TAR LOMBARDIA Milano - Sezione II - sentenza n. 3322 del 2 agosto 2010



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SENTENZE IN SANITÀ TAR LOMBARDIA TAR LOMBARDIA Milano - Sezione II - sentenza n. 3322 del 2 agosto 2010 SOSPETTO ERRORE MEDICO: AMPIO DIRITTO ACCESSO AI DOCUMENTI È illegittimo il rifiuto opposto dalla struttura sanitaria alla richiesta avanzata dal coniuge di una paziente defunta di ottenere copia del registro delle consegne infermieristiche e/o il diario infermieristico e/o della cartella infermieristica; della turnazione dei medici del pronto soccorso e del reparto di ginecologia; degli ordini di servizio del personale medico ed infermieristico; di ogni altra documentazione medico sanitaria eventualmente creata sia su supporto cartaceo che digitale. Il richiedente correlava espressamente la richiesta all'interesse ad ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza del tragico evento verificatosi presso il reparto ospedaliero ove la coniuge era stata ricoverata a seguito di accesso al pronto soccorso della struttura in conseguenza di forti dolori addominali. Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, la domanda di accesso non poteva essere considerata "ultronea ed inconferente" benché fosse stata già acquisita la cartella clinica. È del tutto ragionevole ritenere che la tutela della situazione giuridica pregiudicata in conseguenza del decesso, richieda la compiuta conoscenza non solo degli interventi praticati sulla degente, ma anche la possibilità di comprendere se gli interventi effettuati dal personale medico ed infermieristico siano coerenti con gli ordini di servizio e con le consegne lasciate dal personale concretamente intervenuto. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2010, proposto da: Domenico D Agostino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Luigi Petrò e Maria Teresa Brocchetto, con domicilio eletto presso lo studio di quest ultimo, in Milano, Corso Italia n. 7; contro Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall avv. Maurizio Zoppolato, presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano via Dante n. 16; nei confronti di Sara Montefusco, non costituita; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1

- del provvedimento di parziale diniego di accesso agli atti di cui alla comunicazione ricevuta a mezzo fax dal legale del ricorrente in data 09.04.2010 a firma del Direttore Amministrativo del Servizio di Segreteria Generale dell Azienda Ospedaliera San Carlo - Atti 261/10; - successiva nota del 06.05.2010 a firma Direttore Amministrativo del Servizio di Segreteria Generale dell Azienda Ospedaliera San Carlo in riscontro alla rinnovata istanza di accesso agli atti presentata in data 5.5.2010. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/07/2010 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Il sig. Domenico D Agostino impugna i provvedimenti indicati in epigrafe mediante i quali l Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo ha respinto le istanze di accesso datate, rispettivamente, 24 marzo 2010 e 5 maggio 2010, chiedendo l ordine giurisdizionale di esibizione dei documenti richiesti, al fine di estrarne copia. L Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo si è costituita in giudizio eccependo l inammissibilità e comunque l infondatezza del ricorso proposto. Durante la Camera di Consiglio del 27.06.2010 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1) Con istanza trasmessa in data 25.03.2010, il sig. Domenico D Agostino - coniuge della defunta sig.ra Donatella Mandica - chiedeva all Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo il rilascio di copia 1) del registro delle consegne infermieristiche e/o il diario infermieristico e/o della cartella infermieristica, 2) della turnazione dei medici del pronto soccorso e del reparto di ginecologia, 3) degli ordini di servizio del personale medico ed infermieristico, 4) di ogni altra documentazione medico sanitaria eventualmente creata sia su supporto cartaceo che digitale. Il ricorrente correlava espressamente la pretesa ostensiva all interesse ad ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza del decesso della coniuge verificatosi in data 31 luglio 2009 presso il reparto di ginecologia dell ospedale San Carlo, ove era stata ricoverata dal 29 luglio 2007 a seguito di accesso al pronto soccorso della struttura in conseguenza di forti dolori addominali. Con provvedimento datato 09.04.2010, l amministrazione riscontrava l istanza di accesso limitandosi a riferire dell avvenuta consegna della cartella clinica e senza assumere determinazioni in ordine alla documentazione richiesta dall interessato. In data 06.05.2010 - ossia dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla trasmissione della prima richiesta, termine cui si correla la formazione di un diniego tacito di accesso ai sensi dell art. 2 2

