CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Data ultimo aggiornamento 20/04/2012 SOMMARIO DEFINIZIONI pag. 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 2 GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO pag. 5 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO pag. 7 Multirischi Turismo Garanzia Annullamento Viaggio - Ed. MRT.ANV/1 - pag. 1 di 8
Ai termini sotto indicati vengono attribuiti i seguenti significati: DEFINIZIONI Aderente-Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione, che sottoscrive il Modulo di adesione Assicurazione: il contratto di Assicurazione Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione Familiare: coniuge/convivente (purché risultante dallo stato di famiglia) figlio/a, genero o nuora, fratello o sorella, genitore, suocero/a. Frazionamento: suddivisione dell annualità assicurativa in periodi di tempo scelti dal Contraente per le modalità di pagamento del Premio annuo. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Infortunio: evento dannoso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni obiettivamente constatabili Intermediario: Global Trade Club S.r.l. Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza ospedaliera. Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista. Modulo di adesione: il documento sottoscritto dall Assicurato che certifica l adesione alla copertura Polizza collettiva. Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dalle Parti che forma parte integrante della Polizza Nucleo Familiare: le persone risultanti dallo stato di famiglia Parti: sono la Società, il Contraente. Polizza: il documento che prova l Assicurazione Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società Premio annuo: la somma di denaro dovuta dal Contraente per l intera annualità assicurativa Premio alla firma: la somma di denaro dovuta dal Contraente per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza Polizza alla data emissione prima quietanza Premio minimo: la somma di denaro che il Contraente si obbliga a versare in ogni caso alla Società, nel corso dell annualità assicurativa, è che è da intendersi garantito a favore della Società stessa. Premio rate successive: la somma di denaro dovuta dal Contraente in relazione al Frazionamento del Premio annuo reso operante Premio di regolazione: la somma di denaro dovuta dal Contraente a conguaglio del Premio annuo. Residenza: il luogo in cui l Assicurato dimora abitualmente come risulta da certificato anagrafico. Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Società: Global Assistance S.p.A. Vettore: società che esegue il trasporto di cose e persone per conto terzi Viaggio: lo spostamento dell Assicurato dalla propria Residenza e/o il soggiorno, organizzato dal Contraente nei termini e con le modalità previste dal contratto di Viaggio. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Premessa Il presente contratto assicurativo è una Polizza Collettiva stipulata dal Contraente in favore dei propri clienti, già assicurati con la polizza base Multirischi Turismo Ed. MRT/1.2, ed offre la Garanzia Annullamento Viaggio con tariffe di particolare favore. L adesione al presente contratto è, da parte degli Aderenti-Assicurati, su base volontaria con Premio a carico di questi ultimi. Art. 1 Obblighi del Contraente La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta, in conformità a quanto previsto dall art. 1891 del Codice Civile. Ai sensi della normativa vigente (Regolamento Isvap n. 35) il Contraente ha l obbligo: a) di consegnare a ciascun Assicurato, all'atto dell adesione, le, successivamente ed in aggiunta all informativa precontrattuale prevista dalla normativa vigente Regolamento Isvap n. 5 (la consegna di tale documentazione dovrà risultare da apposita dichiarazione da far sottoscrivere al cliente), l informativa privacy ed il Modulo di Adesione. Il mancato adempimento a tale obbligo comporterà la responsabilità diretta del Contraente nei confronti degli Assicurati, nel caso di richieste di Indennizzo od Assistenza escluse per qualsiasi motivo dalla presente Polizza; Multirischi Turismo Garanzia Annullamento Viaggio - Ed. MRT.ANV/1 - pag. 2 di 8
b) di effettuarne comunicazioni scritte ai singoli Assicurati (da rendere entro il termine di 10 giorni dalla data di efficacia della modifica/pubblicazione del provvedimento o dell avviso dell Isvap) nei casi seguenti: - trasferimento di agenzia (cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio da parte dell Impresa ad un nuovo intermediario, trasferimento di portafoglio ad altra Impresa) - operazioni societarie straordinarie (modifiche statutarie attinenti il cambio di denominazione sociale e/o al trasferimento di sede sociale dell Impresa, cessioni/fusioni-incorporazioni/scissioni, ecc ). Il Contraente si obbliga a dare preventiva comunicazione alla Società di ogni informazione riguardante testi e materiali pubblicitari da lui divulgati nessuno escluso che direttamente o indirettamente facciano riferimento sia alla Polizza che al logo/marchio del prodotto o delle società, essendo subordinata tale riproduzione ad espresso consenso della Società. Il Contraente si obbliga, altresì, ad utilizzare soluzioni tecniche che non rendano possibile l introduzione di modifiche, integrazioni, correzioni al testo delle. Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 3 Altre assicurazioni Il Contraente è tenuto a comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di Sinistro, l'assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'articolo 1910 del Codice Civile. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare la liquidazione del danno e della relatività indennità. Art. 4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile. Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione di rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell articolo 1897 del Codice Civile. Art. 7 Pagamento del Premio ed effetto dell Assicurazione L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza, purché il Premio o la prima rata di Premio siano stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15esimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell art. 1901 del Codice Civile. Il pagamento del Premio va eseguito presso l Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede della Società. L eventuale tolleranza al ritardo non comporta la rinuncia alla validità ed efficacia della presente clausola, con particolare ma non esclusivo riferimento alla sospensione della garanzia assicurativa. Art. 8 Durata dell assicurazione proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione. La presente Polizza ha la durata prevista ed indicata sul Modulo di Polizza ed in mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, è prorogata di un anno e così successivamente. Per i casi in cui la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto. Art. 9 Decorrenza e durata delle garanzie La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalle ore 24 della data di iscrizione al Viaggio od al soggiorno organizzato dal Contraente e termina all inizio del Viaggio stesso o del Soggiorno, considerando come inizio il momento in cui l Assicurato dovrebbe essere presente nel luogo di partenza o di locazione. I soggetti che risulteranno assicurati in data antecedente all eventuale disdetta della Polizza Collettiva, restano comunque in copertura sino alla data di partenza per essi prevista dal foglio notizie del Contraente. Multirischi Turismo Garanzia Annullamento Viaggio - Ed. MRT.ANV/1 - pag. 3 di 8
Art. 10 Determinazione del Premio annuo e modalità di pagamento dei premi Alla sottoscrizione della presente Polizza, e ad ogni suo rinnovo, il Contraente si obbliga a versare il Premio annuo, così come indicato sul Modulo di Polizza, che è da corrispondere in base al Frazionamento ivi previsto, determinando in tal modo il Premio alla firma ed il Premio delle Rate successive. Inoltre è facoltà delle Parti stabilire un Premio minimo garantito (così come indicato sul Modulo di Polizza) che rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società. L importo del Premio annuo ha natura di mera previsione e sarà oggetto di regolazione. Inoltre il Contraente si obbliga a comunicare i nominativi degli Aderenti-Assicurati riportando per ognuno la data di prenotazione, la data di partenza, l opzione di Garanzia scelta (come da Art. 16), il costo del Viaggio ed il Premio unitario corrisposto. Tale comunicazione dovrà essere fatta alla Società entro la data di decorrenza della garanzia. La data del documento di comunicazione sarà probante in caso di contestazione. La mancata comunicazione da parte del Contraente degli Assicurati secondo le modalità e i tempi contrattualmente pattuiti, comporterà la decadenza da ogni diritto a favore degli Assicurati, con responsabilità diretta ed esclusiva in capo al Contraente. Sulla base alle comunicazioni pervenute ed in eccedenza al Premio di polizza, la Società provvederà ad effettuare delle regolazioni premio con cadenza specificata sul Modulo di Polizza, formalizzate tramite appendici al contratto. Gli importi dalle appendici di regolazione, perché le adesioni assicurative in esse contenute possano avere copertura, dovranno essere pagati dal Contraente entro 60 giorni dalla data di emissione delle appendici stesse. Trascorso tale termine, in assenza di pagamento, la Società avrà facoltà di agire per il recupero del credito con addebito dei relativi costi, fermo restando che anche laddove il Contraente dovesse successivamente dalla scadenza di tale termine pagare i premi riferiti alle regolazioni, l Assicurazione resterà sospesa dalle ore 24 del 60esimo giorno successivo a quello dell emissione dell appendice stessa e riprenderà vigore alle ore 24 del giorno del pagamento. Con la conseguenza che gli oneri di indennizzo di eventuali sinistri occorsi agli Assicurati nel periodo di sospensione resteranno interamente in capo al Contraente. La Società ha il diritto di effettuare accertamenti e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 11 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60esimo giorno dalla liquidazione o rifiuto dell Indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall Assicurazione con preavviso di 60 giorni. Nel caso in cui sia la Società a recedere dal contratto, quest ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Art. 12 Oneri Fiscali Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 13 Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni di legge. Il presente contratto è regolamentato dalla Legge Italiana. Art. 14 Foro competente Foro competente in via esclusiva, relativamente alle controversie tra Contraente e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Polizza è quello di MILANO. Art. 15 Esclusioni generali L assicurazione non è operante per: a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità (fatto salvo quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio se operante); c) sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; e) malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; f) atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave. Resta inoltre inteso che si intendono esclusi i sinistri avvenuti al di fuori del periodo di Viaggio organizzato dal Contraente. Multirischi Turismo Garanzia Annullamento Viaggio - Ed. MRT.ANV/1 - pag. 4 di 8
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO Art. 16 Oggetto della garanzia La garanzia è valida ed operante secondo due forme (Forma A STANDARD e Forma B ESTESA ) scelte dall Aderente-Assicurato all atto di iscrizione al viaggio, per le quali risulti corrisposto il relativo premio: 1 - Forma A STANDARD : Se scelta tale Forma verranno applicate le seguenti condizioni: 1.1 Nel caso in cui l evento all origine dell annullamento del Viaggio colpisca una delle persone di seguito indicate: l Assicurato, iscritto al Viaggio, che ha dato causa all annullamento, il suo Nucleo familiare iscritto contemporaneamente allo stesso Viaggio e con lo stesso contratto di Viaggio, una sola persona (indicata dall Assicurato che ha dato causa all annullamento) quale Compagno di Viaggio purché anch egli iscritto contemporaneamente allo stesso Viaggio e con lo stesso contratto di Viaggio, la Società indennizza, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e come riportato sul Modulo di Adesione ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti, le tasse aeroportuali se rimborsabili dal Vettore, ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del Viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a loro carico in quanto si trovano nell impossibilità di partire. Le cause, purché documentate, involontarie e non prevedibili alla data di prenotazione del Viaggio, valide per l operatività della garanzia sono le seguenti: a) malattia, Infortunio o decesso per i quali sia documentata l impossibilità a partecipare al Viaggio; b) patologie della gravidanza; c) citazione o convocazione da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all iscrizione al Viaggio; d) danni materiali cagionati alla Residenza e/o agli uffici dove si svolge l attività lavorativa professionale, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso che rendano indispensabile ed insostituibile la presenza dell Assicurato stesso; e) impossibilità a raggiungere il luogo di inizio del Viaggio, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità); f) furto di documenti necessari per l espatrio quando sia comprovata l impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza; g) l impossibilità di usufruire da parte dell Assicurato (lavoratore dipendente) delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o di licenziamento da parte del Datore di Lavoro. 1.2 Nel caso in cui l evento all origine dell annullamento del Viaggio colpisca una delle persone come di seguito indicate e non iscritte al Viaggio: a) un Familiare oppure b) il Socio/Contitolare dell azienda o studio associato, la Società indennizza, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e come riportato sul Modulo di Adesione ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti, le tasse aeroportuali se rimborsabili dal Vettore, ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del Viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a carico degli appartenenti allo stesso Nucleo familiare e di non più di un ulteriore Assicurato, tutti iscritti contemporaneamente allo stesso Viaggio e con lo stesso contratto di Viaggio, in quanto si trovano nell impossibilità di partire, per Malattia od Infortunio oppure per decesso delle persone di cui ai punti 1.2a) e 1.2b), purché tali eventi siano involontari e non prevedibili alla data di prenotazione del Viaggio. Tuttavia in caso di decesso delle persone di cui al punto 1.2b) la Garanzia sarà valida solo se tra la data di decesso e il giorno di partenza intercorra un periodo pari o inferiore a 15 giorni. 2 - Forma B ESTESA : Se scelta tale la Forma B, verranno applicate le seguenti condizioni: 2.1 Nel caso in cui l evento all origine dell annullamento del Viaggio colpisca una delle persone di seguito indicate: l Assicurato, iscritto al Viaggio, che ha dato causa all annullamento, il suo Nucleo familiare iscritto contemporaneamente allo stesso Viaggio e con lo stesso contratto di Viaggio, una sola persona (indicata dall Assicurato che ha dato causa all annullamento) quale Compagno di Viaggio purché anch egli iscritto contemporaneamente allo stesso Viaggio e con lo stesso contratto di Viaggio, la Società indennizza, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e come riportato sul Modulo di Adesione ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti, le tasse aeroportuali se rimborsabili dal Vettore, ed ogni altro onere Multirischi Turismo Garanzia Annullamento Viaggio - Ed. MRT.ANV/1 - pag. 5 di 8
di iscrizione) per annullamento del Viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a loro carico in quanto si trovano nell impossibilità di partire. Le cause valide per l operatività della garanzia sono tutte quelle oggettivamente documentabili, ad eccezione di quanto previsto dalle Esclusioni generali (Art. 15) e Particolari (Art. 21) purché involontarie e non prevedibili alla data di prenotazione del Viaggio. 2.2 Nel caso in cui l evento all origine dell annullamento del Viaggio colpisca una delle persone come di seguito indicate e non iscritte al Viaggio: a) un Familiare oppure b) il Socio/Contitolare dell azienda o studio associato, la Società indennizza, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e come riportato sul Modulo di Adesione ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti, le tasse aeroportuali se rimborsabili dal Vettore, ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del Viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a carico degli appartenenti allo stesso Nucleo familiare e di non più di un ulteriore Assicurato, tutti iscritti contemporaneamente allo stesso Viaggio e con lo stesso contratto di Viaggio, in quanto si trovano nell impossibilità di partire per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, ad eccezione di quanto previsto dalle Esclusioni generali (Art. 15) e Particolari (Art. 21), purché involontaria e non prevedibile alla data di prenotazione del Viaggio. Tuttavia se la causa fosse il decesso delle persone di cui al punto 2.2b) la Garanzia sarà valida solo se tra la data di decesso e il giorno di partenza intercorra un periodo pari o inferiore a 15 giorni. Art. 17 Massimali - limiti - scoperto La Società indennizza l Assicurato del corrispettivo di recesso rimasto a suo carico entro il limite di massimale posto in copertura. In caso di rinuncia al Viaggio di più Assicurati, determinata dallo stesso Sinistro, l Indennizzo verrà corrisposto per un ammontare globale massimo di 25.000,00 come indicato sul Certificato di assicurazione. La Società applicherà per ogni Sinistro, uno Scoperto base del 10% da calcolarsi sul danno indennizzabile a termini di Polizza. Lo scoperto non sarà applicato nel solo caso di annullamento del viaggio per decesso. Qualora si verifichi uno dei due casi sotto indicati, ad integrazione dello scoperto base verrà applicato un ulteriore scoperto del 15% sulla somma indennizzabile: - per gli annullamenti dovuti a cause diverse dal Ricovero; - per gli annullamenti in cui sia previsto un corrispettivo di recesso del 100% già a decorrere dal 30esimo giorno antecedente la partenza. Qualora siano concomitanti i due casi di cui sopra, gli scoperti corrispondenti si intenderanno cumulati ed integrati allo scoperto base. Nel caso in cui fosse attiva ed operante la Forma B Estesa, qualora l evento cha ha originato la rinuncia al viaggio di più Assicurati fosse riconducibile ad un Infortunio o ad una Malattia, non sarà applicato il limite di indennizzo per evento. Art. 18 Estensione territoriale L Assicurazione è valida per gli Assicurati residenti in Italia; restano esclusi i cittadini stranieri non stabilmente residenti in Italia. Art. 19 Subentro della società nei diritti dell assicurato La Società ha la facoltà di subentrare automaticamente nel possesso dei titoli di Viaggio non fruiti dall Assicurato. Art. 20 Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno ed al relativo pagamento al netto dello Scoperto previsto. L ammontare del danno è dato dal corrispettivo di recesso, applicabile in base al contratto di Viaggio. L eventuale maggior quota di corrispettivo di recesso, applicata dal Contraente a seguito di ritardata comunicazione oltre le ore 24 del giorno successivo al verificarsi dell evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l annullamento del Viaggio), resterà a totale carico dell Assicurato. Art. 21 Esclusioni particolari Ad integrazione delle Esclusioni Generali l'assicurazione non è operante per rinunce dovute a: a) situazioni patologiche già in atto all Assicurato alla data di iscrizione al Viaggio e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive; Multirischi Turismo Garanzia Annullamento Viaggio - Ed. MRT.ANV/1 - pag. 6 di 8
b) situazioni patologiche riguardanti il Familiare, il nonno/a ed il compagno di viaggio già in atto alla data di iscrizione al Viaggio e/o loro conseguenze, ricadute o recidive; c) malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici, disturbi psichici in genere; d) incompleta, non idonea o carente documentazione necessaria al Viaggio, quale carta di identità, passaporto, visti, permessi di espatrio e simili; e) Infortunio o Malattia che colpiscano persone di età superiore ad anni 80 e non abbiano dato luogo a Ricovero ospedaliero (tale esclusione non è operante per la Forma B Estesa ). OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro l'assicurato, o chi per esso, ha l obbligo di: a) darne avviso scritto alla Società entro le ore 24 del giorno successivo al verificarsi dell evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l annullamento del Viaggio) che ha determinato la rinuncia, fornendo le proprie generalità, il proprio recapito e copia del Modulo di Adesione; b) comunicare la sua rinuncia entro il termine di cui sopra anche all Agenzia presso la quale è stato acquistato il Viaggio; c) in caso di Infortunio o Malattia: in assenza di Ricovero o prestazione ospedaliera: far pervenire alla Società il certificato del medico di base con la data dell Infortunio o con la data dell insorgere della Malattia o della patologia della gravidanza. Il certificato deve riportare diagnosi e prognosi; in caso di Ricovero: far pervenire alla Società il foglio di Ricovero e la cartella clinica; in caso di decesso: far pervenire alla Società il certificato di morte con le cause del decesso; d) fornire alla Società tutta la documentazione relativa all evento che ha determinato l annullamento del Viaggio. In ogni caso l Assicurato deve far pervenire alla Società: 1. programma (catalogo) e relativo contratto di Viaggio; 2. quietanza di pagamento del Viaggio; 3. estratto conto di prenotazione del Viaggio e del corrispettivo di recesso applicato, emessi dal Contraente; 4. la documentazione anagrafica completa anche della eventuale attestazione di relazione di parentela con la persona colpita da Infortunio o Malattia. La Società si riserva il diritto di inviare, gratuitamente, un proprio Medico Fiduciario al fine di certificare le condizioni di salute della persona che ha determinato l annullamento del Viaggio da parte dell Assicurato. L impossibilità di poter svolgere tale compito da parte del Medico Fiduciario oppure, qualora le condizioni di salute non siano tali da impedire la partecipazione al Viaggio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo. Tutte le richieste di rimborso devono essere inviate a: GLOBAL ASSISTANCE S.p.A. Area Liquidazione Sinistri Piazza Diaz, 6 20123 Milano Tel. 02.4333501 Fax 02.43335020 (anche per il tramite dell intermediario Global Trade Club S.r.l.) La Società si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione attinente il Sinistro denunciato, necessaria per una corretta valutazione della richiesta di rimborso. Multirischi Turismo Garanzia Annullamento Viaggio - Ed. MRT.ANV/1 - pag. 7 di 8
MODULO DI ADESIONEN POLIZZA COLLETTIVA MULTIRISCHI TURISMO N T00333 GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO CONTRAENTE Denominazione C.F./P.IVA Indirizzo MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE S.R.L. 01539510014 Lungo Dora Colletta 67 10153 TORINO ADERENTE (capo nucleo familiare): 1. Nome/Cognome 2. Codice Fiscale 3. Data di nascita 4. Luogo di nascita ASSICURATI 1. Nome/Cognome 2. Codice Fiscale 3. Data di nascita 4. Luogo di nascita 1 2 3 4 5 Nota: i campi 3 e 4 devono essere obbligatoriamente compilati in assenza della compilazione del campo 2 DURATA DELL ADESIONE Data prenotazione: Inizio viaggio: La garanzia annullamento decorre dalla ore 24.00 della data di Prenotazione del viaggio e cessa all inizio del viaggio stesso. GARANZIE OPERANTI (è valida l opzione contrassegnata da una X ) OPZIONE OPERANTE PREMIO INDIVIDUALE ANNULLAMENTO VIAGGIO Standard Estesa Costo individuale del viaggio Lordo Assicurato n 1 Assicurato n 2 Assicurato n 3 Assicurato n 4 Assicurato n 5 PREMIO COMPLESSIVO DI ADESIONE: (di cui imposte ) pagato in data Data e luogo FIRMA DELL ADERENTE GLOBAL ASSISTANCE S.p.A. GLOBAL TRADE CLUB S.r.l. LA COMPAGNIA L INTERMEDIARIO FIRMA DELL OPERATORE DICHIARAZIONI RESE DALL ADERENTE Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, prima dell adesione, letto, capito ed accettato le della polizza collettiva sopra indicata. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità specificatamente ivi previste. In particolare acconsente che i dati personali vengano trasferiti presso Global Assistance S.p.A. con la quale è stata stipulata la polizza collettiva. Data e Luogo FIRMA DELL ADERENTE Multirischi Turismo Garanzia Annullamento Viaggio - Ed. MRT.ANV/1 - pag. 8 di 8