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DPR 1 agosto 2011 n.151 Regolamento prevenzione incendi CRITICITA E ORIENTAMENTI NORMATIVI Ing. Angelo Porcu Comandante Provinciale VVF Sassari TORTOLI 31 MAGGIO 2013 1

ASSEVERAZIONE Per le attività in Categoria A non vi è la fase di valutazione del progetto. Una volta realizzata la attività si deve presentare direttamente la SCIA con allegata la Asseverazione redatta del tecnico. Nella Asseverazione deve essere dichiarato il rispetto della regola tecnica e dei criteri di sicurezza antincendi. 2

Attività categoria A novità SCIA nei procedimenti VVF Il titolare dell attività SEGNALA, con una dichiarazione di atto notorio, l inizio dell attività; Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell opera dal punto di vista antincendio; Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell interno CERTIFICA (redazione dei modelli CERT.IMP; CERT.REI; DICH.PROD) 3

ASSEVERAZIONE Il tecnico consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale e dell art. 19 - comma 6 - della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L. 30/7/2010 n. 122 assevera la conformità dell attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendi, nonché alla vigente normativa antincendi. 4

ASSEVERAZIONE Emerge quindi la necessita di chiarire per alcune attività i riferimenti normativi rispetto ai quali i tecnici devono asseverare il rispetto della normativa antincendi e di sicurezza Vediamo le attività per le quali sono emerse le criticità più significative e le indicazioni per l asseverazione contenute nella lettera circolare del 26 novembre 2012 5

ASSEVERAZIONE Att. 15 Depositi e rivendite di alcooli con concentrazione superiore al 60% da 1 a 10 metri cubi Riferimento normativo Decreto Ministeriale 18 maggio 1995 (progettazione, costruzione ed esercizio depositi soluzioni idroalcooloche) 6

ASSEVERAZIONE Att. 41 Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti Riferimento normativo Decreto Ministeriale 19 agosto 96 (locali di pubblico spettacolo) in alcuni paragrafi del decreto vengono trattati anche questa tipologia di locali. 7

ASSEVERAZIONE anziani Att. 68 Case di riposo per con oltre 25 posti letto e fino a 50 La definizione di casa di riposo si presta a diverse interpretazioni anche alla luce della classificazione delle strutture sanitarie e assistenziali Dal punto di vista della sicurezza antincendi bisogna distinguere due tipologie di Case di riposo 8

ASSEVERAZIONE Att. 68 Case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto e fino a 50 Riferimento normativo 1.Attività dove si erogano prestazioni sanitarie si applica la regola tecnica specifica per le strutture sanitarie (DM 18 settembre 2002) 2.attività dove si erogano esclusivamente prestazioni residenziali si applica la regola tecnica delle strutture ricettive (DM 9 aprile 1994-DM 6 ottobre 2003). 9

ASSEVERAZIONE Att. 68 Case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto e fino a 50 Bisogna tenere conto della classificazione della struttura in base alle norme nazionali e regionali. Le RSA così come definite nella regolamentazione regionali (delibera 13 giugno 2006) sono strutture che erogano prestazioni sanitarie e pertanto per queste si applica la regola tecnica specifica per le strutture sanitarie (DM 18 settembre 2002) 10

ASSEVERAZIONE Att. 68 Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, per diagnostica strumentale e di laboratorio Attività di nuova istituzione Riferimento normativo DM 18 settembre 2002 N.B. la regola tecnica specifica per le strutture sanitarie già trattava al titolo IV queste attività, sia esistenti che di nuova costruzione. 11

ASSEVERAZIONE Att. 69 locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq, fino a 600 mq - comprensiva di servizi e depositi Riferimento normativo DM 27 luglio 2010 12

ASSEVERAZIONE Att. 71 Aziende ed uffici con più di 300 persone presenti e fino a 500 Riferimento normativo Attività realizzate dopo il febbraio 2006 DM 22 febbraio 2006 Attività esistenti a febbraio 2006 non esiste riferimento normativo E allo studio uno specifico decreto. 13

ASSEVERAZIONE Att. 74 impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido con potenzialità superiore a 116 kw, fino a 350 kw Riferimento normativo D.M. 28/4/2005 limitatamente agli aspetti di: ubicazione, caratteristiche costruttive, dimensione, accessi, comunicazioni e aperture di ventilazione 14

