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allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/11/2011 Limiti e modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificata della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13.

PREMESSA Nell'intento di consentire un adeguato rilancio dell attività edilizia e la sostituzione del patrimonio edilizio non più rispondente all attuale situazione tecnologica ed energetica, il tutto nel rispetto dell ambiente, del paesaggio e del tessuto storico esistente, la Regione del Veneto ha approvato la legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificata dalla L.R. 13 del 08/07/2011 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche. In particolare la stessa Legge Regionale n. 14/2009, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali consente: l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale, estendibili al 30/35/45 per cento, in caso rispettivamente di utilizzo di energia da fonti rinnovabili, di contestuale intervento di riqualificazione portando la prestazione energetica dell intero edificio in classe B od entrambi gli interventi, e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso dal residenziale (art. 2) estendile al 30% in caso di utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili; la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, con possibilità di aumentare, fino al 40 per cento, il volume o la superficie coperta rispettivamente degli edifici ad uso residenziale e di quelli adibiti ad uso diverso (art. 3); Viene consentita, inoltre, in deroga agli indici di edificabilità, la possibilità di realizzare sistemi di captazione delle radiazioni solari aderenti o integrati negli edifici e pensiline e tettoie su abitazioni esistenti, finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, così come definiti dalla normativa statale, con potenza non superiore a 6 kwp. L'art. 9, co. 5, della legge prevede, in capo ai Comuni la facoltà di stabilire se e con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli artt. 2, 3 esclusi gli interventi sulla prima casa di abitazione. Il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare tali limiti e modalità sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale. Per l'individuazione esatta delle possibilità e modalità di deroga alle disposizioni della pag. n. 2 di 7

pianificazione comunale vigente risulta di fondamentale importanza stabilire la portata della deroga stessa e, quindi, quali disposizioni mantengono la loro efficacia e quali possono essere superate con l'applicazione della nuova legge. Non rientrano nell'ambito discrezionale del Comune, gli interventi sulla prima casa di abitazione e quelli disciplinati dall'art. 5 della legge n. 14/2009; L'approvazione delle presenti modalità applicative costituisce, in effetti, una sorta di variante al PRG valida esclusivamente per gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della L.R. n. 14/2009, ottenuta mediante un procedimento eccezionale diverso da quello stabilito dalla Legge Urbanistica Veneta. Gli interventi previsti dagli artt. n. 2 e 3 della L.R. n. 14/2009 sono realizzati in deroga alle previsioni di PRG fatte salve le disposizioni statali in materia di distanze, così come previsto dal comma 8, del successivo art. 9 della stessa legge. Esse sono: CODICE CIVILE art. 873 e seguenti; DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444. Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765. DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1968 Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ; DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. - Articoli 26 e seguenti. AMBITO DI OPERATIVITA In aggiunta alle prescrizioni e limitazioni previste dalla L.R. n. 14/2009 e s.m.i. in merito all'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 2 e 3 della stessa legge regionale (vengono esclusi gli interventi di cui all'art. 4 in quanto non pertinenti con l'ambito territoriale di che trattasi), al fine di disciplinare in maniera organica e puntuale la nuova previsione urbanistico-edilizia, si stabilisce quanto segue. pag. n. 3 di 7

