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REGIONE PIEMONTE BU18 04/05/2017 Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 8-4861 Applicazione provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni al Comune di Moncalieri (TO) colpito dall'evento alluvionale del novembre 2016. A relazione degli Assessori Valmaggia, Balocco: Premesso che: - il Piano stralcio per l Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo; - la Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, ha fornito indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, con le DDGR n. 31-3749 del 6.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002, n. 1-8753 del 18.03.2003, n. 24-242 del 13.06.2005, n. 2-11830 del 28.07.2009, n. 31-1844 del 7.04.2011 e n. 64-7417 del 7.04.2014; - il Comune di Moncalieri ha effettuato la revisione del proprio strumento urbanistico attraverso la Variante n. 15 di adeguamento al PAI, approvata con DGR n. 18-5208 del 5.02.2007, risultando formalmente adeguato al PAI medesimo; - nel territorio del comune di Moncalieri il PAI individua lungo i principali corsi d acqua (Po, Sangone e Chisola) le fasce di deflusso della piena (Fascia A), le fasce di esondazione (Fascia B) e le aree di inondazione per piena catastrofica (Fascia C). Considerato che: - a seguito delle consistenti precipitazioni piovose abbattutesi nell ultima decade del mese di novembre 2016, il bacino idrografico del fiume Po che attraversa il territorio moncalierese è stato messo fortemente in crisi in diversi punti, anche a seguito di rotture arginali, causando nelle zone pianeggianti estese inondazioni di ambiti edificati con battenti d acqua superiori al metro; - le fasce fluviali individuate dal PAI si sono dimostrate non coerenti con le reali condizioni di dissesto riscontrate a seguito dell evento alluvionale; - nel piano regolatore vigente molte aree interessate da inondazioni con battenti d acqua significativi ricadono, dal punto di vista della pericolosità geologica e dell idoneità all utilizzazione urbanistica ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, in classe I (porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni alle scelte urbanistiche) o in classe II (porzioni di territorio dove le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica ed idraulica possono essere agevolmente superate attraverso l adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili nell ambito del singolo lotto edificatorio o dell intorno significativo).

Valutato che: - tali classificazioni non risultano congruenti con le effettive condizioni di pericolosità emerse nel corso dell evento alluvionale del novembre 2016 e che quindi non sono in grado di disciplinare in modo corretto ed in sicurezza l utilizzo urbanistico del territorio; - risulta in particolare necessario adottare in tali zone provvedimenti tesi a prevenire la realizzazione di locali abitabili con quota di calpestio non compatibile con i livelli di piena riscontrati durante l evento alluvionale del novembre 2016, nonché prevenire o regolamentare la realizzazione di locali interrati a qualunque uso destinati o il cambio di destinazione d uso in locali interrati esistenti a favore di destinazioni d uso non accessorie o pertinenziali che prevedano la presenza continuativa e prolungata di persone. Dato atto inoltre che: - l Amministrazione comunale di Moncalieri ha richiesto alla Regione Piemonte con nota n. 67270 del 2.12.2016 l applicazione delle misure cautelari di cui all art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977 finalizzate alla revisione dello strumento urbanistico vigente per rendere la classi di idoneità geologica all utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio, trasmettendo nel contempo le perimetrazioni delle aree inondate rilevate dall Amministrazione comunale stessa; - il Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, trasporti e Logistica della Regione Piemonte (di seguito Settore Geologico) ha condotto rilievi sul terreno, studi ed approfondimenti in merito alle problematiche geologiche ed idrauliche emerse a seguito dell evento alluvionale che ha colpito il territorio moncalierese nell ultima decade del mese di novembre 2016; - tali studi hanno permesso di individuare gli ambiti del territorio di Moncalieri per i quali le problematiche geologiche ed idrauliche emerse a seguito dell evento calamitoso, seppur con diverso grado di criticità, rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica sino all adeguamento della normativa tecnica di attuazione; - il Settore Geologico, tenuto conto della gravità dei danni verificatisi, ha richiesto al Comune di Moncalieri il parere di competenza ai sensi del 1 comma del citato art. 9 bis con nota n. 6754 del 9.2.2017; - non risulta necessario applicare i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione nelle zone oggetto di perimetrazione nel caso in cui la Regione Piemonte si sia già puntualmente espressa su singoli interventi nell ambito della procedura prevista dall art. 7 ter della l.r. n. 38/1978 in data antecedente l entrata in vigore dei presenti provvedimenti cautelari; - il Comune di Moncalieri in riferimento alla citata nota n. 6754 del 9.2.2017 ha formulato le proprie osservazioni con nota n. 12346 del 27/02/2017. Viste le considerazioni del Settore Geologico sintetizzate nell allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, comprensive delle valutazioni sulle osservazioni formulate dal Comune di Moncalieri interessato all applicazione dei provvedimenti cautelari.

Tenuto conto che l applicazione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica è finalizzata alla revisione del piano regolatore vigente per rendere la classi di idoneità geologica all utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio. Visti: - la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo e successive modifiche ed integrazioni; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 Piano stralcio per l assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po ; - il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ; - il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ; - la Delibera del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2016 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle province di Cuneo e Torino. Ciò premesso. La presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale; attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016; la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge, delibera - di applicare, per le motivazioni citate in premessa e meglio esplicitate nell allegato 1 facente parte integrante della presente deliberazione, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all art. 9 bis della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni alle porzioni di territorio del Comune di Moncalieri vulnerate dall evento alluvionale dell ultima decade del mese di novembre 2016; - di individuare l ambito territoriale di applicazione dell art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977 così come definito nella cartografia facente parte integrante della presente deliberazione; - di individuare come interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui sopra quelli elencati nell allegato 2 facente parte integrante della presente deliberazione; - di assegnare al Settore Geologico il compito di fornire al Comune di Moncalieri la necessaria assistenza tecnica preventiva per l impostazione della revisione dello strumento urbanistico, ai sensi della Legge Regionale 56/1977, redatta tenendo conto delle calamità naturali e dei dissesti prodottisi; - di non applicare i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione nelle zone oggetto di perimetrazione nel caso in cui la Regione Piemonte si sia già puntualmente espressa su singoli interventi nell ambito della procedura prevista dall art. 7 ter della l.r. n. 38/1978 in data antecedente l entrata in vigore dei presenti provvedimenti cautelari.

Ai sensi del comma 2 dell art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all atto di adozione di variante al PRG elaborata tenendo conto delle calamità naturali e dei dissesti prodottisi e sulla base delle indicazioni fornite dal Settore Geologico secondo le modalità di cui al punto precedente. Ai sensi del citato comma 2, i provvedimenti cautelari perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione. Trattandosi di un provvedimento cautelativo, la presente deliberazione con i suoi allegati ha natura limitante (e non ampliativa) degli interventi ammessi/previsti dallo strumento urbanistico comunale vigente. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. (omissis) Allegato

ALLEGATO 1 Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Geologico Comune di Moncalieri (TO) Evento alluvionale del 24 e 25 novembre 2016 Applicazione provvedimenti cautelari di cui all art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni Relazione Premessa A seguito delle consistenti precipitazioni piovose abbattutesi nelle giornate del 24 e 25 novembre 2016, il bacino idrografico del fiume Po che attraversa il territorio moncalierese è stato messo fortemente in crisi in diversi punti, causando nelle zone pianeggianti estese inondazioni di ambiti edificati con battenti d acqua anche superiori al metro. In particolare, alcuni punti del sistema arginale del Torrente Chisola, affluente di sinistra del Fiume Po, non hanno retto alla piena e le acque, attraverso le rotture d argine in sinistra idrografica, hanno inondato estese porzioni di territorio comunale (borgate Tagliaferro, Tetti Piatti, Borgo Mercato). Strumento urbanistico vigente Nel piano regolatore vigente molte aree interessate da inondazioni con battenti d acqua significativi ricadono, dal punto di vista della pericolosità geologica e dell idoneità all utilizzazione urbanistica ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, in classe I (porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni alle scelte urbanistiche) o in classe II (porzioni di territorio dove le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica ed idraulica possono essere agevolmente superate attraverso l adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili nell ambito del singolo lotto edificatorio o dell intorno significativo). Tali classificazioni non risultano congruenti con le effettive condizioni di pericolosità emerse nel corso dell evento alluvionale del novembre 2016 e non sono in grado di disciplinare in modo corretto ed in sicurezza l utilizzo urbanistico del territorio. Pertanto, risulta necessario adottare in tali zone provvedimenti tesi a prevenire la realizzazione di locali abitabili con quota di calpestio non compatibile con i livelli di piena riscontrati durante l evento alluvionale del novembre 2016, nonché prevenire o regolamentare la realizzazione di locali interrati a qualunque uso destinati o il cambio di destinazione d uso in locali interrati esistenti a favore di destinazioni d uso non accessorie o pertinenziali che prevedano la presenza continuativa e prolungata di persone. 1

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Geologico Studi effettuati A seguito dell evento alluvionale, il Settore scrivente ha esaminato riprese aeree (foto e video), esaminato documentazione, nonché effettuato rilievi sul terreno, studi e approfondimenti che hanno permesso di individuare, in sintonia con i rilievi effettuati dalle strutture tecniche del Comune di Moncalieri, gli ambiti comunali maggiormente colpiti dall evento alluvionale. Applicazione provvedimenti cautelari L Amministrazione comunale di Moncalieri ha richiesto alla Regione Piemonte con nota n. 67270 del 2.12.2016 l applicazione delle misure cautelari di cui all art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977 finalizzate alla revisione dello strumento urbanistico vigente per rendere la classi di idoneità geologica all utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio, trasmettendo nel contempo le perimetrazioni delle aree inondate rilevate dall Amministrazione comunale stessa. Le rilevanti problematiche geologiche ed idrauliche che si sono manifestate rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica sino all adeguamento della classificazione di idoneità geologica all utilizzo urbanistico e della relativa normativa tecnica. Sulla scorta della documentazione trasmessa dal Comune di Moncalieri, dei rilievi effettuati dal Settore scrivente e tenuto conto della gravità dei danni verificatisi, il Settore Geologico ha attivato le procedure di cui al comma 1 dell articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977 richiedendo al Comune di Moncalieri il parere di competenza ai sensi del citato articolo 9 bis con nota n. 8836 del 10/02/2017 che è pervenuto in data 27/02/2017 con nota n. 12346. Sulla scorta di quanto sopra evidenziato e della documentazione esaminata, si ritiene che l ambito di applicazione dell articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977 debba essere esteso alla porzione di territorio comunale interessata dagli allagamenti conseguenti all evento alluvionale del novembre 2016 perimetrata nella tavola allegata. Si precisa che con la presente si propongono provvedimenti cautelari per quelle aree la cui pericolosità è documentata; la non inclusione delle restanti porzioni di territorio nel perimetro definito non implica tuttavia una dichiarazione di sicurezza delle stesse. Valuti l Amministrazione comunale se e come estendere le verifiche anche agli ambiti limitrofi alle aree oggetto di perimetrazione. 2

ALLEGATO 2 Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Geologico Comune di Moncalieri (TO) Evento alluvionale del 24 e 25 novembre 2016 Normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche nazionali, gli interventi ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che gli interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con gli interventi consentiti dal presente allegato. 1) Interventi di ripristino delle opere di difesa. 2) Interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico. 3) Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi, ove coerenti con lo strumento urbanistico vigente: a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo; d) adeguamento igienico funzionale; e) ristrutturazione edilizia, escludendo la realizzazione di interrati e, ai piani terra, la chiusura di spazi coperti delimitati da muri o pilastri onde non aumentare il rischio di vulnerabilità; f) recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della Legge Regionale 21/1998; g) ampliamento in sopraelevazione volto a compensare la volumetria allagata, sulla quale si impone il vincolo di non utilizzo a fini abitativi, con una superficie pari a quella danneggiata; h) demolizione e reinterri che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva; i) limitatamente ai piani interrati, seminterrati, terra e rialzati: cambi di destinazione d uso che non comportino maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d uso in atto, che non comportino aumento di carico antropico, o espongano a maggiori rischi beni e persone e escludendo comunque cambi di destinazione d uso verso il residenziale / turistico ricettivo / commerciale / artigianale; j) cambi d uso funzionali (box, magazzini, parcheggi, ecc.) escludendo funzioni che espongano a maggiori rischi beni e persone quali, a titolo di esempio, trasformazioni da box/autorimessa a magazzini al servizio di attività artigianali. 1

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Geologico Per ogni intervento ammesso al punto 3 sono preferibilmente da escludere la ricostruzione in locali interrati o a piano terra di impianti tecnologici quali, ad esempio, quelli di riscaldamento e condizionamento. 4) Per le costruzioni in zona agricola sono ammessi, oltre agli interventi di sopraelevazione come al punto 4, modesti ampliamenti finalizzati alla realizzazione di pertinenze alle attività agricole. Le opere non dovranno costituire significativo ostacolo al deflusso naturale delle acque e non dovranno limitare la capacità d invaso delle aree inondabili. 5) Opere infrastrutturali primarie ed impianti tecnici di interesse comunale e sovracomunale di competenza degli Organi Statali, Regionali o di altri Enti Territoriali a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono manifestarsi all interno delle aree delimitate, costituendo ostacoli al deflusso naturale delle acque, o limitino la capacità d invaso delle aree inondabili stesse. Lo studio di compatibilità documentante l assenza delle interferenze sopradette dovrà essere valutato ad approvato dall Autorità Idraulica competente che dovrà esprimere il proprio parere. 6) La trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere. Note Le limitazioni al cambio di destinazione d'uso di cui al punto 3 (lett. i e j) trovano applicazione solo ai piani interrati, seminterrati, terra e rialzati. E' ammissibile il cambio di destinazione d'uso nell'ambito del recupero dei sottotetti. Gli interventi edilizi in deroga di cui al Piano Casa sono soggetti alle norme del presente allegato se situati ai piani interrati, seminterrati, terra e rialzati. Gli interventi sia pubblici che privati sono, di norma, consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 14/01/2008 "Approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i., secondo le procedure previste dalla DGR n. 65-7656 del 21/05/2014. I tipi di intervento indicati nel presente documento sono definiti dall art. 13 della Legge Regionale 56/1977. Si ricordano i contenuti del comma 2 dell'art. 9 bis della legge regionale 56/77, secondo il quale i provvedimenti di cui al comma 1 del medesimo articolo hanno efficacia sino all'adozione delle varianti al PRG o alla pianificazione sovraordinata settoriale (PAI, PGRA), elaborate tenendo conto della calamità naturale e del dissesto idrogeologico accertato nell'evento, e comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi dalla loro adozione. Si ricorda, inoltre, che le aree perimetrate ai sensi dell art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi della Legge n. 100 del 12 luglio 2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. 2