RESPONSABILITA CIVILE TERZI DA CONDUZIONE FABBRICATI ED ALTRO

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1 Allegato G disciplinare di gara pag. 1 CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE TERZI DA CONDUZIONE FABBRICATI ED ALTRO La presente polizza è stipulata tra AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA Viale dell Amba Aradam, ROMA C.F./P. IVA e Durata del contratto Dalle ore Del alle ore Del

2 Allegato G - disciplinare di gara pag. 2 SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Art. 1 Definizioni: Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato: Il contratto di assicurazione Il documento che prova l'assicurazione; L Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata, soggetto che stipula l assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza. La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione e pertanto: l Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata Società: Premio: Rischio: Sinistro: il legale rappresentante gli amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'assicurato L impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; La somma dovuta dal Contraente alla Società. la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l assicurazione Sinistro in serie Più richieste di risarcimento pervenute all Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro; Richiesta di risarcimento Indennizzo: Franchigia: Scoperto: Annualità assicurativa o periodo assicurativo: Danno corporale: Danno materiale Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata all Assicurato o altra comunicazione con la quale il terzo manifesta all Assicurato l intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. L importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo del Contraente. La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento

3 Allegato G - disciplinare di gara pag. 3 Cose Massimale per sinistro Massimale per anno Fatti / circostanze noti Prestatori di lavoro totale o parziale di una cosa Sia gli oggetti materiali sia gli animali La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose. Laddove previsto, la massima esposizione della Società complessivamente per tutti i sinistri ascrivibili alla medesima annualità assicurativa. Avvenimenti di cui la Contraente ha ricevuto notizia scritta da qualsivoglia fonte proveniente, in data anteriore alla decorrenza della presente polizza Tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, anche occasionalmente, nell esercizio dell attività assicurata, indicate qui di seguito : 1) Dirigenti, quadri, impiegati, operai dipendenti dell Ente Contraente, nonché tutti gli altri soggetti per i quali sussista in capo al Contraente l obbligo di assicurazione INAIL (ad esempio i c.d. lavoratori a progetto ) o per i quali l'ente Contraente provveda volontariamente, ove previsto, all assicurazione INAIL ( ad esempio stagisti o tirocinanti); 2) Persone per le quali non vige l obbligo di assicurazione INAIL; 3) Persone per le quali l obbligo di assicurazione INAIL ricada su soggetti diversi dall Contraente (ad esempio i lavoratori impiegati in forza di contratti di somministrazione di lavoro, gli universitari, gli specializzandi)

4 Allegato G - disciplinare di gara pag. 4 SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'ente Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'ente Contraente. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente. Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori Il Contraente e tenuto a comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente contratte per lo stesso Rischio. In caso di Richiesta di Risarcimento deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio viene pagato entro il 60 giorno dalla data di effetto, in caso contrario la polizza decorre dalle ore del giorno del pagamento. Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati, i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. I premi dovranno essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4 Durata e proroga dell assicurazione Il presente contratto ha validità dalle ore del alle ore del e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. E facoltà del Contraente richiedere, ed è facoltà della Società concedere, una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza o dalla cessazione in caso di recesso, finalizzata all espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

5 Allegato G - disciplinare di gara pag. 5 Si precisa che in caso di gara regionale l Amministrazione si riserva il diritto di rescindere il contratto alla prima scadenza anniversaria utile. Art. 5 - Regolazione del premio Il premio della presente assicurazione si intende stabilito in misura fissa nell importo di comprensivo di accessori e imposte, e non è soggetto a regolazione. Art. 6 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso. Art. 7- Oneri Fiscali Sono a carico dell'assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto. Art. 8 Forma delle comunicazioni e modifiche dell assicurazione Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (telefax e simili) indirizzata alla Società. La polizza e le sue eventuali modifiche debbono essere provate per iscritto. Art.9 - Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. E escluso in ogni caso il ricorso all arbitrato. Art.10 - Interpretazione del contratto Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'assicurato. Art. 11 Coassicurazione e delega (opzionale) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio. In caso di sinistro, a deroga dell art c.c., la delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento, se avvenuto per il tramite del broker, verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

