PROVINCIA DI BRINDISI



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PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DI ENTI PUBBLICI SOLO ENTE ASSICURATO

I N D I C E DEFINIZIONI pagina 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Pagina 5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA PATRIMONIALE DEGLI ENTI PUBBLICI Pagina 9 ALLEGATO Pagina 19 Definizioni ASSICURAZIONE POLIZZA CONTRAENTE ASSICURATO SOCIETÀ PREMIO SINISTRO INDENNIZZO PERDITE PATRIMONIALI COSE il contratto di assicurazione il documento che prova l assicurazione il soggetto che stipula l assicurazione il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione l impresa assicuratrice la somma dovuta dal Contraente alla Società la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l assicurazione la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose sia gli oggetti materiali sia gli animali

1 Norme che regolano l'assicurazione in generale 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). 1.2 Altre assicurazioni L Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Articolo 1910 CC.). 1.3 Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30.mo (trentesimo giorno) dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 1.4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 1.5 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. 1.6 Variazione del rischio Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. 1.7 Aggravamento del rischio L Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (Articolo 1898 C.C.). 1.8 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato (Articolo 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 1.9 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Articolo 1913 C.C.). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (Articolo 1915 C.C.). 1.10 Determinazione del premio e comunicazioni del Contraente Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al numero dei soggetti assicurati. Il Contraente e' tenuto a dare immediata comunicazione all'impresa di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. 1.11 Denuncia dei sinistri obblighi dell Assicurato In caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Articolo 1913 C.C.). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (Articolo 1915 C.C.). 1.12 Recesso in caso di sinistro Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60 giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso. Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all interno del periodo di 120 giorni previsto per l efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra l avviso di recesso e la scadenza della rata. Essendo la presente polizza stata emessa a seguito di gara ad evidenza pubblica unitamente ad altre facenti parte di un unico lotto, le parti concordano che in caso di recesso regolato dal presente articolo, il recesso si intenderà esteso a tutte le polizze facenti parte dello stesso lotto. 1.13 Durata del contratto Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell allegato e avrà termine alla scadenza senza obbligo di disdetta. La Società si impegna, su richiesta del contraente a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi oltre la scadenza contrattuale, per permettere al Contraente/Assicurato di concludere le procedure di gara per l aggiudicazione di un nuovo contratto. 1.14 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.15 Foro competente In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente. 1.16 Rescindibilità annuale A parziale deroga di quanto previsto all art. 1.9, sebbene il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di centoventi giorni da inviarsi con lettera raccomandata. 1.17 Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 1.18 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

2 Norme che regolano l assicurazione della responsabilità patrimoniale degli enti pubblici 2.1 Oggetto dell'assicurazione L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all Ente, per le perdite patrimoniali conseguenti a un danno ingiusto involontariamente cagionato a terzi da propri Amministratori e/o Dirigenti e/o Funzionari nell espletamento dei rispettivi mandati o funzioni, quando tale danno sia unicamente conseguenza di una colpa lieve, accertata come tale da Organismi giudiziari o da altri Enti legittimati ad effettuare questo tipo di accertamento. Non sono considerati terzi: 1) la Pubblica Amministrazione; 2) il coniuge, i genitori, i figli di amministratori e/o dipendenti dell Assicurato o di altro Ente che collaborino stabilmente con l Assicurato, nonché qualsiasi altro loro parente ed affine se convivente 2.2 Inizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli Assicurati dichiarano, e la Società ne prende atto, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento presentate a loro stessi e/o all Ente di Appartenenza indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. Nel caso di decesso dell Assicurato o di cessazione del rapporto di lavoro, purchè non determinata da provvedimento di revoca individuale da parte dell Autorità preposta, l assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta allo stesso o, in caso di decesso, ai suoi eredi, nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell assicurazione. 2.3 Limiti di indennizzo L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ogni sinistro fermo restando comunque che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale: per più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati all'assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste; per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. Il massimale previsto in polizza resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

La garanzia opera, nell ambito del massimale garantito di polizza, sino a concorrenza dei limiti di seguito indicati: 1) per le perdite patrimoniali derivanti da assunzione e gestione del personale con il limite di euro 150.000,00 per sinistro e per anno; 2) per le perdite patrimoniali derivanti da mancato avvio, interruzione e sospensione, anche parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi con il limite di euro 150.000,00 per sinistro e per anno; 3) per le sanzioni inflitte a terzi, di cui non sia beneficiario l Ente, per errori imputabili all Assicurato stesso con il limite di euro 150.000,00 per sinistro e per anno. 4) per le perdite patrimoniali connesse a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria, nonché derivanti da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici e/o concorsi e/o rilascio di licenze con il limite di 100.000,00; La garanzia opera con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di euro 2.500,00. 2.4 Estensione territoriale L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano e per danni verificatisi nei Paesi U.E. 2.5 Esclusioni L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali: 1) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore; 2) derivanti da scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge e/o dai regolamenti; 3) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge; 4) derivanti da fatto doloso e/o gravemente colposo; 5) conseguenti a danni a persone (morte e lesioni personali) o danneggiamenti a cose; 6) conseguenti a furto, rapina e incendio; 7) conseguenti a violazioni di interessi legittimi 8) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc) 9) conseguenti ad inquinamento da qualunque causa determinato; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; conseguenti a danno ambientale; 10) derivanti dall'attività di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco o Revisore Contabile di Società o Enti; 11) derivanti e/o connesse alla stipulazione/ mancata stipulazione di assicurazioni tanto obbligatorie quanto facoltative, nonchè da ritardi nel pagamento dei relativi premi; 12) conseguenti alle attività svolte in relazione alla legge 109/94, successive modifiche e regolamento di attuazione;

13) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. Rischio 2000). 14) derivanti da provvedimenti presi in assenza o in difformità di pareri obbligatori; 15) derivanti da attività amministrative, gestionali o di controllo di Società o Enti diversi dall Ente contraente; 2.6 Gestione delle vertenze di danno Spese Legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

A L L E G A T O (Costituente parte integrante della presente polizza) La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 1) Contraente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI 2) Durata contrattuale: 5 ANNI 3) Decorrenza: 30 APRILE 2010 4) Scadenza: 30 APRILE 2015 5) Prima rata sino al: 31 OTTOBRE 2010 6) Sezione assicurata: Art. 2.1 Responsabilità Civile Terzi (RCT) Massimali Assicurati: Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno Soggetti Assicurati: 1 presidente 10 componenti la Giunta 10 Dirigenti 1 segretario generale 30 consiglieri 1 responsabile economo 1 responsabile tributi e concessioni PREMIO ALLA FIRMA Netto Accessori Imposta Lordo PREMIO ANNUO Netto Accessori Imposta Lordo

7) Consenso al trattamento dei dati personali: Le parti, ai sensi della Legge 31.12.1996 n 675. autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente e la Società. 8) ACCETTAZIONE: La Società... autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n.... del... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n... del..., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti. La Società Il Contraente Dichiarazione Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: Art. 1.10 Determinazione del premio Art. 1.12 Recesso del Contratto Art. 1.13 Durata del Contratto Art. 1.15 Foro competente Data La Società Il Contraente