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LE NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA Sulla G.U. 6.7.2011, n. 155, è stato pubblicato il DL 6.7.2011, n. 98, contenente Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, le cui novità di natura fiscale, decorrenti in generale dal 6.7.2011, sono di seguito esaminate. RITENUTA SU LAVORI AGEVOLABILI 36% O 55% Art. 23, comma 8 È ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d acconto introdotta a decorrere dall 1.7.2010 dal DL n. 78/2010 che le banche / Poste sono tenute ad operare, all atto dell accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari / postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per: interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%; interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%. PERDITE FISCALI Art. 23, comma 9 A seguito della modifica dei commi 1 e 2 dell art. 84, TUIR, è ora previsto che la perdita fiscale conseguita in un periodo d imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi: in misura non superiore all 80% del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta, per l intero importo che trova capienza in tale ammontare; entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta e per l intero importo che trova capienza in tale ammontare se relativa ai primi 3 periodi d imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva. In sostanza, rispetto all attuale formulazione normativa in base alla quale il riporto delle perdite è consentito non oltre il 5 periodo (salv o il riporto illimitato per le perdite conseguite nei primi 3 periodi d imposta dalla data di costituzione riferite ad una nuova attività produttiva), è ora ammesso il riporto illimitato delle perdite a prescindere dal periodo d imposta di conseguimento delle stesse, sia pure, se non relative ai primi 3 periodi d imposta, nel limite dell 80% del reddito imponibile realizzato nel periodo di utilizzo delle stesse. RIPORTO PERDITE ART. 84, TUIR Tipologia perdita Normativa attuale Nuova normativa Perdite dei primi 3 periodi d imposta dalla data di costituzione Perdite dal 4 periodo d imposta dalla data di costituzione Riporto illimitato Utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta Riporto entro il 5 periodo d imposta Utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta Riporto illimitato Utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta Riporto illimitato Utilizzo nel limite dell 80% del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta N.B. Il Decreto in esame interviene esclusivamente sull art. 84, TUIR, applicabile alle perdite realizzate dalle società di capitali mentre non apporta alcuna modifica all art. 8, TUIR che disciplina il trattamento delle perdite delle imprese individuali e società di persone, per le quali pertanto il riporto dovrebbe rimanere consentito entro il 5 anno per l intero importo che trova capienza nei redditi conseguiti (salvo il riporto illimitato in caso di perdite

conseguite nei primi 3 periodi d imposta dalla data di costituzione). SUPER BOLLO AUTOVEICOLI Art. 23, comma 21 Dal 2011 è introdotta un addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. super bollo ): per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; pari a 10 per ogni kw di potenza superiore a 225 kw. L omesso / insufficiente versamento dell addizionale comporta l applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato. Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento. REVOCA PARTITA IVA Art. 23, comma 22 Per le partite IVA inattive da tempo, per effetto dell introduzione del nuovo comma 15-quinquies all art. 35, DPR n. 633/72, è ora prevista la revoca d ufficio della partita IVA se per 3 anni consecutivi il soggetto interessato: non ha esercitato l attività d impresa / lavoro autonomo; ovvero non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato. Il provvedimento che dispone la revoca è impugnabile dinnanzi alle Commissioni tributarie. REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ Art. 23, comma 23 I soggetti che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell attività entro 30 giorni possono regolarizzare tale violazione con il versamento, entro il 4.10.2011 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame), di un importo pari a 129, a condizione che la stessa non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. RICHIESTA DI INFORMAZIONI A ENTI ASSICURATIVI Art. 23, commi 24 e 25 In materia di accertamento, tra i soggetti ai quali l Ufficio non può richiedere informazioni relative ai contribuenti sono ora ricomprese anche le società e gli enti di assicurazione relativamente alle attività finanziarie. Anche a tali soggetti le informazioni possono essere richieste soltanto ai sensi del n. 7 del comma 1 dell art. 32, DPR n. 600/73 e del n. 7 del comma 2 dell art. 51, DPR n. 633/72 previa autorizzazione del direttore centrale / regionale dell accertamento o, per la GdF, del comandante regionale. Le predette informazioni possono ora riguardare anche le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. STUDI DI SETTORE - Art. 23, comma 28 Il DL in esame introduce una serie di disposizioni al fine di razionalizzare la disciplina degli studi di settore, intervenendo, in particolare, sulle sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione del relativo modello. Più specificamente: all art. 1, DPR n. 195/99 è aggiunto il nuovo comma 1-bis in base al quale dal 2012:

gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 del periodo d imposta nel quale entrano in vigore ; eventuali integrazioni (per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali) devono essere pubblicate in G.U. entro il 31.3 del periodo d imposta a quello della loro entrata in vigore ; il comma 1 dell art. 8, D.Lgs. n. 471/97 è stato modificato prevedendo che in caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore se l adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato, anche a seguito di specifico invito da parte dell Ufficio, è applicabile la sanzione in misura massima ( 2.065); al comma 2 dell art. 39, DPR n. 600/73 è stata aggiunta la lett. e) in base alla quale è stata estesa la possibilità di effettuare l accertamento induttivo anche nelle ipotesi di: omessa o infedele indicazione dei dati previsti dal citato modello per la comunicazione ai fini degli studi di settore; indicazione di cause di esclusione / inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La disposizione in commento opera a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell art. 1, D.Lgs. n. 471/97 applicabili nel caso in cui il maggior reddito d'impresa / lavoro autonomo, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato. In pratica l accertamento induttivo a causa dell infedeltà della compilazione del modello degli studi di settore è possibile solo qualora l errore di compilazione abbia determinato lo scostamento significativo (> 10%) del reddito; al comma 4-bis dell art. 10, Legge n. 146/98 è stata soppressa la disposizione che prevedeva che in caso di rettifica del reddito imponibile sulla base delle citate presunzioni semplici nella motivazione dell atto l Ufficio deve evidenziare le ragioni che inducono lo stesso a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi / compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente; la sanzione per infedele dichiarazione è elevata del 50% (diventa 150%) nel caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore se l adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche a seguito dell invito da parte dell Ufficio. Analoga maggiorazione è prevista ai fini IVA mediante la modifica dell art. 5, D.Lgs. n. 471/97 e ai fini IRAP mediante la modifica dell art. 32, D.Lgs. n. 446/97. IRROGAZIONE SANZIONI Art. 23, comma 29 Il DL in esame introduce una serie di disposizioni al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni. In particolare: con l introduzione, all art. 16, D.Lgs. n. 472/97, del nuovo comma 7-bis, è ora previsto che in caso di accoglimento da parte dell Ufficio delle deduzioni esposte dal contribuente, le sanzioni irrogate sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari ad 1/4 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Tale disposizione si applica agli atti di irrogazione notificati dopo il 6.7.2011 nonché a quelli notificati prima di tale data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso; è stato modificato il comma 1 dell art. 17, D.Lgs. n. 472/97 che ora dispone che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. In merito si evidenzia che le parole possono essere presenti nel previgente testo della norma sono state sostituite dalla parola sono.

Per effetto di tale modifica, applicabile agli atti emessi dall 1.10.2011, l irrogazione delle sanzioni deve ora essere effettuata con atto contestuale all accertamento mentre nella precedente formulazione normativa tale modalità rappresentava, per l Ufficio, una mera facoltà. DECORRENZA ESECUTIVITÀ AVVISI DI ACCERTAMENTO Art. 23, comma 30 Con la modifica del comma 1 dell art. 29, DL n. 78/2010 è prorogata dall 1.7 all 1.10.2011 la decorrenza della disposizione che prevede l esecutività dell avviso di accertamento. SANZIONI PER VERSAMENTI CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI Art. 23, comma 31 Per effetto della modifica del comma 1 dell art. 13, D.Lgs. n. 471/97 la disposizione secondo la quale la sanzione applicabile in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo, è estesa a tutti i versamenti e non è pertanto limitata, come previsto dalla previgente formulazione normativa, soltanto a quelli riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall amministrazione finanziaria. Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso. ELENCHI CLIENTI FORNITORI COMUNICAZIONE DEGLI OPERATORI FINANZIARI CHE EMETTONO CARTE DI CREDITO, DI DEBITO E PREPAGATE Art. 23, comma 41 In merito all obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore a 3.000 / 3.600 al lordo IVA in base al Provvedimento 22.12.2010 ed al comma 1-bis) dell art. 21, DL n. 78/2010 le operazioni eseguite nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) sono escluse dalla comunicazione se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite: carte di credito; carte di debito; prepagate; emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73 (Informativa SEAC 1.6.2011, n. 133). Ora ai sensi del nuovo comma 1-ter) del citato art. 21 introdotto dal Decreto in esame, i predetti operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'agenzia delle Entrate le operazioni in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi è avvenuto con i suddetti mezzi. ADEMPIMENTI IN MERITO AL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI Art. 23, comma 42 Con lo scopo di razionalizzare gli adempimenti in merito al noleggio di autoveicoli è previsto che: ai soggetti che esercitano l attività ex art. 84, D.Lgs. n. 285/92 Locazione senza conducente non sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 12, comma 9, Legge n. 413/91, in base alle quali è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura e pertanto tali soggetti possono certificare le operazioni esclusivamente con l emissione della fattura; l'azienda di noleggio deve riportare in fattura gli estremi identificativi del contratto di noleggio;

la fattura va consegnata direttamente al cliente qualora l'autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda e la stessa sia in grado di emettere il documento. REVISIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI Art. 23, comma 47 A decorrere dal 2013, in attesa della riforma fiscale, sarà revisionata la disciplina degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali in modo da individuare: attività ammortizzabili singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti; attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento. NUOVO REGIME PER LE NUOVE IMPRESE Art. 27 Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese ed in particolare da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro è introdotto un nuovo regime delle nuove iniziative che prende spunto dagli attuali regimi delle nuove iniziative di cui all art. 13, Legge n. 388/2000 e dei minimi di cui alll art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007. Dal 2012 l attuale regime dei minimi è applicabile, per il periodo d imposta di inizio dell attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che: intraprendono un attività d impresa o di lavoro autonomo; l hanno intrapresa dal 2008. N.B. Va evidenziato che rispetto alla bozza di Decreto il testo definitivo non prevede alcuna limitazione all applicazione del nuovo regime in esame in base all età del contribuente. Il nuovo regime è applicabile alle seguenti condizioni: a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; b) l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte / professione; c) qualora l attività sia il proseguimento di un impresa esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d imposta precedente non sia superiore a 30.000. L imposta sostitutiva dell IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito da tali soggetti è pari al 5%. Ai soggetti che avendo i requisiti per aderire al regime dei minimi non possono accedervi sulla base delle nuove condizioni sopra descritte ovvero ne fuoriescono, il Legislatore riserva comunque un regime contabile semplificato prevedendo l esonero dall obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD., nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA. Ciò comporta per tali soggetti l assoggettamento ad IVA delle relative operazioni con versamento annuale dell IVA e applicazione dell IRPEF secondo le modalità ordinarie. Gli stessi sono altresì esenti da IRAP. Per i predetti soggetti è prevista la decadenza dal regime semplificato con effetto dall anno nel caso in cui venga meno una delle condizioni di cui al comma 96 del citato art. 1 (conseguimento di ricavi /compensi superiori a 30.000, ammontare degli acquisti di beni strumentali nel triennio precedente superiore a 15.000, ecc.) ovvero si verifichi una delle

condizioni di cui al comma 99 del citato art. 1 (applicazione di un regime speciale IVA, partecipazione ad una società di persone o associazione professionale, ecc.). Agli stessi soggetti è comunque consentito di optare per l applicazione del regime ordinario. L opzione ha validità minima di almeno un triennio, dopo di che ha validità annuale a seguito della concreta applicazione della stessa. Il Decreto in esame infine abroga in particolare il secondo periodo del comma 117 del citato art. 1 che prevedeva la non rilevanza della disciplina del regime dei minimi in caso di passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi. Le modalità attuative del nuovo regime sono demandate ad appositi Provvedimenti dell Agenzia delle Entrate. sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Lo stesso comma 3-bis dispone altresì che detto valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nelle ipotesi di prenotazione del debito. Considerato l assoggettamento al contributo unificato, ai sensi dell art. 18, DPR n. 115/2002 non si applica l'imposta di bollo anche agli atti e provvedimenti del processo tributario, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, così come già previsto per il processo civile e amministrativo. Quanto sopra trova applicazione con riferimento alle controversie instaurate e i ricorsi notificati dopo il 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame). per gli oneri sostenuti per la nuova procedura in commento. DEFINIZIONE LITI PENDENTI Art. 39, comma 12 Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie il contribuente che ha proposto l atto introduttivo del giudizio può chiudere / definire le liti fiscali pendenti alla data dell 1.5.2011: dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario (in ogni grado del giudizio / anche a seguito di rinvio); in cui è parte l Agenzia delle Entrate; di valore non superiore a 20.000; Cordiali saluti Vigonza, 14 luglio 2011 Studio Bortoletto