Il Comune di Rubano non consente l applicazione del piano casa relativamente ad edifici diversi da quelli residenziali; in particolare, in tale ambito, l applicazione per la casa di abitazione diversa dalla prima è soggetta alla seguente disciplina attuativa. 1. Valutazioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale. a) gli interventi di ampliamento previsti dagli artt. 2 e 3 della L.R. n. 14/2009 sono ammessi esclusivamente per gli edifici con destinazione d uso residenziale. L ampliamento è aggiuntivo rispetto all eventuale potenzialità di ampliamento residuo in base all indice di edificabilità assegnato dal P.R.G. e dovrà risultare compatibile con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni delle N.T.A. e del R.E.C. vigenti, ferma restando la deroga volumetrica prevista dalla L.R. 14/2009; b) gli interventi di ampliamento previsti dagli artt. 2 e 3 della Legge Regionale n. 14/2009, oltre alle esclusioni previste dall art. 9 dalla stessa, non saranno attuabili: per gli edifici di interesse storico, architettonico e ambientale, individuati dal PRG e disciplinati dall art. 44 delle N.T.A. ad esclusione degli edifici con grado di protezione 2; nella zone per servizi F previsti dal P.R.G. (area per istruzione, area per attrezzature di interesse comune, aree attrezzate a parco, gioco e sport); nelle aree individuate nel PRG poste all interno del perimetro dell ambito del parco delle cave di Bosco di Rubano, verde di tutela del corso d acqua del canale Brentella e dell ambito del parco rurale, con esclusione delle aree interessate da piano urbanistico attuativo; c) per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si applicano le vigenti norme Regolamentari e di Piano Regolatore Generale/Comunale. 2. Valutazioni di carattere edilizio a) Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., in conformità alle disposizioni statali sopra richiamate, vengono confermate le modalità operative di calcolo dei parametri edilizi previste nelle NTA del Prg e del Regolamento Edilizio vigente. b) Gli ampliamenti dovranno reperire all interno del singolo lotto, gli standard a parcheggio privato previsto dalla Legge 122/89; c) E comunque consentita l edificazione dell ampliamento fino al limite dell eventuale pag. n. 4 di 7

allineamento precostituito. Le sopraelevazioni sono consentite mantenendo la stessa distanza dell'edifico esistente dalla strada. d) Gli edifici che si trovano posizionati sul limite e/o a ridosso di una zona omogenea, potranno realizzare l ampliamento ai sensi dell art. 2 e 3 anche nella zona limitrofa non appartenente alla stessa zona omogenea dove è ubicato il fabbricato esistente, a condizione che la destinazione d uso dell immobile da realizzare sia compatibile con la zona omogenea interessata e sia adeguatamente motivata e dimostrata l impossibilità di eseguire l ampliamento nella zona in cui ricade l edificio esistente. 3. Modalità operative. a) Ampliamento degli edifici esistenti del 20% (30-35-45%) del volume esistente per l'uso residenziale (Art. 2 delle L.R. 14/2009) a) Gli interventi di ampliamento di cui all'art. 2 della L.R. n. 14/2009, secondo le modalità di cui sopra, sono consentiti per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge o per i quali sia stata presentata l'istanza di Permesso di Costruire protocollata in entrata al Comune entro la data del 31 maggio 2011. In caso contrario non si applicano le disposizioni della L.R.14/09. b) In zona agricola, come peraltro già previsto dall'art. 44 della L.R11/04, gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, uniformandosi all'altezza dell'edificio esistente o, in alternativa, realizzando al massimo n. 2 piani fuori terra; c) Il recupero dei sottotetti esistenti può essere realizzato anche attraverso la realizzazione di opere edili che adeguino i locali alle caratteristiche della L.R. 12/1999 senza la modifica della sagoma; d) nell ambito del Piani Urbanistici Attuativi vigenti, gli interventi di ampliamento previsti dall art. 2 della L.R. 14/2009, sono applicabili esclusivamente per il recupero di sottotetti esistenti o previsti in progetti il cui titolo abilitativo sia stato presentato entro il 31 maggio 2011 o per il recupero di volumi accessori costruiti ai sensi del Regolamento Edilizio vigente che non prevedano la modifica della sagoma dell edificio esistente; e) Per quanto stabilito dell'art. 2, co. 2 della L.R. n. 14/2009: L ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato., la compromissione dell'armonia estetica del fabbricato esistente, che comunque dovrà essere autorizzata dall'ufficio tecnico comunale, va puntualmente dimostrata dal progettista incaricato, attraverso la predisposizione di un fascicolo da allegare all istanza, contenente la documentazione fotografica dell'edificio e dell'intorno pag. n. 5 di 7

dello stato dei luoghi, dei prospetti comparativi e del fotorendering dello stato ante e post intervento; f) In edifici composti da più di due unità immobiliari, gli ampliamenti non possono dar luogo alla creazione di ulteriori unità immobiliari. g) L'ampliamento delle unità immobiliari a schiera potrà essere eseguito previa presentazione di un progetto unitario (cd Piano Guida ) sottoscritto da tutti gli interessati aventi titolo così come previsto dal co. 4, ultimo periodo, dell'art. 2, L.R. n. 14/2009. h) E' ammessa la possibilità di incrementare la percentuale di ampliamento del volume, portandola dal 20% al 30%, qualora venga prevista l'istallazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza non inferiore ai 3Kwp (nel caso di impianti fotovoltaici) e 3 Kw per gli altri tipi (deliberazione di Giunta Regionale n. 2499 del 4 agosto 2009). i) E' ammessa la possibilità di incrementare la percentuale di ampliamento del volume, portandola dal 20% al 35% in caso di contestuale intervento di riqualificazione dell intero edificio che ne porti la prestazione energetica alla corrispondente classe B. j) Gli interventi di ampliamento volumetrico di cui ai punti h) ed i) sono tra loro cumulabili fino al raggiungimento del 45% totale (+ 20% +10% +15%) solo se l impianto di produzione di energia proveniente da fonte rinnovabile necessario per ottenere l incremento volumetrico del 10% non sia utilizzato per il raggiungimento della classe energetica B che consente il riconoscimento dell ampliamento del 15%. b) Sostituzione e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione anche parziale degli edifici realizzati anteriormente al 1989, con possibilità di aumentare fino al 40 per cento del volume demolito per gli edifici residenziali (art. 3, L.R. n. 14/2009). Fermo restando il rispetto delle linee guida di cui alla D.G.R.V. n. 1782/2011 ai fini dell applicazione dell art. 3 delle Legge 14/2009 si forniscono i seguenti ulteriori indirizzi: a) Nel caso di demolizione e ricostruzione, la percentuale del 40% può essere elevata al 50% nel caso in cui l intervento comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell area di sedime degli edifici originari e sia oggetto di un Piano Attuativo; Tali interventi potranno prevedere anche l aumento del numero delle unità immobiliari fermo restando la verifica dei requisiti per le nuove costruzioni previsti dal R.E.C., nonché degli standard urbanistici e di progetto (parcheggi pertinenziali) previsti dalle vigenti norme di Legge. Dovrà essere comunque garantita, all interno dell area di proprietà, un area a parcheggio pubblico con un numero di posti auto almeno pari al numero di unità abitative previste, fermo restando il rispetto degli standard urbanisti previsti nel Piano pag. n. 6 di 7

Attuativo, qualora superiori. Gli interventi di cui sopra ricadenti in zona agricola, come peraltro già previsto dall'art. 44 della L.R11/04, dovranno essere eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, uniformandosi all'altezza dell'edificio esistente o, in alternativa, realizzando al massimo n. 2 piani fuori terra. 4. Valutazioni di carattere generale Le agevolazioni economiche previste dall art. 7 della L.R. 14/2009 trovano applicazione solo sugli ampliamenti di immobili destinati a prima casa di abitazione del proprietario o dell avente titolo. Gli interventi di ampliamento sono subordinati all esistenza e all adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria. Le carenze devono essere adeguate, nei modi consentiti dalla Legge, a completa cura e spese del richiedente. Nel caso di concomitanza dell intervento di ampliamento di cui alla L.R. 14/2009 con altro realizzato ai sensi della normativa comunale e soggetto a Permesso di Costruire, quest ultimo è unico ed assorbe anche la Denuncia di Inizio Attività. Gli interveti di ampliamento previsti dalla L.R. 14/2009 sono realizzabili mediante DIA o Permesso di Costruire. pag. n. 7 di 7