REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE APPLICATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

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REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE APPLICATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO Articolo 1. OGGETTO Il presente regolamento disciplina i procedimenti per l irrogazione di sanzioni amministrative relative a violazioni su cui la Camera di commercio ha competenza, nel rispetto delle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 smi. Articolo 2. PROCEDIMENTO PER LE VIOLAZIONI SU CUI E COMPETENTE LA CAMERA DI COMMERCIO A) ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI REGISTRO IMPRESE/R.E.A. Tutte le imprese sono tenute a presentare le istanze di iscrizione o di deposito al Registro delle Imprese (R.I.), ovvero le denunce di dati economici al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), nei termini stabiliti dalle norme di legge. Nei casi di violazione, e dunque di omessa o tardiva domanda, e per le denunce R.E.A. anche nel caso di denuncia non veritiera, il Registro delle Imprese è tenuto ad emettere un verbale di accertamento e a notificarlo ai trasgressori. B) ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALBO IMPRESE E ARTIGIANE Tutte le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla l. 443/1985 (Legge quadro per l artigianato), sono tenute a presentare le istanze di iscrizione/modifica/cancellazione all albo delle imprese artigiane, nei termini stabiliti dalle norme di legge. Nei casi di violazione, e dunque di omessa o tardiva presentazione delle suddette istanze, la legge regionale n. 1/2009, prevede l applicazione di sanzioni amministrative; il Settore Relazioni con l Artigianato, accertata la violazione, notifica ai trasgressori il verbale di accertamento. C) ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI INSTALLAZIONE IMPIANTI Le imprese abilitate all installazione impianti, al termine dei lavori, devono rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati e depositarne una copia allo sportello unico per l edilizia del comune nel cui territorio l impianto è stato realizzato. - 1 -

Il Comune trasmette alla Camera di commercio, nella cui circoscrizione ha sede l impresa, copia della dichiarazione affinché provveda ai conseguenti riscontri con le risultanze del Registro Imprese e dell Albo Imprese Artigiane (A.I.A.) ed, accertate le eventuali violazioni, notifichi all impresa il verbale di accertamento della violazione ai sensi dell art. 14 della l. 689/81. D) ACCERTAMENTO DELLE ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO Coloro che devono determinare nelle transazioni commerciali quantità e prezzi sono tenuti ad utilizzare strumenti di misura legali aventi i requisiti essenziali previsti dalle norme e recanti la marcatura di conformità. Inoltre devono sottoporli a verificazione periodicamente per accertare il mantenimento nel tempo dell affidabilità metrologica. Il Settore Vigilanza sul mercato Servizio metrico è competente ad accertare le violazioni di queste norme, così come delle altre norme metrologiche relative a: obblighi dei fabbricanti metrici, degli assegnatari dei marchi orafi, prodotti preconfezionati, vendita a peso netto, ecc. Alla Camera di commercio sono affidati anche compiti di vigilanza sia sulla sicurezza e conformità di alcuni prodotti, quali ad esempio il materiale elettrico a bassa tensione, i giocattoli, alcuni dispositivi di protezione individuale, sia sull etichettatura: prodotti tessili, ecc.. In caso di mancata osservanza delle disposizioni amministrative vengono redatti verbali di accertamento e, se del caso, verbali di sequestro amministrativo ai sensi della l. 689/81che vengono regolarmente contestati o notificati ai trasgressori e agli obbligati in solido. Articolo 3. RESPONSABILI DELLA VIOLAZIONE NEI CASI PREVISTI DALL ART.2 LETT.A) Ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 689/81, la responsabilità della violazione è personale e qualora più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuno è tenuto a rispondere della propria azione o omissione. Le sanzioni nei casi previsti all art. 2, lettera A) ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI REGISTRO IMPRESE/R.E.A. - si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti: a chiedere un iscrizione o ad effettuare un deposito al Registro Imprese a presentare una denuncia al R.E.A. - 2 -

