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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente SENTENZA

contro per l'annullamento

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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

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ha pronunciato la presente

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

contro nei confronti di e con l'intervento di

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

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Stranieri e permesso di soggiorno

contro nei confronti di per l'annullamento

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contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

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ha pronunciato la presente

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Transcript:

N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2011, proposto da: **, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Pastore e Domenico Anfossi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, Via Moretta, 7; contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; per l'annullamento - del decreto del Questore della Provincia di Cuneo (decreto n. Cat. A12 n. 101/2010/Imm.) emesso in data 22.09.2011 e notificato

in data 3 ottobre 2011, con il quale è stato disposto il rigetto dell istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, inviata a mezzo posta dal Sig. ** in data 15.03.2011. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Cuneo ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il diniego è stato adottato sul rilievo che lo straniero, in Italia dal 2002, è stato condannato il 04.05.2010, dal Tribunale di Firenze, alla pena di mesi 6 di reclusione ex art. 624, 625 comma 5 c.p.. 2. Attraverso due motivi di ricorso, sostanzialmente connessi tra loro, il ricorrente ha dedotto l illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione, in particolare lamentando che il Questore abbia ritenuto la condanna penale di per sè ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno,

senza svolgere alcuna valutazione ulteriore in ordine alla effettiva pericolosità sociale del ricorrente e al grado del suo inserimento familiare, sociale e lavorativo. 3. Il Ministero dell Interno si è costituito in giudizio depositando documentazione, relazione del competente ufficio sui fatti di causa, e resistendo al gravame con difese di stile. 4. Con ordinanza n. 47/2012 del 12 gennaio 2012, la domanda cautelare è stata respinta. 5. All udienza pubblica dell 8 giugno 2016, la causa è stata discussa oralmente dal difensore di parte ricorrente e, quindi, trattenuta dal collegio per la decisione. 6. Il collegio, alla luce dell approfondimento proprio della presente fase di merito, ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto. 6.1. Il diniego impugnato è stato adottato dall amministrazione in ragione del fatto che lo straniero ha riportato una condanna per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n. 5 cod. pen., e tale circostanza è stata ritenuta di per sé ostativa al diniego del titolo di soggiorno, in forza del combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998. 6.2. Va tuttavia osservato che, secondo la normativa di settore (art. 380 comma 2 lett. e) cod. proc. pen., in combinato disposto con l art. 4 comma 3 D. Lgs. n. 286/1998), la condanna per furto costituisce motivo ostativo al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno soltanto nel caso in cui ricorra la circostanza aggravante di cui all art. 4 della L 8 agosto 1977 n. 533 [furto

di armi o munizioni] ovvero quella prevista dall art. 625, primo comma, numero 2) prima parte del codice penale [furto commesso con violenza sulle cose], e salvo che, in quest ultimo caso, non ricorra la circostanza attenuante di cui all art. 62, primo comma, numero 4) del codice penale [danno patrimoniale di speciale tenuità]. Solo in presenza di tali specifiche circostanze aggravanti la condanna per furto rientra nella previsione di cui all art. 380 cod. pen. e costituisce ragione preclusiva al rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno. In tutti gli altri casi, la condanna rientra nella diversa fattispecie di cui all art. 381 cod. pen, e come tale non può costituire l unica ragione del diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno, se non accompagnata da ulteriori valutazioni dell Amministrazione in ordine alla concreta ed attuale pericolosità sociale dello straniero, al grado del suo radicamento familiare, sociale e lavorativo in Italia e all assenza di legami familiari presso il Paese d origine. 6.3. Nel caso di specie, il ricorrente ha riportato una condanna per furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 5cod. pen. (fatto commesso da tre o più persone), e dunque rientra nella fattispecie di cui all art. 381 cod. proc. pen. Ciò comporta che il Questore non avrebbe potuto motivare il diniego facendo esclusivo riferimento alla condanna riportata dallo straniero, senza svolgere alcuna valutazione in ordine agli ulteriori profili sopra evidenziati.

Tali valutazioni sono mancate del tutto nel provvedimento impugnato, nonostante le articolate deduzioni svolte dall interessato in sede procedimentale a mezzo del proprio difensore, volte ad evidenziare la durata del soggiorno del ricorrente in Italia, la presenza sul territorio italiano di radicati rapporti familiari del medesimo (una convivente more uxorio e una figlia minore avuta da costei), e lo svolgimento di regolari rapporti lavorativi nel corso degli anni di regolare soggiorno in Italia. 6.4. Né a tal fine possono essere prese in considerazione le argomentate deduzioni svolte per la prima volta dalla Questura nella relazione depositata in giudizio, le quali, nel contesto di un provvedimento connotato da discrezionalità amministrativa e dal contenuto non vincolato, configurano una forma inammissibile di integrazione della motivazione, lesiva delle garanzie partecipative e del diritto di difesa dell interessato, e non suscettibile di valutazione tardiva da parte del giudice ai sensi dell art. 21 octies comma 2 L. n. 241/90. 7. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini di un motivato riesame da parte dell amministrazione resistente, nei sensi e sotto i profili sopra evidenziati. 8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti attesa la particolarità delle questioni esaminate. 9. Con separato decreto presidenziale si provvederà alla liquidazione delle competenze spettanti al difensore della parte

ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Compensa le spese di lite. Dà atto che con separato decreto presidenziale si provvederà alla liquidazione delle competenze spettanti al difensore della parte ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati: Carlo Testori, Presidente Roberta Ravasio, Consigliere Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/07/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)