoreranno in modo permanente e dispongono all estero di una copertura assicurativa sufficiente, a condizione che richiedano l esenzione dall affiliazione alla fondazione; le persone che restano provvisoriamente assicurate presso il precedente istituto di previdenza ai sensi dell art. 26a LPP. 6.3 I collaboratori con contratti a tempo determinato vengono affiliati all istituto di previdenza se: il rapporto di lavoro viene prolungato senza interruzione oltre i 3 mesi: in questo caso, il collaboratore viene assicurato dal momento in cui è stato concordato il prolungamento; più assunzioni consecutive superano complessivamente i 3 mesi con interruzioni non superiori ai 3 mesi. In questo caso il collaboratore è assicurato a decorrere dall inizio del quarto mese complessivo di lavoro. Tuttavia, se precedentemente alla prima entrata al lavoro era stata concordata una durata del rapporto di lavoro superiore ai 3 mesi, il collaboratore è assicurato dall inizio del rapporto di lavoro stesso. 6.4 Qualora il salario annuo scenda al di sotto dell importo definito come soglia di adesione e una persona non sia pertanto più soggetta all obbligo di assicurazione, al più tardi entro 2 anni è dovuta una prestazione d uscita. 6.5 La fondazione non gestisce alcuna assicurazione facoltativa per i collaboratori a tempo parziale per la parte del salario che essi percepiscono da altri datori di lavoro. 8 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro

B Disposizioni generali 6.6 La fondazione non gestisce alcuna assicurazione per i collaboratori il cui rapporto di lavoro sia cessato senza diritto a prestazioni. Su richiesta del datore di lavoro, la commissione di previdenza può tuttavia decidere di proseguire il rapporto previdenziale per una persona assicurata il cui rapporto di lavoro sia cessato. Tale rapporto previdenziale dev essere disciplinato con un apposito contratto tra l istituto di previdenza e la persona assicurata esternamente. La durata dell assicurazione esterna è limitata a un massimo di 2 anni. 6.7 Per le vacanze non retribuite, l assicurazione rimane in vigore senza variazioni, se per la durata delle vacanze i contributi continuano a essere versati senza riduzioni. Se invece il pagamento dei contributi viene interrotto, la copertura assicurativa perdura solo per il primo mese dopo l ultimo versamento contributivo; successivamente, se si verifica un caso di previdenza, vi è diritto alla prestazione d uscita e ai rispettivi interessi. Nel piano di previdenza è possibile concordare disposizioni diverse. 7 Verifica dello stato di salute, riserva di erogazione delle prestazioni 7.1 Per i collaboratori in fase di assunzione deve essere rilasciata una dichiarazione sullo stato di salute. Se il collaboratore non ha piena capacità al lavoro, se percepisce una rendita AI o se il massimale necessario supera la soglia massima fissata dal Consiglio di fondazione, la direzione operativa può esigere che il collaboratore si sottoponga a una visita presso il medico di fiducia della fondazione, a spese della fondazione stessa, e che il rispettivo certificato medico sia consegnato alla fondazione. 7.2 Qualora alle domande poste non vengano date risposte o siano date risposte non veritiere, la fondazione, entro il termine di 4 settimane dal momento in cui è venuta a conoscenza della violazione dell obbligo di notifica, può recedere dal contratto. Tale recesso non concerne gli altri assicurati. In caso di recesso dal contratto, i diritti della persona assicurata si limitano alle prestazioni minime LPP. 7.3 Qualora la visita medica evidenzi un grado di rischio più elevato, sull erogazione delle prestazioni di rischio la direzione operativa può formulare, su raccomandazione del medico di fiducia ed entro un termine di 4 settimane dal ricevimento del certificato medico, una riserva per motivi di salute. Tale riserva può tuttavia avere una durata massima di 5 anni a decorrere dall entrata nell istituto di previdenza. Qualora durante il periodo di riserva si verifichi un evento assicurato la cui causa sia tra i motivi della riserva, le prestazioni di rischio a carico dell istituto di previdenza vengono ridotte a vita. 7.4 Sulle prestazioni previdenziali maturate con la prestazione d uscita conferita non viene formulata alcuna riserva per motivi di salute, a meno che ve ne fosse già una espressa dal precedente istituto di previdenza. In tal caso è tuttavia necessario computare il periodo di riserva già trascorso presso il precedente istituto di previdenza. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 9