6 Allegato G - disciplinare di gara pag. 6 Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall apposita tabella della Sezione 6 alla presente Polizza. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 13 Obblighi dell appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto; Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; L appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7 Allegato G - disciplinare di gara pag. 7 SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE Art. 1 Oggetto dell assicurazione La presente assicurazione è operante per quanto gli assicurati debbano risarcire a terzi esclusivamente a seguito delle seguenti fattispecie: Danni a cose in genere (ferme le esclusioni per le cose consegnate e per danni da furto); Danni corporali, di cui l Assicurato debba rispondere a qualsiasi titolo, subiti da visitatori, fornitori, consulenti e in generale da persone diverse dai pazienti e/o utenti dei servizi sanitari forniti dall assicurato, ivi compresi i prestatori di lavoro dell Assicurato; Danni corporali subiti da pazienti e/o utenti dei servizi sanitari forniti dall assicurato esclusivamente in conseguenza delle seguenti fattispecie (salvo quanto previsto al successivo paragrafo): a) Operazioni di pulizia generica delle stanze di degenza o di altri locali della struttura ospedaliera. Restano in ogni caso esclusi i danni da mancata, insufficiente o errata disinfezione o trattamento di qualsiasi natura e specie di strumenti sanitari, apparecchiature o presidi medici-chirurgici nonché i danni da insalubrità di locali espressamente destinati ad attività sanitaria ivi compresa la mancata, errata o insufficiente sterilizzazione e/o trattamento dell aria di sale operatorie o altri ambienti ove tale condizione sia richiesta dalla natura dell attività svolta all interno di essi ; b) Somministrazione di alimenti o bevande. Danni a terzi, compresi i pazienti, derivanti dalla proprietà e conduzione del fabbricato e relativi impianti di servizi generali, intendendo per tali quelli tecnologici diversi da quelli esistenti nel fabbricato a ragione della destinazione dello stesso a struttura ospedaliera. Restano in ogni caso esclusi i danni da mancata, errata o insufficiente erogazione di ossigeno. Restano in ogni caso esclusi dall assicurazione i danni derivanti da: Qualsiasi attività/omissione del Direttore Sanitario Infezioni nosocomiali in genere; Mancata, insufficiente e/o errata assunzione e/o somministrazione di farmaci Interventi chirurgici di qualsiasi tipo; Mancata, errata o insufficiente sorveglianza di pazienti psichiatrici o non autosufficienti e/ movimentazione di pazienti in genere. Art. 2 Inizio e termine della garanzia L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l effetto della presente polizza. L assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione stessa e relative a comportamenti colposi posti in essere in data antecedente a tale periodo ma successivamente al giorno 31/12/2004.

8 Allegato G - disciplinare di gara pag. 8 Art. 3 Esclusioni Fermo quanto indicato come escluso dalla presente assicurazione all art. 1 della presente sezione, la presente assicurazione non comprende la responsabilità per i danni: a) derivanti da proprietà o uso di: 1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; 2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore; 3. aeromobili; 4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; b) conseguenti a: 1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; 2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; 3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; c) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; d) da furto; e) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi; f) derivanti da 1. detenzione o impiego di esplosivi 2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive; g) derivanti da: 1. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; 2. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; h) provocati da campi elettromagnetici; i) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

9 Allegato G - disciplinare di gara pag. 9 j) conseguenti a malattie professionali; La presente assicurazione non è inoltre operante per le richieste di risarcimento derivanti da fatti noti al contraente al momento di decorrenza della garanzia. Art. 4 Validità territoriale L assicurazione vale per i danni che avvengono in Italia per i quali venga presentata una richiesta di risarcimento in tutto il mondo con l esclusione di U.S.A. e Canada Art. 5 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il contraente deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art.1913 del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art.1915 del Codice Civile. Art. 6 - Gestione delle vertenze spese di resistenza La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all assicurato stesso. L assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 7 Condizioni particolari (sempre operanti) 7.1) Danni a cose portate da assistiti e/o ospiti, consegnate o non consegnate all Assicurato A parziale deroga dell art. 3 punti c) e d), la garanzia comprende i danni dei quali l Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, compresi smarrimento, sparizione deterioramento di cose consegnate e non. L Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati,marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi i danni da bruciature per contatti con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da operazioni di lavaggio, smacchiatura e simili. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di 1.000,00 per ogni danneggiato e ,00 per anno assicurativo 7.2) Danni interruzioni o sospensioni di attività La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente estensione di garanzia e prestata con il limite di Euro ,00 per sinistro e anno assicurativo. Art. 8 Obbligo della Società di fornire i dati sull andamento del rischio La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri

10 Allegato G - disciplinare di gara pag. 10 così suddiviso: sinistri denunciati; sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); sinistri respinti o senza seguito Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, data dalla richiesta di risarcimento. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art. 9 Massimali L assicurazione è prestata, per ciascun sinistro, fino alla concorrenza delle seguenti somme: ,00= per sinistro, con il limite di: ,00= per ciascuna persona che abbia subito lesioni corporali; ,00= per danni a cose. In caso di sinistro in serie la massima esposizione della Società sarà pari a ,00; In nessun caso inoltre la Società indennizzerà per anno assicurativo un importo complessivo, per più sinistri, superiore a ,00. Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Art. 10 Sviluppo del premio Premio Netto Imposte Premio Lordo IL CONTRAENTE LA SOCIETA

11 Allegato G - disciplinare di gara pag. 11 Agli effetti degli artt e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: SEZ. 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori Art. 4 Durata e proroga dell assicurazione Art. 6 Recesso in caso di sinistro Art. 9 Foro competente SEZ. 3 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE Art. 2 Inizio e termine della garanzia IL CONTRAENTE

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