25 della legge 1990 n. 241 il sig. D Agostino reiterava l istanza di accesso già presentata, lamentando che l omesso rilascio della documentazione richiesta non era supportato da alcuna motivazione e ribadendo che la pretesa ostensiva era correlata all esigenza di verificare la sussistenza di un eventuale responsabilità omissiva nella gestione del ricovero della coniuge, in vista della tutela dei propri interessi. Il ricorrente precisava che il proprio interesse andava correlato anche alla necessità di svolgere le migliori azioni e difese a sua tutela in previsione di un eventuale instaurando procedimento penale che lo vedrà parte offesa, così come previsto dalla legge n. 397/2000 sulle indagini difensive preventive e, specificatamente, dall art. 391 quater c.p.p.. Con provvedimento datato 06.05.2010 l Azienda Ospedaliera ribadiva di avere già consegnato al ricorrente la cartella clinica della coniuge, evidenziando che dalla cartella sono individuabili i nominativi del personale medico intervenuto, mentre, in relazione alla documentazione oggetto della richiesta di accesso, dichiarava di non ravvisare la necessità di fornire copia degli ordini di servizio e dell elenco del personale in servizio, precisando che tale documentazione sarebbe stata consegnata solo in esecuzione di un ordine specifico dell Autorità Giudiziaria. Con il ricorso in esame, il sig. D Agostino deduce l illegittimità dei dinieghi impugnati, lamentando il difetto di motivazione e, comunque, l insussistenza di ragioni ostative all accessibilità dei documenti richiesti. 2) In via preliminare deve essere esaminata l eccezione mediante la quale l amministrazione deduce l inammissibilità del ricorso, in quanto la domanda di accesso sarebbe stata presentata in esercizio dell attività di investigazione difensiva ai sensi della legge 2000 n. 397, sicché, in caso di mancata esibizione dei documenti richiesti, la parte interessata potrebbe attivare unicamente le forme di tutela previste dagli artt. 391-quater, 367 e 368 c.p.p., restando preclusa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell art. 25 della legge 1990 n. 241. L eccezione è infondata. Sul punto va osservato, in primo luogo, che i presupposti e l oggetto della pretesa ostensiva a- vanzata dal ricorrente emergono con chiarezza sin dalla prima istanza di accesso trasmessa in data 25 marzo 2010, nella quale l interesse alla conoscenza viene esplicitamente correlato alla sola necessità di tutelare la sfera giuridica del D Agostino in dipendenza dei danni subiti in conseguenza del decesso della coniuge. Tale richiesta, quindi, non è in alcun modo riconducibile all esercizio di attività di investigazione difensiva. Del resto, la successiva richiesta di accesso, trasmessa in data 06 maggio 2010, integra una mera reiterazione della domanda già presentata, in quanto presenta il medesimo oggetto della precedente e si basa sulla stessa situazione di fatto, ponendosi come la conseguenza della mancata assunzione di determinazioni espresse da parte dell amministrazione in relazione alla pretesa o- stensiva. In tale contesto il mero riferimento, contenuto nella seconda domanda, all eventuale instaurazione di un procedimento penale e alla necessità di svolgere in tale sede le migliori azioni e difese anche ai sensi della legge n. 397/2000 integra un elemento del tutto generico, che non vale 3 3

