34 72 REPUBBLICA ITALIANA

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34 72 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRIBUTI R.G.N. 18253/2011 cr on. 34-2 Rep. Dott. MARCO PIVETTI Presidente Ud. 18/06/2013 Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - PU Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere - Dott. ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere - Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18253-2011 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro EDIPOWER SPA in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 75/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE, depositata il 29/03/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI; udito per il ricorrente l'avvocato ZERMAN che si riporta e deposita nota spse; udito per il controricorrente l'avvocato SALVINI che ha chiesto il rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo In data 30/10/2007, la società EDIPOWER spa proprietaria della Centrale Termoelettrica di Brindisi alimentata a carbone, aveva presentato all'ufficio delle Dogane di Brindisi istanza di rimborso parziale dell'imposta di consumo per il carbone versata per l'anno 2006 per un importo di C 937.843,06 ex art. 14 D.L.gs 504/ 1995 Testo Unico Accise. L'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (orimulsion) impiegati negli impianti di combustione, qualificabile come tributo ambientale e denominata correntemente "carbon tax", era finalizzata secondo le intenzioni del legislatore a disincentivare l'uso di combustibili ad alto contenuto di carbonio al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica prodotta da tali combustibili. Il diritto al rimborso parziale dell'imposta era motivato, secondo la società richiedente, dall'applicazione di una formula matematica in base 1

alla quale il quantitativo di carbone su cui liquidare l'imposta veniva rideterminato usando come parametro il potere calorifero inferiore del carbone impiegato come combustibile nella Centrale Termoelettrica di Brindisi Nord, ovvero della diversa composizione del combustibile rispetto a quella considerata dal legislatore comportante uno specifico potere inquinante inferiore rispetto a quello preso a riferimento dal legislatore. La società Edipower spa impugnava il rifiuto di rimborso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Brindisi, nel quale lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato. La Commissione tributaria provinciale di Brindisi con sentenza nr.71/03/2008 rigettava il ricorso. Su ricorso in appello proposto dalla Edipower spa, la Commissione tributaria regionale della Puglia (Bari sez.distaccata di Lecce) con sentenza nr.75/23/11 depositata in data 29/3/2011 accoglieva l'appello e riconosceva il diritto al rimborso. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Puglia ha proposto ricorso per cassazione L'Agenzia delle Dogane con due motivi. La contribuente Edipower spa ha resistito con controricorso e memoria. 2

MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Dogane lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.8 commi 4,5,6,7 e 8 della legge 448 del 23 dicembre 1998 e nota 2 dell'allegato 1 stessa legge nonché art. 14 par.1 lett.a) della direttiva CE 2003/96 in riferimento all'art 360 nr. 3 cpc in quanto la CTR ha finito per applicare la normativa relativa all'aliquota dell'imposta commisurandola allo specifico potere inquinante del prodotto, parametrato sulla base della tipologia di carbone presa in riferimento dal legislatore. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia lamenta insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 comma l n.5 cpc perché la CTR dopo avere affermato che l'aliquota deve essere rideterminata in base allo specifico potere inquinante del prodotto, si è poi riferita allo specifico potere calorifero inferiore del carbone dichiarato dalla società. 3

\9 I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto inerenti, sotto diversi profili, alla medesima questione sono fondati e devono essere accolti. Infatti l'unica norma da applicare per la determinazione delle aliquote dell'imposta di consumo è il D.P.C.M. 15/1/1999 dalla data della sua entrata in vigore fino alla definitiva soppressione dell'imposta disposta con l'art.7 D.Lgs.26/2007 in quanto le aliquote stabilite hanno natura forfetaria e prescindono dal potere calorifero dei combustibili impiegati. La pretesa della società contribuente di rideterminare le modalità di calcolo dell'imposta ed il quantitativo di prodotto su cui applicare l'imposta secondo formule matematiche e criteri al di fuori di ogni previsione normativa non appare condivisibile. Dal testo di legge non emerge l'intenzione del legislatore di consentire la rideterminazione delle aliquote sulla base delle caratteristiche dei combustili piuttosto che del peso effettivo e pertanto non risulta conforme alle disposizioni di legge la decisione dei giudizi di appello. 4

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società contribuente. P.Q.M. Accoglie il ricorso principale,decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di merito tra le parti e condanna Edipower spa al pagamento delle spese di giudizio di legittimità che si liquidano in 11.700,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 11/3/2013 Il consigliere estensore Marina Melon' - Il Pr sidente tti 5