IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

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sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente


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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

per l'annullamento, previa sospensiva,

ha pronunciato la presente

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contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per l'annullamento

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

contro per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

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E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

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N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

Transcript:

N. 01612/2013REG.PROV.COLL. N. 01462/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2013, proposto da: Ministero dell'interno, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Patience Manzumba Nyapasa, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Damizia, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, viale Carso n. 23; per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO ROMA- SEZIONE II QUATER n. 10487/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Patience Manzumba Nyapasa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Damizia e dello Stato Santoro; Page 1 of 6

Visto l'articolo 60 c.p.a.; Considerato che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi della citata disposizione della cui applicabilità è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata formulata dall'appellante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Roma Sezione Seconda Quater, con sentenza n. 10487 del 15 novembre 2012 depositata il 14 dicembre 2012, ha accolto, con condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio, il ricorso proposto dalla signora Patience Manzumba Nyapasa, cittadina del Congo, avverso il provvedimento in data 19 settembre 2011 con cui il Questore di Rieti ha respinto l'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato, perché non consentita dalla normativa vigente (articolo 14 del D.P.R. n. 394 del 1999 modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004). Il T.A.R. ha invece sostenuto che la tipologia dei permessi di soggiorno oggetto di conversione indicata dalla normativa non fosse tassativa e quindi non escludesse la conversione da motivi religiosi anche se non citata esplicitamente, e che, d'altra parte, quando si è inteso escludere tale possibilità, l'inconvertibilità è stata espressamente sancita. Lo stesso articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 non pone alcuna limitazione ai motivi giustificativi del rinnovo del permesso anche se diversi da quelli posti a base dell'originario permesso, e d'altronde la ricorrente era Page 2 of 6

presente in Italia da circa 10 anni e ha sempre svolto attività lavorativa. Per di più sarebbe illogico imporre il rientro nel proprio Paese solo a causa della rinuncia alla vita monacale. 2. Il Ministero dell'interno, con atto notificato il 14 febbraio 2013 e depositato il 27 febbraio 2013, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, deducendo la tipicità e quindi la tassatività dei casi previsti dal citato articolo 14, nei quali è consentita la conversione del permesso di soggiorno, e pertanto il carattere vincolato del provvedimento questorile. Sottolinea la finalità della normativa volta a tutelare e a controllare il regolare afflusso degli stranieri. 3. La signora Patience Manzumba Nyapasa si è costituita con memoria depositata il 1 marzo 2013, a sostegno della legittimità della sentenza impugnata. Ripropone la censura circa l'omessa applicazione della direttiva CE 2003/109, concernente lo status dei cittadini terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, recepita con D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3 e quindi prima dell'emanazione del provvedimento impugnato. In effetti l'interessata risiedeva in Italia dal 2002 e quindi ben poteva essere annoverata fra i soggiornanti di lungo periodo, posto che la direttiva ha fissato a tal fine il termine di 5 anni e non prevede alcuna preclusione per motivi religiosi come peraltro l'articolo 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998 novellato dal citato D.Lgs. n. 3 del 2007; per di più la ricorrente è in possesso di sufficienti risorse economiche. Insiste ancora, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia. 4. La causa, alla camera di consiglio del 15 marzo 2013, presenti i legali delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 60 c.p.a.. Page 3 of 6

5. L'appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata. La Sezione invero condivide appieno le puntuali ed esaurienti argomentazioni già svolte, in fatto e in diritto, dai giudici di prime cure, che non necessitano di integrazioni di sorta. In effetti, la normativa richiamata nel provvedimento del Questore di Rieti non pone alcuna preclusione esplicita alla conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato e la tipologia dei casi di conversione non può intendersi affatto tassativa ( Ubi lex non dixit, non voluit ) né può giustificare un interpretazione restrittiva della sua portata. Tant'è, come sottolinea il T.A.R., che laddove la norma ha inteso escludere tale possibilità lo ha esplicitamente previsto (cfr. art. 40 D.P.R. n. 394/1999). Né lo stesso articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce alcuna limitazione in ordine ai motivi di rilascio del permesso e quindi ai motivi religiosi, ed anzi prevede la valutazione degli elementi nuovi sopravvenuti, che nella fattispecie non risulta effettuata. Infatti l'appellante ha sempre lavorato, dapprima come religiosa e, quindi, ottenuta la dispensa dai voti, come lavoratrice subordinata in Rieti, per cui non si comprendono i motivi, come sottolinea il giudice di primo grado, che impediscono la permanenza in Italia sol perché l'interessata ha abbandonato la vita monacale, di fatto così imponendo, ai fini della permanenza e della conversione del titolo, di mantenere comunque lo status di religiosa. Sovviene altresì il richiamato D.Lgs. n. 3 del 2007, recante l'attuazione della direttiva 2003/109/CE, entrato in vigore prima dell'emanazione del decreto del Questore di Rieti. Page 4 of 6

In conclusione, quel decreto è illegittimo per difetto del presupposto e va annullato come disposto dal T.A.R., salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'amministrazione alla luce della presente pronuncia. 6. Per le considerazioni che precedono l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata. Le spese seguono la soccombenza, non essendovi ragione per disporre diversamente, visto che le deduzioni della parte appellante avevano già ricevuto adeguate risposte dalla sentenza di primo grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna il Ministero dell Interno al pagamento delle spese del grado in favore della controparte costituita liquidandole in 1500,00 (millecinquecento) oltre agli accessori dovuti per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati: Pier Luigi Lodi, Presidente Bruno Rosario Polito, Consigliere Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore Angelica Dell'Utri, Consigliere Hadrian Simonetti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Page 5 of 6

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/03/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) Page 6 of 6