a ricondurre la pretesa all esercizio dei poteri di indagine difensiva ai sensi dell art. 391-quater c.p.p.. In particolare, dalla correlazione tra le due domande proposte emerge che il riferimento, in termini ipotetici, alla norma da ultimo citata vale solo a completare la prospettazione del complesso degli strumenti di tutela che l interessato potrebbe utilizzare a salvaguardia della propria posizione, mentre non consente di affermare che l interessato abbia chiesto l esibizione di documenti in esercizio delle prerogative che spettano al difensore che esercita attività di investigazione difensiva. In via di ulteriore precisazione vale osservare che, qualora l attività di investigazione difensiva sia svolta in via preventiva, ossia prima dell instaurazione di un procedimento penale - non ancora aperto nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla documentazione versata in atti - è necessario che il difensore abbia ricevuto un apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale e che il mandato sia rilasciato con sottoscrizione autenticata e contenga la nomina del difensore, nonché l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce, secondo quanto previsto dall art. 391-nonies c.p.p.. Nondimeno, nel caso di specie né dal contenuto delle domande di accesso rivolte all amministrazione, né dalla documentazione versata in atti risulta che il difensore del ricorrente sia munito di un mandato a svolgere attività di investigazione difensiva, sicché, anche per il profilo in esame, la prospettazione dell amministrazione risulta destituita di ogni fondamento. Va, pertanto, ribadita l infondatezza dell eccezione di cui si tratta. 3) La pretesa avanzata dal ricorrente è parzialmente fondata. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall amministrazione resistente, la domanda di accesso non è ultronea ed inconferente rispetto all esigenza di tutela avanzata dal ricorrente, in considerazione dell avvenuta acquisizione della cartella clinica. In particolare, è del tutto ragionevole ritenere che la tutela della situazione giuridica soggettiva del ricorrente, pregiudicata in conseguenza del decesso della coniuge, richieda la compiuta conoscenza non solo degli interventi praticati sulla degente secondo quanto emerge dalla cartella clinica, ma anche la possibilità di comprendere se gli interventi effettuati dal personale medico ed infermieristico siano coerenti con gli ordini di servizio e con le consegne lasciate dal personale concretamente intervenuto. In altre parole, la conoscenza degli interventi praticati diviene utile ai fini della tutela degli interessi del ricorrente solo se confrontabile con le regole di condotta cui doveva attenersi il personale intervenuto e a tale fine è del tutto coerente la richiesta di conoscenza sia degli ordini di servizio, sia della concreta turnazione del personale medico ed infermieristico intervenuto, sia delle consegne infermieristiche. Nondimeno, la legittimità della richiesta di accesso va delimitata in relazione alla concreta sfera di interesse del richiedente, pertanto la pretesa è fondata solo in relazione agli ordini di servizio, alla turnazione dei medici e degli infermieri e al registro delle consegne infermieristiche riferibili al reparto di pronto soccorso e al reparto di ginecologia durante il tempo di ricovero della coniuge del ricorrente e nei limiti degli interventi praticati nei suoi confronti. 4 4

Viceversa, non merita condivisione la tesi difensiva secondo la quale la documentazione richiesta sarebbe idonea ad incidere sulla riservatezza dei dipendenti dell Azienda Ospedaliera. Difatti, tale prospettazione, oltre ad essere connotata da evidenti profili di genericità, non è condivisibile, in quanto la documentazione richiesta afferisce a profili di organizzazione dell attività medica ed infermieristica praticata nel reparto di pronto soccorso e in quello di ginecologia e non a dati riguardanti la particolare sfera giuridica di singoli medici o infermieri. Va pertanto ribadita la fondatezza del ricorso nei limiti di quanto suindicato. 4) In definitiva, il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di quanto esposto in motivazione e deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Resta fermo l onere di cui all art. 13 del d.p.r. 30.05.2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell art. 21 del d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sezione terza, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso e per l effetto: 1) ordina all amministrazione resistente di esibire al ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza o dalla comunicazione se anteriore, copia 1) del registro delle consegne infermieristiche, 2) della turnazione dei medici, 3) degli ordini di servizio del personale medico ed infermieristico, limitatamente al reparto di pronto soccorso e al reparto di ginecologia durante il tempo di ricovero della coniuge del ricorrente e nei limiti degli interventi praticati nei suoi confronti. 2) Condanna l amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1000,00 (mille), oltre al contributo unificato Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27/07/2010 con l'intervento dei Magistrati: Domenico Giordano, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Referendario Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/08/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO 5 5