ASSEVERAZIONE Att. 77 Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendi superiore a 24 e fino a 32 metri Oltre ai fabbricati destinati a civile abitazione, per i quali esiste la regola tecnica specifica (DM 16 maggio 1987) sono ricompresi anche fabbricati destinati parzialmente a uffici, alberghi, scuole, residenze, singolarmente non costituenti attività soggette ai sensi del DPR 151. Riferimento normativo Per questi edifici a destinazione mista si deve fare riferimento alle normativa applicabile alle specifiche attività presenti e coesistenti. 15

ASSEVERAZIONE Att. 80 gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m Riferimento normativo d.lgs. 5 ottobre 2006, n.264; (per le gallerie che non ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 264/06 sono in corso di predisposizione le normative di settore) gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m Riferimento normativo D.M. 2811012005 e specifiche tecniche di interoperabilità stabilite con la decisione 2008/163/CE 16

ALTRE CRITICITA Sono emerse delle necessità di chiarimento o migliore definizione dei campi di applicabilità del DPR 151/2012, tenendo anche conto della introduzione di nuove attività (che devono effettuare gli adempimenti entro ottobre 2013) delle modifiche di soglia e di assoggettabilità introdotte 17

(Attività N. 12) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc (sostanze con p.i.>65 C da 1 a 9 mc in cat. A ; Criticità derivante dalla introduzione come parametro di classificazione del valore del punto di infiammabilità che porterebbe le attività con gasolio (con p.i. compreso tra 55 C e 65 C) ad essere inserite in categoria B. Per tenere conto della reale condizioni di potenziale pericolosità del gasolio e riportarlo ad una classificazione in linea con quanto finora applicato, risulta necessario fare riferimento ad ulteriori parametri di classificazione. 18

(Attività N. 12) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc (p.i.>65 C da 1 a 9 mc in cat. A ; E in fase di predisposizione uno specifico chiarimento per categorizzare in cat.a anche i depositi di liquidi fino a 9 m3 che hanno punto di infiammabilità inferiore a 65, ma non sotto i 55, che sottoposti ad una prova di distillazione frazionata abbiano una percentuale del distillato non maggiore del 2 per cento a 150 C. 19

(Attività N. 12 ) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc (p.i. > 65 C da 1 a 9 mc in cat. A ; Questa classificazione è in sintonia con quella del DM 31/7/34, che equipara tali sostanze a quelle con p.i.>65. Naturalmente i metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata del liquido devono essere quelli previsti dal precitato Decreto. Tali depositi pertanto saranno da classificare in categoria A ; 20

(Attività N. 13) Impianti fissi di distribuzione carburanti per l autotrazione, la nautica e l aeronautica; contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi. (Contenitori distrib.rimov. e non con p.i. > 65 C fino a 9 mc in cat. A ; solo liq.comb. in cat. B ; altri in cat. C Il problema relativo alla classificazione del gasolio e delle sostanze con punti di infiammabilità maggiori di 55 va definito anche per questa attività e pertanto la circolare definirà tale aspetto. 21

(Attività N. 13) Impianti fissi di distribuzione carburanti per l autotrazione, la nautica e l aeronautica; contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi. (Contenitori distrib.rimov. e non con p.i. > 65 C fino a 9 mc in cat. A ; solo liq.comb. in cat. B ; altri in cat. C -include le varie tipologie di distributori di carburanti per autotrazione di tipo liquido e gassoso (ex 7 e 18), nonché i distributori rimovibili; Viene spesso manifestato il dubbio se i distributori mobili per uso agricolo e per cave e cantieri,precedentemente esenti dagli obblighi del CPI, siano compresi in questa declaratoria del DPR 151 e quindi soggetti ai conseguenti adempimenti. 22

(Attività N. 13) Impianti fissi di distribuzione carburanti per l autotrazione, la nautica e l aeronautica; contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi. (Contenitori distrib.rimov. e non con p.i. > 65 C fino a 9 mc in cat. A ; solo liq.comb. in cat. B ; altri in cat. C E in via di emanazione una specifica circolare applicativa nella quale si chiarisce che detti distributori mobili sono esclusi dagli adempimenti del 151 non essendo esplicitamente ricompresi nella declaratoria. Tutte le tipologie di distributori rimovibili sono invece ricomprese. (ad esempio quelli destinati al rifornimento di macchine operatrici targate e non, nelle aziende di autotrasporto e simili) 23

