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CASA DI RIPOSO MOSCA DI GUBBIO STATUTO TITOLO I Origini, scopi e mezzi Art. 1 Origini L Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo Mosca, con sede in Gubbio ha origine dalla fusione dell Istituzione Astenotrofio o Pia Casa di Ricovero Mosca, fondata in Gubbio per volontà della Signora Marchesa Vittoria Toschi, nel suo Palazzo di Città in base al testamento olografo in data 15 Settembre 1877 ed eretta ad Ente Morale giusto Regio Decreto in data 20 maggio 1888, con l Istituzione, aventi identici fini, Opera Pia Gerontotrofio o Asilo dei Vecchi avente origine dal testamento di Marianna Mei ved, Antonini in data 23 febbraio 1848 e dalla Istituzione fatta dal Cardinale Pecci Vescovo di Gubbio con testamento del 18 maggio 1851 a rogito Tondi Art.2 Scopi L Istituzione ha per scopo: - Di dare ospitalità agli anziani, agli inabili ed a quanti si trovino in particolari condizioni di bisogno, con preferenza per i residenti nel Comune di Gubbio; - Di provvedere, in via prioritaria, agli anziani ed inabili non autosufficienti che, dato lo stato di cronicità, non possono essere ricoverati nelle strutture ospedaliere, con esclusione di persone affette da malattie contagiose e mentali. L Istituzione è stata autorizzata con determinazione dirigenziale N. 3591 del 3 maggio 2002 della Regione dell Umbria Giunta Regionale Direzione Sanità e Servizi Sociali, all esercizio delle attività sanitaria quale Residenza Protetta sita in Gubbio Via Cavour 11. Art. 3 Modalità di fruizione dei servizi Nel rispetto del principio di non discriminazione le modalità di ammissione sono stabilite dal regolamento interno, che definisce anche le modalità di funzionamento dei servizi. Gli ospiti sono dimessi quando cessino le condizioni che hanno dato titolo all ammissione. La misura delle rette è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della normativa regionale in materia.

Art. 4 Mezzi L Istituzione provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l utilizzazione diretta del proprio patrimonio e con i proventi derivanti: a) dalle rette per la fruizione dei servizi prestati; b) dalle rendite del proprio patrimonio, compresi i proventi derivanti dall esercizio dell impresa agricola già gestita dalla Opera Pia Gerontotrofio ; c) da donazioni e proventi vari non destinati ad incremento del patrimonio. TITOLO II Ordinamento ed organizzazione Art. 5 Organi Sono organi dell Ente il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri, compreso il Presidente, ed è nominato con le modalità indicate negli artt.6 e 7 e resta in carica cinque anni. Art. 6 Membri di diritto del Consiglio di Amministrazione Fanno parte del Consiglio di Amministrazione, in qualità di membri di diritto giusta la volontà della Pia Fondatrice, il Sindaco ed il Vescovo di Gubbio, ciascuno dei quali, alternativamente, è Presidente del Consiglio stesso per la durata di un quinquennio. Il Sindaco ed il Vescovo possono svolgere il loro mandato sia personalmente che a mezzo di un loro delegato. Qualora il membro designato a sostituire il Sindaco o il Vescovo, durante l espletamento del proprio mandato, per qualsiasi causa, fosse impossibilitato a partecipare all attività dell Ente, Esso si intende decaduto dall incarico ed al suo posto è nuovamente chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione il Sindaco od il Vescovo, in qualità di membro di diritto, o un loro rappresentante fino alla scadenza del quinquennio. Art. 7 Altri membri del Consiglio di Amministrazione Sono inoltre chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione: 1. Un membro designato dal Consiglio Comunale di Gubbio su proposta della maggioranza consiliare; 2. Un membro designato dal Consiglio Comunale di Gubbio su proposta della minoranza consiliare; 3. Un membro designato dall Azienda Sanitaria Locale; 4. Un membro designato dagli ospiti dell Istituto; 5. Un membro designato dalle Associazioni degli Artigiani; 6. Un membro designato dalle Associazioni dei Commercianti;

7. Un membro designato dalle Associazioni degli Agricoltori; 8. Un membro designato dalla Caritas o associazioni similari. Il regolamento di organizzazione definisce i criteri per la designazione dei membri di cui ai punti 5,6, e 7 tenendo conto della maggiore rappresentatività delle categorie e associazioni interessate e della alternanza tra i rappresentanti delle stesse. La nomina del Consiglio di Amministrazione è disposta dalla Regione dell Umbria in base alle apposite designazioni. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per tre mesi consecutivi alle sedute decadono dalla carica. La decadenza, dopo formale contestazione, è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, che ne dà immediata comunicazione all Ente che ha proceduto alle designazioni ed alla Regione. Il Consiglio di Amministrazione, nella composizione in atto alla data dell entrata in vigore della presente revisione statutaria, resta in carica fino alla scadenza del corrente quinquennio. Art. 8 Funzioni del Presidente Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione: - la rappresentanza istituzionale dell Ente; - convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, determinando l ordine del giorno delle sedute; - sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all esecuzione degli atti; - conferire gli incarichi dirigenziali o di responsabilità degli uffici e dei servizi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Art. 9 Supplenza del Presidente Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci un altro membro di cui all art.6. Art. 10 Funzioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è l organo di indirizzo e di controllo. Spetta al Consiglio di Amministrazione: - approvare lo Statuto dell Ente e le sue modifiche; - approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; - approvare i regolamenti per l organizzazione ed il funzionamento dell Ente; - deliberare in merito all assunzione di prestiti; - definire i programmi e gli obiettivi ed approvare i progetti di opere; - deliberare in merito ad acquisti ed alienazioni immobiliari; - deliberare in merito all affidamento in appalto di servizi;

