NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LA FISCALITÀ DEL SALVA ITALIA NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE Dott. Sandro La Ciacera 9 febbraio 2012 - Sala Orlando, C.so Venezia 47 Unione commercianti

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Norme modificatrici: D.L. 201 del 6.12.2011 D.L. 138 del 13.8.2011 D.L. 98 del 6.7.2011 Norme modificate: Art. 10 comma 4 bis L. 146/98 art. 39 c. 2 DPR 600/73 Artt. 1 e 8 D.lgs 471/97

Art. 10 comma 4 bis L. 146/98: VERSIONI Versione: 4 Provvedimento modificativo: art. 10, comma 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Comma abrogato. Decorrenza: Dal 6 dicembre 2011 Versione: 3 Provvedimento modificativo: D.L. 13 agosto 2011, n. 138 Decorrenza: Dal 13 agosto 2011 Versione: 2 Provvedimento modificativo: D.L. 6 luglio 2011, n. 98 L. 15 luglio 2011, n. 111 Decorrenza: Dal 6 luglio 2011 Versione: 1 Provvedimento modificativo: L. 27 dicembre 2006, n. 296 Decorrenza: Dal 1 gennaio 2007 3

ART. 10 C. 4 BIS L. 146/98 Versione 1: Decorrenza: Dal 1 gennaio 2007 Provvedimento modificativo: L. 27 dicembre 2006, n. 296 INTRODUZIONE FRANCHIGIA + SUPERMOTIVAZIONE Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell articolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 4

ART. 10 C. 4 BIS L. 146/98 Versione 2- Decorrenza: Dal 6 luglio 2011 Provvedimento modificativo: D.L. 6 luglio 2011, n. 98 L. 15 luglio 2011, n. 111 ELIMINAZIONE OBBLIGO SUPERMOTIVAZIONE Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). [In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente] (1). La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (1) Periodo soppresso dall art. 23, comma 28, lett. d), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in vigore dal 6 luglio 2011, 5

ART. 10 C. 4 BIS L. 146/98 Versione 3 - Decorrenza: Dal 13 agosto 2011 Provvedimento modificativo: D.L. 13 agosto 2011, n. 138 INTRODUZIONE DOPPIA CONGRUITA (NECESSARIA PER 2 PERIODI D IMPOSTA) Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). [In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.] (1) La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articolo 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell articolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente (2). (1) Già soppresso dal 6 luglio 2011 ex DL 98/2001 (2) Parole aggiunte dall art. 2, comma 35, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, in vigore dal 13 agosto 2011, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. 6

ART. 10 C. 4 BIS L. 146/98 Versione 4 - Decorrenza: Dal 6 dicembre 2011 Provvedimento modificativo:art. 10, comma 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. A B R O G A T O Ai sensi dell art. 10, comma 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011. 7

Conseguenze dell accavallamento delle varie modifiche LIMITAZIONI QUANTITATIVE 2009 2010 2011 AMMONTARE DELLE ATTIVTA NON DICHIARATE PARI O INFERIORI AL 40% DEI RICAVI/COMPENSI DICHIARATI, CON UN MASSIMO DI 50 MILA EURO AMMONTARE DELLE ATTIVTA NON DICHIARATE PARI O INFERIORI AL 40% DEI RICAVI/COMPENSI DICHIARATI, CON UN MASSIMO DI 50MILAEURO NO OBBLIGO MOTIVAZIONE RINFORZATA IN CASO DI ACCERTAMENTO PRESUNTIVO SI NO NO CONGRUITA PER DUE PERIODI DI IMPOSTA CONSECUTIVI NO SI NO 8

PRIMA INTERPRETAZIONE DELL AGENZIA TELEFISCO 2012 L Agenzia delle Entrate, durante l ultimo Telefisco, riguardo la decorrenza applicativa del requisito della doppia congruità anche per il periodo precedente la sua introduzione, ha affermato che la disposizione ha natura procedimentale atteso che non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi interessati, da cui ne consegue che la stessa ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d imposta, sino al 2010, ancora accertabili. Di conseguenza, la stessa interpretazione riguarda anche le modifiche recate dal DL 98/2011 riguardo l obbligo della motivazione rinforzata. 9