(Attività N. 55) Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq. (fino a 5000 mq in cat. B ; oltre in cat. C) -è una nuova attività il cui inserimento è dettato dalla considerazione che le attività di demolizione di veicoli presentano un particolare rischio di incendio e tecniche di spegnimento specifiche. In dette attività la superficie da considerare è quella ricadente all'interno del perimetro dell'attività, quindi l'insieme sia degli spazi all'aperto che al coperto che costituiscono tutte le aree della attività. 24

(Attività N. 65) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. (fino a 200 persone in cat. B ; oltre in cat. C) in questa categoria rientrano impianti e centri sportivi, palestre e oltre al parametro dell affollamento, introduce anche quello della superficie per rendere più oggettivo il requisito di assoggettabilità. Le palestre sono esplicitamente indicate; quindi se superano le soglie indicate sono soggette agli adempimenti del DPR 151/2012. La definizione di impianto e centro sportivo induce invece qualche difficoltà nell individuare le attività. 25

(Attività N. 65) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. (fino a 200 persone in cat. B ; oltre in cat. C) Nell ottica della semplificazione delle procedure e evitare rigidità applicative, poiché i limiti di soglia sono stringenti, risulta opportuno definire bene cosa si intenda per centro e impianto sportivo. Questo per evitare che ambienti al coperto quali palloni pressostatici per campi da tennis ad esempio, debbano essere considerati impianti e centri sportivi, non rivestendo rilevanza ai fini della sicurezza antincendi. 26

(Attività N. 65) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. (fino a 200 persone in cat. B ; oltre in cat. C) Gli spazi per l attività sportiva, quali campi coperti per praticare tennis, calcetto o simili, destinati alla sola pratica sportiva, superano i 200 mq di superfice. Uno spazio coperto destinato a attività sportiva svolta al chiuso, all'interno di strutture pressostatiche, senza aree di servizio annesse, ne presenza di pubblico, non si configura né come "impianto sportivo" né come "complesso sportivo" così come definiti dal d.m. 18 marzo 1996 e pertanto non risulta ricompresa, indipendentemente dalla superficie, al punto 65 dell'allegato I al d.p.r. 151/2011. 27

(Attività N. 66) Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. comprende tra le attività ricettive anche i villaggi turistici. Questi ultimi, in particolare, vengono espressamente richiamati sia tra le strutture con oltre 25 posti-letto che tra quelle turistico - ricettive nell aria aperta. Al fine di scongiurare eventuali dubbi interpretativi sulla corretta individuazione del parametro per l assoggettabilità di tale attività, si chiarisce che i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive nell aria aperta e quindi sono soggetti se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone. 28

(Attività N. 66) Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Naturalmente qualora nel loro ambito esistano unità immobiliari con oltre 25 posti letto, anche se la struttura non supera le 400 persone, si configura invece, unicamente per tali unità immobiliari, l attività indicata al primo capoverso del punto 66 del d.p.r. 151/2011. 29

(Attività N. 72) Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. sono pervenuti numerosi quesiti in merito all assoggettabilità all attività 72 degli edifici storici, in particolare sui seguenti punti: 1.individuazione del vincolo di tutela degli edifici storici; 2.presenza di attività aperte al pubblico; 3.destinazione (parziale o completa) dell edificio a tali attività; 4.regole tecniche di riferimento e/o criteri generali di prevenzione incendi da adottare. 30

(Attività N. 72) Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico 1. Per quanto attiene il vincolo di tutela bisogna tenere conto del contenuto degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (e s.m.i.). 2. In presenza di attività aperte al pubblico, rientrano nel punto 72 dell allegato I al d.p.r. 151/2011, oltre che gli edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, anche gli edifici sottoposti a tutela nei quali si svolgono una o più attività aperte al pubblico elencate nel citato allegato del DPR 151. 31

(Attività N. 72) Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico 3. Per quanto attiene la destinazione, parziale o totale si chiarisce che l eventuale assoggettabilità al punto 72 deriva dal rapporto di reciproca influenza sul rischio di incendio, tra l attività aperta al pubblico ubicata nell edificio storico tutelato e l edificio stesso. Il rischio indotto dall edificio storico sull attività in esso contenuta e viceversa, dovrà quindi essere valutato in relazione alla promiscuità delle strutture e degli impianti. 32

(Attività N. 72) Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico Qualora l attività aperta al pubblico si configuri come: separata dal resto dell edificio con strutture di idonea resistenza al fuoco; impiantisticamente indipendente; provvista di accessi e vie di esodo indipendenti, potrà essere considerata non ricadente nell attività 72. Diversamente, qualora per le attività suddette non si configurino i criteri di indipendenza descritti, l edificio dovrà essere considerato e valutato, dal punto di vista antincendio, nel suo insieme e rientrando pertanto nell attività 72. 33

(Attività N. 73) Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità Sono state rappresentate difficoltà interpretative legate alla classificazione dell attività 73 ed alla titolarità degli adempimenti di prevenzione incendi. 34

(Attività N. 73) Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità L attività si configura se coesistono tutte queste condizioni: 1.La destinazione d uso del complesso deve essere terziario e/o industriale; 2.Vi deve essere promiscuità strutturale e/o impiantistica e/o delle vie di esodo; 3. Vi deve essere la presenza di oltre 300 persone o la struttura deve avere estensione maggiore di 5.000 mq. 35

(Attività N. 73) Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità Sono quindi escluse le destinazioni di tipo residenziale: in caso di destinazioni parziali, la destinazione del compendio immobiliare da considerare, ai fini della applicazione della specifica regola tecnica, è quella prevalente. 36

(Attività N. 73) Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale La promiscuità può essere considerata anche solo strutturale, solo impiantistica, solo relativa ai sistemi di vie di esodo. Si intende per promiscuità strutturale la promiscuità riferita al rischio incendio; una struttura che, sottoposta all azione del fuoco, induce sollecitazioni non dovute alle strutture limitrofe mettendo a repentaglio il relativo requisito di stabilità e compartimentazione. Devono essere considerate come indipendenti due attività adiacenti, separate da strutture anche comuni, a condizione che le stesse strutture siano caratterizzate da idonea resistenza al fuoco, resistenza compatibile con la tipologia di attività e/o con i carichi di incendio riscontrabili nelle attività stesse; 37

(Attività N. 73) Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale Si intende per promiscuità dei sistemi di vie di esodo la promiscuità che sussiste in tutti i casi in cui più attività dispongano di percorsi di esodo comuni, quindi non completamente indipendenti; Si intende per promiscuità impiantistica la promiscuità derivante dall utilizzo in comune di alcuni impianti o parti di impianto da parte delle differenti attività, riscontrabili all interno del compendio immobiliare, del quale occorre valutare l assoggettabilità al punto 73. La promiscuità impiantistica sussiste qualora l impianto considerato come fonte di innesco possa determinare propagazione dell incendio agli ambienti limitrofi. 38

(Attività N. 73) Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale Si intende per promiscuità dell impiantistica antincendio una eventuale promiscuità che potrebbe comportare un cattivo funzionamento o un non funzionamento dello stesso. Non è da intendersi promiscuo l impianto che garantisca le prestazioni previste e che sia utilizzabile dalle singole attività nelle fasi dell emergenza in maniera indipendente. 39

Stato applicazione nei quattro Comandi VF della Sardegna DPR 151 Una verifica sulla attività svolta da Comandi permette di fare alcune considerazioni Sono praticamente inesistenti situazioni di arretrato. Vengono evasi nei termini prescritti tutte per le attività in Categoria B e C. Vengono effettuati entro i termini prescritti i sopralluoghi per tutte le attività in categoria C. Per le attività in categoria A e B i sopralluoghi sono effettuati a campione ma la media regionale è molto alta, intorno al 40% delle pratiche ( contro il 5% minimo richiesto). 40

Stato applicazione nei quattro Comandi VF della Sardegna DPR 151 Si esaminano i progetti delle attività potenzialmente più pericolose. Sono sottoposte a controllo tutte le attività che presentano rischi potenziali di incendio e di danno più elevati. Si fanno comunque un rilevante numero di sopralluoghi. 41

Grazie per l attenzione 42