B Disposizioni generali 7.5 Qualora si verifichi un evento assicurato prima della visita medica, l istituto di previdenza ha diritto di limitare eventuali prestazioni di rischio a quelle minime LPP, se l evento è riconducibile a malattie o a conseguenze di infortuni dei quali il collaboratore soffriva già prima dell affiliazione all istituto di previdenza o per le quali è soggetto a ricadute a seguito di patologie preesistenti, nonché per malattie e infermità in corso. 7.6 Qualora al momento dell affiliazione all istituto di previdenza una persona non sia pienamente capace al lavoro, senza tuttavia risultare invalida ai sensi della LPP, e la causa di tale incapacità al lavoro porti all invalidità o al decesso entro i termini determinanti ai sensi della LPP, non sussiste alcun diritto a eventuali prestazioni, se l incapacità al lavoro era inferiore al 20%. 8 Età, età di pensionamento 8.1 L età per la determinazione dei contributi di risparmio è pari alla differenza tra l anno civile in corso e l anno di nascita. 8.2 L età di pensionamento è fissata nel piano di previdenza. Un pensionamento anticipato, totale o parziale, con totale o parziale cessazione dell attività lucrativa, oppure un rinvio del pensionamento in caso di prosecuzione dell attività lucrativa, è possibile nell ambito del piano di previdenza. 8.3 Il diritto alle prestazioni di vecchiaia si costituisce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell età di pensionamento. 9 Inizio e fine dell assicurazione 9.1 A decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del 17 anno di età i collaboratori sono assicurati con la preassicurazione per i rischi d invalidità e decesso. Dal 1 gennaio successivo al compimento del 24 anno di età i collaboratori sono assicurati con l assicurazione ordinaria. Nel piano di previdenza, salvi i limiti delle disposizioni di legge, possono essere fissati limiti di età diversi. 9.2 La copertura assicurativa decorre dall inizio del rapporto di lavoro. Per le persone che continuano a essere assicurate provvisoriamente presso il precedente istituto di previdenza ai sensi dell art. 26a LPP, il rapporto di previdenza sorge il primo giorno successivo alla scadenza dell assicurazione provvisoria. 9.3 L ammissione avviene non prima della data in cui si sono costituiti i presupposti per l assicurazione. 9.4 L assicurazione termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro, se non si è verificato alcun caso di previdenza. 10 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro

B Disposizioni generali 9.5 Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata continua a beneficiare per un mese della copertura per i rischi di decesso e invalidità. Qualora tale persona sia assoggettata a un nuovo rapporto previdenziale prima della decorrenza di tale termine, l obbligo di prestazioni passa al nuovo istituto di previdenza. 10 Salario annuo assicurato 10.1 Il salario annuo AVS corrisponde al salario annuo LPP. Nel determinare il salario annuo devono essere considerati i principi seguenti: le componenti salariali di natura transitoria o non ricorrente vengono escluse (v. cifra 10.2); le indennità in natura sono equiparate al salario ai sensi delle disposizioni dell AVS; eventuali perdite di salario a seguito di malattia, infortunio o servizio militare non sono deducibili; per attività che comportino un grado di occupazione e un salario che possono variare in misura elevata, il salario annuo può essere determinato in modo forfetario in base al salario medio del rispettivo gruppo professionale. 10.2 Salvo diverse disposizioni nel piano di previdenza, si considerano componenti salariali transitorie o non ricorrenti, che come tali non vengono conteggiate secondo la cifra 10.1: gli indennizzi per gli straordinari; i supplementi per i giorni festivi; i premi di anzianità e fedeltà; i conferimenti del datore di lavoro per circostanze speciali quali il matrimonio, il superamento di esami ecc.; i diritti d opzione su azioni possedute dai collaboratori. 10.3 Nel piano di previdenza può: essere esclusa l assicurazione del bonus; essere previsto un trattamento speciale per l assicurazione del bonus. 10.4 L importo salariale annuo massimo, bonus compreso, è fissato nel piano di previdenza. Non può superare l importo della rendita di vecchiaia massima AVS moltiplicata per 30. 10.5 Ai fini del coordinamento delle prestazioni di previdenza con quelle dell AVS/AI può essere introdotto un importo di coordinamento. Tale importo e fissato nel piano di previdenza. 10.6 Il salario annuo assicurato è indicato nel piano di previdenza e corrisponde a un salario annuo ridotto di un eventuale importo di coordinamento. 10.7 Il salario annuo è definito per l intero anno. In caso di inizio in corso d anno, l importo viene proiettato sull anno intero. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 11