Art. 10 Statuto: legittimo affidamento Cass. 21513 del 6/102006 La tutela del legittimo affidamento del cittadino, disciplinata in materia tributaria dall'articolo 10, comma 1, dello Statuto del contribuente, è un principio che trova origine nella nostra Carta costituzionale negli articoli 3, 23, 53 e 97, espressamente richiamati dall'articolo 1 del medesimo Statuto, ed "è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa". Ha ancora senso parlare di legittimo affidamento del contribuente? E possibile (=corretto) che ad contribuente non congruo nel 2008 e che per il 2009 decise di adeguarsi per accedere ai benefici previsti dalla legge vigente ratione temporis, possa adesso essergli disconosciuto tale beneficio, per il quale a suo tempo aveva pagato e magari corrisposto le sanzioni (= maggiorazione del 3%)? Mancherebbe infatti la doppia congruità: 2008+2009 10

ART. 10 DL 201/2011 Decreto Monti : NOVITA PER SDS ART. 10 DL 201/2011 Comma 9 NOVITA Benefici per i soggetti congrui e coerenti: abolizione dei controlli analitico presuntivi (art. 39, c. 1, lett, d); riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all'art. 43, D.P.R. 600/1973 (no in casi di violazione che comportino l obbligo di denuncia penale per uno dei reati fiscali ex D.lgs 74/2000); aumento della franchigia prevista dall'accertamento sintetico art. 38 (che passa dal 20% al 33,33%); E PER LE SOCIETA??? Comma 10 Condizioni per l accesso ai benefici: fedeltà dei dati dichiarati nel modello studi di settore; coerenza rispetto agli indicatori previsti da ogni singolo studio applicato Comma 11 Comma 12 Per i non congrui intensificazione dei controlli attraverso la predisposizione di apposite liste selettive ed intensificazione dei controlli bancari. Abrogazione della norma in tema di franchigia da accertamento analitico presuntivo (art. 10 c. 4 bis L. 146/98, integralmente abrogato); Comma 13 Decorrenza ed entrata in vigore: dal periodo di imposta 2011 11

SANZIONI RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE Sanzione minima Sanzione massima Condizione di applicabilità 100% maggiore imposta 110% maggiore imposta 150% maggiore imposta 200% maggiore imposta Se il contribuente non ha compilato correttamente il modello degli Sds ed il maggior reddito contestato non supera il 10% del reddito dichiarato ART. 1 COMMA 2 D.LGS 471/97 220% della maggiore imposta 300% della maggiore imposta Se il contribuente non ha indicato correttamente cause di esclusione o di inapplicabilità e/o ha omesso o compilato infedelmente il modello degli Sds ed il maggior reddito contestato supera il 10% del reddito dichiarato ART. 1 COMMA 2 BIS D.LGS 471/97 (SANZIONE ELEVATA DEL 10%, introdotta dalla L. 296/2006) Se il contribuente non ha presentato il modello per la raccolta degli Sds, nemmeno a seguito di inviato dell Agenzia ed il maggior ed il maggior reddito contestato supera il 10% del reddito dichiarato ART. 1 COMMA 2-BIS-1 D.LGS 471/97 (SANZIONE ELEVATA DEL 50%). AGGIUNTO DALL ART. 23, COMMA 28, LETT. E), D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, IN VIGORE DAL 6 LUGLIO 2011, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N.111 Euro 2.065 Apposita sanzione nei casi di dichiarazione inesatta o irregolare (ma non infedele) Fuori dei casi previsti negli articoli 1,2 e 5 se il contribuente ha omesso la presentazione del modello degli Sds a condizione che: la presentazione sia dovuta; il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito rivoltogli dall Agenzia. ART. 8 COMMA 1 D.LGS 471/97 secondo periodo. PERIODO AGGIUNTO DALL ART. 23, COMMA 28, LETT. B), D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, IN VIGORE DAL 6 LUGLIO 2011, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N.111 12

Nuova lett. d) ter art. 39 c. 2 DPR 600/73: ACCERTAMENTO INDUTTIVO Lettera aggiunta dall art. 23, comma 28, lett. c), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011 n.111, in vigore dal 17 luglio 2011. L accertamento induttivo può essere effettuato anche quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (Vale a dire le sanzioni per infedele dichiarazione maggiorate del 10% rispetto alle ordinarie misure minima e massima, qualora il maggior reddito accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente). 13