In forza dei suddetti principi, le sanzioni si applicano ai soggetti obbligati in carica al momento della violazione. Se il soggetto obbligato a presentare un istanza al Registro delle Imprese è il Notaio o un altro soggetto cui la legge pone l obbligo (consulente, commercialista ), le sanzioni si applicano a questi in forza dell articolo 2194 c.c. In presenza delle suddette violazioni la responsabilità delle persone a cui la legge pone l obbligo di domanda non viene meno in presenza di clausole statutarie che stabiliscono comportamenti diversi: tali regole possono avere solo rilevanza organizzativa interna all impresa. Articolo 4. RESPONSABILI DELLA VIOLAZIONE NEI CASI PREVISTI DALL ART.2 LETTERE E B), C) E D) Nei casi previsti all art. 2, lettere B), C) e D) le sanzioni si applicano: 1) nel caso di ditte individuali al titolare; 2) nel caso di società al legale rappresentante o a uno dei legali rappresentanti. Per tali violazioni sono fatte salve, in ogni caso, procure speciali o limitazioni di responsabilità risultanti dal Registro delle Imprese. Articolo 5. TERMINI PER LA NOTIFICAZIONE Ai sensi dell articolo 14 della legge n. 689/81 la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente oppure, in mancanza, deve essere notificata tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido, nel termine di 90 giorni se residenti in Italia o di 360 se residente all estero. Soltanto per le violazioni conseguenti a domande al Registro delle Imprese, che comportano un incasso camerale è possibile, in presenza di esplicita richiesta nell istanza da parte dell impresa, la contestazione immediata con prelievo diretto da parte dell ufficio dell importo dovuto in misura ridotta. Il termine entro il quale deve essere notificato il verbale decorre dall accertamento della violazione, ossia dalla data in cui l accertatore constata il fatto illecito, che per le istanze presentate al R.I., al R.E.A. e all A.I.A. può essere alternativamente: - 3 -

a) la data del protocollo attribuito dall ufficio in presenza di istanza non protocollata automaticamente dal sistema; b) la data dell istruttoria della domanda che viene indicata nella ricevuta in presenza di istanza protocollata automaticamente dal sistema; c) la data di regolarizzazione, o quella diversa in cui l ufficio può rilevare la violazione, nel caso di pratiche sospese. Per le dichiarazioni di conformità, poiché vengono trasmesse alla Camera di commercio dai Comuni competenti, la data di accertamento coincide con la data del protocollo camerale di arrivo. Nei casi di omissione della domanda, il termine per la notifica decorre: dal provvedimento del Conservatore per i dati R.E.A.; dal provvedimento del Giudice del Registro per i dati R.I.; dal provvedimento del Dirigente dell Area Anagrafe Economica o dalla delibera della Commissione Provinciale per l artigianato per i dati A.I.A.. Articolo 6. SCRITTI DIFENSIVI E AUDIZIONE PERSONALE L interessato ha la possibilità di presentare al Settore Sanzioni e Regolazione del Mercato scritti difensivi redatti in carta semplice, allegando fotocopia del verbale di accertamento e la eventuale documentazione che ritenga necessaria. Contestualmente può presentare richiesta di audizione personale. Il termine per la presentazione degli scritti difensivi è di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento. Qualora sia richiesta audizione personale, all interessato viene inviata tramite raccomandata A/R la convocazione formale contenente luogo, data e ora in cui avverrà l audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell audizione viene redatto un apposito verbale, una copia del quale viene consegnata all interessato. Quando sia ritenuto necessario potranno essere richieste dall Ufficio ulteriori informazioni agli organi che hanno proceduto all accertamento della violazione. - 4 -

Articolo 7. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Ai sensi dell articolo 16 della legge n. 689/81 è possibile sanare la violazione commessa effettuando un pagamento liberatorio consistente nel versamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo. Il suddetto pagamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento. Il pagamento in misura ridotta può essere eseguito dal soggetto obbligato in solido, liberando così anche il trasgressore, obbligato principale. Articolo 8. COSTO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO Per ogni verbale di accertamento, il trasgressore oltre all importo richiesto a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione, è tenuto a corrispondere le spese del procedimento, stabilite dall Ente con propria decisione, tramite il bollettino di conto corrente postale allegato a ciascun verbale di accertamento. Tali spese sono dovute sia dai soggetti obbligati principali sia dal soggetto obbligato in solido e il pagamento delle stesse può essere eseguito da quest ultimo per l importo complessivo dato dalla somma delle spese previste per ogni verbale notificato compreso il proprio, liberando così anche gli obbligati principali. Articolo 9. ORDINANZA-INGIUNZIONE INGIUNZIONE I verbali di accertamento, in caso di mancato pagamento nei termini prescritti, devono essere trasmessi dagli organi accertatori al Settore Sanzioni e Regolazione del Mercato della Camera di commercio di Torino, al quale sono state attribuite le funzioni in materia sanzionatoria, allegando la documentazione che comprovi l avvenuta violazione e la notifica dello stesso nei termini di legge. Nel caso in cui sia ritenuto fondato l accertamento, non sia stato effettuato il pagamento nei termini o il pagamento in misura ridotta non sia stato effettuato correttamente, verrà emessa l ordinanza ingiunzione di pagamento, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi. - 5 -