- compiere ogni altro atto che non sia espressamente attribuito dal presente Statuto o dal regolamento di organizzazione alla competenza del Presidente e che non rientri nella competenza gestionale del Segretario-Direttore o di altri responsabili dei servizi. Art. 11 Indennità di carica e gettoni di presenza Al Presidente spetta una indennità mensile di funzione pari al 30 % dell indennità base spettante al Sindaco del Comune di Gubbio secondo quanto determinato dal Decreto del Ministro per l Interno ai sensi dell art.82 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali. Al Vice Presidente spetta una indennità di funzione pari al 55 % dell indennità assegnata al Presidente. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, con esclusione del Presidente e del Vice Presidente, spetta un gettone di presenza per ogni riunione pari al 60 % del gettone di presenza, nella misura base, spettante ai membri del Consiglio Comunale di Gubbio, secondo quanto determinato dal richiamato decreto ministeriale. Le indennità ed i gettoni di presenza sono aggiornati periodicamente in relazione all adeguamento disposto dal decreto ministeriale. Ai sensi del 4 comma dell art.7 del D.Lgs. n.207/2001 ai componenti degli organi si applicano le disposizioni di cui all art.87 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267. (Articolo abrogato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 14.12.2009) Art. 12 Riunioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al mese ed ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, su convocazione del Presidente. Questi è tenuto inoltre a convocare il Consiglio su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio stesso o su richiesta dell autorità regionale. La convocazione è disposta mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli argomenti da trattare. Il Consiglio può deliberare su argomenti non compresi nell ordine del giorno se nessuno dei presenti si oppone. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Segretario dell Ente con funzioni di consulenza e di verbalizzazione. Le ulteriori norme sul funzionamento del Consiglio, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto, sono definite dal regolamento. Art. 13 Deliberazioni Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate con l intervento della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per la validità della seduta non è computato chi avendo interesse ai sensi dell art.15 della legge 17.7.1890 n.6792 non può prendere parte alla deliberazione ed è tenuto ad allontanarsi dalla sala di riunione. Per l approvazione dello Statuto e le sue modifiche è prescritto il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Le votazioni vanno effettuate di regola in forma palese. Hanno luogo in forma segreta quando si tratta di questioni concernenti persone. Art. 14 Processi verbali delle deliberazioni I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione. TITOLO III Norme generali di amministrazione Art. 15 Organizzazione dei servizi Gli uffici ed i servizi sono organizzati in base ai criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza. Il presente Statuto ed il regolamento interno, secondo le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni, si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria contabile e tecnica è attribuita ai dirigenti o ai responsabili dei servizi. Art.16 Funzioni del Segretario-Direttore Il Segretario-Direttore ha la direzione degli uffici e dei servizi dell Ente. Allo stesso spettano tutti i compiti, compresa l adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l amministrazione verso l esterno, non ricompresi tra le funzioni di indirizzo e di controllo degli organi di governo. Sono in particolare attribuiti al Segretario: - la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; - la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso; - la stipulazione dei contratti; - gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l assunzione di impegni di spesa; - gli atti di amministrazione e gestione del personale. Art.17 Organizzazione del personale

La pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti dal regolamento interno sulla base delle disposizioni legislative e di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Lo stesso regolamento individua il comparto della contrattazione collettiva applicabile, sulla base della prevalenza o meno delle attività di carattere sanitario svolte. Le procedure di reclutamento sono definite in apposito regolamento secondo quanto previsto dal D.P.R. 9.5.1994 n.487. Art. 18 Bilanci e rendiconti Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, di regola entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario, in termini di competenza, per l anno successivo. Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, di regola entro il 30 aprile dell anno successivo, il conto consuntivo. Art. 19 Servizio di Tesoreria Il servizio di Tesoreria è svolto da un Istituto di Credito ed è regolato da un apposito contratto. Gli ordinativi di incasso e di pagamento non costituiscono titolo legale per il Tesoriere, se non recano la firma del dirigente o responsabile di servizio. Art. 20 Organo di revisione L organo di revisione economico-finanziaria è costituito da un solo revisore nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra: - gli iscritti al registro dei revisori contabili; - gli iscritti nell albo dei dottori commercialisti; - gli iscritti nell albo dei ragionieri. L organismo dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Per quanto riguarda le altre cause di cessazione, le condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità, le funzioni e le responsabilità del revisore si rinvia alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute negli articoli 235 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali. Art. 21 Compenso spettante al revisore Il Consiglio di Amministrazione, all atto dell attribuzione dell incarico, stabilisce il compenso spettante al revisore. Tale compenso non può essere superiore al 60 % del compenso base stabilito con Decreto del Ministro dell interno, ai sensi dell art. 241, 1 comma del D.Lgs. 267/2000, e riferibile, per quanto attiene alla classe demografica, al Comune di Gubbio.

Art. 22 Disposizione finale Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assistenza e beneficenza pubblica