OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ E SPESE DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO



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OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ E SPESE DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO QUESITO (posto in data 1 marzo 2011) Siamo due medici dipendenti di una Azienda Sanitaria Locale; con sede di lavoro in uno dei distretti in cui si articola l Azienda. Abbiamo sempre effettuato il servizio di pronta disponibilità notturna e festiva per il pronto soccorso e i reparti di diagnosi e cura di un presidio ospedaliero situato ad oltre 40 chilometri dal distretto presso il quale è fissata la nostra sede di lavoro. Considerato che per raggiungere il presidio ospedaliero presso il quale effettuiamo il servizio di pronta disponibilità sono necessari non meno di 45 minuti in auto, per poter raggiungere l ospedale in tempo utile in caso di chiamata è di fatto necessario il pernottamento nei pressi dell ospedale. Ci siamo finora fatti carico delle spese di viaggio e pernottamento, ben superiori al compenso spettante a titolo di pronta disponibilità, ma ci domandiamo se questo sia giusto, e quali siano i nostri diritti. 1

RISPOSTA (inviata in data 6 marzo 2011) L organizzazione dei servizi necessari per assicurare la continuità assistenziale attraverso gli istituti della guardia e della reperibilità devono essere disciplinati nell ambito di atti e regolamenti (piano annuale per le emergenze e regolamento per la gestione degli istituti della guardia e della reperibilità) che deve essere adottati dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Le norme di carattere generale che disciplinano l orario di lavoro, gli istituti della pronta disponibilità e della guardia, il trattamento di trasferta, possono costituire oggetto anche del contratto integrativo aziendale, che deve esplicitare quali sono le scelte specifiche adottate dall azienda nell ambito delle norme di carattere generale stabilite dalle leggi o dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nell ambito di tali atti regolamentari l azienda ha ampia facoltà di adottare disposizioni che concernono l organizzazione corrente. L articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) come modificato dal citato decreto legislativo 150, dispone infatti che Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che le amministrazioni pubbliche devono adottare per definire le linee generali di organizzazione del lavoro, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione; con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista dai contratti collettivi nazionali, che disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione delle organizzazioni sindacali. Le modalità organizzative per assicurare la continuità assistenziale nei servizi ove questa è necessaria devono essere in sostanza disciplinate in atti e regolamenti che l Azienda deve adottare tenendo conto delle indicazioni date al riguardo dalla Regione (che ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera h del CCNL 2006_2009 può emanare linee di indirizzo in materia di criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire il rispetto dei principi generali inerenti l'orario di lavoro, la loro valorizzazione economica secondo la disciplina contrattuale vigente.) 2

Nell ambito dei regolamenti che disciplinano l istituto della pronta disponibilità deve essere definito il tempo utile entro il quale deve essere raggiunto il posto di lavoro da parte del dirigente reperibile. Se il tempo utile stabilito dal regolamento per raggiungere il servizio per il quale si effettua la pronta disponibilità non è di fatto rispettabile in relazione alla distanza, due soluzioni sono possibili: o si modula l organizzazione dei turni di pronta disponibilità in modo da rendere l espletamento degli stessi compatibile con la logistica o si autorizza la trasferta dei dirigenti in turno di reperibilità presso sedi la distanza delle quali sia incompatibile con i limiti di tempo. Queste scelte devono essere chiare e trasparenti, coerenti con quei principi generali che vengono richiamati dall articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, formalizzate in atti regolamentari come il piano annuale per le emergenze, il regolamento per la gestione degli istituti della guardia e della reperibilità, ed anche nel contratto individuale di lavoro, che tra le componenti che devono essere in esso indicate prevede di specificare la sede di lavoro. (Aspetto quest ultimo che assume particolare rilievo in relazione al fatto che la tendenza generale è quella di far coincidere l ambito territoriale di riferimento delle aziende sanitarie con la provincia, col risultato che i diversi presidi attraverso i quali le aziende erogano i servizi possono essere distanti anche decine di chilometri). Non appare sostenibile che i dirigenti che devono assicurare la pronta disponibilità si facciano carico delle spese dei viaggi e pernottamenti che si rendono necessari per assicurare un servizio loro richiesto, ed appare un loro diritto l applicazione del trattamento di trasferta, che prevede il rimborso delle spese di viaggio e pernottamento. Questo deve essere peraltro sancito da atti regolamentari adottati dall Azienda e deve essere richiamato nel contratto individuale di lavoro. 3

RIFERIMENTI NORMATIVI le norme sono qui riportate nel testo vigente alla data della risposta DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Articolo 2 Fonti 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi nell ambito dei poteri attribuiti per quanto concerne le determinazioni organizzative; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'unione europea. 4

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Articolo 5 Potere di organizzazione 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista dai contratti collettivi nazionali, che disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione delle organizzazioni sindacali. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. 3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 5

L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ Decreto del Presidente della Repubblica. 25 giugno 1983, n. 348 Articolo 25 Servizio di pronta disponibilità Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità, ove richiesto da inderogabili necessità, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, tutti i dipendenti dell'ente, ciascuno per le proprie competenze. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa disciplina o di discipline che abbiano una corrispondenza sotto il profilo della competenza diagnostico terapeutica. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità in misura indifferenziata ed indivisibile di Lire 24.000 per ogni 12 ore quale compenso forfettario per turno di pronta disponibilità sia sostitutiva che, per quanto riguarda i medici, integrativa, salvo comprovate esigenze di servizio da concordare con le organizzazioni sindacali. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente, medico e non medico, più di 10 pronte disponibilità nel mese. 6

L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ Decreto del Presidente della Repubblica. 25 giugno 1983, n. 348 Articolo 25 Servizio di pronta disponibilità Per quanto concerne il personale medico, il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è, di norma, di competenza del primario o aiuto capo-sezione o servizio autonomo, degli aiuti e degli assistenti con almeno 5 anni di anzianità, nonché, solo per particolari necessità, degli altri assistenti. Per il personale medico il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari e degli aiuti capi sezione o servizio autonomo. 7

L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito, previa concertazione con le organizzazioni sindacali nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti, esclusi quelli di struttura complessa, in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità. 3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa. 4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese. 8

L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata che comunque non possono essere inferiori a quattro ore l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. 6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro. 8. Le parti concordano che, attenendosi ai criteri generali definiti dalle Regioni nell ambito linee di indirizzo che esse possono emanare per uniformare i comportamenti delle diverse aziende, sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza. 9

CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 32 Trattamento di trasferta 1. dirigenti che hanno diritto al trattamento di trasferta Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in un luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si computano da quest ultima località. 2. indennità di trasferta e rimborso delle spese di viaggio Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete : a) una indennità di trasferta pari a : 20,66 euro per ogni periodo di 24 ore di trasferta; un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore, o per le ore eccedenti le 24 ore in caso di trasferta di durata superiore alle 24 ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo, la classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio. In favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio, le aziende stipulano apposita polizza assicurativa. 10

Tale polizza assicurativa è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto. d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall azienda; e) il compenso per lavoro straordinario - esclusivamente per i dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa - in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato. 3. rimborso delle spese di vitto e pernottamento Per le trasferte di durata superiore a 8 ore compete, oltre all indennità di trasferta, il rimborso per un pasto nel limite attuale di 22,26 euro. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernotta-mento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessivi euro 44,26 per i due pasti giornalieri. Le spese devono essere debitamente documentate. 4. riduzione dell indennità di trasferta Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso delle spese di vitto e alloggio, l indennità di trasferta viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l opzione per l indennità di trasferta in misura intera. 5. sistemazione alberghiera per missioni di più di 30 giorni Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a 30 giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. 11

6. rimborsi sostitutivi delle spese di vitto e alloggio I dirigenti che svolgono le attività in particolarissime situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione hanno diritto alla corresponsione della somma forfettaria giornaliera di euro 20,66 in luogo dei rimborsi delle spese di vitto e alloggio. 7. esempi di situazioni operative particolari A titolo meramente esemplificativo, tra le attività in particolarissime situazioni operative sono ricomprese le seguenti: attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza: assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza; attività che comportino imbarchi brevi; interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve. 8. anticipazioni dovute sul trattamento di trasferta Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 9. computo del tempo necessario per il viaggio Ai soli fini del calcolo dell indennità dovuta nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. 10. rimborso delle spese per il trasporto di materiali e strumenti Le aziende stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto dei materiali e degli strumenti occorrenti ai dirigenti per l espletamento dell incarico affidato. 11. casi in cui non spetta il trattamento di trasferta Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio di istituto nell ambito territoriale di competenza dell azienda. 12

12. trasferte continuative in una medesima località L indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località. 13. rinvio a norme di carattere generale Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all estero, rimane disciplinato dalle leggi emanate in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (legge 18 dicembre 1973, n. 836, legge 26 luglio 1978, n. 417, D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché dalle norme regolamentari vigenti. 14. oneri derivanti dall applicazione del trattamento di trasferta Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole aziende per tale specifica finalità. 13

INDICAZIONI OPERATIVE Occorre prima di tutto verificare quali siano le linee di indirizzo regionali in materia di gestione degli istituti contrattuali della guardia e della reperibilità, e più in generale di gestione dell emergenza. Acquisite ed analizzate le linee di indirizzo regionali occorre verificare quanto viene detto in proposito nel piano aziendale per le emergenze o in altri atti adottati dall azienda per disciplinare la materia. Laddove si riscontrino nella regolamentazione aziendale incongruenze rispetto alla normativa nazionale o alle linee di indirizzo regionali oppure si rilevino carenze in quanto non adeguatamente precisati aspetti applicativi specifici le organizzazioni sindacali devono chiedere alla direzione aziendale un incontro, al quale presentarsi con una proposta concreta ed operativa di regolamentazione di quanto non adeguatamente precisato nei documenti aziendali (strategicamente è opportuno presentarsi all incontro non per porre il problema ma per proporre una soluzione). Nell ambito dell incontro si deve chiedere che la direzione adotti uno specifico regolamento o integri i regolamenti esistenti, per superare una situazione che non è assolutamente accettabile. Al fine di evitare esposizioni personali che risultano inopportune per una serie di motivi, il problema non deve essere posto a livello personale, ma deve essere gestito dalle organizzazioni sindacali nell ambito di una più generale e complessiva revisione degli aspetti organizzativi inerenti al tema dell emergenza. 14