Regolamento Consigli di Facoltà (Approvato dal Senato Accademico nelle seduta dell 1.06.1998 B/2 e 14.09.1998 B/1) Norme Generali Lo Statuto dell Università degli Studi di Palermo (Art. 17 comma 3 punto m) prevede che i Consigli di Facoltà (C.d.F.) elaborino ed approvino un proprio regolamento. Tali regolamenti, seppure elaborati autonomamente dai singoli Consigli, devono comunque attenersi ad alcune norme generali, in ottemperanza alle norme statutarie. Norme generali dei regolamenti dei Consigli di Facoltà - Candidature Le candidature alle cariche elettive devono essere avanzate ufficialmente nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale. Non sono eleggibili coloro che non hanno presentato la loro candidatura. I candidati non devono avere ricoperto la stessa carica consecutivamente nei due mandati precedenti (si devono considerare i mandati maturati alla data di entrata in vigore dello statuto e quelli interrotti per dimissioni volontarie). La riunione del corpo elettorale viene indetta dal Decano. - Cariche elettive I regolamenti devono prevedere la composizione ed il numero di membri da eleggere nella giunta. - Norme elettorali Il rinnovo di tutte le cariche elettive, compreso il Preside, deve svolgersi prima della scadenza dei mandati. Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni, sono svolte da apposite commissioni elettorali nominate dal Decano.
Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto. Le rappresentanze delle categorie dei vari organi previsti dallo Statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da eleggere. Il Preside è eletto, nel corso di un apposita seduta del Consiglio di Facoltà, tra i professori di prima fascia della Facoltà, dai professori di ruolo, fuori ruolo, dai ricercatori confermati ed equiparati, dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. In prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e la maggioranza semplice (ossia il semplice numero più alto di voti fra quelli conseguiti dai singoli candidati) nelle successive. Ogni elettore potrà votare per un solo nominativo. Il verbale delle votazioni viene trasmesso al Rettore che provvede ad emanare il decreto di nomina. Il Preside dura in carica tre anni. Per tutte le cariche elettive del personale docente e tecnicoamministrativo, a parità di voti viene eletto il più anziano in ruolo e a parità di anzianità di ruolo il più anziano in età anagrafica. Per le cariche elettive degli studenti, a parità di voti viene eletto il più anziano come anno di iscrizione all Università, a parità di anzianità di iscrizione il più anziano in età anagrafica. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni vanno presentati entro cinque giorni alla Commissione elettorale, la quale, entro 48 ore, decide in via definitiva. In caso di dimissioni volontarie o di perdita dei requisiti di eleggibilità di un rappresentante eletto, il Preside provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, o in loro mancanza, indice nuove elezioni. Per quanto non previsto valgono le disposizioni regolamentari che disciplinano le elezioni degli organi collegiali universitari previste dalle norme dello Statuto dell Università di Palermo e del Regolamento Generale di Ateneo. - Convocazione Nei regolamenti devono essere previste le modalità di convocazione delle sedute. - Presidente
Il presidente del Consiglio è il Preside. I regolamenti devono prevedere chi sostituisce il Preside in caso di sua assenza o impedimento (vice-preside o Decano). Va comunque rilevato che soltanto il Preside partecipa al S.A.. Pertanto il regolamento non può prevedere deleghe a sostituire il Preside alle sedute del S.A.. - Segretario I regolamenti devono definire chi svolge le funzioni di segretario del Consiglio. - Validità delle adunanze I regolamenti devono definire quando la seduta è valida in base alla regolarità della convocazione ed al numero di presenze. I regolamenti devono tenere presente che quando le deliberazioni sono riservate dalla legge ad alcune categorie, il numero legale per la validità della deliberazione deve essere computato in relazione ai componenti delle categorie aventi voto deliberativo, fermo restando che la discussione è estesa a tutti i componenti del Consiglio. Le delibere riservate sono esclusivamente quelle sottoelencate: 1. chiamate di professori di prima fascia vincitori di concorso o per trasferimento riservate ai professori di prima fascia; 2. chiamate di professori di seconda fascia vincitori di concorso o per trasferimento riservate ai professori di prima e seconda fascia; 3. chiamate di ricercatori per trasferimento riservate ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori; 4. giudizi sulle attività ai fini di conferma in ruolo di professori di prima fascia riservate ai professori di prima fascia; 5. giudizi sulle attività ai fini di conferma in ruolo di professori di seconda fascia riservate ai professori di prima e seconda fascia; 6. giudizi sulle attività ai fini di conferma in ruolo di ricercatori riservate ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori; 7. delibere connesse ad eventuali provvedimenti disciplinari concernenti professori di prima fascia riservate ai professori di prima fascia; 8. delibere connesse ad eventuali provvedimenti disciplinari concernenti professori di seconda riservate ai professori di prima e seconda fascia; 9. delibere connesse ad eventuali provvedimenti disciplinari
concernenti ricercatori riservate ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori; 10. conferimento di supplenze o affidamento riservato ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori; 11. conferimento di incarico di professore a contratto riservato ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori; 12. le delibere concernenti la destinazione dei ruoli docenti vengono prese da tutti i componenti il Consiglio di Facoltà; 13. le delibere concernenti la messa a concorso o a trasferimento di professori di prima fascia sono riservate ai professori di prima fascia; 14. le delibere concernenti la messa a concorso o a trasferimento di professori di seconda fascia sono riservate ai professori di prima e seconda fascia; 15. le delibere concernenti la messa a concorso o a trasferimento di ricercatori sono riservate ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori. - Validità delle deliberazioni I regolamenti devono definire in modo inequivoco la validità delle votazioni, indicando chiaramente come vengono considerati le astensioni. - Deleghe ai CCL e alla Giunta Il regolamento deve definire quali compiti delegare ai CCL e alla Giunta, fatti salvi i compiti non delegabili previsti dall art. 17, comma 5 dello Statuto. - Norme transitorie Le delibere sulle materie riservate sono da osservare con decorrenza immediata. La composizione della giunta deve essere definita, anche attraverso uno stralcio o anticipazione del regolamento di Facoltà o di modifiche dello stesso con apposita delibera del Consiglio di Facoltà, entro 15 giorni dalla data della nota di comunicazione relativa all approvazione delle presenti norme da parte del S.A. e l elezione della giunta deve essere effettuata entro un mese dalla delibera del Consiglio di Facoltà. Eventuali difformità presenti nei regolamenti di Facoltà già emanati devono essere modificate entro un anno.
I regolamenti vanno trasmessi al Consiglio di Amministrazione per il prescritto parere. Copia dei regolamenti definitivamente approvati va trasmessi al Senato Accademico.