B Disposizioni generali 10.8 Il salario annuo viene adeguato il 1 gennaio di ogni anno all importo effettivo, tenendo conto di eventuali variazioni concordate per l anno entrante. In caso di adeguamenti salariali dovuti a modifiche del grado di occupazione, il salario annuo viene adeguato alla nuova situazione anche in corso d anno civile. Per le persone completamente o parzialmente incapaci al lavoro non sono tuttavia previsti adeguamenti. Qualora si verifichi un evento assicurato, gli adeguamenti eventualmente non dovuti vengono revocati. Se l aumento del salario comporta un aumento delle prestazioni, trova applicazione per analogia la cifra 7. 10.9 Per le persone con invalidità parziale, la soglia massima del salario annuo assicurabile, l importo di coordinamento e il salario minimo devono essere ridotti, adeguandoli al grado d invalidità. Nel piano di previdenza può essere previsto che la soglia massima del salario assicurabile e l importo di coordinamento delle persone impiegate a tempo parziale sia adeguato al grado di occupazione. 10.10 Per le persone assicurate che ai sensi della cifra 22 percepiscono una rendita di un quarto, di metà o di tre quarti, la previdenza viene suddivisa in una quota invalidità (passiva), corrispondente alla frazione di rendita e non sottoposta ad adeguamenti salariali, e in una quota attiva, corrispondente al grado di attività lucrativa; su tale quota attiva sono possibili adeguamenti salariali ai sensi di questa cifra. 10.11 In caso di riduzione salariale, l ultimo salario assicurato presso l istituto di previdenza può essere conservato al più tardi sino all età di pensionamento prevista dal piano di previdenza, se la persona assicurata ha compiuto almeno 58 anni, il salario viene ridotto non oltre la metà e la persona assicurata versa i contributi per la differenza tra il salario precedente e quello attuale, sia quelli propri, sia quelli del datore di lavoro. Un eventuale partecipazione del collaboratore è regolata nel piano di previdenza. 12 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro

C Finanziamento 11 Contributi 11.1 L obbligo di versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata decorre dal giorno di ammissione all istituto di previdenza. 11.2 L obbligo di versamento dei contributi termina: con l uscita dall istituto di previdenza; con la maturazione della totalità delle prestazioni di vecchiaia; alla fine del mese in cui si è verificato il decesso; alla scadenza del termine di attesa per l esonero dai contributi, salvo diversa disposizione nel piano di previdenza, in ogni caso non oltre il raggiungimento dell età di pensionamento. 11.3 I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti componenti: contributo di risparmio; contributo supplementare. 11.4 I contributi di risparmio sono destinati alla costituzione del capitale di risparmio. Se nel piano di previdenza è prevista la scelta tra diverse opzioni, la persona assicurata, all entrata nella fondazione o all inizio di un anno civile, deve scegliere tra le opzioni di risparmio secondo le disposizioni del piano stesso. Sono possibili non più di 3 varianti. 11.5 I contributi supplementari vengono utilizzati per finanziare: la copertura del rischio di decesso, invalidità e longevità; le rendite transitorie AVS, se il finanziamento avviene collettivamente secondo le disposizioni del piano di previdenza; i contributi al fondo di garanzia; le spese amministrative e gli altri costi; una diversa aliquota di conversione prevista nel piano di previdenza rispetto a quella di cui in appendice 1 al presente regolamento. 11.6 Il Consiglio di fondazione o la commissione di previdenza possono adeguare l importo dei contributi supplementari in funzione delle mutate circostanze. 11.7 L ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata è fissato nel piano di previdenza. Su singole quote di reddito assicurate possono essere fissati contributi differenti. Ciò vale in particolare anche per un eventuale bonus, sul quale possono essere fissati contributi specifici separati. I contributi del datore di lavoro devono essere sempre almeno pari al totale dei contributi di tutte le persone assicurate nell istituto di previdenza. Nel piano di previdenza può essere previsto che i contributi su singole componenti del salario siano prelevate sotto forma di una tantum. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 13

C Finanziamento 11.8 Il datore di lavoro è tenuto a versare alla fondazione l importo complessivo dei contributi. Egli detrae dal salario della persona assicurata la quota a carico di quest ultima. I contributi devono essere versati secondo le modalità previste dalla convenzione di adesione. In caso di ritardo nei versamenti da parte del datore di lavoro, la fondazione applica un interesse di mora in virtù dell art. 104 CO, pari al 5%. Il datore di lavoro versa i suoi contributi da fondi propri o da riserve per i contributi dei collaboratori appositamente costituite. 11.9 In caso d invalidità totale, i contributi di risparmio vengono ancora accreditati al capitale di risparmio in base al salario annuo precedente al verificarsi dell incapacità al lavoro, sino all età di pensionamento. In caso d invalidità parziale, il capitale di risparmio viene suddiviso in una quota invalidità (passiva) e una quota attiva. La quota invalidità viene gestita come un invalidità totale, la quota attiva viene gestita come per una persona assicurata attiva. 12 Capitale di risparmio 12.1 Per ciascuna persona assicurata si costituisce un capitale di risparmio, che si compone come segue: contributi di risparmio della persona assicurata e del datore di lavoro; prestazioni d uscita provenienti da rapporti di previdenza precedenti; versamenti per il riscatto di prestazioni regolamentari totali; interessi. 13 Capitale di risparmio straordinario 13.1 Le persone assicurate possono costituire un capitale di risparmio straordinario, formato dalle seguenti componenti: conto «riscatto per pensionamento anticipato»; conto «riscatto della rendita transitoria AVS»; conto «versamenti bonus». 13.2 Sul conto «riscatto per pensionamento anticipato» vengono accreditati: versamenti della persona assicurata per il riscatto delle riduzioni di rendita in caso di pensionamento anticipato; interessi. 13.3 Sul conto «riscatto della rendita transitoria AVS» vengono accreditati: i versamenti della persona assicurata per il prefinanziamento della rendita transitoria AVS; interessi. 13.4 Sul conto «versamenti bonus» vengono accreditati i contributi per i bonus definiti nel piano di previdenza e gli interessi. 14 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro

C Finanziamento 14 Versamenti del datore di lavoro 14.1 Nel piano di previdenza può essere previsto che il datore di lavoro contribuisca al riscatto delle prestazioni regolamentari o del pensionamento anticipato, oppure al finanziamento della rendita transitoria AVS. 15 Interessi 15.1 Il Consiglio di fondazione fissa ogni anno la rendita netta delle strategie d investimento della fondazione. La rendita netta determina il dividendo della fondazione a favore degli istituti di previdenza. 15.2 Il tasso d interesse corrisposto sui capitali di risparmio nell esercizio precedente per le persone ancora assicurate al 1 gennaio dopo il termine dell esercizio, viene fissato annualmente dalla commissione di previdenza, secondo le disposizioni della cifra 15.3, sulla base della situazione finanziaria dell istituto di previdenza. La commissione di previdenza può corrispondere su tutti i capitali di risparmio lo stesso tasso d interesse, oppure può decidere che sul capitale di risparmio sovraobbligatorio sia corrisposto un interesse inferiore rispetto al tasso minimo LPP. Un tasso d interesse maggiore può essere corrisposto se vi sono sufficienti riserve di fluttuazione. 15.3 Il tasso d interesse corrisposto sui capitali di risparmio per le uscite e i pensionamenti nell anno in corso è fissato dal Consiglio di fondazione (tasso d uscita). Le commissioni di previdenza degli istituti di previdenza affiliati possono decidere di corrispondere sul capitale di risparmio sovraobbligatorio un tasso d interesse inferiore a quello minimo LPP o un tasso superiore al tasso d uscita, se l istituto di previdenza dispone di sufficienti riserve di fluttuazione. Il tasso d uscita nonché un eventuale tasso d interesse maggiore vanno a carico dell istituto di previdenza. 15.4 Sull avere di vecchiaia LPP viene corrisposto almeno il tasso d interesse LPP. Qualora l istituto di previdenza presenti una sottocopertura (riserva di fluttuazione negativa), sul capitale di risparmio individuale degli assicurati può essere corrisposto un tasso d interesse più basso, se il capitale di risparmio a fine esercizio supera l avere di vecchiaia LPP remunerato con il tasso d interesse LPP. In caso contrario, il capitale di risparmio individuale dell assicurato dev essere integrato al più tardi al momento dell uscita o del pensionamento, portandolo al livello dell avere di vecchiaia LPP secondo un calcolo di conformità. 15.5 Qualora venga conferita una prestazione d uscita o eseguito un riscatto, se si verifica un caso di previdenza o se la persona assicurata esce dalla fondazione in corso d anno, gli interessi maturati nell anno in corso vengono calcolati pro rata temporis. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 15

C Finanziamento 16 Addebiti e accrediti 16.1 Gli addebiti a seguito di un prelievo anticipato PPA o di versamenti a compensazione per divorzio vanno a carico del capitale di risparmio o rispettivamente del capitale di risparmio straordinario, nell ordine seguente: conto «riscatto per pensionamento anticipato»; conto «riscatto della rendita transitoria AVS»; conto «versamenti bonus»; capitale di risparmio. 16.2 I rimborsi di prelievi anticipati PPA o i riscatti a seguito di divorzio e i versamenti a compensazione a seguito di divorzio sono accreditati al capitale di risparmio o rispettivamente del capitale di risparmio straordinario, nell ordine seguente: capitale di risparmio; conto «versamenti bonus»; conto «riscatto della rendita transitoria AVS»; conto «riscatto per pensionamento anticipato». 17 Prestazione d entrata, riscatto di prestazioni supplementari 17.1 Le prestazioni d uscita di precedenti istituti di previdenza, inclusi gli importi di conti o polizze di libero passaggio, devono essere conferite alla fondazione sotto forma di prestazioni d entrata. L intero importo viene accreditato al capitale di risparmio alla data del versamento. La fondazione può richiedere alla persona assicurata una dichiarazione di avvenuto e totale conferimento di tutte le prestazioni d uscita. 17.2 Le prestazioni d uscita conferite vengono utilizzate per il riscatto delle prestazioni previdenziali. 17.3 Una persona assicurata attiva che non raggiunge le prestazioni massime di vecchiaia può riscattare in qualunque momento ai sensi delle cifre 17.8 e 17.10, prima del verificarsi di un caso di previdenza, delle prestazioni previdenziali supplementari. La somma massima di riscatto possibile si desume dall apposita tabella nel piano di previdenza. 17.4 Le persone che restano assicurate oltre l età ordinaria di pensionamento e continuano a versare i contributi di risparmio possono eseguire dei riscatti per l ammontare del potenziale di riscatto secondo i valori tariffari indicati nella tabella di riscatto per l età ordinaria di pensionamento. 17.5 Qualora il riscatto comporti prestazioni di rischio più elevate, si applica per analogia la cifra 7. Se la persona assicurata riscatta le prestazioni previdenziali mancanti a seguito di divorzio entro un anno dal divorzio stesso, non si esercita alcuna riserva sulle prestazioni. 16 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro

C Finanziamento 17.6 Se una persona assicurata attiva ha riscattato integralmente le prestazioni previdenziali mancanti di cui alla cifra 17.3, può altresì integrare con ulteriori versamenti la riduzione di rendita in caso di pensionamento anticipato. Il calcolo della possibile somma di riscatto si basa sul momento di pensionamento anticipato desiderato e sulle tariffe previste dal piano di previdenza. I versamenti vengono accreditati sul conto «riscatto per pensionamento anticipato». Se una persona assicurata ha riscattato integralmente la riduzione della rendita nel conto «riscatto per pensionamento anticipato» per una determinata età di pensionamento anticipato e continua a lavorare oltre tale età, l obiettivo regolamentare delle prestazioni, tenuto conto anche della rendita transitoria AVS, non può essere superato oltre il 5%. Un eventuale quota eccedente sul conto «riscatto per pensionamento anticipato» va a beneficio dell istituto di previdenza. 17.7 Una persona assicurata ha la possibilità di finanziare anticipatamente la rendita transitoria AVS o parti di essa, se il piano di previdenza non prevede un altro finanziamento. Il calcolo della possibile somma di riscatto si basa sull età di pensionamento desiderata e sui valori di cui in appendice 3. I versamenti vengono accreditati sul conto «riscatto della rendita transitoria AVS». 17.8 Qualora vengano effettuati riscatti, nei 3 anni successivi le prestazioni risultanti non potranno essere percepite sotto forma di capitale. Se vengono eseguiti dei prelievi anticipati per la proprietà d abitazione (PPA), i riscatti volontari saranno possibili solo dopo aver rimborsato i prelievi anticipati. Le persone assicurate che hanno eseguito un prelievo anticipato per la proprietà d abitazione possono tuttavia svolgere nuovamente riscatti volontari 3 anni prima dell età di pensionamento prevista dal piano di previdenza, se il riscatto unitamente ai prelievi anticipati non supera la somma regolamentare massima di riscatto. L importo massimo di riscatto si riduce di un eventuale avere sul pilastro 3a, se tale avere supera la somma, comprensiva di interessi, dei contributi annui che possono essere pagati da una persona affiliata a un istituto di previdenza. Le limitazioni non valgono per il riscatto delle prestazioni regolamentari a seguito di divorzio o di scioglimento giudiziale di un unione domestica registrata, nell ammontare della prestazione d uscita trasferita. 17.9 Per le persone provenienti dall estero che in precedenza non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i primi 5 anni la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario assicurato. 17.10 La detraibilità fiscale del riscatto volontario di cui alle cifre 17.3, 17.4, 17.6 e 17.7 dev essere chiarita dalla persona assicurata stessa presso le competenti autorità. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 17

D Prestazioni di vecchiaia 18 Rendita di vecchiaia 18.1 Al raggiungimento dell età di pensionamento, la persona assicurata ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia. 18.2 La possibilità di usufruire di un pensionamento anticipato è regolamentata nel piano di previdenza. Il pensionamento anticipato, tuttavia, è possibile non prima del compimento del 58 anno di età. In caso di pensionamento anticipato la persona assicurata percepisce una rendita dalla fondazione a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro. 18.3 Se la persona assicurata, d accordo con il datore di lavoro, prosegue l attività lavorativa oltre l età di pensionamento, può ricevere la rendita spettante in denaro contante oppure accantonare il capitale di risparmio presso l istituto di previdenza sino alla cessazione dell attività lucrativa, comunque non oltre il 70 anno di età. Sul capitale accantonato vengono corrisposti gli interessi. L eventuale obbligo di versare contributi di risparmio durante il periodo di lavoro oltre l età di pensionamento è regolato nel piano di previdenza. 18.4 In caso di parziale cessazione dell attività lucrativa durante il periodo del pensionamento anticipato, o in caso di prosecuzione parziale dell attività dopo l età di pensionamento, la persona assicurata può richiedere il rispettivo pensionamento parziale. Sono possibili non più di 2 fasi di pensionamento parziale. Per ciascuna fase, il salario annuo dev essere ridotto almeno del 30%. Per ciascun anno civile è possibile solo una fase di pensionamento parziale. 18.5 Se una persona assicurata diventa invalida durante il pensionamento parziale prima di raggiungere l età di pensionamento, ha diritto alle prestazioni d invalidità in proporzione all attività lucrativa proseguita. 18.6 In caso di rinvio del pensionamento, le prestazioni per i superstiti in caso di decesso si basano sulla rendita di vecchiaia conseguita, rispettivamente sul capitale di risparmio disponibile. 18.7 L ammontare della rendita di vecchiaia annuale è calcolato secondo l aliquota di conversione (appendice 1) alla rispettiva età di pensionamento, sulla base del capitale di risparmio disponibile in aggiunta al conto «riscatto per pensionamento anticipato». L aliquota di conversione vale complessivamente per il capitale di risparmio obbligatorio e per quello sovraobbligatorio, anche se la quota sovraobbligatoria viene percepita in versamento di capitale. Nel piano di previdenza può essere definita un aliquota di conversione diversa. L aliquota può essere adeguata dal Consiglio di fondazione al 1 gennaio di ogni anno civile. Non vi è pertanto alcun diritto alle prestazioni di previdenza comunicate preventivamente. Gli assicurati devono essere informati delle eventuali modifiche dell aliquota di conversione con 6 mesi di anticipo. Le rendite di vecchiaia che seguono a una rendita provvisoria d invalidità devono corrispondere almeno alla rendita minima d invalidità secondo LPP, inclusi gli adeguamenti al rincaro. 18 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro

D Prestazioni di vecchiaia La persona assicurata, al momento del pensionamento, ha la possibilità di trasferire il proprio conto «riscatto della rendita transitoria AVS» del tutto o in parte sul capitale di risparmio oppure sul suo conto «riscatto per pensionamento anticipato», se non ha ancora riscattato completamente le prestazioni regolamentari o il pensionamento anticipato. 18.8 La persona assicurata può, al momento del pensionamento, decidere che le spettanze alla rendita per il coniuge corrispondano alla rendita di vecchiaia in corso. L aliquota di conversione viene adeguata, a seguito di questa decisione, secondo l allegato 2. 19 Capitale di vecchiaia 19.1 La persona assicurata può percepire la rendita di vecchiaia o parti di essa sotto forma di capitale. Nel piano di previdenza è possibile: limitare il versamento in capitale a una certa percentuale del capitale di risparmio e del conto «riscatto per pensionamento anticipato»; prevedere che la parte sovraobbligatoria del capitale di risparmio sia versata in capitale e la rendita sia versata solo sulla parte obbligatoria del capitale stesso. Per la parte obbligatoria del capitale di risparmio, in questo caso, si applica però l aliquota di conversione di cui in appendice 1, o un altra aliquota eventualmente fissata nel piano di previdenza (v. cifra 18.7). Tale versamento in capitale comporta una proporzionale riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. Il versamento del capitale e del capitale di bonus estingue ogni rivendicazione regolamentare a essi relativa verso la fondazione. 19.2 A tale scopo dev essere presentata una richiesta scritta al più tardi al raggiungimento dell età di pensionamento, o al momento di un eventuale pensionamento anticipato. Trascorso tale termine, la richiesta inoltrata non è più revocabile. 19.3 Qualora la persona assicurata sia coniugata o viva in unione domestica registrata, la domanda è valida solo se il coniuge o il partner registrato ha dato il proprio consenso scritto. La direzione operativa può richiedere un autenticazione notarile o un controllo in altra forma della firma, a spese della persona assicurata. 20 Rendita transitoria AVS 20.1 Le persone assicurate che optano per il pensionamento anticipato hanno diritto a una rendita transitoria AVS, se prevista nel piano di previdenza. 20.2 La rendita transitoria AVS viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di vecchiaia. Si estingue al raggiungimento dell età pensionabile ordinaria AVS o con il decesso della persona assicurata. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 19

D Prestazioni di vecchiaia 20.3 L ammontare della rendita transitoria AVS si calcola sulla base del conto «riscatto della rendita transitoria AVS». Al momento del pensionamento anticipato, la persona assicurata può far trasferire una parte del suo capitale di risparmio o del suo conto «riscatto per pensionamento anticipato» sul conto «riscatto della rendita transitoria AVS», sino all importo massimo. 20.4 In caso di decesso della persona assicurata prima del raggiungimento dell età di pensionamento AVS, la quota inutilizzata del conto «riscatto della rendita transitoria AVS» viene versata sotto forma di capitale una tantum. 20.5 La rendita transitoria AVS in corso non aumenta in caso di eventuale aumento della rendita di vecchiaia AVS. 20.6 Se il piano di previdenza prevede che la rendita transitoria AVS sia finanziata collettivamente, il suo ammontare si basa sul piano di previdenza. 21 Rendita per i figli di pensionati 21.1 Hanno diritto a una rendita per i figli di pensionati i beneficiari di una rendita di vecchiaia, per ciascun figlio che, in caso di decesso del genitore, percepirebbe una rendita per orfani ai sensi della cifra 28. 21.2 La rendita per i figli di pensionati viene corrisposta a partire dal raggiungimento dell età pensionabile. La rendita per i figli di pensionati può essere limitata nel piano di previdenza alle prestazioni minime LPP. Si estingue quando la rispettiva rendita di vecchiaia non viene più versata, tuttavia non oltre il compimento del 18 anno di età del figlio. La rendita per i figli di pensionati viene versata anche dopo il compimento del 18 anno di età, comunque non oltre il 25, se il figlio è in formazione o se è invalido. In questo caso, la rendita viene ridotta in proporzione al grado d invalidità del figlio (analogamente a quanto disposto alla cifra 22.3). 21.3 La rendita per i figli di pensionati è pari al 20% della rendita di vecchiaia in corso. La somma delle rendite per i figli è limitata al 30% della rendita di vecchiaia in corso. Il piano di previdenza può prevedere condizioni diverse. Il diritto alla rendita per i figli di pensionati secondo LPP resta comunque garantito. 20 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro

E Prestazioni in caso d invalidità 22 Rendita d invalidità 22.1 Hanno diritto a una rendita d invalidità le persone assicurate che ai sensi dell AI sono invalide almeno al 40%, a condizione che al momento in cui è sorta l incapacità al lavoro che ha portato all invalidità fossero assicurate presso la fondazione. 22.2 Il grado d invalidità corrisponde al grado d invalidità stabilito dall AI. Per la parte sovraobbligatoria della rendita d invalidità il Consiglio di fondazione può derogare alla decisione dell AI, se il medico di fiducia della fondazione attesta tale deroga con un apposito certificato. 22.3 Qualora il grado d invalidità risulti pari o superiore al 70%, la rendita d invalidità viene corrisposta interamente. Vi è il diritto a tre quarti di rendita con grado d invalidità non inferiore al 60%, a metà rendita con un grado d invalidità non inferiore al 50% e a un quarto di rendita con un grado d invalidità non inferiore al 40%. Un grado d invalidità inferiore al 40% non dà diritto ad alcuna rendita d invalidità. 22.4 Il diritto alla rendita d invalidità si costituisce contemporaneamente al diritto a una rendita dell Assicurazione federale per gli invalidi, ma non prima che sia terminato l obbligo di prosecuzione di pagamento del salario o che siano esaurite le indennità giornaliere per malattia o infortunio, se queste coprono almeno l 80% del salario e sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro. Il piano di previdenza regola la durata del termine di attesa e le conseguenze di una riduzione a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte della persona assicurata o del datore di lavoro. 22.5 Il termine di attesa è fissato nel piano di previdenza. Tuttavia, vi è diritto in ogni caso alla rendita d invalidità senza un nuovo termine di attesa, se la persona assicurata aveva già precedentemente diritto a una rendita d invalidità, nel frattempo è stata completamente capace al lavoro per non più di 12 mesi e la nuova rendita d invalidità è dovuta alla stessa causa di quella precedente. 22.6 Scaduto il termine di attesa, per il periodo durante il quale una persona invalida è stata soggetta a un provvedimento d integrazione, la rendita d invalidità viene ridotta se essa, sommata all indennità giornaliera AI, supera il 100% del guadagno presumibilmente perduto. 22.7 La rendita d invalidità viene corrisposta per la durata dell incapacità al guadagno, tuttavia non oltre l età di pensionamento o fino al decesso. Se la persona assicurata riacquisisce la capacità al guadagno nell ambito della prosecuzione provvisoria dell assicurazione di cui all art. 26a LPP, il diritto alle prestazioni permane per la durata di 3 anni. 22.8 L importo della rendita d invalidità è fissato nel piano di previdenza. 22.9 Se una persona assicurata resta ininterrottamente incapace al lavoro a seguito di malattia o infortunio, la persona e il datore di lavoro, alla scadenza del termine di attesa, sono esonerati dal versamento dei contributi, proporzionalmente al grado d incapacità al lavoro. La durata del termine di attesa è fissata nel piano di previdenza. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 21

E Prestazioni in caso d invalidità 22.10 Per il calcolo del termine di attesa si sommano i periodi di incapacità al lavoro, a meno che l interruzione tra 2 periodi sia durata più di 30 giorni consecutivi. Tuttavia, vi è diritto in ogni caso all esonero dai contributi senza un nuovo termine di attesa, se la persona assicurata aveva già precedentemente diritto all esonero, nel frattempo è stata completamente capace al lavoro per non più di 12 mesi e la nuova incapacità al lavoro è dovuta alla stessa causa di quella precedente. 23 Rendita per i figli di invalidi 23.1 Hanno diritto a una rendita per i figli di invalidi i beneficiari di una rendita d invalidità, per ciascun figlio che, in caso di decesso del genitore, percepirebbe una rendita per orfani ai sensi della cifra 28. 23.2 La rendita per i figli di invalidi viene corrisposta dallo stesso momento della rendita d invalidità. Si estingue al momento in cui non viene più versata la rispettiva rendita d invalidità, ma al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi della cifra 23.1. 23.3 L importo della rendita per i figli di invalidi è fissato nel piano di previdenza. In caso d invalidità parziale, l ammontare della rendita per i figli di invalidi è fissato secondo la cifra 22.3. 22 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro

F Prestazioni in caso di decesso 24 Rendita per il coniuge 24.1 Il coniuge di una persona assicurata o beneficiaria di rendita deceduta ha diritto a una rendita per il coniuge, a condizione che adempia ai requisiti previsti dal piano di previdenza. Ai fini della rendita per il coniuge, alla durata del matrimonio viene aggiunta la durata di un eventuale convivenza ai sensi della cifra 26. 24.2 Se il coniuge non adempie ad alcuno di questi requisiti, ha diritto a una liquidazione una tantum, pari a 3 anni di rendita annuale per il coniuge. 24.3 Il diritto alla rendita per il coniuge inizia con il mese nel quale per la prima volta non viene più versato il salario o la rendita della persona assicurata deceduta. Si estingue con la morte del coniuge superstite. In caso di nuovo matrimonio prima del compimento del 45 anno di età, la rendita cessa e vi è diritto a una liquidazione una tantum in capitale, pari a 3 anni di rendita. 24.4 L importo della rendita per il coniuge in caso di decesso di una persona assicurata prima del percepimento di una prestazione di vecchiaia è fissato nel piano di previdenza. In caso di decesso di una persona beneficiaria di rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge è pari al 60% della rendita di vecchiaia in corso. Permane la riserva di diversa disposizione nel piano di previdenza o di esercizio del diritto d opzione da parte della persona assicurata di cui alla cifra 18.8. 24.5 Qualora al raggiungimento dell età di pensionamento una parte della rendita di vecchiaia sia stata percepita in forma di capitale, la rendita per il coniuge viene corrisposta soltanto per la parte di rendita rimanente. 24.6 In caso di decesso di una persona assicurata prima della percezione di una rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge maturata può essere percepita anche sotto forma di capitale, a condizione che la richiesta sia stata presentata prima del pagamento della prima rendita. Per il coniuge che al momento del decesso della persona assicurata ha compiuto il 45 anno di età, l importo del capitale corrisponde alla riserva matematica calcolata in funzione dell età del coniuge superstite. Se il coniuge non ha ancora compiuto il 45 anno di età, la riserva matematica viene ridotta del 3% per ogni anno di età, intero o iniziato, mancante al raggiungimento del 45 anno dal momento del decesso della persona assicurata. L importo minimo di capitale è tuttavia pari almeno a 4 rendite annuali. Nel versamento del capitale si tiene conto delle rendite già corrisposte. La liquidazione in capitale estingue tutti i diritti regolamentari, con l eccezione di quello alla rendita per gli orfani. Il piano di previdenza può prevedere che la prestazione per il coniuge, per quanto basata sul capitale di risparmio sovraobbligatorio, sia versata come capitale di decesso. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 23

F Prestazioni in caso di decesso 24.7 Qualora il coniuge superstite sia più giovane di oltre 10 anni rispetto alla persona assicurata, la rendita per il coniuge viene ridotta dell 1% per ogni anno intero o iniziato eccedente tale differenza. Qualora il matrimonio venga contratto dopo l età di pensionamento, la rendita per il coniuge eventualmente già ridotta in base alle precedenti disposizioni viene decurtata secondo le percentuali seguenti: matrimonio durante il 66 anno di età 80% matrimonio durante il 67 anno di età 60% matrimonio durante il 68 anno di età 40% matrimonio durante il 69 anno di età 20% Se il matrimonio avviene dopo il compimento del 69 anno di età viene corrisposta una rendita per il coniuge secondo LPP. 25 Partner registrato superstite 25.1 Le persone conviventi in unione domestica registrata superstiti sono giuridicamente equiparate ai coniugi superstiti. 26 Rendita per il partner 26.1 In base agli stessi requisiti e alle disposizioni in materia di riduzione applicati per analogia alla rendita per il coniuge, il partner indicato come tale dalla persona assicurata (eterood omosessuale) ha diritto a una rendita per superstiti, per quanto previsto dal piano di previdenza. Il partner ha diritto a una rendita per i superstiti nell ammontare della rendita per i coniugi, o rispettivamente alla liquidazione una tantum, se: il partner e la persona assicurata non siano sposati e non sussistano impedimenti al matrimonio; il partner e la persona assicurata non vivano in unione domestica registrata; il partner non percepisca una rendita per i vedovi o per i partner da un istituto di previdenza del 2 pilastro; il partner abbia convissuto in modo dimostrabile con la persona deceduta immediatamente prima del decesso per almeno 5 anni in una relazione stabile ed esclusiva con economia domestica comune, oppure al momento del decesso abbia vissuto nella stessa economia domestica in unione di fatto e provvedendo al mantenimento di uno o più figli comuni che ai sensi del regolamento hanno diritto a una rendita per orfani. 24 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro