CONTRATTO DI LOCAZIONE Con la presente privata scrittura la Società TRANSUNION S.r.l. con sede legale in Milano (MI) Via Soperga 6, CAP 20127, Cod. Fiscale 04908280151 Part. IVA 02246620138, qui rappresentata dall Amministratore Delegato ing. Pietro Ghirardelli, nato a Milano il 05/09/1950, in seguito denominata Locatore, concede in locazione a XXXXXXXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXX (XX) via Xxxxxxxxxxx XXX, Cod. Fiscale XXX XXX XXXXX XXXX Part. IVA XXXXXXXXXXXX, qui rappresentata dal Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx nato a Xxxxxxxxxxxx (XX) il XX/XX/XXXX, in seguito denominata Conduttore, che accetta, la seguente unità immobiliare a Xxxxxxxxxx in Via Xxxxxxxxxxxxx, identificata al catasto fabbricati nel foglio XX del Comune di Xxxxxxxxxxxx sez. XX come segue: mappale XXXX - subalterno XX - categoria XX - classe XX consistenza XXX mq - rendita catastale. XXX,XX Art. 1 CANONE PATTUITO Il canone annuo di locazione viene stabilito in XX.000,00 (xxxxxxx/00) oltre eventuale IVA. Art. 2 - PAGAMENTO Il canone dovrà essere pagato con bonifico bancario presso il Banco di Desio e della Brianza IBAN IT92M0344001606000000118900, in rate trimestrali anticipate di X.000,00 (ccccc/00) scadenti il XX/XX, XX/XX, XX/XX e XX/XX di ogni anno solare: tali scadenze hanno carattere essenziale nell interesse del Locatore, ai sensi dell art. 1457 del codice civile e pertanto, in caso di mancato pagamento, vale quanto disciplinato al successivo art. 13. Pagina 1 di 8
Il pagamento del canone, o di quant altro dovuto anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 55 della legge n. 392/78, il mancato o ritardato pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone di locazione (nonché di quant altro dovuto, ove di importo pari ad almeno una mensilità del canone) costituisce in mora il Conduttore, senza necessità di comunicazione alcuna, e dà titolo agli interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti. Il Locatore provvederà ad imputare i pagamenti ricevuti, indipendentemente dalla causale indicata dal Conduttore o, per conto di questi, da soggetti terzi, senza necessità di comunicazione alcuna, ai debiti per spese accessorie ovvero ai debiti per canoni, riservandosi di dare precedenza, a suo insindacabile giudizio, ai debiti da più tempo scaduti. Il mancato pagamento di una sola rata del canone o degli eventuali oneri accessori, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13, decorso il termine di trenta giorni dalla scadenza convenuta, comporta l automatica risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell art. 1456 c.c. Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO La locazione ha la durata di anni XX a decorrere dal XX.XX.XX con scadenza al XX.XX.XX. Il contratto si intende tacitamente rinnovato alle medesime condizioni, per altri sei anni qualora non venga disdetto mediante lettera raccomandata da far pervenire all altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza e così via per le scadenze successive. Pagina 2 di 8
Il Conduttore è tenuto a corrispondere il canone fino alla prima scadenza annuale successiva anche se i locali venissero lasciati liberi anticipatamente. Art. 4 AGGIORNAMENTO DEL CANONE Il canone convenuto verrà aggiornato annualmente in relazione alle variazioni del potere d acquisto verificatosi nei dodici mesi precedenti. Le parti convengono espressamente che l'aumento del canone sarà pari al 100% (centopercento) delle variazioni dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertate dall ISTAT. Le parti convengono espressamente che l aumento ISTAT venga applicato anche senza comunicazione a mezzo raccomandata e solo nel caso l indice di variazione sia positivo. Art. 5 USO DELL IMMOBILE I locali dati in affitto sono e debbono essere esclusivamente destinati all uso di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Il Locatore dà atto che i locali e gli impianti sono conformi alle normative vigenti per un uso normale secondo le destinazione d uso convenuta. Ogni autorizzazione per esercitare l attività specifica del Conduttore ed eventuali relativi adeguamenti di impianti e locali alle normative vigenti sono a carico del Conduttore stesso. In particolare saranno a carico del locatore gli adeguamenti e le eventuali autorizzazioni necessarie per l esercizio dell attività di laboratorio per la produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e deposito di sostanze alimentari ovvero per il deposito di merci particolari soggette a prevenzione incendi. Pagina 3 di 8
Art. 6 - STATO DELL IMMOBILE Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali e gli impianti tutti e di averli trovati in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti e si obbliga pertanto a riconsegnarli alla scadenza del contratto nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d uso, pena il risarcimento del danno. Alla consegna dell immobile oggetto del presente contratto di locazione, le parti sottoscriveranno in contraddittorio un Verbale di Consegna nel quale si darà atto dello stato dei locali. Il Conduttore è costituito custode della cosa locata ed esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti da fatto doloso o colposo, omissioni o colpa di terzi e segnatamente per i furti con o senza scasso e per i danni che eventualmente potessero verificarsi nei locali oggetto di locazione per umidità, invasione od infiltrazione d acqua, nonché per rigurgito di fogna ed eventi atmosferici. Parimenti il Locatore è esonerato da ogni responsabilità per l eventuale scarsità o mancanza dell acqua, del gas o dell energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio ivi compreso l eventuale riscaldamento e il citofono anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna innovazione o trasformazione ai locali nonché agli impianti senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Ogni miglioria o addizione, resteranno a favore del Locatore al termine della locazione, senza alcun compenso, salva la facoltà del Locatore di pretendere la restituzione dei locali nel pristino Pagina 4 di 8
stato in danno ed a spese del Conduttore, e questi rinuncia espressamente, fin d ora ai diritti di rivalsa ai sensi ed effetti di cui agli Artt. 1592 e 1593 del Codice Civile. Art. 7 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE A norma dell Art. 1609 del Codice Civile sono a carico del Conduttore gli interventi di ordinaria manutenzione ed in particolare tutte le riparazioni riguardanti tutti gli impianti di acqua luce ed eventuale riscaldamento, apparecchi sanitarie e relativi scarichi, le rubinetterie, gli infissi interni ed esterni, i pavimenti e rivestimenti e le canne fumarie, nonché la tinteggiatura e verniciatura dei locali. Durante il corso della locazione è riservata al Locatore la facoltà di visitare o di far visitare da persona di sua fiducia i locali affittati e farvi direttamente eseguire, a spese del Conduttore, quelle opere che, stando per legge o per contratto a carico dello stesso, non finissero da questo eseguite. In tal caso il Conduttore è responsabile di eventuali danni a persone e a cose conseguenti alla mancata esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione. Art. 8 ONERI ACCESSORI E SPESE VARIE Sono a carico del Conduttore tutti gli oneri accessori quali le spese condominiali e servizi di ogni genere, che egli si impegna a corrispondere al Locatore a semplice richiesta del medesimo: tale scadenza ha carattere essenziale nell interesse del Locatore, ai sensi dell art. 1457 del codice civile e pertanto, in caso di mancato pagamento, vale quanto disciplinato al successivo art. 13. Saranno ad esclusivo carico del conduttore, fino alla materiale riconsegna dell immobile, le spese relative all allacciamento delle utenze, la gestione Pagina 5 di 8
delle utenze stesse nonché le spese di pulizia e manutenzione ordinaria dei locali. Gli oneri accessori verranno ripartiti secondo la tabella millesimale allegata. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla Tabella Oneri Accessori Ripartizione fra Locatore e Conduttore concordata tra Confedilizia-Sunia-Sicet-Uniat e registrata in data 30/04/2014 presso Agenzia Entrate, Uff. Territ. di Roma - N. 84553. Le spese di riscaldamento verranno addebitate per il 30% in quote proporzionali ai millesimi di utilizzo e per il 70% in quote proporzionali ai consumi o altro criterio idoneo: i relativi versamenti dovranno avvenire secondo le modalità stabilite dall Amministratore. Art. 9 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE In caso di cessazione del rapporto di locazione per causa dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del Conduttore, quest ultimo non ha diritto alle indennità previste dall art. 34 della legge 392/1978. Dal giorno della comunicazione della disdetta o nel caso in cui il proprietario intendesse vendere l unità immobiliare locata, il Conduttore dovrà consentire la visita dei locali agli aspiranti, in ogni giorno non festivo in orari da concordarsi tra le parti, e sarà responsabile dei danni qualora la visita venisse ostacolata. Art. 10 - SUBLOCAZIONE Il Conduttore non può sublocare nemmeno in parte, ne cedere ad altri il contratto della cosa locata senza l assenso scritto del Locatore. Art. 11 - IMPOSTE Le spese di registrazione inerenti al presente contratto ed i suoi eventuali Pagina 6 di 8
rinnovi sono a carico di Conduttore e Locatore in parti uguali; rimangono interamente a carico del Conduttore i bolli per il contratto e le spese di esazione e quietanza relative alla riscossione del canone. Nel caso di rilascio dei locali prima della scadenza del contratto a seguito di disdetta comunicata dal Conduttore, questi è tenuto al pagamento per intero delle imposte di Registro dovute per la risoluzione. Art. 12 REGOLAMENTO PER L USO DEGLI SPAZI ESTERNI Il Conduttore si impegna a rispettare le norme del Regolamento per l uso degli spazi esterni, allegato al presente contratto, specie per quanto concerne i divieti e le limitazioni d uso. E in ogni caso fatto divieto al Conduttore di compiere atti e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Il Conduttore non potrà occupare permanentemente il piazzale comune con merci, installazioni o automezzi ed in particolare dovrà sempre essere mantenuta sgombera una carreggiata utile di almeno sei metri. Art. 13 GARANZIA PRESTATA DAL CONDUTTORE A garanzia del pagamento dei canoni, degli oneri accessori e degli eventuali danni causati all immobile, con la sottoscrizione del presente contratto, il Conduttore consegna al Locatore la cambiale N. XXXXXXXX, priva di data di scadenza ex art. 2, parte 2, R.D. 1669/1933 (cosidetta cambiale in bianco ) dell importo di XXXXXXX,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxx/00), pari a quindici mensilità del canone di locazione, che potrà essere portata all incasso e/o azionata dal Locatore in qualsiasi caso di inadempimento, fermo restando che la parte conduttrice non potrà mai rivendicare eventuali differenze a suo favore tra Pagina 7 di 8
l ammontare dell inadempimento e la somma riscossa con la cambiale, poiché le stesse varranno quale acconto sul risarcimento danni e sul rimborso delle spese legali dovute all azionamento del titolo. Tale garanzia sostituisce anche il deposito cauzionale. Art. 14 RISERVATEZZA DEI DATI A norma del D.LGS 196/03 e successive modifiche ed integrazioni il Conduttore ed il Locatore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione. Art. 15 DIRITTI DI PRELAZIONE Il Conduttore non ha diritto di prelazione in caso di vendita dell unità immobiliare oggetto del presente contratto. Il Conduttore non ha diritto di prelazione nel caso di nuova locazione alla scadenza del contratto. Art. 16 ACE Si allega copia dell Attestato di Certificazione Energetica. Art. 17 ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, si che, per patto espresso, la violazione di una delle dette clausole, dà diritto al Locatore di chiedere la risoluzione del contratto. Art. 18 FORO COMPETENTE Le parti stabiliscono concordemente che per qualunque controversia inerente all interpretazione, all esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto, sia competente il Foro di Como. Pagina 8 di 8
Il presente contratto è composto da 18 articoli, steso su 8 pagine inscindibili. Vertemate con Minoprio, XX.XX.XX IL LOCATORE IL CONDUTTORE ESPRESSA APPROVAZIONE DI CLAUSOLE A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 e 18. Il LOCATORE Il CONDUTTORE Pagina 9 di 8