Per ogni ordinanza-ingiunzione, il trasgressore, oltre all importo richiesto, è tenuto a corrispondere le spese del procedimento, stabilite dall Ente con propria decisione, tramite il bollettino di conto corrente postale allegato a ciascuna ordinanza. Tali spese sono dovute sia dai soggetti obbligati principali sia dal soggetto obbligato in solido e il pagamento delle stesse può essere eseguito da quest ultimo per l importo complessivo dato dalla somma delle spese previste per ogni ordinanza notificata compresa la propria, liberando così anche gli obbligati principali. Articolo 10. ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE Qualora, d ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l accertamento degli organi di vigilanza venga ritenuto infondato o emerga la carenza di responsabilità delle persone obbligate, verrà emessa un ordinanza di archiviazione, che sarà comunicata all organo che ha redatto il rapporto. L archiviazione verrà altresì disposta in caso di prescrizione, in presenza di vizi nella procedura di accertamento della violazione, e, in ottemperanza al principio giuridico del favor rei, in ogni altro caso in cui, al termine dello svolgimento dell istruttoria, non sussistono elementi sufficienti per poter ravvisare con certezza l avvenuta violazione. Rimane in ogni caso ferma la possibilità di agire in sede di autotutela da parte dell amministrazione. Articolo 11. ENTITA DELLE SANZIONI Per gli accertamenti effettuati dal Registro Imprese inerenti alle violazioni di cui al Codice Civile, gli importi delle sanzioni in sede di ordinanza ingiunzione sono determinati applicando i principi della legge 689/81 secondo la tabella approvata dalla Giunta camerale. Per gli accertamenti relativi alle altre materie di competenza della Camera di commercio, verranno applicati al caso concreto i principi della legge 689/81. In tutti i casi l importo della sanzione potrà variare in base alle valutazioni derivanti dall esame degli elementi specifici dedotti negli scritti difensivi o risultanti dalla fattispecie concreta. - 6 -

Articolo 12. RATEIZZAZIONE DELL IMPORTO Su richiesta motivata dell'obbligato al pagamento della sanzione che si trovi in condizioni economiche disagiate, e previa presentazione di documentazione idonea, può essere concessa la rateizzazione della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 15,00. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che ove non provveda, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata. Articolo 13. IMPUGNAZIONE DELL ORDINANZA INGIUNZIONE Contro l ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato ai sensi dell art. 6 del d. lgs. 150/2011, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di 60 giorni se l interessato risiede all estero. L opposizione si propone con ricorso, al quale è allegata l ordinanza notificata; il ricorso deve contenere altresì, qualora l opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. In tali casi è pertanto cura del ricorrente recarsi nella cancelleria del giudice adito per verificare la data di fissazione dell udienza. Articolo 14. PRESCRIZIONE Ai sensi dell art. 28 della legge 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella legge stessa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Sono in ogni caso atti interruttivi della prescrizione: la notifica dell accertamento della trasgressione; - 7 -

la notifica dell ordinanza ingiunzione; l opposizione. Articolo 15. PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA: ISCRIZIONE A RUOLO Trascorsi 30 giorni dalla notifica dell ordinanza ingiunzione senza che sia stato effettuato il pagamento, si procede all iscrizione del trasgressore in un apposito ruolo tramite il concessionario di zona il quale procederà alla redazione e alla notifica delle cartelle esattoriali per la riscossione della sanzione non versata e degli interessi dovuti. Della cartella esattoriale può essere richiesta la rateizzazione, se il soggetto si trova in condizioni disagiate documentabili, presentando domanda all agente della riscossione, ai sensi di quanto previsto dall art. 19 del D.P.R. 602/73. La procedura coatta può essere avviata per le somme con base uguale o superiore a Euro 16,53 entro il termine di 5 anni dalla notifica dell ordinanza. La cartella esattoriale può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presentando ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa. Se la sanzione è relativa a materia particolare, oppure supera la somma di Euro 15.493,00, sarà competente il Tribunale ordinario. Articolo 16. SEQUESTRO E CONFISCA Avverso i verbali di sequestro è ammessa l opposizione da presentare al Settore Sanzioni e Regolazione del Mercato secondo le disposizioni dell'articolo 19 della legge 689/1981 smi. Sull opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l opposizione si intende accolta. Qualora avverso il sequestro non sia presentata alcuna opposizione, con l'ordinanzaingiunzione di pagamento può essere disposta anche la confisca delle cose oggetto del sequestro, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della legge 689/81 smi. Articolo 17. NORME DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge. - 8 -

Articolo 18. ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all Albo, come previsto dall art. 48 del vigente Statuto della Camera di commercio di Torino e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale. - 9 -